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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5798/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 15.9.2025 e depositato il Ricorrente_114.10.2025, , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO 9420259005055943000 notificata a mezzo raccomandata a/r (la prova la dava AdER) in data 17.6.2025 e portanti le seguenti cartelle di pagamento
1. Cartella n. 09420130019031645000, per Tassa automobilistica anno 2007
2. Cartella n. 09420140011186771000 per Tassa automobilistica anno 2008
3. Cartella n. 09420140022838459000, per Tassa auto anni 2009 e 2010
4. Cartella n. 09420160013723617000, per Tassa auto anni 2011 e 2012
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite con distrazione al difensore anticipatario. All'odierna udienza, presente il solo difensore di parte resistente che insisteva nelle proprie deduzioni e richiese, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risulta regolarmente notificato, da ultimo, in epoca successiva al 7.2.2024 anche il precedente avviso di INTIMAZIONE n. 09420249001524687000 portante anche i carichi portati dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detto atto. Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della cartella essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, 22108/2024: “… qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) con distrazione in favore del difensore della resistente AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5798/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005055943000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 15.9.2025 e depositato il Ricorrente_114.10.2025, , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO 9420259005055943000 notificata a mezzo raccomandata a/r (la prova la dava AdER) in data 17.6.2025 e portanti le seguenti cartelle di pagamento
1. Cartella n. 09420130019031645000, per Tassa automobilistica anno 2007
2. Cartella n. 09420140011186771000 per Tassa automobilistica anno 2008
3. Cartella n. 09420140022838459000, per Tassa auto anni 2009 e 2010
4. Cartella n. 09420160013723617000, per Tassa auto anni 2011 e 2012
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite con distrazione al difensore anticipatario. All'odierna udienza, presente il solo difensore di parte resistente che insisteva nelle proprie deduzioni e richiese, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risulta regolarmente notificato, da ultimo, in epoca successiva al 7.2.2024 anche il precedente avviso di INTIMAZIONE n. 09420249001524687000 portante anche i carichi portati dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detto atto. Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della cartella essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, 22108/2024: “… qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) con distrazione in favore del difensore della resistente AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)