Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 488
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    Il giudice rileva che l'atto impugnato è un avviso di intimazione successivo ad un altro avviso di intimazione regolarmente notificato in data precedente. Pertanto, la contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle presupposte è inammissibile per intempestività, in quanto l'atto impugnato può essere sindacato solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza dei crediti

    Il giudice rileva che l'atto impugnato è un avviso di intimazione successivo ad un altro avviso di intimazione regolarmente notificato in data precedente. Pertanto, la contestazione relativa alla prescrizione dei crediti antecedenti alla notifica dell'atto precedente è inammissibile, in quanto l'atto impugnato può essere sindacato solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti divenuti definitivi. Inoltre, anche in caso di validità delle cartelle, la notifica di un precedente avviso di intimazione ha interrotto i termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 488
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 488
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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