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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 377/2021 R.G.; sul ricorso depositato il 11/02/2021; proposto da (difeso dall'avv. Anna Francesca Pace); Parte_1 nei confronti del in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); nonché nei confronti del Sindaco del , in qualità di “soggetto TE attuatore del Servizio progetti e leggi speciali- Decreto Reggio” (contumace); viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente, così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda .Spese compensate per intero “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) Accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. alla corresponsione della somma di Parte_1 euro 13.653,77 a titolo di incentivo di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 50 del 2016 e già previsto dall'art. 92 comma 5 D.Lgv 163/06, in relazione all'attività svolta n.q. di Responsabile Unico del
Procedimento nel progetto denominato “Tempo Libero ed Attività Circensi”, giusto decreto sindacale n. 1628 del 5 dicembre 2003 o nella somma che sarà determinata in corso di causa;
2) Per l'effetto condannare il in persona del Ministro, legale CP_1 Controparte_1 rappresentante p.t., ed il Sindaco del di Reggio di Calabria, n.q. di soggetto attuatore del _2
Servizio progetti e leggi speciali- Decreto Reggio, in solido, alla corresponsione in favore dell'arch. dell'incentivo di cui dall'art. 113 D. Lgs n. 50 del 2016 e già previsto dall'art. 92 Parte_1 comma 5 D.Lgv 163/06, quantificato nella somma di € 13.653,77 o nella somma che sarà determinata in corso di causa”.
Parte ricorrente, nello specifico, esponeva quanto segue:
1 - di essere stato assunto dal in data 19.06.1978, con la qualifica di TE
Funzionario tecnico Architetto, profilo professionale D6.D3;
- che, con decreto sindacale n. 1628 del 5 dicembre 2003, emesso e sottoscritto dal Sindaco p.t. del gli veniva affidato l'incarico di R.U.P. relativo al progetto TE denominato “Tempo Libero ed Attività Circensi”;
- che, pur avendo espletato compiutamente l'incarico conferitogli, non gli veniva mai corrisposto l'incentivo di cui all'art. 113 d. lgs n. 50 del 2016, già previsto dall'art. 92, comma 5, d. lgs n. 163 del 2006;
- che le somme destinate agli incentivi furono previste dall'amministrazione ed allocate nel quadro economico del progetto sotto la voce b7 intitolata “incentivo art. 92 D.Lgv 163/06 - 2% voce A
162.544,35”;
- che, a seguito di varie diffide inviate personalmente, nessuna ulteriore comunicazione proveniva dal settore progettazione ed esecuzione LL.PP e, pertanto, con PEC del 14.02.2017, reiterava la richiesta di liquidazione al senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
TE
- che in seguito, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, proponeva ricorso dinanzi il
Tribunale di Reggio di Calabria Sezione Lavoro e che all'esito dell'udienza di discussione, il
Giudice, Dott. D'Ingianna, emetteva la sentenza n. 119 del 2018 con cui rigettava la domanda, a causa di assenza di responsabilità e legittimazione passiva da parte del;
TE
- che, successivamente al deposito della sentenza di cui sopra, inoltrava diffida al
[...] con richiesta di pagamento della somma a lui spettante in virtù della Controparte_1 sentenza n. 119 del 2018 emessa dal Giudice del Lavoro;
- che a riscontro delle predette richieste avanzate, il Controparte_3
, inviava una missiva a mezzo P.E.C., datata 15.02.2018,
[...] indirizzata a tutte le parti e come primo intestatario “al Sindaco del , TE al settore UPI del ”, con cui testualmente, sulla richiesta di TE pagamento dell'incentivo per i lavori di cui alla legge 388/00 1° e 2° fase, Decreto sindacale n.
1628 del 5.12.2003 così osservava “Pertanto nel richiamare il ad una TE maggiore attenzione nella gestione dei programmi finanziati con le risorse di questo , si CP_1 invita lo stesso ad inoltrare con la massima urgenza la richiesta di accreditamento delle _2 somme spettanti all'Arch. , previa verifica ed attestazione della legittimità e della Parte_1 congruità della stessa. A seguito di tale operazione questa Direzione provvedere tempestivamente all'accreditamento delle somme sulla contabilità del Funzionario delegato. Resta inteso che eventuali rivendicazioni da parte dell Ditto relative ad interessi o ad altre spese connesse al Pt_2
2 contenzioso instaurato restano esclusivamente a carico del che dovrà TE provvedervi con risorse del proprio bilancio”;
- che, alla luce delle osservazioni del previo invito al Controparte_1 pagamento comunicato al senza riscontro alcuno, proponeva atto di TE appello avverso la sentenza n. 119 del 2018;
- che con sentenza n. 151 del 2020, pubblicata il 16.06.2020, la Corte di Appello di Reggio di
Calabria, sul gravame proposto, lo rigettava ritenendo legittimato passivo il CP_1 [...]
osservando allo stesso tempo che “qualsiasi convenzione intervenuta Controparte_1 tra il predetto ed il non è opponibile a terzi”; CP_1 TE
- che la precedente sentenza veniva inviata al il quale, Controparte_1 con riscontro prot. Inf. Edil. Registro ufficiale u. 0014061 del 15.10.2019, richiedeva nuovamente al quale soggetto attuatore delle opere e quindi di esecutore degli atti TE per i quali viene richiesto il pagamento “di inoltrare con la massima urgenza la richiesta di accreditamento delle somme spettanti all'arch. ” al fine “di provvedere Persona_1 tempestivamente all'accreditamento delle somme sulla contabilità del Funzionario delegato”;
- che infine, in data 17.11.2020, inoltrava formale accesso al Sindaco del TE
, quale soggetto attuatore, relativamente al fascicolo tecnico amministrativo del progetto di
[...] cui trattasi, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, evidenziava che l'incentivo oggetto di causa(di natura retributiva straordinaria) è pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, somma ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, a cui spetta il 20%, e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i collaboratori;
con una riduzione del 30% nel caso in cui l'attività svolta dal RUP si è conclusa alla fase del progetto preliminare.
Si costituiva in giudizio il resistente , con istanza di rimessione in termini e rilevando in CP_1 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto al credito derivante dal rapporto di lavoro e perché, altresì, mero soggetto finanziatore degli interventi e progetti previsti dal c.d.
Decreto Reggio (L. n. 246 del 1989).
Sul punto, deduceva che il rapporto instaurato tra il e lo Stato, essendo riferibile ad un _2 mero finanziamento concesso ex lege all'Ente locale, ha esclusiva rilevanza nelle relazioni interne tra tali soggetti pubblici e non è in alcun modo opponibile a terzi né può essere da questi invocato per il soddisfacimento delle loro pretese creditorie nei confronti di uno dei due soggetti.
3 Precisava, altresì, che con la delega a gestire l'apposito capitolo di contabilità speciale, lo Stato ha solamente inteso attribuire ad un soggetto intraneo all'Amministrazione comunale meri poteri di pagamento di somme statali.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda di condanna nei confronti del Funzionario
Delegato (Sindaco), inteso come soggetto che debba rispondere con le risorse affluenti sul capitolo di contabilità statale acceso in forza del D. L. n. 166 del 1989, in quanto non autonomo soggetto giuridico.
Eccepiva, infine, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del per gli atti compiuti (o CP_1 non compiuti) dal Funzionario Delegato.
Nel merito, invece, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto, con nota del prot. n.
183178 del 2020, il riferiva che “la prestazione svolta da parte TE dell'arch. nel periodo 5.12.2003 ed il 1.10.2014 n.q. di Rup dell'intervento “Tempo Parte_1
Libero ed attività circense” non sia remunerabile perchè in contrasto con il Regolamento
Comunale art.11 c.2 in quanto il progetto preliminare non è stato approvato dall'Amm.ne
Comunale ne verificato e validato dallo stesso Rup;
in contrasto con l'art.13 c.8 in quanto la fase progettuale non è stata completata”; nonché la prescrizione del diritto azionato.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il resistente Sindaco p.t., in qualità di funzionario delegato del , sebbene ritualmente CP_1 citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
Tanto premesso, il thema decidendum attiene al riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113
d.lgs. n. 50 del 2016 (già art. 92 comma 5 d. lgs 163/06), in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici, che il ricorrente - asseritamente- ha maturato per l'attività svolta, nel periodo tra il 2003 e il 2014, come Responsabile
Unico del Procedimento, del progetto noto come “Tempo Libero ed Attività Circensi”, opera rientrante nel finanziamento concesso alla in base alla Legge 246/89 (c.d. Parte_3
Decreto-Reggio).
L'incarico risulta conferito dal Sindaco il 5.12.2003 e il decreto specifica di affidare l'incarico di responsabile del procedimento nell'ambito della legge 246/89 e per interventi affidati al Sindaco dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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1. ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI
In via preliminare va analizzata l'istanza di rimessione in termini formulata dal , a seguito CP_1 della propria costituzione tardiva avvenuta in data 14 marzo 2022 (udienza di comparizione fissata il 23 marzo 2022).
Sul punto il deduce di aver “inviato il deposito della comparsa di costituzione e risposta, CP_1 selezionando, per mero errore materiale, quale Ufficio Giudiziario destinatario, la Corte
d'Appello, sezione lavoro, in luogo del Tribunale, sezione lavoro, di Reggio Calabria.
Considerato che
dalle ore 15 di sabato 12 marzo 2022, si è verificato l'arresto dei servizi telematici dell'Avvocatura dello Stato come da avviso che si produce in atti e che la Cancelleria della Corte ha reso noto all'Avvocatura l'errore nell'invio della comparsa in data 14 marzo 2022, si chiede di voler rimettere in termini questa difesa e di voler considerare tempestivo il deposito della comparsa”.
Orbene, secondo l'art. 153 c.p.c. “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”, mentre a mente dell'art. 294 c.p.c. “Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.
Nel caso di specie, preme osservare che la ragione addotta a giustificazione del ritardo del deposito della comparsa non è fondata considerato che la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. Ord. n. 17729/2018).
Secondo questo giudicante, l'erroneo invio della comparsa ad un ufficio diverso non può essere scusabile né tantomeno è provata l'impossibilità oggettiva di depositare il ricorso al corretto ufficio competente a causa dell'arresto dei servizi telematici dell'Avvocatura dello Stato, in data 12 e 13 marzo.
Infatti, in primo luogo la Corte di Appello non era assolutamente tenuta a comunicare tempestivamente il rifiuto del deposito (avvenuto e comunicato lunedì 14 marzo 2022 alla PEC dell'Avvocatura) per invio errato, tra l'altro nelle giornate non lavorative di sabato e domenica, ma
5 era ed è obbligo del titolare dell'invio telematico accertarsi della correttezza della procedura del predetto invio al fine del perfezionamento dell'atto inviato (consegna ad indirizzo errato).
In secondo luogo, analizzando la documentazione in atti (cfr. prod. resistente), si evince come gli interventi tecnici riguardassero soltanto “dalle ore 15:00 di sabato 12/03 alle ore 18:00 di domenica 13/03 i seguenti servizi non saranno disponibili: Portale (internet, intranet, extranet);
NSI;
Scrivania dell'Avvocato; Scadenzieri”, mentre rimanevano disponibili “Tutti gli altri servizi
Office 365 (posta elettronica, OneDrive, Teams, ecc.) rimarranno attivi. Potranno quindi essere effettuati i depositi PCT (per il caso in cui il sistema restituisca un errore nel collegamento con NSI nell'inserimento dei dati relativi all'affare legale, si potrà comunque procedere, trattandosi di dati non bloccanti), PTT e Cost tramite i rispettivi portali ordinariamente utilizzati. Nella indisponibilità della specifica funzione presente su NSI, per le notifiche PEC urgenti ci si potrà avvalere della funzione "messaggistica" presente sul punto di accesso Lextel., quindi l'Avvocatura ben poteva verificare il corretto deposito, senza dover aspettare l'avvenuta accettazione o rifiuto dell'atto in cancelleria.
In terzo luogo, il ricorso risulta ritualmente notificato in data 7 maggio 2021, ben 10 mesi prima dell'udienza di comparizione fissata il 23 marzo 2022.
Per tali motivi non ricorrono i presupposti della remissione in termini, non essendosi verificata una causa non imputabile alla parte e, quindi, la costituzione del deve essere considerata CP_1 tardiva, con conseguente applicabilità delle decadenze previste dall'art 416 c.p.c., tra cui la sollevata eccezione di prescrizione.
2. LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Sempre in via preliminare occorre correttamente individuare il soggetto passivo della pretesa azionata.
In particolare, in conseguenza delle eccezioni e deduzioni difensive del resistente, occorre CP_1 chiarire se la veste in cui è stato indicato il Sindaco del lo qualifichi TE come soggetto diverso dall'ente territoriale che rappresenta, quindi come autonomo centro di imputazione di interessi e soggettività giuridica (in particolare come rappresentante dell'amministrazione statale).
Inoltre, va accertato se il debitore effettivo della prestazione dedotta vada correttamente individuato nel ovvero nel di . Controparte_1 _2 TE
6 Sul punto, conviene, anzitutto, esaminare il dato normativo, ovvero le disposizioni contenute nel
D.L. 8 maggio 1989, n. 166, così come convertito e modificato dalla L. 5 luglio 1989, n. 246. (c.d.
Decreto Reggio)
Il progetto di cui era responsabile il ricorrente, rientrava nel programma di risanamento e sviluppo della città di previsto dall'art. 2 del Decreto Reggio e finanziato tramite apposito TE fondo pari a Lire 600 Miliardi, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per i problemi delle aree urbane, ai sensi dell'art. 1 del medesimo Decreto.
Alla ripartizione del suddetto fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento doveva provvedere, ai sensi dell'art.1, co.2, un apposito Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione , dal presidente della provincia di e dal Sindaco della città di _2 TE
. TE
Analizzando più in dettaglio la normativa, l'art. 2, co. 1 recita che: “Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di
[...]
è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite _2 complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1
(…)”.
Il dettato legislativo è peraltro chiaro nel conferire ai soggetti istituzionali deputati alla realizzazione degli interventi approvati dal Comitato ampia autonomia di esecuzione, anche dal punto di vista contrattuale, stabilendo, all'art. 4, co.1, che “le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto (…)” riservando alla Presidenza del Consiglio un ruolo (oltre che di finanziamento) di vigilanza ed intervento sostitutivo in caso d'inerzia (art. 5, comma 2).
Orbene, il ricorrente, come allegato (cfr. sentenze all. 13-14), ha già esperito tentativo giudiziale per il riconoscimento del medesimo incentivo nei confronti soltanto del TE con esito negativo, vista la conferma di mancanza di legittimazione dell'ente e risultando _2 invece sostenuto in quei giudizi la responsabilità del solo però in questa sede convenuto CP_1 per il compenso azionato.
7 Sul punto, la Corte ha affermato “La tesi secondo cui la legittimazione cadrebbe sul non _2 può essere condivisa, giacché non risulta che la convenzione intercorsa tra e CP_1 _2 avesse rilevanza esterna, tale da potere essere opposta ai terzi e da far ricadere la legittimazione per eventuali azioni proposte da terzi sul e non invece, sul , soggetto titolare _2 CP_1 degli interventi per legge e che aveva soltanto delegato il Sindaco di ”. TE
Lo stesso , nella missiva del 15.02.2018 allegati in atti, invitava il “[…] ad CP_1 _2 inoltrare con la massima urgenza la richiesta di accreditamento delle somme spettanti all'arch.
, previa verifica ed attestazione della legittimità e della congruità della stessa. A Parte_1 seguito di tale operazione questa Direzione provvederà tempestivamente all'accreditamento delle somme sulla contabilità del Funzionario delegato”.
Con ciò sostanzialmente ammettendo, da un lato, di essere debitore nei confronti del dipendente, e negando, contraddittoriamente, di essere legittimato passivo.
Per tali motivi, deve ravvisarsi in capo al (prima Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri) la legittimazione passiva in senso sostanziale rispetto alla pretesa creditoria vantata dal ricorrente, in quanto l'intervento e l'incentivo dovuto ricade sotto la titolarità e l'interesse dello Stato, benchè poi al Sindaco affidato come soggetto attuatore .
Resta, poi , da chiarire la questione relativa alla responsabilità del Sindaco quale funzionario delegato e se sia possibile per lo stesso essere parte in giudizio per rispondere all'obbligazione di cui si discute.
Come già anticipato, il Sindaco è solo articolazione periferica al quale il Bilancio dello Stato ha concesso i fondi per l'attuazione della L. n. 246/1989, volta al risanamento e allo sviluppo della area urbana di e per svolgere i lavori. TE
Il ricorrente ha agito nei confronti del Sindaco in quanto tale, facendo ricadere le conseguenze dell'inadempimento contrattuale dello stesso sul , soggetto che, in virtù CP_1 Controparte_1 del c.d. rapporto di immedesimazione organica, è stato chiamato a rispondere dell'operato del
Sindaco.
Orbene, il soggetto che agisce come organo di un'amministrazione non ha una propria autonoma responsabilità per l'eventuale inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi.
Ciò vale per il Sindaco, sia che agisca quale organo apicale del sia che operi nella veste di _2 delegato del Governo, nel qual caso resta la diretta riferibilità della sua attività all'amministrazione governativa centrale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5593 del 17.05.1993).
8 Non è certamente la circostanza che il abbia provveduto a far pervenire al Sindaco, nella CP_1 sua veste di delegato, i fondi necessari per il pagamento delle opere di cui il c.d. decreto , e, _2 quindi a far sorgere in capo al Sindaco stesso una propria, autonoma responsabilità contrattuale per inadempimento, trattandosi semplicemente di una misura organizzativa necessaria per l'assolvimento della delega, che non muta in alcun modo la sua posizione di mero organo dell'amministrazione.
Ne discende che in questa sede giudiziaria, il Sindaco non può assumere il ruolo di autonoma parte né essere destinatario da sé come funzionario delegato di un provvedimento di accertamento e condanna al pagamento per una responsabilità che non fa capo ad esso, di cui non è titolare sostanziale secondo la legislazione vigente e i provvedimenti assunti dallo Stato né comunque il
Sindaco ha soggettività autonoma
Deve pertanto escludersi che la domanda potesse rivolgersi al Sindaco – funzionario delegato non avendo soggettività giuridica autonoma che possa assumere la funzione di parte processuale .
La domanda verso il Sindaco va quindi rigettata .
3. MERITO
Chiarito ciò, nel merito, giova premettere brevemente il quadro normativo generale utile a governare la fattispecie.
L'art. 18 della L. 109/1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (cd. Legge Merloni), aveva in origine previsto l'istituto del c.d. “compenso incentivante” in favore di pubblici dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, i quali avevano svolto attività di progettazione o di direzione di lavori o di collaudo di opere pubbliche in favore della P.A. di appartenenza: detto incentivo consisteva in una somma di denaro pari ad una percentuale dell'importo posto come base di gara per la realizzazione dell'opera in questione.
L'art. 18, comma 1, prevedeva che detta somma dovesse essere ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, secondo modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata e poi recepiti in un regolamento adottato dall'amministrazione.
Tale incentivo, in seguito, è stato oggetto di innumerevoli modifiche da parte del legislatore nel corso del tempo, disciplinato principalmente poi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, seguito dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche” ed infine modificato dal recente d.lgs. 31 marzo 2023,
n. 36.
9 Tenuto conto, quindi, delle innumerevoli modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale, delle disposizioni normative sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Orbene, le attività per le quali è chiesto il compenso sarebbero state svolte e nella vigenza del d.lgs.
163/2006 nella sua originaria formulazione
Pertanto, per quanto di interesse nel presente giudizio, il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) ha abrogato la L. n. 109/1994, trasfondendo il testo dell'art. 18 nell'art. 92, comma 5, che così stabiliva: “ Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma
1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri” (comma così modificato dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, art. 1, comma 10-quater, di conversione del D.L. n.
162 del 2008, in vigore dal 23.12.2008).
A sua volta, la norma è stata abrogata dall'art. 13 del D.L. n. 90/2014 entrato in vigore fin dal
25.06.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014.
[...
Detto ciò, nel caso odierno, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. del 2006, il _2
ha provveduto ad emanare il regolamento di attuazione per il detto incentivo, in TE data 28.02.2013 (cfr. all. 15 parte ricorrente).
10 Nel caso di specie, il resistente , su risposta del sostiene che l'attività svolta CP_1 _2 dall'arch. n.q. di RUP dell'intervento “Tempo Libero ed attività circense” non sia Pt_1 remunerabile poiché in contrasto con il Regolamento Comunale, sia all'art. 11 c.2, in quanto il progetto preliminare non è stato approvato dall'Amm.ne Comunale nè verificato e validato dallo stesso RUP, sia perché in contrasto con l'art.13 c.8, in quanto la fase progettuale non è stata completata.
L'eccezione del è fondata. CP_1
Il ricorrente ha dedotto e documentato di avere formalmente ricevuto, con apposita determinazione dirigenziale e di avere concretamente svolto l'incarico di responsabile del progetto (cfr. all.ti 1-4-5-
6), attività che si è conclusa con la stesura e validazione dal parte del ricorrente del progetto preliminare in data 13 maggio 2014, rientrante tra quelle per le quali è astrattamente possibile prevedere il compenso incentivante.
Ciò detto, il regolamento adottato dal Comune prevede all'art. 11 -Natura dei progetti incentivati-, comma 2 che “Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento, sono considerati tutti i progetti definitivi e/o esecutivi, utili ai fini dell'appalto, approvati dall'Amministrazione”, mentre al comma 3 dispone che “ qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non imputabili a inadempimenti, ritardi, o negligenza del personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal dirigente del settore competente”.
Inoltre, l'art. 13 -Liquidazione ed erogazione dei compensi-, comma 8 del citato regolamento, prevede che “La liquidazione dei compensi avviene successivamente al completamento di ciascuna fase procedurale, specificatamente:
- per i progettisti, a seguito dell'avvenuta cantierabilità dell'opera; - per il personale di supporto,
a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di gara ed alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;
- per il collaudatore: a seguito dell'avvenuto collaudo;
- per le rimanenti figure tecniche, in concomitanza con le liquidazioni degli stati di avanzamento dei lavori, ed in proporzione agli stessi;
- per i collaboratori amministrativi/contabili, dopo la conclusione ed approvazione della fase procedimentale di competenza”.
Dall'esame della documentazione in atti, il progetto si è arrestato alla fase di verifica e validazione del progetto preliminare primo stralcio funzionale .
La validazione del maggio 2014 è avvenuta da parte dello stesso ricorrente
Nessuna approvazione dell'Amministrazione è stata fornita , né prova della cantierabilità dell'opera né certificazione del dirigente del settore competente
11 Ne discende che in mancanza di appositi requisiti previsti dal Regolamento adottato dal Comune e al quale fa riferimento lo stesso ricorrente , deve concludersi che mancano una condizione di legittimità per l'erogazione del compenso ostativa in questa sede al riconoscimento del diritto al compenso
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese legali vengono compensate in ragione della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate anche tenuto conto che Il si è costituito tardivamente decadenza CP_1 dalla eccezione di prescrizione e non ha solto attività successiva alla memoria .
Reggio Calabria 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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