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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4443/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti ROSARIA POLLARÀ E SANSONE AGOSTINO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(contumace) Controparte_1
Controparte_2
(Avv. CANELLI IVAN)
[...]
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la a versare a Controparte_1 [...]
DIPENDENTI DEL TERZIARIO, Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro nell'interesse di la somma di € 71,94 a titolo di residue quote Parte_1
T.F.R. afferenti il periodo ricompreso tra il III trimestre 2009 ed il IV trimestre
2021, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, dichiarando per il resto cessata la materia del contendere;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre spese legali, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
del resistente liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali, CP_2
IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 06/05/2022 la ricorrente, premesso di aver lavorato per la dal 01/01/2009 al 05/01/2022 e di Controparte_1
avere aderito a far data dal 01/08/2009 al Fondo di previdenza complementare
“ , lamentava a decorrere dal 16/04/2012 il parziale omesso versamento CP_2
della quota di accantonamento del TFR che il datore avrebbe dovuto conferirvi e conveniva, perciò, in giudizio la e il “ ” per vedere accertare la CP_1 CP_3
suddetta inadempienza ed ottenere la conseguente condanna della al CP_1
versamento, in favore del Fondo, del complessivo importo di € 5.900,46.
La , ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio, Controparte_1
rimanendo contumace.
Si costituiva in giudizio il Fondo “ , dando atto in primis dell'adesione CP_2
della ricorrente al Fondo di previdenza complementare a far data dal
01/08/2009, nonché rappresentando che dall'estratto contributivo aggiornato relativo alla posizione previdenziale della ricorrente emergeva che la C.O.T.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Società , per il periodo intercorrente tra il III trimestre 2009 ed il IV CP_1
trimestre 2021, non avesse provveduto al regolare versamento degli importi dovuti per il solo ammontare complessivo pari ad € 6,88, specificamente a titolo di “ristori posizione” per la contribuzione versata in ritardo. Il Fondo dichiarava altresì che, non risultando trasmesse distinte di contribuzione successivamente al
31.12.2021, non era in grado di attestare autonomamente l'esistenza né
l'ammontare di eventuali ulteriori omissioni contributive. Concludeva, dunque,
chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, la condanna alla società resistente fosse disposta direttamente in favore del Fondo.
Successivamente, con note conclusive in sostituzione dell'udienza del
20/01/2025, il “ , producendo un estratto riepilogativo della posizione CP_2
previdenziale della ricorrente ulteriormente aggiornato, evidenziava, con specifico riferimento al periodo dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2021, una mancata regolarizzazione da parte della della Controparte_1
posizione previdenziale della ricorrente pari ad € 71,94. Domandava, pertanto, la condanna della al versamento in suo favore delle quote Controparte_1
di TFR omesse per il periodo indicato, nella misura risultante al Fondo medesimo,
pari ad € 71,94 o, comunque, nella diversa misura, maggiore o minore, indicata dalla ricorrente o come accertata nel corso del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione e viene definita con la presente sentenza.
◊
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Controparte_1
che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ciò posto, il ricorso è fondato sulla scorta della medesima linea argomentativa esposta da questo Tribunale, in diversa composizione, in analoghe fattispecie, e ad essa ci si richiama per relationem ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.
att. c.p.c. (ex multis, Trib. Palermo, 29/10/2020, n. 3193).
1. Si osserva dunque che la legittimazione del lavoratore a richiedere le somme da versarsi al Fondo ed il suo interesse attuale e concreto scaturiscono, anzitutto,
dalla circostanza – affermata nella prevalente giurisprudenza di merito - che “il
rapporto previdenziale complementare – differentemente dal sistema
pensionistico obbligatorio – non risponde al principio di automaticità della
prestazione; ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione
esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate. In secondo
luogo, è opportuno precisare che in caso di mancato versamento, ai sensi della
disciplina dettata dal D.lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non
sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute. Inoltre, una
omissione nei versamenti produce la conseguenza che ove dovesse essere
richiesta un'anticipazione, l'importo erogato sarebbe calcolato sulla base dei
reali accantonamenti di fatto pregiudicando un credito che, ove i versamenti,
fossero stati integrali e puntuali, sarebbe stato certamente, sarebbe stato
certamente superiore e idoneo a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore”
(così ex plurimis Trib. Salerno, 05/12/2019, n. 2808).
A ciò si aggiunga che “L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c.
integra un'ipotesi di sostituzione processuale, in forza della quale il lavoratore,
quale creditore del Fondo di previdenza complementare per la futura
prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano
derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo
legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore
di lavoro e non versate al Fondo medesimo, esercita i diritti e le azioni ad esso
spettanti, suo debitore, verso i terzi.” (così ex plurimis Trib. Novara, 02/07/2019,
n. 157).
Dunque, in presenza di una omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, che nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dai principi appena richiamati deve, pertanto, riconoscersi in capo al ricorrente la legittimazione a richiedere alla società convenuta le somme da versarsi al fondo
“ ” – Fondo di Previdenza Complementare per i Dipendenti del Terziario. CP_3
2. Va poi osservato come la società convenuta – rimasta contumace -, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di avere regolarmente provveduto ad effettuare il versamento delle quote predette al Fondo di previdenza complementare cui parte ricorrente ha aderito, né di avere altrimenti provveduto all'adempimento dell'obbligazione.
3. Per quanto concerne la quantificazione del credito, dalla documentazione versata in atti e specificamente dal raffronto tra l'estratto contributivo allegato al ricorso ed i due prodotti dal prima all'atto della costituzione in giudizio e CP_2
poi in prossimità della presente decisione, emerge come la Controparte_1
abbia medio tempore provveduto al versamento delle quote
[...]
contributive (si veda in particolare, nei vari documenti, il riferimento “attribuito” -
rappresentativo del fatto che la , nel periodo in questione, Controparte_1
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avesse solo dichiarato al Fondo complementare le trattenute CP_2
effettivamente eseguite sulle buste paga ma non avesse, anche, provveduto a versare a quest'ultimo i relativi importi - passare di volta in volta allo stato CP_2
di “quotato”), rimanendo alfine debitrice solo della voce “ristori posizione” per la contribuzione versata giustappunto in ritardo, per un ammontare complessivo pari ad € 71,94 (cfr. all. 1 note conclusive Fondo “ ). CP_2
La , non avendo provato di avere estinto tale ulteriore Controparte_1
ed ultimo obbligo, va perciò condannata al versamento di tali residue somme,
oltre interessi legali come per legge.
4. Le spese sono liquidate a favore della ricorrente e del “ avuto riguardo CP_2
ai valori (minimi) stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 5.200,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 22/01/2025.
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4443/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti ROSARIA POLLARÀ E SANSONE AGOSTINO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(contumace) Controparte_1
Controparte_2
(Avv. CANELLI IVAN)
[...]
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la a versare a Controparte_1 [...]
DIPENDENTI DEL TERZIARIO, Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro nell'interesse di la somma di € 71,94 a titolo di residue quote Parte_1
T.F.R. afferenti il periodo ricompreso tra il III trimestre 2009 ed il IV trimestre
2021, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, dichiarando per il resto cessata la materia del contendere;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre spese legali, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
del resistente liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali, CP_2
IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 06/05/2022 la ricorrente, premesso di aver lavorato per la dal 01/01/2009 al 05/01/2022 e di Controparte_1
avere aderito a far data dal 01/08/2009 al Fondo di previdenza complementare
“ , lamentava a decorrere dal 16/04/2012 il parziale omesso versamento CP_2
della quota di accantonamento del TFR che il datore avrebbe dovuto conferirvi e conveniva, perciò, in giudizio la e il “ ” per vedere accertare la CP_1 CP_3
suddetta inadempienza ed ottenere la conseguente condanna della al CP_1
versamento, in favore del Fondo, del complessivo importo di € 5.900,46.
La , ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio, Controparte_1
rimanendo contumace.
Si costituiva in giudizio il Fondo “ , dando atto in primis dell'adesione CP_2
della ricorrente al Fondo di previdenza complementare a far data dal
01/08/2009, nonché rappresentando che dall'estratto contributivo aggiornato relativo alla posizione previdenziale della ricorrente emergeva che la C.O.T.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Società , per il periodo intercorrente tra il III trimestre 2009 ed il IV CP_1
trimestre 2021, non avesse provveduto al regolare versamento degli importi dovuti per il solo ammontare complessivo pari ad € 6,88, specificamente a titolo di “ristori posizione” per la contribuzione versata in ritardo. Il Fondo dichiarava altresì che, non risultando trasmesse distinte di contribuzione successivamente al
31.12.2021, non era in grado di attestare autonomamente l'esistenza né
l'ammontare di eventuali ulteriori omissioni contributive. Concludeva, dunque,
chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, la condanna alla società resistente fosse disposta direttamente in favore del Fondo.
Successivamente, con note conclusive in sostituzione dell'udienza del
20/01/2025, il “ , producendo un estratto riepilogativo della posizione CP_2
previdenziale della ricorrente ulteriormente aggiornato, evidenziava, con specifico riferimento al periodo dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2021, una mancata regolarizzazione da parte della della Controparte_1
posizione previdenziale della ricorrente pari ad € 71,94. Domandava, pertanto, la condanna della al versamento in suo favore delle quote Controparte_1
di TFR omesse per il periodo indicato, nella misura risultante al Fondo medesimo,
pari ad € 71,94 o, comunque, nella diversa misura, maggiore o minore, indicata dalla ricorrente o come accertata nel corso del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione e viene definita con la presente sentenza.
◊
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Controparte_1
che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ciò posto, il ricorso è fondato sulla scorta della medesima linea argomentativa esposta da questo Tribunale, in diversa composizione, in analoghe fattispecie, e ad essa ci si richiama per relationem ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.
att. c.p.c. (ex multis, Trib. Palermo, 29/10/2020, n. 3193).
1. Si osserva dunque che la legittimazione del lavoratore a richiedere le somme da versarsi al Fondo ed il suo interesse attuale e concreto scaturiscono, anzitutto,
dalla circostanza – affermata nella prevalente giurisprudenza di merito - che “il
rapporto previdenziale complementare – differentemente dal sistema
pensionistico obbligatorio – non risponde al principio di automaticità della
prestazione; ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione
esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate. In secondo
luogo, è opportuno precisare che in caso di mancato versamento, ai sensi della
disciplina dettata dal D.lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non
sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute. Inoltre, una
omissione nei versamenti produce la conseguenza che ove dovesse essere
richiesta un'anticipazione, l'importo erogato sarebbe calcolato sulla base dei
reali accantonamenti di fatto pregiudicando un credito che, ove i versamenti,
fossero stati integrali e puntuali, sarebbe stato certamente, sarebbe stato
certamente superiore e idoneo a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore”
(così ex plurimis Trib. Salerno, 05/12/2019, n. 2808).
A ciò si aggiunga che “L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c.
integra un'ipotesi di sostituzione processuale, in forza della quale il lavoratore,
quale creditore del Fondo di previdenza complementare per la futura
prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano
derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo
legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore
di lavoro e non versate al Fondo medesimo, esercita i diritti e le azioni ad esso
spettanti, suo debitore, verso i terzi.” (così ex plurimis Trib. Novara, 02/07/2019,
n. 157).
Dunque, in presenza di una omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, che nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dai principi appena richiamati deve, pertanto, riconoscersi in capo al ricorrente la legittimazione a richiedere alla società convenuta le somme da versarsi al fondo
“ ” – Fondo di Previdenza Complementare per i Dipendenti del Terziario. CP_3
2. Va poi osservato come la società convenuta – rimasta contumace -, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di avere regolarmente provveduto ad effettuare il versamento delle quote predette al Fondo di previdenza complementare cui parte ricorrente ha aderito, né di avere altrimenti provveduto all'adempimento dell'obbligazione.
3. Per quanto concerne la quantificazione del credito, dalla documentazione versata in atti e specificamente dal raffronto tra l'estratto contributivo allegato al ricorso ed i due prodotti dal prima all'atto della costituzione in giudizio e CP_2
poi in prossimità della presente decisione, emerge come la Controparte_1
abbia medio tempore provveduto al versamento delle quote
[...]
contributive (si veda in particolare, nei vari documenti, il riferimento “attribuito” -
rappresentativo del fatto che la , nel periodo in questione, Controparte_1
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avesse solo dichiarato al Fondo complementare le trattenute CP_2
effettivamente eseguite sulle buste paga ma non avesse, anche, provveduto a versare a quest'ultimo i relativi importi - passare di volta in volta allo stato CP_2
di “quotato”), rimanendo alfine debitrice solo della voce “ristori posizione” per la contribuzione versata giustappunto in ritardo, per un ammontare complessivo pari ad € 71,94 (cfr. all. 1 note conclusive Fondo “ ). CP_2
La , non avendo provato di avere estinto tale ulteriore Controparte_1
ed ultimo obbligo, va perciò condannata al versamento di tali residue somme,
oltre interessi legali come per legge.
4. Le spese sono liquidate a favore della ricorrente e del “ avuto riguardo CP_2
ai valori (minimi) stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 5.200,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 22/01/2025.
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro