Sentenza breve 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 28/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona De Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- della nota prot. -OMISSIS- del 3 marzo 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza dell’odierno ricorrente del 12 febbraio 2025, volta ad ottenere il rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida, ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Politi, in sostituzione dell'Avv. S. De Rocco, per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni Statali resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato alle controparti il 26 marzo 2025 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota epigrafata inerente il rigetto, opposto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, sulla istanza presentata dal medesimo, in data 12 febbraio 2025, di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida, ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada, a seguito del decorso del triennio dalla disposta revoca della sua patente di guida (revoca avvenuta nell’anno 2016, a seguito della seguente condanna: sentenza del 23 marzo 1996 della Corte di Appello di Lecce - irrevocabile il 27 agosto 1998, per la violazione dell’art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990) e del decreto del Tribunale penale di -OMISSIS- in data 21 maggio 2014 - definitivo il 26 settembre 2014 - di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni 4, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
2. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata.
Erronea e falsa applicazione dell’art. 120 Codice della Strada.
3. In data 2 aprile 2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente della Sezione ha dato avviso alle parti, ex artt. 60 e 73 comma 3 c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito G.A., a seguito della recente novella legislativa (introdotta con Legge 25 novembre 2024 n. 177) dell'art. 120 comma 3 del Codice della Strada, ai fini di una eventuale decisione della causa nel merito con sentenza in forma semplificata. Il difensore della parte ricorrente si è riportato alle deduzioni circa la giurisdizione formulate nella memoria difensiva già depositata in atti; dunque la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito T.A.R..
E’ necessario premettere che la nota prefettizia impugnata (indicata in epigrafe) si basa espressamente sul nuovo testo dell’art. 120 comma 3 del Codice della Strada vigente (secondo capoverso, introdotto dalla recente Legge 25 novembre 2024 n. 177).
Ed infatti, l’art. 120 comma 3 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.) prevede che “ La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni .”; l’art 8 della recante Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha, ora, inserito un nuovo capoverso al predetto comma 3 dell’art. 120 del Codice della Strada (in vigore dal 10 dicembre 2024), statuente che: “ In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 ”.
Osserva il Collegio che il legislatore, con la soprariportata recente modifica normativa, ha - ora - espressamente previsto che i requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.), necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), si applicano (attualmente) a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida, sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata.
Nel caso de quo , con istanza del 12 febbraio 2025, acquisita al protocollo della Prefettura di -OMISSIS- -OMISSIS- del 13 febbraio 2025, l’odierno ricorrente ha chiesto il rilascio del nulla osta per il conseguimento della nuova patente di guida (a seguito di revoca della sua patente disposta dal Prefetto di -OMISSIS- nel 2016, per applicazione nei suoi confronti da parte dell’A.G.O. della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni 4), sul presupposto del possesso (asserito) dei requisiti soggettivi di moralità contemplati dall’art. 120 del Codice della Strada, ritenendo dunque, non necessaria la riabilitazione penale.
La Prefettura di -OMISSIS-, correttamente, in riscontro alla istanza, con l’impugnata nota prot. -OMISSIS- del 3 marzo 2025, ha informato l’odierno ricorrente che, in considerazione dell’intervenuta riforma del comma 3 dell’art. 120 del Codice della Strada, ad opera della Legge n.177 del 25 novembre 2024, ai fini della valutazione della posizione dell’interessato per il rilascio del chiesto nulla osta (secondo la procedura telematizzata di cui all’art. 120 del Codice della Strada in combinato disposto con il Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2011), sarebbe stata necessaria la non sussistenza delle situazioni preclusive di cui al comma 1 della richiamata disposizione normativa, con la conseguenza che l’interessato avrebbe dovuto ottenere comunque un provvedimento riabilitativo da parte dell’Autorità Giudiziaria per le due condanne subite nel 2008 e nel 2016 ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
Ritiene il Collegio che - attualmente - , a seguito della predetta richiamata novella del 2024, non sia più configurabile un potere discrezionale prefettizio di possibile rilascio del nulla osta di che trattasi (dopo il triennio dalla disposta revoca della patente) ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada, in carenza della (necessaria) riabilitazione penale dell’interessato per le condanne ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, sicchè, vertendosi - ora - in tema di diritti soggettivi e di potere vincolato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all’A.G.O..
Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
6. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
7. Sussistono i presupposti di legge (poiché la questione inerente il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. è stata indicata d’ufficio dal Tribunale, ex art. 73 comma 3 c.p.a., e non eccepita dall’Avvocatura distrettuale dello Stato), per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.