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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5872 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Parte_1
CC presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Atripalda alla contrada
Novesoldi n. 6;
- RICORRENTE -
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Controparte_3 e RA AN coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno presso l' alla Controparte_4
via Monticelli-località Fuorni;
- RESISTENTE -
OGGETTO: risarcimento danni per assegnazione ad altro plesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 , docente di Parte_1
sostegno in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli di
Colliano, rappresentava che - assegnata per il primo anno di servizio presso detto istituto, l'anno scolastico 2023/2024, al - per il nuovo Controparte_5
anno scolastico, il 2024/2025, era stata assegnata ai plessi di Colliano e OP
e, lamentando l'illegittimità di detta assegnazione per contrasto coi criteri di assegnazione fissati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei
Docenti e di essere precipitata a causa di detta assegnazione in una sindrome ansiosa e depressiva di tale intensità da comportare, da un lato, un reflusso gastroesofageo, dall'altro, l'insorgenza di una fastidiosa tachicardia, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità di detta assegnazione e che il
[...]
fosse condannato a risarcirle i predetti danni subiti. Controparte_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
sostenendo la correttezza della determinazione del Controparte_1
dirigente scolastico proprio alla luce dei criteri di assegnazione docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi invocati dalla ricorrente e, in ogni caso, l'assenza di prova del danno lamentato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Giova anzitutto precisare che il ricorso - per come impostato - si limita a chiedere il risarcimento del danno asseritamente subito non anche la riassegnazione al plesso di Laviano (e invero, tra le conclusioni del ricorso non compare la richiesta di riassegnazione). Vero è che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornita nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto ma deve comunque rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella da quella esercitata (cfr. Cass.
11/7/2022 n.21865; conf. Cass. 21/12/19 n. 5153).
S'impone d'accertare, allora, soltanto se la ricorrente abbia o meno diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del cambio di assegnazione dal a quelli di OP . Tra l'altro, Controparte_5 CP_6
non essendo stata rappresentata nel frattempo nelle note di trattazione scritta una diversa allocazione, deve ritenersi tale assegnazione disposta per l'anno scolastico 2024/2025 confermata anche per il corrente anno scolastico.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.); in particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie. Occorre: › che si sia verificato un danno, non ipotetico e futuro, ma attuale e concreto;
› che l'evento dannoso, lesivo di una situazione giuridica meritevole di tutela sia addebitabile all'amministrazione, ovvero, che sia a quest'ultima imputabile quale conseguenza immediata e diretta del proprio operato, tradottosi in atti o comportamenti comunque illegittimi (nesso di causalità); › che sussista l'elemento soggettivo, in particolare della colpa che, una volta accertata l'illegittimità del danno, può essere esclusa dalla P.A. unicamente comprovando di essere incorsa in un errore scusabile. Deve, quindi,
riconoscersi che l'esistenza di un danno, e la riferibilità dello stesso sul piano eziologico all'agire illegittimo della P.A., non siano elementi sufficienti a configurare la responsabilità aquiliana essendo, altresì, necessario che venga accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo costituendo l'illegittimità
dell'atto solo un indice della colpa della P.A.
Orbene, nel caso di specie difetta ex ante un comportamento illegittimo dell'Amministrazione Scolastica e tanto tronca in radice qualsiasi pretesa risarcitoria anche a voler ritenere veritiere le lamentate patologie della sindrome ansiosa e depressiva, del reflusso gastroesofageo e della tachicardia.
Segnatamente ai sensi dell'art. 396, co. 3, del D.Lgs. n. 297/1994: 'Il direttore
didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione
educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione
degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione
nel tempo'.
Alla luce del tenore letterale della norma sopra richiamata, che non pone limiti alla facoltà di scelta del dirigente scolastico, da esercitarsi solo sulla base della programmazione scolastica (segnatamente dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio di Istituto alla luce delle proposte del Collegio dei Docenti),
l'assegnazione delle classi è caratterizzata da discrezionalità tecnica e costituisce ipotesi diversa da quella del trasferimento dei docenti disciplinato dagli artt. 460 e ss. D.Lgs. 297/1994.
La valutazione dell'allocazione più adatta per ogni singolo docente compete al dirigente scolastico, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità del giudizio, atteso che spetta a questi, nell'attività di coordinamento delle risorse disponibile e di valutazione delle capacità dei docenti rispetto ai bisogni degli alunni specie se diversamente abili, un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e delle classi/sezioni/plessi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto,
da illogicità o da irragionevolezza manifesta;
il Giudice non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti.
In conclusione, l'assegnazione docenti operata dal dirigente scolastico è
suscettibile di sindacato solo se sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di assegnazione. E nel caso di specie non ricorre né l'uno né l'altro presupposto.
Come può ricavarsi dai documenti agli atti, in particolare dalla relazione del responsabile del plesso di dell'1.7.2024, per il precedente anno CP_5
scolastico (l'anno scolastico 2023/2024) venivano segnalati al dirigente scolastico quattro aspetti critici della condotta professionale tenuta dalla
D' (frequenti assenze, mancata partecipazione agli incontri scuola- Pt_1
famiglia, difficoltà relazionali con altri colleghi, in particolare con la docente
[...]
, segnalazioni da parte dei genitori dei due alunni diversamente abili Per_1
assegnatele).
Come correttamente osservato da parte ricorrente nelle sue note di trattazione scritta, l'unico elemento di prova è rappresentato dalla predetta relazione di servizio senza che l'amministrazione scolastica abbia portato alcun ulteriore elemento né chiesto di provare i fatti attribuiti alla ricorrente.
In argomento osserva il Tribunale che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno precisato che costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano
invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (cfr. Cass., Sez. Un., 9 aprile
1999, n. 215). La relazione di servizio non è espressione di una funzione pubblica certificativa e, conseguentemente, costituisce semplice documento suscettibile di essere liberamente valutato dal giudice come elemento di prova. In particolare, le relazioni di servizio fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dagli ufficiali in relazione all'attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.),
ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni.
Ne consegue che le circostanze fattuali indicate nella relazione di servizio non costituiscono oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge alle forze dell'ordine.
Tanto premesso in punto di diritto, ne consegue che, non potendo attribuirsi alla relazione di servizio una fede privilegiata, le predette quattro condotte critiche contestate alla ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 non possono ritenersi per ciò solo provate come correttamente osservato da parte ricorrente.
Sennonchè occorre tener presente che l'Amministrazione convenuta ha compiutamente allegato e descritto le condotte negative tenute dalla ricorrente,
producendo altresì la relativa relazione a supporto.
Ebbene, rispetto a tale allegazione e produzione documentale, la contestazione attorea si palesa del tutto generica e come tale essa è del tutto irrilevante, dovendosi infatti ricordare che 'la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti
fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto
specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti
precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di
specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione
alle singole controversie potendo variare a seconda del livello di conoscenza
del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della
precisione del fatto allegato dalla controparte una contestazione generica
produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab
onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici' (Cass. civ., Sez. lavoro,
15/04/2009, n. 8933). In forza dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. ex multis Cass. nn. civ., sez.
6, 21.08.2012 n. 14594; Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ.,
sez. 3, 19.08.2009 n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ.,
sez. 3, 21.05.2008 n. 13079).
Soltanto in apparenza - ed è bene sottolineare tale punto - la ricorrente nelle note di trattazione scritta sembra prendere posizione più specifica in ordine alle assenze e alle relazioni con gli altri colleghi indicando fatti diversi ma - e di qui l'apparenza - si tratta di circostanze, a prescindere dalla valutazione della loro veridicità, riferentisi a periodi del tutto irrilevanti nel caso de quo in quanto successivi all'anno scolastico 2023/2024 la cui valutazione è all'origine del disposto cambiamento di plesso qui impugnato.
Le quattro condotte negative della nell'anno scolastico 2023/2024 Parte_1
- il solo, lo si ripete, in rilievo nel caso de quo - riportate nella relazione informativa del responsabile del plesso di possono ritenersi, allora, - CP_5
per tale via - provate.
Non irragionevole o inadeguata appare, pertanto, la scelta del dirigente scolastico, venuto a conoscenza di dette circostanze, di assegnare poi alla altri alunni diversamente abili frequentanti altri plessi, assegnando Parte_1
ai due alunni in precedenza seguiti dalla altra docente in organico Parte_1
all'evidenza ritenuta più adatta alle loro esigenze formative o comunque rimuovendo in radice situazioni di conflitto turbanti la serenità dell'ambiente di lavoro venutesi a creare a causa della condotta serbata dalla ricorrente.
E l'interesse ad assicurare la qualità dei processi formativi e di attuare il diritto all'apprendimento da parte degli alunni e la valutazione di eventuali incompatibilità ambientali rientrano tra i criteri di assegnazione docenti ai plessi/alle sezioni/alle classi previsti dalla proposta del Collegio dei Docenti di cui al verbale del 13.5.2024 e dalla delibera 76 del 28.6.2024 del Consiglio
D'Istituto (si vedano gli allegati alla memoria difensiva del resistente CP_1
tempestivamente costituitosi in giudizio). La ricorrente insiste nell'invocare il criterio della continuità didattica parimenti previsto che sarebbe stato disatteso. Sennonchè, detto criterio non può
ritenersi assoluto e predominante (anche perché altrimenti precluderebbe in radice qualsiasi mobilità interna all'istituto scolastico) ma soprattutto è
finalizzato non a creare strumentali situazioni di vantaggio per il docente per il solo fatto di aver già avuto in passato in assegnazione una classe di alunni ma di tutelare questi ultimi garantendo loro la continuità dell'insegnamento effettivamente ricevuto e che verrebbe meno laddove il docente venisse assegnato ad altra classe. Il criterio è funzionale non a un interesse/vantaggio del docente ma esclusivamente a necessità di formazione per gli alunni. Tanto
vale a fortiori per quelli diversamente abili all'evidenza maggiormente bisognosi di un effettivo supporto.
Parte ricorrente non ha allegato nessun elemento concreto in merito all'assistenza prestata o da prestarsi in favore dei due alunni assegnatole nell'anno scolastico 2023/2024. Non li menziona proprio.
Non ha dimostrato, prim'ancora dedotto, un peggioramento o comunque un aggravamento del percorso formativo di detti due alunni così impedendo a controparte e a questo Giudicante di accertare se - effettivamente e in che termini - venendo allocata altrove, questi verrebbero a esserne, poi,
irrimediabilmente pregiudicati. Risultano, per contro, provati - sempre come fatti riportati nella relazione informativa del responsabile del plesso di non specificatamente CP_5
contestati - uno scarso rendimento di detti due alunni e una loro disaffezione verso la scuola nell'anno in cui sono stati affidati alla D' . Pt_1
Lo spostamento ai plessi di OP e Colliano appare, pertanto, anche rispondente ai criteri predeterminati di assegnazione.
La sua pretesa risarcitoria non può che essere, allora, rigettata per difetto di prova dell'essenziale fatto illecito, senza necessità di addentrarsi nelle più
complesse questioni della prova del danno e della sua riconducibilità alla condotta tenuta dall'Amministrazione Scolastica. E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue
che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6°
comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la semplicità
delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del difetto di prova di un atto illegittimo, appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai valori minimi (non a quelli medi). Infine, la difesa dell da parte di propri funzionari impone la Controparte_7
riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5872 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida nella somma onnicomprensiva di
[...]
3.703,20 €. Salerno, 16.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5872 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Parte_1
CC presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Atripalda alla contrada
Novesoldi n. 6;
- RICORRENTE -
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Controparte_3 e RA AN coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno presso l' alla Controparte_4
via Monticelli-località Fuorni;
- RESISTENTE -
OGGETTO: risarcimento danni per assegnazione ad altro plesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 , docente di Parte_1
sostegno in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli di
Colliano, rappresentava che - assegnata per il primo anno di servizio presso detto istituto, l'anno scolastico 2023/2024, al - per il nuovo Controparte_5
anno scolastico, il 2024/2025, era stata assegnata ai plessi di Colliano e OP
e, lamentando l'illegittimità di detta assegnazione per contrasto coi criteri di assegnazione fissati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei
Docenti e di essere precipitata a causa di detta assegnazione in una sindrome ansiosa e depressiva di tale intensità da comportare, da un lato, un reflusso gastroesofageo, dall'altro, l'insorgenza di una fastidiosa tachicardia, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità di detta assegnazione e che il
[...]
fosse condannato a risarcirle i predetti danni subiti. Controparte_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
sostenendo la correttezza della determinazione del Controparte_1
dirigente scolastico proprio alla luce dei criteri di assegnazione docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi invocati dalla ricorrente e, in ogni caso, l'assenza di prova del danno lamentato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Giova anzitutto precisare che il ricorso - per come impostato - si limita a chiedere il risarcimento del danno asseritamente subito non anche la riassegnazione al plesso di Laviano (e invero, tra le conclusioni del ricorso non compare la richiesta di riassegnazione). Vero è che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornita nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto ma deve comunque rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella da quella esercitata (cfr. Cass.
11/7/2022 n.21865; conf. Cass. 21/12/19 n. 5153).
S'impone d'accertare, allora, soltanto se la ricorrente abbia o meno diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del cambio di assegnazione dal a quelli di OP . Tra l'altro, Controparte_5 CP_6
non essendo stata rappresentata nel frattempo nelle note di trattazione scritta una diversa allocazione, deve ritenersi tale assegnazione disposta per l'anno scolastico 2024/2025 confermata anche per il corrente anno scolastico.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.); in particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie. Occorre: › che si sia verificato un danno, non ipotetico e futuro, ma attuale e concreto;
› che l'evento dannoso, lesivo di una situazione giuridica meritevole di tutela sia addebitabile all'amministrazione, ovvero, che sia a quest'ultima imputabile quale conseguenza immediata e diretta del proprio operato, tradottosi in atti o comportamenti comunque illegittimi (nesso di causalità); › che sussista l'elemento soggettivo, in particolare della colpa che, una volta accertata l'illegittimità del danno, può essere esclusa dalla P.A. unicamente comprovando di essere incorsa in un errore scusabile. Deve, quindi,
riconoscersi che l'esistenza di un danno, e la riferibilità dello stesso sul piano eziologico all'agire illegittimo della P.A., non siano elementi sufficienti a configurare la responsabilità aquiliana essendo, altresì, necessario che venga accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo costituendo l'illegittimità
dell'atto solo un indice della colpa della P.A.
Orbene, nel caso di specie difetta ex ante un comportamento illegittimo dell'Amministrazione Scolastica e tanto tronca in radice qualsiasi pretesa risarcitoria anche a voler ritenere veritiere le lamentate patologie della sindrome ansiosa e depressiva, del reflusso gastroesofageo e della tachicardia.
Segnatamente ai sensi dell'art. 396, co. 3, del D.Lgs. n. 297/1994: 'Il direttore
didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione
educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione
degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione
nel tempo'.
Alla luce del tenore letterale della norma sopra richiamata, che non pone limiti alla facoltà di scelta del dirigente scolastico, da esercitarsi solo sulla base della programmazione scolastica (segnatamente dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio di Istituto alla luce delle proposte del Collegio dei Docenti),
l'assegnazione delle classi è caratterizzata da discrezionalità tecnica e costituisce ipotesi diversa da quella del trasferimento dei docenti disciplinato dagli artt. 460 e ss. D.Lgs. 297/1994.
La valutazione dell'allocazione più adatta per ogni singolo docente compete al dirigente scolastico, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità del giudizio, atteso che spetta a questi, nell'attività di coordinamento delle risorse disponibile e di valutazione delle capacità dei docenti rispetto ai bisogni degli alunni specie se diversamente abili, un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e delle classi/sezioni/plessi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto,
da illogicità o da irragionevolezza manifesta;
il Giudice non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti.
In conclusione, l'assegnazione docenti operata dal dirigente scolastico è
suscettibile di sindacato solo se sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di assegnazione. E nel caso di specie non ricorre né l'uno né l'altro presupposto.
Come può ricavarsi dai documenti agli atti, in particolare dalla relazione del responsabile del plesso di dell'1.7.2024, per il precedente anno CP_5
scolastico (l'anno scolastico 2023/2024) venivano segnalati al dirigente scolastico quattro aspetti critici della condotta professionale tenuta dalla
D' (frequenti assenze, mancata partecipazione agli incontri scuola- Pt_1
famiglia, difficoltà relazionali con altri colleghi, in particolare con la docente
[...]
, segnalazioni da parte dei genitori dei due alunni diversamente abili Per_1
assegnatele).
Come correttamente osservato da parte ricorrente nelle sue note di trattazione scritta, l'unico elemento di prova è rappresentato dalla predetta relazione di servizio senza che l'amministrazione scolastica abbia portato alcun ulteriore elemento né chiesto di provare i fatti attribuiti alla ricorrente.
In argomento osserva il Tribunale che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno precisato che costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano
invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (cfr. Cass., Sez. Un., 9 aprile
1999, n. 215). La relazione di servizio non è espressione di una funzione pubblica certificativa e, conseguentemente, costituisce semplice documento suscettibile di essere liberamente valutato dal giudice come elemento di prova. In particolare, le relazioni di servizio fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dagli ufficiali in relazione all'attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.),
ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni.
Ne consegue che le circostanze fattuali indicate nella relazione di servizio non costituiscono oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge alle forze dell'ordine.
Tanto premesso in punto di diritto, ne consegue che, non potendo attribuirsi alla relazione di servizio una fede privilegiata, le predette quattro condotte critiche contestate alla ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 non possono ritenersi per ciò solo provate come correttamente osservato da parte ricorrente.
Sennonchè occorre tener presente che l'Amministrazione convenuta ha compiutamente allegato e descritto le condotte negative tenute dalla ricorrente,
producendo altresì la relativa relazione a supporto.
Ebbene, rispetto a tale allegazione e produzione documentale, la contestazione attorea si palesa del tutto generica e come tale essa è del tutto irrilevante, dovendosi infatti ricordare che 'la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti
fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto
specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti
precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di
specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione
alle singole controversie potendo variare a seconda del livello di conoscenza
del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della
precisione del fatto allegato dalla controparte una contestazione generica
produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab
onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici' (Cass. civ., Sez. lavoro,
15/04/2009, n. 8933). In forza dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. ex multis Cass. nn. civ., sez.
6, 21.08.2012 n. 14594; Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ.,
sez. 3, 19.08.2009 n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ.,
sez. 3, 21.05.2008 n. 13079).
Soltanto in apparenza - ed è bene sottolineare tale punto - la ricorrente nelle note di trattazione scritta sembra prendere posizione più specifica in ordine alle assenze e alle relazioni con gli altri colleghi indicando fatti diversi ma - e di qui l'apparenza - si tratta di circostanze, a prescindere dalla valutazione della loro veridicità, riferentisi a periodi del tutto irrilevanti nel caso de quo in quanto successivi all'anno scolastico 2023/2024 la cui valutazione è all'origine del disposto cambiamento di plesso qui impugnato.
Le quattro condotte negative della nell'anno scolastico 2023/2024 Parte_1
- il solo, lo si ripete, in rilievo nel caso de quo - riportate nella relazione informativa del responsabile del plesso di possono ritenersi, allora, - CP_5
per tale via - provate.
Non irragionevole o inadeguata appare, pertanto, la scelta del dirigente scolastico, venuto a conoscenza di dette circostanze, di assegnare poi alla altri alunni diversamente abili frequentanti altri plessi, assegnando Parte_1
ai due alunni in precedenza seguiti dalla altra docente in organico Parte_1
all'evidenza ritenuta più adatta alle loro esigenze formative o comunque rimuovendo in radice situazioni di conflitto turbanti la serenità dell'ambiente di lavoro venutesi a creare a causa della condotta serbata dalla ricorrente.
E l'interesse ad assicurare la qualità dei processi formativi e di attuare il diritto all'apprendimento da parte degli alunni e la valutazione di eventuali incompatibilità ambientali rientrano tra i criteri di assegnazione docenti ai plessi/alle sezioni/alle classi previsti dalla proposta del Collegio dei Docenti di cui al verbale del 13.5.2024 e dalla delibera 76 del 28.6.2024 del Consiglio
D'Istituto (si vedano gli allegati alla memoria difensiva del resistente CP_1
tempestivamente costituitosi in giudizio). La ricorrente insiste nell'invocare il criterio della continuità didattica parimenti previsto che sarebbe stato disatteso. Sennonchè, detto criterio non può
ritenersi assoluto e predominante (anche perché altrimenti precluderebbe in radice qualsiasi mobilità interna all'istituto scolastico) ma soprattutto è
finalizzato non a creare strumentali situazioni di vantaggio per il docente per il solo fatto di aver già avuto in passato in assegnazione una classe di alunni ma di tutelare questi ultimi garantendo loro la continuità dell'insegnamento effettivamente ricevuto e che verrebbe meno laddove il docente venisse assegnato ad altra classe. Il criterio è funzionale non a un interesse/vantaggio del docente ma esclusivamente a necessità di formazione per gli alunni. Tanto
vale a fortiori per quelli diversamente abili all'evidenza maggiormente bisognosi di un effettivo supporto.
Parte ricorrente non ha allegato nessun elemento concreto in merito all'assistenza prestata o da prestarsi in favore dei due alunni assegnatole nell'anno scolastico 2023/2024. Non li menziona proprio.
Non ha dimostrato, prim'ancora dedotto, un peggioramento o comunque un aggravamento del percorso formativo di detti due alunni così impedendo a controparte e a questo Giudicante di accertare se - effettivamente e in che termini - venendo allocata altrove, questi verrebbero a esserne, poi,
irrimediabilmente pregiudicati. Risultano, per contro, provati - sempre come fatti riportati nella relazione informativa del responsabile del plesso di non specificatamente CP_5
contestati - uno scarso rendimento di detti due alunni e una loro disaffezione verso la scuola nell'anno in cui sono stati affidati alla D' . Pt_1
Lo spostamento ai plessi di OP e Colliano appare, pertanto, anche rispondente ai criteri predeterminati di assegnazione.
La sua pretesa risarcitoria non può che essere, allora, rigettata per difetto di prova dell'essenziale fatto illecito, senza necessità di addentrarsi nelle più
complesse questioni della prova del danno e della sua riconducibilità alla condotta tenuta dall'Amministrazione Scolastica. E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue
che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6°
comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la semplicità
delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del difetto di prova di un atto illegittimo, appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai valori minimi (non a quelli medi). Infine, la difesa dell da parte di propri funzionari impone la Controparte_7
riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5872 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida nella somma onnicomprensiva di
[...]
3.703,20 €. Salerno, 16.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro