Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7325/2024 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(NA), alla Via Giacinto Gigante n. 84, cod. fisc. , rapp.to e C.F._1
difeso dall'Avv. Guido Rusciano,
Contro già , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Torino, Largo Regio Parco, n. 9, c.f. , in persona del procuratore Avv. P.IVA_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Gallo, Controparte_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.3.2024 l' istante proponeva ad on atto di precetto in rinnovazione del
21.02.2024, notificatogli con plico postale recapitato il 19.03.2024 con il quale la gli intimava il pagamento della complessiva somma di € 12.076,87, Controparte_1
sulla sorta dei seguenti titoli:
decreto di rigetto n. cronol. 16224/2020 del 16.07.2020 – RG n. 6875/2020 del
Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro;
sentenza n. 4987/2022 pubblicata il 23.12.2022 – RG
1762/2021 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro;
gli stessi gli erano già stati unitamente ad atto di precetto del 20.07.2023, notificato con plico postale spedito il
27.07.2023, ricevuto il quale iniziavano trattative di definizione conciliativa , concluse
comunicava all'Avv. Guido Rusciano, avvocato dell' istante , che la sua assistita
“accettava il pagamento della somma omnicomprensiva di € 8.000,00 in n. 24 rate: 23 rate da € 335,00 + un'ultima rata da € 295,00. Prima rata a partire dal 30.11.2023 p.v.
e così ogni 30 del mese” (v. all.ta mail del 02.11.2023 Avv. Gallo, in riscontro a mail del
31.10.2023 Avv. Rusciano).
Allegava invece di avere puntualmente adempiuto all'accordo contenuto nella citata mail del 02.11.2023, utilizzando la modalità di pagamento con bonifico indicata, nonché avendo cura di trascrivere la causale indicatagli;
infatti ha corrisposto alla CP_1
ciò per la somma di € 1.340,00, rispetto alla minor somma indicata in precetto di
[...]
€ 670,00,e a dimostrazione del rispetto dell' accordo di rateizzazione raggiunto.
Si costituiva l' opposta, allegando che, nell'accordo del 2.11.2023 , si precisava inoltre che il Sig. avrebbe dovuto trasmettere alla ogni mese la copia Parte_1 CP_1
dell'avvenuto bonifico al presente con e-mail, onere non adempiuto
In corso di causa , l' opponente depositava prova della comunicazione alla opposta dell' avvenuto pagamento delle rate convenute fino al marzo 2025
L'atto di precetto va quindi annullato
In considerazione del disguido avvenuto solo inizialmente per le comunicazioni tra le aprti, le spese si compensano per un terzo, ponendosi il residuo a carico dell' opponente
PQM
Accoglie l' opposizione e per l effetto dichiara l 'inefficacia dell' atto di precetto in rinnovazione del 19.3.2024
Compensa per un terzo le spese di lite, e pone il residuo, che liquida in euro 1796,70 , oltre iva e cpa , a carico della opposta società , con attribuzione a favore dell' avvocato antistatario
Così deciso in data 30/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio