Art. 1. Articolo unico.
L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Universita' e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in loro proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.
L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Universita' e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in loro proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.