Articolo 1 della Legge 7 gennaio 1958, n. 4
Versione
2 febbraio 1958
Art. 1. Articolo unico.

L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Universita' e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in loro proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.

Entrata in vigore il 2 febbraio 1958
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