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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7220/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7220/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASSANELLO PIERLUIGI elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 32/2
16121 GENOVA presso il difensore avv. CASSANELLO PIERLUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SGARBI MARCO ENRICO, elettivamente domiciliato in RUA PIOPPA 2 41121
MODENA presso il difensore avv. SGARBI MARCO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di riassunzione conseguente a dichiarazione di incompetenza territoriale,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha Parte_2
1 di 5 convenuto dinanzi al Tribunale di Modena la società Controparte_2
domandando la condanna della stessa alla restituzione della somma di euro € 15.000,00 oltre I.V.A ed interessi quale parte del corrispettivo dalla prima pagato alla CP_2
in esecuzione di un contratto rimasto parzialmente inadempiuto;
ha altresì domandato il rimborso di € 48,80 per costi di mediazione inutilmente espletata, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita la convenuta la quale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda restitutoria in quanto priva di riferimenti alla causa petendi, evidenziando la genericità dell'atto introduttivo (che faceva mero rinvio ad una perizia di parte, priva di valore probatorio), deducendo in ogni caso di aver dato piena e regolare esecuzione ad entrambi i contratti. Proponeva altresì domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €
4.913,60, inerente ad ulteriori prestazioni eseguite in favore di parte attrice non pagate,
a cui, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato.
Tanto premesso, la domanda di parte attorea è infondata.
L'attore ha domandato la “restituzione” di parte del corrispettivo pagato in esecuzione di due contratti conclusi con la convenuta per complessivi euro 15.000,00 oltre iva (di cui euro 6.000,00 in relazione al primo contratto del 16/12/2018 ed euro 9.000,00 in relazione al secondo contratto del 22/5/2019). La causa petendi di tale domanda restitutoria viene individuata nell'inesatto inadempimento dei contratti da parte della convenuta.
Ciò posto, come eccepito dal convenuto, il fatto giuridico posto a fondamento della domanda non risulta astrattamente idoneo a fondare il petitum restitutorio avanzato da parte attrice.
Come noto, infatti, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l'art. 1453 c.c. prevede che, laddove una parte si renda inadempiente in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto, l'altra possa alternativamente richiedere l'adempimento delle stesse ovvero la risoluzione del contratto, risultando peraltro necessario, per accedere a tale seconda forma di tutela, il requisito della “non scarsa importanza” (o gravità) dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
La restituzione delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto deriva quale effetto ex lege dalla risoluzione del contratto, la quale, facendo venir meno
2 di 5 retroattivamente il negozio, rende prive di giustificazione causale le prestazioni eseguite in adempimento del medesimo.
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha domandato né l'adempimento del contratto, né la risoluzione del medesimo, essendosi limitata soltanto a richiedere la “restituzione” di parte del corrispettivo corrisposto alla convenuta, ciò che – al di là della fondatezza o meno dell'inadempimento allegato – non è consentito a fronte della persistente efficacia del contratto tra le parti.
Va osservato che, pur a fronte del potere-dovere del giudicante di qualificare giuridicamente le domande proposte dalle parti secondo un principio di prevalenza della sostanza (ossia dei fatti allegati) sulla forma, il giudice non può sostituirsi alla parte e nel caso di specie non si ravvisano gli estremi per ritenere proposta, neppure implicitamente, alcuna domanda di risoluzione (giudiziale) del contratto.
Infatti, la domanda di restituzione si pone come domanda diversa e distinta da quella di risoluzione e lo stesso attore ha chiesto la restituzione soltanto di una parte del corrispettivo rispetto a quello complessivamente corrisposto, senza peraltro allegare alcunché in ordine ai presupposti di una risoluzione (parziale) né al grado di gravità dell'inadempimento.
Né risultano allegati fatti idonei a ravvisare, neppure in via implicita, la proposizione di una domanda di accertamento di qualsivoglia fattispecie di risoluzione (parziale) stragiudiziale del contratto: infatti, non risultano in atti diffide ad adempiere ovvero l'allegazione di ulteriori fatti idonei a fondare una delle fattispecie di risoluzione di diritto contemplate dagli artt. 1454 ss. c.c., il cui accertamento non è stato, in ogni caso, richiesto dall'attore.
Né, infine, risulta proposta qualsivoglia domanda di nullità (parziale) del contratto ovvero altra domanda di impugnativa negoziale tesa alla sua (parziale) caducazione, né la domanda può essere interpretata come di risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto sopra, l'azione di restituzione proposta da parte attrice in via autonoma, ossia scollegata da una domanda di risoluzione del contratto, non potrebbe che essere ricondotta alla disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033
c.c.
Tuttavia, così inquadrata, la domanda attorea va rigettata per la dirimente considerazione secondo cui non è dato qualificare come indebito il corrispettivo versato
3 di 5 da una parte in esecuzione di un contratto dotato di validità ed efficacia, quest'ultima non messa in discussione nel presente giudizio.
Infatti, a fronte della mancata proposizione di qualsivoglia domanda tesa alla caducazione del contratto, il fatto in sé dell'inadempimento allegato dall'attore non è da solo astrattamente idoneo a rendere priva di giustificazione causale la controprestazione dal medesimo eseguita.
Fermo restando il carattere dirimente delle considerazioni sin qui esposte, va osservato come, nell'atto di citazione di parte attrice, la stessa allegazione dell'inadempimento asseritamente posto in essere dalla risulta generica, priva di Controparte_2
specificazioni idonee a descrivere i profili di inesattezza delle prestazioni da questa eseguite.
Si legge infatti nell'atto che società “dimostrava una scarsa conoscenza della piattaforma per la digitalizzazione della gestione aziendale alla stessa commissionata ed una completa mancanza di professionalità nell'attività di consulenza e supporto post-vendita”; che “sempre con ritardo ed in maniera approssimativa alle richieste e ai solleciti della committente finalizzati ad ottenere chiarimenti sulle funzionalità del sistema”; che “in più occasioni sollecitava sia per le vie brevi che per Parte_2
iscritto (doc. 3 parte attrice), il corretto adempimento delle obbligazioni assunte senza tuttavia ricevere concreto riscontro”, dovendo peraltro evidenziarsi come il doc. 3 di parte attrice consiste in una nota, trasmessa da questa alla convenuta in data
18.11.2019, nella quale la lamenta in via generale disagi riscontrati Parte_2 nell'utilizzo della piattaforma digitale fornita dalla nonché Controparte_2 un'asserita mancanza di competenza e professionalità di questa nell'assistenza fornitagli, senza tuttavia allegare, neppure in quella sede, alcuna specifica e circostanziata inadempienza rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto.
Invero, inadempienze più specifiche risultano rappresentate unicamente nella perizia di parte attrice datata 28.05.2020 (doc. 4), in particolare con riferimento all'asserito omesso espletamento delle funzioni di Project manager e all'asserito omesso svolgimento di 9 giornate di formazione rispetto alle 15 contrattualmente previsti, anche se, più in generale, il perito di parte rilevava come “Anche a seguito di una puntuale analisi di ogni comunicazione non ho riscontrato anomalie degne di nota ovvero tutte le comunicazione non sono contestazioni formali di malfunzionamenti
4 di 5 piuttosto richieste di chiarimenti e/o delucidazioni in merito al funzionamento della piattaforma.”.
Tuttavia, al di là della inidoneità di una perizia di parte e, più in generale, dei documenti prodotti ad integrare le allegazioni poste a fondamento della domanda proposta, appare significativo come tali inadempienze non fossero in alcun modo contemplate nella citata nota di cui al doc. n. 3 di parte attrice, ovvero quello con il quale la stessa avrebbe appunto sollecitato l'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla . Controparte_2
In definitiva, la domanda è da ritenersi infondata.
In applicazione della regola della soccombenza parte attrice va condannata alla refusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, le quali, avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e del basso grado di complessità della causa, si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1 nei confronti di , disattese o assorbite tutte le
[...] Controparte_1 contrarie richieste ed eccezioni:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 14 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7220/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASSANELLO PIERLUIGI elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 32/2
16121 GENOVA presso il difensore avv. CASSANELLO PIERLUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SGARBI MARCO ENRICO, elettivamente domiciliato in RUA PIOPPA 2 41121
MODENA presso il difensore avv. SGARBI MARCO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di riassunzione conseguente a dichiarazione di incompetenza territoriale,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha Parte_2
1 di 5 convenuto dinanzi al Tribunale di Modena la società Controparte_2
domandando la condanna della stessa alla restituzione della somma di euro € 15.000,00 oltre I.V.A ed interessi quale parte del corrispettivo dalla prima pagato alla CP_2
in esecuzione di un contratto rimasto parzialmente inadempiuto;
ha altresì domandato il rimborso di € 48,80 per costi di mediazione inutilmente espletata, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita la convenuta la quale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda restitutoria in quanto priva di riferimenti alla causa petendi, evidenziando la genericità dell'atto introduttivo (che faceva mero rinvio ad una perizia di parte, priva di valore probatorio), deducendo in ogni caso di aver dato piena e regolare esecuzione ad entrambi i contratti. Proponeva altresì domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €
4.913,60, inerente ad ulteriori prestazioni eseguite in favore di parte attrice non pagate,
a cui, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato.
Tanto premesso, la domanda di parte attorea è infondata.
L'attore ha domandato la “restituzione” di parte del corrispettivo pagato in esecuzione di due contratti conclusi con la convenuta per complessivi euro 15.000,00 oltre iva (di cui euro 6.000,00 in relazione al primo contratto del 16/12/2018 ed euro 9.000,00 in relazione al secondo contratto del 22/5/2019). La causa petendi di tale domanda restitutoria viene individuata nell'inesatto inadempimento dei contratti da parte della convenuta.
Ciò posto, come eccepito dal convenuto, il fatto giuridico posto a fondamento della domanda non risulta astrattamente idoneo a fondare il petitum restitutorio avanzato da parte attrice.
Come noto, infatti, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l'art. 1453 c.c. prevede che, laddove una parte si renda inadempiente in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto, l'altra possa alternativamente richiedere l'adempimento delle stesse ovvero la risoluzione del contratto, risultando peraltro necessario, per accedere a tale seconda forma di tutela, il requisito della “non scarsa importanza” (o gravità) dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
La restituzione delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto deriva quale effetto ex lege dalla risoluzione del contratto, la quale, facendo venir meno
2 di 5 retroattivamente il negozio, rende prive di giustificazione causale le prestazioni eseguite in adempimento del medesimo.
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha domandato né l'adempimento del contratto, né la risoluzione del medesimo, essendosi limitata soltanto a richiedere la “restituzione” di parte del corrispettivo corrisposto alla convenuta, ciò che – al di là della fondatezza o meno dell'inadempimento allegato – non è consentito a fronte della persistente efficacia del contratto tra le parti.
Va osservato che, pur a fronte del potere-dovere del giudicante di qualificare giuridicamente le domande proposte dalle parti secondo un principio di prevalenza della sostanza (ossia dei fatti allegati) sulla forma, il giudice non può sostituirsi alla parte e nel caso di specie non si ravvisano gli estremi per ritenere proposta, neppure implicitamente, alcuna domanda di risoluzione (giudiziale) del contratto.
Infatti, la domanda di restituzione si pone come domanda diversa e distinta da quella di risoluzione e lo stesso attore ha chiesto la restituzione soltanto di una parte del corrispettivo rispetto a quello complessivamente corrisposto, senza peraltro allegare alcunché in ordine ai presupposti di una risoluzione (parziale) né al grado di gravità dell'inadempimento.
Né risultano allegati fatti idonei a ravvisare, neppure in via implicita, la proposizione di una domanda di accertamento di qualsivoglia fattispecie di risoluzione (parziale) stragiudiziale del contratto: infatti, non risultano in atti diffide ad adempiere ovvero l'allegazione di ulteriori fatti idonei a fondare una delle fattispecie di risoluzione di diritto contemplate dagli artt. 1454 ss. c.c., il cui accertamento non è stato, in ogni caso, richiesto dall'attore.
Né, infine, risulta proposta qualsivoglia domanda di nullità (parziale) del contratto ovvero altra domanda di impugnativa negoziale tesa alla sua (parziale) caducazione, né la domanda può essere interpretata come di risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto sopra, l'azione di restituzione proposta da parte attrice in via autonoma, ossia scollegata da una domanda di risoluzione del contratto, non potrebbe che essere ricondotta alla disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033
c.c.
Tuttavia, così inquadrata, la domanda attorea va rigettata per la dirimente considerazione secondo cui non è dato qualificare come indebito il corrispettivo versato
3 di 5 da una parte in esecuzione di un contratto dotato di validità ed efficacia, quest'ultima non messa in discussione nel presente giudizio.
Infatti, a fronte della mancata proposizione di qualsivoglia domanda tesa alla caducazione del contratto, il fatto in sé dell'inadempimento allegato dall'attore non è da solo astrattamente idoneo a rendere priva di giustificazione causale la controprestazione dal medesimo eseguita.
Fermo restando il carattere dirimente delle considerazioni sin qui esposte, va osservato come, nell'atto di citazione di parte attrice, la stessa allegazione dell'inadempimento asseritamente posto in essere dalla risulta generica, priva di Controparte_2
specificazioni idonee a descrivere i profili di inesattezza delle prestazioni da questa eseguite.
Si legge infatti nell'atto che società “dimostrava una scarsa conoscenza della piattaforma per la digitalizzazione della gestione aziendale alla stessa commissionata ed una completa mancanza di professionalità nell'attività di consulenza e supporto post-vendita”; che “sempre con ritardo ed in maniera approssimativa alle richieste e ai solleciti della committente finalizzati ad ottenere chiarimenti sulle funzionalità del sistema”; che “in più occasioni sollecitava sia per le vie brevi che per Parte_2
iscritto (doc. 3 parte attrice), il corretto adempimento delle obbligazioni assunte senza tuttavia ricevere concreto riscontro”, dovendo peraltro evidenziarsi come il doc. 3 di parte attrice consiste in una nota, trasmessa da questa alla convenuta in data
18.11.2019, nella quale la lamenta in via generale disagi riscontrati Parte_2 nell'utilizzo della piattaforma digitale fornita dalla nonché Controparte_2 un'asserita mancanza di competenza e professionalità di questa nell'assistenza fornitagli, senza tuttavia allegare, neppure in quella sede, alcuna specifica e circostanziata inadempienza rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto.
Invero, inadempienze più specifiche risultano rappresentate unicamente nella perizia di parte attrice datata 28.05.2020 (doc. 4), in particolare con riferimento all'asserito omesso espletamento delle funzioni di Project manager e all'asserito omesso svolgimento di 9 giornate di formazione rispetto alle 15 contrattualmente previsti, anche se, più in generale, il perito di parte rilevava come “Anche a seguito di una puntuale analisi di ogni comunicazione non ho riscontrato anomalie degne di nota ovvero tutte le comunicazione non sono contestazioni formali di malfunzionamenti
4 di 5 piuttosto richieste di chiarimenti e/o delucidazioni in merito al funzionamento della piattaforma.”.
Tuttavia, al di là della inidoneità di una perizia di parte e, più in generale, dei documenti prodotti ad integrare le allegazioni poste a fondamento della domanda proposta, appare significativo come tali inadempienze non fossero in alcun modo contemplate nella citata nota di cui al doc. n. 3 di parte attrice, ovvero quello con il quale la stessa avrebbe appunto sollecitato l'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla . Controparte_2
In definitiva, la domanda è da ritenersi infondata.
In applicazione della regola della soccombenza parte attrice va condannata alla refusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, le quali, avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e del basso grado di complessità della causa, si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1 nei confronti di , disattese o assorbite tutte le
[...] Controparte_1 contrarie richieste ed eccezioni:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 14 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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