Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 254/ 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
In composizione monocratica, in persona del g.o.p. Emanuela Maggiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g 254/ 2020 tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], località Campassi n. 63 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Allocco del foro di Brescia
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
E
(C.F. ) titolare dell'omonima ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2 individuale, con sede in VE Sul Mella (BS), Località Re, Frazione Cimmo, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Vassalini del foro di Brescia
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA –
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente : voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi esposti, revocare l'opposto decreto perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto: In via principale nel merito: - Accertato e dichiarato che la fornitura e posa effettuata nel settembre 2019 del pavimento di marmo nei locali soggiorno, cucina e corridoio presso il costruendo fabbricato sito a Bovegno
(BS), località Campassi n. 63 di proprietà dei IGnori e Parte_1 Parte_2
è affetta da gravi vizi e difetti prontamente denunziati, dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti con conseguente obbligo da parte del IG. di provvedere a propria cura e spese al lievo del pavimento Controparte_1
ed a tutte le opere necessarie e connesse e, conseguentemente, revocare il decreto opposto con conseguente rigetto di ogni domanda di pagamento formulata da controparte e obbligo del IG. di restituire al IG. la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 12.381,70 oltre interessi, pagata con bonifico in data CP_2
3/3/2021 a seguito dell'Ordinanza del 24/02/2021 che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via subordinata di merito: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui i vizi e difetti denunziati non siano così gravi da determinare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera, ridurre il prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 2226 e 1168 I comma c.c. in proporzione alle difformità ed ai vizi riscontrati in forza dell'espletata CTU tecnica o determinati in via equitativa dal Giudice adito, e conseguentemente, revocare il decreto opposto con conseguente rigetto di ogni domanda di pagamento formulata da controparte e obbligo del IG. di restituire al IG. la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
12.381,70 oltre interessi, o parte di essa, pagata con bonifico in data CP_2
3/3/2021 a seguito dell'Ordinanza del 24/02/2021 che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. - Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte in questa sede. In via istruttoria: - Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria.
Per parte convenuta opposta : in via incidentale Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5863/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22/11/2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. In via preliminare Dichiarare la controparte decaduta dal diritto alla garanzia ex art. 2226 cod. civ. e/o 1667 cod. civ. Nel merito In principalità Respingere
i motivi di opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine In caso di revoca del decreto ingiuntivo, respinta ogni avversaria istanza e domanda dedotta da condannare il medesimo in Bovegno (BS) Località Parte_1 Parte_1
Campassi n. 63, , al pagamento in favore di CodiceFiscale_3 CP_1 della somma di 11.313,50 iva agevolata inclusa, ovvero della diversa
[...] somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, maggiorata di interessi ed ex art.
1284 4° comma c.c. In ogni caso Statuirsi la inammissibilità e, comunque, rigettarsi la domanda di risoluzione contrattuale e di riduzione in pristino poiché infondata in fatto e in diritto. Con il favore di spese, competenze di lite, oltre accessori di legge. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I –Con atto di citazione notificato il 07.01.2020, il IG. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia il
22.11.2019 N. 5863/ 2019 – N.R.G. 16278/2019 e notificato il 29.11.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore del IG. titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, la somma di euro 11.313,50, iva agevolata inclusa, oltre interessi e spese.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto a titolo di saldo della fattura n. 47 del 13.11.2019 emessa per la fornitura e la posa di pavimento in marmo IC classico extra da cm 2X45 a correre, compreso di colla, stucchi, resine e levigatura, nonché trattamento idrorepellente, eseguita presso l'abitazione dell'opponente in
Bovegno, Località Campassi, 63, come da preventivo in atti accettato dal committente.
A sostegno dell'opposizione il procuratore di parte attrice eccepiva:
⎯ nel mese di febbraio 2019, il IG. aveva presentato ai Controparte_1 IGnori e;
il preventivo sopra indicato, per una Parte_1 Parte_2 superficie di circa mq. 80,00, presso il costruendo fabbricato di loro proprietà;
⎯ i predetti committenti, dopo aver ricevuto dal IG. due lastre quali CP_1 campioni, e dopo aver visitato un appartamento in Pezzaze, con i pavimenti in marmo già realizzati dal medesimo prestatore, avevano accettato detto preventivo, con la garanzia che la pavimentazione dovesse risultare di colore uniforme;
⎯ il responsabile della fornitore del marmo, aveva precisato Controparte_3 che il blocco scelto dagli interessati non sarebbe stato sufficiente per realizzare l'intera pavimentazione, bagno compreso, di tutto il piano abitabile;
⎯ il preventivo del IGnor aveva previsto anche la formazione di CP_1 caldane di sottofondo nonchè la fornitura e posa di banchine per finestre e soglie per le porte finestre, sempre in marmo di IC Classico extra, lavoro, questo, regolarmente eseguito e saldato per complessivi Euro 4.851,00 sebbene la ditta dovesse ancora rifare la banchina della finestra della lavanderia al piano CP_1 seminterrato, in quanto errata, rispetto ai disegni forniti dal tecnico progettista;
⎯ che le lastre di marmo disposte su n. 8 bancali erano state consegnate presso l'immobile il giorno 05.09.2019, senza preavviso;
4
⎯ che immediatamente, i coniugi e avevano chiamato il IG. Pt_1 Pt_2
per comunicare la presenza di “crepe e buchi” sulle lastre e la Controparte_1 non conformità ai campioni;
⎯ il 6.9.2019, il IG. dopo aver rassicurato la IG.ra CP_1 Parte_2 circa la corrispondenza del risultato finale a quanto concordato e che non
[...] sarebbe stato utilizzato il bancale n. 8 recante lo scarto del blocco originario mostrato loro presso il fornitore, aveva iniziato a posare le lastre di marmo;
⎯ durante la posa, le lastre di marmo avevano continuato a rompersi e la ditta aveva dovuto tagliarle per eliminare le parti ammalorate e ridurle di CP_1 dimensione;
⎯ sabato 7.9.2019, il IG. presentatosi in cantiere, aveva recuperato CP_1 il bancale n° 8 depositato nell'autorimessa del fabbricato dei IGnori e Persona_1 pur ribadendo trattarsi di scarto, con gli operai che si erano presentati insieme a lui, aveva iniziato a posarlo, in quanto non aveva altro materiale;
⎯ in base al preventivo, la ditta avrebbe dovuto pavimentare anche il CP_1 locale bagno con le stesse lastre di marmo;
⎯ la IG.ra , vedendo che gli operai del IG. stavano utilizzando Pt_2 CP_1 materiale di scarto, aveva chiesto loro con forza di non procedere alla posa ma il IG. non sentendo ragione, aveva continuato il lavoro, posando nel vano CP_1 cucina il materiale ammalorato e ripetendo, anche alla presenza di alcuni operai, che a lavoro ultimato e dopo la levigatura, la pavimentazione sarebbe risultata uniforme e perfetta;
⎯ il 18.9.2019, la ditta ES, incaricata dal IG. aveva iniziato la CP_1 levigatura della pavimentazione e verso le ore 16,00 la IG. era Parte_2 stata invitata in cantiere per vedere il risultato della levigatura su alcune lastre;
⎯ che nelle 4/5 lastre posate nel centro del soggiorno, anche dopo la levigatura erano presenti evidenti macchie;
⎯ di qui, una pesante discussione tra il IG. e la IG. Controparte_1 Pt_2
. Tanto, che il IG. ES aveva lasciato il cantiere senza ultimare il lavoro;
[...]
⎯ il IG. aveva verificato, suo malgrado, che la pavimentazione era Parte_1 di un colore totalmente diverso rispetto a quanto concordato e dai campioni in sue mani;
5
⎯ il IG. contattato telefonicamente dai IGnori e Controparte_1 Pt_1 Pt_2 il 23.9.2019, aveva riferito di non aver alcuna responsabilità se il blocco originario di marmo era ammalorato e si era impegnato a rimuovere a propria cura e spese, entro la fine di settembre 2019, tutta la pavimentazione posata in soggiorno e cucina;
⎯ con mail del 23.9.2019, i IGnori e avevano invitato la ditta Pt_1 Pt_2
a rimuovere detta pavimentazione, ponendo in atto tutte le Controparte_1 attenzioni del caso per non danneggiare sia le caldane che gli impianti sottostanti;
⎯ il geom. in qualità di direttore lavori, aveva realizzato nella stessa CP_4 giornata un report fotografico della pavimentazione, cerchiando i difetti più vistosi con un pennarello;
⎯ che detto report era stato inviato il 24.9.2019 al IG. a Controparte_1 mezzo PEC, unitamente alla lettera di contestazione dei IGnori e , con Pt_1 Pt_2 invito a rimuovere il pavimento entro la fine del mese di settembre previo avviso;
⎯ il 25.9.2019, il IG. aveva risposto per il tramite del proprio CP_1 avvocato, respingendo ogni addebito e diffidando i committenti “a consentire al mio assistito l'accesso ai locali al fine di ultimare le operazioni di levigatura”, nonché chiedendo il pagamento totale dell'opera eseguita seppur non ancora terminata;
⎯ il 30.9.2019, il procuratore dei IGnori e pur manifestando Pt_1 Pt_2 dissenso in ordine a tale risposta, aveva dichiarato la disponibilità degli stessi a far concludere il lavoro, così da procedere poi ad una verifica tecnica sullo stato finale dell'opera;
⎯ il 3.10.2019, il IG. , senza alcun avviso, aveva fatto Controparte_1 intervenire un'altra ditta per la levigatura e finitura dei pavimenti ma i lavori erano stati interrotti dal responsabile della sicurezza, geom. in quanto la CP_5 nuova ditta era risultata priva della documentazione di legge;
⎯ il 4.10.2019, a seguito dell'incontro tenutosi il giorno antecedente, il geom.
in nome e per conto dei committenti, aveva contestato al IG. CP_4 [...]
e-mail che le lastre posate erano di diverso colore e diversa lunghezza, CP_6 con venature di altra tipologia ed, inoltre, la stuccatura e la sistemazione delle lastre difettose eseguita contro la volontà della committenza aveva aggravato i problemi;
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⎯ contemporaneamente la ditta aveva eseguito i lavori di CP_1 sistemazione e stuccatura, sostituendo alcune lastre difettose e riparando i difetti di altre e aveva proceduto con la levigatura dell'intera pavimentazione;
⎯ che anche dopo la levigatura, i difetti da sempre riscontrati (pavimento bicolore come una scacchiera), si erano manifestati con ancor maggiore evidenza;
⎯ il 9.10.2019 dal geom. aveva inviato al IG. le CP_4 Controparte_1 fotografie dalle quali risultavano detti difetti;
⎯ che le contestazioni erano le seguenti: a. Materiale Parte_3
di qualità scadente per la sua diversità tra le varie lastre e non
[...] corrispondente ai campioni consegnati ai committenti dalla ditta b. CP_1 diversa tonalità e venature del marmo tali da rendere la pavimentazione una
“scacchiera” che nulla aveva a che vedere con l'effetto finale, sempre garantito dalla ditta simile anche a quello delle banchine e soglie già posate;
c. erano CP_1 state utilizzate diverse qualità di materiale, completamente differenti rispetto a quello concordato tra le parti;
d. la pavimentazione della cucina era stata realizzata con “materiale di scarto”, come ammesso dallo stesso IG. , sia Controparte_1 alla IG.ra che al geom. e. difettosità delle stuccature e IGillature Pt_2 CP_4 delle fessurazioni del pavimento, tali da porre in pregiudizio la loro durata nel tempo perché le stuccature si sarebbero staccate e si sarebbero rimesse a vivo le crepe, il che avrebbe obbligato i proprietari, in futuro, a sostenere una manutenzione più onerosa;
⎯ il 16.10.2019, il procuratore dei committenti aveva inviato all'avvocato del IG. via PEC la relazione finale del geom. quale Controparte_1 CP_4
Direttore Lavori, invitandolo a rimuovere le lastre di marmo entro il 20.10.2019, stante la consegna a breve degli infissi e serramenti;
⎯ il 17.10.2019, l'avvocato del IG. aveva riscontrato via PEC la CP_1 predetta missiva, contestandone il contenuto rilevando testualmente: “dopo aver inizialmente richiesto la rimozione del marmo, hanno obbligato il alla CP_1 levigatura” ;
⎯ che il IG. non aveva mai dato riscontro ai ripetuti inviti a Controparte_1 definire bonariamente la vicenda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2020 il procuratore del convenuto opposto deduceva quanto segue, 7
⎯ previa accettazione del preventivo allegato in fase monitoria il IG. CP_1 aveva provveduto alla fornitura e all'attività di posa, levigatura e
[...] trattamento idrorepellente, come concordato;
⎯ la posa con marmo IC riguardava il soggiorno, la cucina e il corridoio restando escluso il bagno;
⎯ che il IG. non aveva fornito alcun campione ai committenti, si era CP_1 limitato a far eseguire loro un sopralluogo presso un'abitazione ove aveva posato un marmo IC classico extra;
⎯ che il convenuto non aveva mai garantito che la pavimentazione doveva risultare di colore uniforme, né un esito finale come quello raffigurato nella foto allegata dall' opponente;
⎯ che il marmo IC è per definizione, un marmo di colorazione non uniforme, trattandosi di pietra calcarea derivante dal lento e continuo processo di sedimentazione, cementazione e ricristallizzazione di fanghi calcarei ospitanti organismi fossilizzati costituenti una delle peculiarità del marmo;
⎯ in particolare il IC Classico, è originato da inclusioni di origine organica e inorganica nella pasta di fondo composta da fango fine, carbonatico e prevalentemente calcareo (micrite) che conferiscono il tipico aspetto esteriore venato, poroso e macchiato;
⎯ che i committenti si erano recati presso per la scelta del Controparte_3 blocco di marmo da quale ricavare le lastre per la posa;
⎯ che il responsabile di aveva fatto visionare i blocchi di Controparte_3 dimensioni utili alla realizzazione della pavimentazione e l'opponente, ottenute tutte le indicazioni del caso, aveva poi scelto il blocco tra quelli esibiti da CP_3
non era vero che il fornitore lo avesse ritenuto insufficiente;
[...]
⎯ il IG. aveva redatto il preventivo di spesa soltanto dopo Controparte_1 che la committenza ha scelto il marmo presso e sulla base della Controparte_3 decisione di acquisto;
⎯ non era vero che la banchina della finestra della lavanderia fosse da rifare, in realtà il IG. aveva chiesto di realizzare una banchina intera, larga Parte_1 come il serramento, senza sbordatura a destra ed a sinistra;
⎯ non era vero che i coniugi e , al momento della consegna dei Pt_1 Pt_2 bancali di marmo, avessero contestato la presenza di crepe e buchi o che il 8
materiale non fosse conforme ai campioni, anche perché alcun campione era mai stato fornito dal IG. CP_1
⎯ non era vero che l'ottavo bancale fosse costituito da materiale di scarto del blocco originario;
⎯ che la posa a correre richiesta dal committente aveva previsto l'utilizzo di piastre con linee di fuga parallele alle pareti cosicché, l'ultima piastrella di ogni fila, dopo la prima posata, a contatto con le pareti, sarebbe stata necessariamente di dimensione inferiore alla piastrella precedente;
⎯ che i pezzi dell'ultimo bancale non erano di scarto ma semplicemente più piccoli in quanto ricavati dal blocco da utilizzarsi per le piastre finali contro la parete, al fine di non sezionare la lastra intera e creare notevole scarto di materiale;
⎯ non era vero che, durante la posa, i pezzi di rompessero e che il IG. CP_1 avesse posato lastre di dimensioni più ridotte rispetto a quanto convenuto;
⎯ non era vero che gli operai del IG. avessero posato il materiale CP_1 ribadendo che si trattava di materiale di scarto non avendo altro materiale in cantiere;
⎯ contestava che la IG.ra avesse chiesto con forza di non procedere alla Pt_2 posa e che il IG. avesse ugualmente posato nel vano cucina;
CP_1
⎯ quanto alla levigatura, la prima parte, la cosiddetta sgrossatura, era stata eseguita dalla ditta ES ma non era vero che il titolare avesse abbandonato il cantiere a causa della discussione fra la IG.ra ed il IG. Pt_2 CP_1
⎯ in realtà, la IG.ra , dopo la sgrossatura del marmo posato Parte_2 avvenuta il 2.10.2019 aveva chiesto la sostituzione di due lastre al centro del soggiorno, scegliendole tra quelle non ancora posate, al che il IG. si era CP_1 reso disponibile, tuttavia il levigatore aveva risposto che, a causa di impegni, non avrebbe potuto terminare la levigatura prima di una settimana. Stante la fretta della IG.ra di terminare i lavori, il IG. aveva incaricato Parte_2 CP_1 per il completamento della levigatura;
Parte_4
⎯ alcun colore era stato previamente concordato, il preventivo aveva indicato unicamente la tipologia del marmo ed il metodo di posa a correre, e non era vero che il pavimento dovesse risultare di colore chiaro come le banchine e le soglie precedentemente posate;
9
⎯ non era vero che il 23.9.2019 il IG. si fosse impegnato a Controparte_1 rimuovere a propria cura e spese, entro la fine di settembre 2019, tutta la pavimentazione posata;
⎯ con PEC del 25/9/2019, il IG. a mezzo del proprio Controparte_7 difensore, in risposta alla richiesta di rimozione della pavimentazione posata, aveva respinto qualsivoglia addebito, contestualmente diffidando la controparte a consentire l' ultimazione della levigatura;
⎯ con mail del 30.9.2019, il procuratore dei committenti aveva chiesto al IG.
l' ultimazione della levigatura;
CP_1
⎯ non era vero che il 03.10.2019 fosse intervenuta altra ditta per la levigatura e la finitura dei pavimenti e che i lavori fossero stati interrotti dal responsabile della sicurezza CP_5
⎯ in realtà, in tale data, il IG. aveva chiesto ad un Controparte_1 marmista estraneo, il IG. di effettuare Controparte_8 un sopralluogo per verificare il materiale posato ma quest'ultimo era stato allontanato senza possibilità di intervenire concretamente;
⎯ la levigatura era stata eseguita dal IG. il giorno Parte_4
7.10.2019;
⎯ il 04.10.2019, il geom. aveva contestato al IG. che parte CP_4 CP_1 del materiale da demolizione era situato sul piazzale antistante il fabbricato del committente e che le lastre sostituite su richiesta del committente erano risultate diverse per colore e venature rispetto al restante pavimento, seppure attinte dal medesimo blocco di marmo;
⎯ i lavori di posa erano stati ultimati il 17.9.2019, mentre la levigatura era iniziata il 18.9.2019 mentre, il trattamento idrorepellente era terminato il giorno
07.10 2019 ;
⎯ con comunicazione del 16.10.2019, la committenza aveva nuovamente ordinato l'immediata rimozione del pavimento ma con email del 17.10.2019 il procuratore del IG. aveva contestato tale richiesta insistendo per il CP_1 pagamento dell'opera.
II - Con ordinanza del 24.02.2021 il Giudice assegnatario, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. 10
Con successivo provvedimento del 23.09.2022 delegava la sottoscritta per l'ulteriore trattazione e la decisione finale.
Con ordinanza del 07.04.2022 veniva disposta C.T.U. con mandato di tentare la conciliazione delle parti.
L'elaborato peritale a seguito di proroga veniva depositato il 10 febbraio 2023.
La causa veniva differita su richiesta dei procuratori delle parti in pendenza di trattative rimaste però senza esito.
Venivano così ammesse le prove richieste.
Espletata l'istruttoria mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testimoni, la causa, previo scambio di comparse conclusionali e di repliche è giunta alla fase della sua decisione.
III – Preliminarmente va precisato che il rapporto intercorso tra le parti è riconducibile ad un contratto d'opera, con conseguente applicazione degli artt.
2222 e segg. Cod. civ.
Depongono in tal senso le dimensioni dell'impresa individuale, le modalità di esecuzione dell' attività compiuta.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che le parti si siano accordate come da preventivo in atti, contenuto nell'email datata 19.02.2019, avente ad oggetto
“preventivo marmi concordato” ove, tra l'altro, era stata pattuita la “ fornitura e posa di pavimento in botticino classico extra da cm 2x45 a correre compreso di colla, stucchi e resina e levigatura € 135,00 al mq “ ( doc. 1 fasc. parte opposta).
Ulteriore circostanza pacifica è che i lavori sono stati ultimati il 17.09.2019, la levigatura è iniziata il 18.09.2019, il trattamento idrorepellente il 7.10.2019 ( v. comparsa di costituzione e risposta punto 29 pag.10, nonché email del l'8.10.2019 sub doc. 5 di parte opposta ).
Con una prima lettera inviata al IG. il 23.09.2019 (doc. 3 fasc. opponente) CP_1
a mezzo email il committente contesta la qualità del materiale posato “ che non pare di prima scelta, bensì di qualità scadente, a dimostrazione dei difetti ben visibili” e invita parte opposta a “ rimuovere in toto la pavimentazione posata” .
Tale missiva è stata reiterata a mezzo p.e.c. del 24.09.2019 da parte del geom.
direttore di lavori ( doc. 5 fasc. parte opponente). CP_4
Con successiva comunicazione 04.10.2019 ( doc. 9 parte opponente) il geom. CP_4 contesta al IG. che “ le lastre posate sono di colore diverso con
[...] CP_1 11
presenza di venature di altra tipologia rispetto alla restante parte del pavimento con evidente difetto estetico .
Inoltre le lunghezze degli elementi di marmo differiscono da quelle posate in precedenza (sono stati posati tre elementi anziché due, come nello stato esistente) con aggiunta di un ulteriore elemento nella fila sopra di dimensioni non congruenti con tutto il disegno di posa”.
Il 9.10.2019 il geom. ( doc. 10 fasc. opponente) ha inviato al IG. CP_4
alcune fotografie del pavimento “ come noterai il pavimento oltre che CP_1 essere stato stuccato e sistemato nei suoi difetti è risultato bicolore come una scacchiera con tonalità diverse. Doveva presentare una tonalità unica esattamente come tutte le lastre posate “ .
E' da aggiungersi, poi, che il teste ES, qualificatosi addetto alla levigatura e collaboratore di lunga data del IG. all'udienza dell'1 dicembre 2023 ha CP_1 dichiarato:
“confermo che , dopo la sgrossatura del marmo posato ha chiesto a Parte_2 di sostituire due piastre al centro del soggiorno scegliendo fra quelle CP_1 disponibili, non ricordo la data;
dopo aver parlato con la IG.ra , ha CP_1 Pt_2 deciso insieme a quest'ultima di cambiare queste lastre. Io ero presente quando si sono parlati …. la IG.ra aveva chiesto di cambiare le lastre perché a suo dire Pt_2 la sfumatura del marmo cambiava leggermente colore La IG.ra aveva Pt_2 manifestato di essersi innervosita contro il ed io l'ho chiamato e gli ho CP_1 chiesto di venire a parlare con la IG.ra . Da lì è nata la decisione di ambiare Pt_2 dette lastre e di sceglierne altre sul bancale in cantiere di comune accordo. … la IG.ra con me si era presentata tranquilla ma dopo la levigatura e dopo aver il Pt_2 colore del marmo ha dimostrato un certo nervosismo non nei mie confronti ma diretto al . confermo che tra la IGnora ed il IG. c'è stata una Per_2 Pt_2 CP_1 pesante discussione. La IGnora accusava il di non aver fatto un Pt_2 CP_1 lavoro a regola d'arte. Il IG. rispondeva che a parte le due lastre che sono CP_1 state cambiate il lavoro era stato fatto bene. Io mi sono messo di lato per lasciare discutere le persone anche per capire se il giorno dopo sarei dovuto tornare. Come ho detto, sono state cambiate le due lastre ed io non ho potuto proseguire per i motivi che ho precisato prima …” 12
Le risultanze probatorie fin qui riportate comprovano che le contestazioni sono state tempestive, cosicché, deve essere respinta l'eccezione di decadenza ex art. 2226 c. 2 cod. civ. formulata da parte opposta.
Passando ad esaminare il merito della questione, va ricordato, innanzi tutto, che in base all'art. 2226 c. 3 cod. civ. “ i diritti del committente in caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668 cod. civ.”.
Questa norma dispone testualmente: “ Il committente può chiedere che le difformità
o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”..
Il C.T.U. nominato, esaminati i documenti allegati in atti, a seguito di sopralluoghi ha accertato che nella specie il pavimento posato non è in “IC classico extra” come indicato nel preventivo, ma in “IC classico buono commerciale”.
Per meglio comprendere la differenza tra le due tipologie di materiale si richiama il Disciplinare tecnico di registrazione del marchio collettivo “ Marchio IC
Classico “ allegato alla c.t.u. (pag. 110), che, nell'ambito del IC Classico distingue tre diverse qualità denominate extra, prima e normale.
Ivi si legge che “ il criterio seguito per l'attribuzione del grado di qualità si basa essenzialmente sull'aspetto estetico, ed in particolare sull'omogeneità del disegno e del colore.
Con il termine “extra” si individua il materiale di qualità migliore, caratterizzato da un disegno omogeneo costituito da oncoliti ben definite e distribuite omogeneamente in una massa di fondo micritica di colore bianco-nocciola (questo aspetto viene definito dai cavatori “mandorlato”), con stiloliti sottili, poco diffuse, di disegno netto
e parallele ai piani di stratificazione. I banchi di questa qualità sono generalmente corrispondenti ad orizzonti subditali. La qualità “prima” definisce invece un disegno con tonalità biancastre e con elementi aventi contorni meno definito;
le stiloliti sono diffuse e variamente orientate e possono essere presenti alcune cavità macroscopiche. Questi banchi corrispondono ad orizzonti in parte ricristallizati o bioturbati. La qualità “normale” indica infine orizzonti di facies interditale, caratterizzati da cavità strato - concordanti, da piccole oncoliti e da una diffusa laminazione stromatolitica”. 13
Anche il C.T.P. di parte opponente nella sua relazione che pure è stata allegata all'elaborato del C.T.U.pag. 92 elaborato peritale) ha differenziato tra qualità commerciale, prima qualità, qualità extra e qualità top extra:
“La QUALITA' COMMERCIALE ammette variazioni notevoli nelle caratteristiche cromatiche di colorazione e fondo e alcune volte potrebbero sussistere anche inferiori caratteristiche fisiche e meccaniche .
La PRIMA QUALITA' può avere leggerissime variazioni nelle caratteristiche cromatiche di colorazione e fondo e quindi sussiste una sostanziale uniformità , pur nell'ambito di naturali diversità di toni , ma è garantita una quasi totale assenza di difetti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e meccaniche .Nella QUALITA'
EXTRA si garantisce omogeneità e rispetto delle caratteristiche cromatiche costanti e uniformi e quindi nessuna variazione nella diversità di colorazione dei toni ma, in alcuni rari casi, sussiste la presenza di leggerissimi difetti nella struttura della pasta di fondo i quali possono creare problemi nella lavorabilità specialmente in determinati specifici utilizzi quali, ad esempio, la funeraria ….”.
Esaminando i documenti in atti si osserva che, sebbene nel DDT della fornitura effettuata da del 05.09.2019, al IG. si legga CP_3 Controparte_1
“consegna marmo Mq 71,00 marmette da cm 45x2 a correre di IC Classico grezzo EXTRA” ( doc. 6 parte opposta pag. 2) ”, la qualifica extra scompare nella relativa fattura emessa dalla del 30.09.2019 n. 179/ 2019 che riporta CP_3 nella causale la sola dicitura “ marmette IC classico cm. 45X2 a correre” ( doc. 6 pag. 1 parte opposta).
Sempre nel doc. 6 a pag. 4 è allegata l'attestazione della Cooperativa VAverde
Società Escavazione MA IC datata 17.10.2019 dal seguente contenuto :
“ Premesso che la società cooperativa VAverde Escavazione MA IC è titolare di una concessione di escavazione nel comune di IC ed ha registrato con il CONSORZIO MA TI CLASSICO un MARCHIO COLLETTIVO DI
ORIGINE che certifica l'origine geografica del MA IC classico , io sottoscritto ing. legale rappresentante della società cooperativa VAverde Controparte_9
Escavazione Marchio IC DICHIARO che la Società Cooperativa VAverde ha venduto alla Ditta esclusivamente “. Controparte_10 Parte_3
Anche in questo caso manca la qualifica “Extra” .
Non vi è dubbio, pertanto, che sia stato fornito materiale difforme da quello oggetto di pattuizione. 14
Parte attrice ha chiesto in via principale, la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo del convenuto opposto di provvedere a propria cura e spese al lievo del pavimento ed a tutte le opere necessarie e connesse e di restituire l'intero importo ricevuto a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia questa domanda non può essere accolta.
L'art. 1668 cod. civ. al quale l'art. 2226 cod. civ. rinvia integralmente, subordina la risoluzione del contratto alla sussistenza di vizi e difformità dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1668, ai fini della risoluzione del contratto per i vizi dell'opera, richiede un inadempimento più grave di quello previsto dall'art. 1490 cod. civ. per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa ( Cass. 15./03/2004 n. 5250; nonché Cass.. 07/02/2025 n. 3151.;
v. anche Cass. 15/12/2011 n. 26965 ).
E' vero che l'art. 2223 cod. civ. prevede l'applicazione delle norme sulle vendita qualora le parti abbiano preso prevalentemente in considerazione la materia fornita dal prestatore d'opera, ma il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio è caratterizzato da una netta prevalenza del facere.
Ciò risulta da una pluralità di elementi di seguito evidenziati:
⎯ le modalità pattuite della posa c.d. “ a correre”, richiedente una precisa competenza tecnica;
⎯ le lavorazioni resesi necessarie per la realizzazione dell'opera, quali, innanzi tutto, la formazione di caldane di sottofondo, come da preventivo, la levigatura, la grossatura, il trattamento idrorepellente, senza le quali la materia sarebbe rimasta allo stato grezzo.
Il teste ES infatti ha dichiarato : “io ho eseguito la sgrossatura del pavimento di marmo per cui è causa, nonché la prima levigatura, se fosse stata solo sgrossatura il pavimento sarebbe rimasto bianco. La sgrossatura serve per livellare il pavimento.
La levigatura per fare uscire il colore” .
⎯ il committente il 30.09.2019 si era reso disponibile a fare concludere dette fasi per procedere poi ad una verifica tecnica sul risultato finale dell'opera ( doc.
7 parte opponente); 15
⎯ è rimasta indimostrata la circostanza contestata da parte opposta che il IG. avesse fornito delle lastre di IC Classico extra come campioni che CP_1 parte attrice opponente ha pure allegato sub doc. 17.
Il preventivo non prevede la dazione di campioni.
Le citate lettere di contestazione inviate dal committente al convenuto opposto, datate, rispettivamente, 23.09.2019, 24.09.2019, 04.10.2019, 09.10.2019 non accennano minimamente a campioni di materiale.
Il geom. qualificatosi progettista dell'intervento e direttore dei lavori, CP_4 ha dichiarato di non aver partecipato alla trattativa intercorsa tra le parti ,di non aver fornito assistenza in fase di preventivo e di non sapere se le lastre viste nel cantiere fossero dei campioni consegnati dal IG. CP_1
“non so se il IG. abbia consegnato al IGnor in cantiere Controparte_1 Parte_1 due lastre, una piccola e una grande, di marmo di IC Classico extra di 1^ scelta, quali campioni finiti del pavimento che avrebbe fornito. Successivamente però ho visto le due lastre in cantiere. ADR “ io sono andato in cantiere dopo che erano state posate le soglie e le banchine ed è in questa occasione che ho visto le due lastre di cui ho parlato”; Il IG. , titolare della ditta che ha CP_11 CP_3 fornito i marmi al IGnor ha dichiarato “ non so se ha CP_1 Controparte_1 fornito al committente dei campioni di materiale. I campioni non mi sono stati richiesti né da né dal IG. . CP_1 Pt_1
Il teste sentito all'udienza del 24 aprile 2025, ha riferito di avere visto il Tes_1 IG. consegnare al IG. una lastra di marmo ma non è stato in grado CP_1 Pt_1 di confermare se si trattasse dello stesso marmo che parte opponente ha allegato sub doc. 17 quale campione.
Deve quindi ritenersi con adeguata certezza che la fattispecie concreta non ricade sotto l'operatività delle norme sulla vendita.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata a seguito dei sopralluoghi effettuati e qui condivisa, perché documentata dagli allegati rilievi fotografici ed immune da vizi logici, pur avendo accertato un difetto di conformità, porta ad escludere la sussistenza, nella specie, di carenze tali, anche sul piano estetico, da rendere l'opera totalmente inadatta alla sua destinazione.
Il c.t.u. ha rilevato che “la posa appare eseguita correttamente” e che “ le cause per cui le lastre appaiono coerenti con quanto lamentato da parte attrice è dovuto alla posa di IC classico buono commerciale a differenza del campione che 16
rientra nella categoria IC classico extra . Tale giudizio può dirsi esteso alla totalità del pavimento posato ( ad eccezione delle porzioni sostituite )”
Ha poi aggiunto che “I vizi ed i difetti che incidono sul valore della fornitura per il
40% incidono sul valore dell'opera per una medesima percentuale da applicarsi sull'intera commessa. La destinazione o la fruizione del bene non sono inficiati dal punto di vista funzionale mentre lo sono dal punto di vista estetico” ed ha altresì chiarito ( v. pag. 88 dell'elaborato) di aver tenuto conto del valore esposto dal IG. al cliente, non quello praticato dalla al prestatore d'opera. CP_1 CP_3
Il C.T.U. ha negato la sussistenza di “ peli superficiali, salini rilevanti, punti con assenza di materiale riempiti di stucco, ossidazioni di ferro “ come contestato dal
C.T.P. dell'opponente precisando quanto segue : “ Dall'ispezione fatta in loco, non si concorda con la presenza rilevante di peli superficiali, salini rilevanti, punti con assenza di materiali, ossidazione di ferro. La struttura del materiale risulta buona.
La vera evidenza è la costante stonalizzazione che rende molto disomogeneo
l'impatto visivo della superficie. Tuttavia, non sono nemmeno presenti macchie verdastre che, anche in presenza di materiale “sano” (senza i difetti sopra citati), avrebbero potuto far classificare la fornitura in “Classico Scadente Commerciale”.
Alla richiesta di chiarimenti avanzata dal consulente tecnico di parte opposta, circa l'esatto IGnificato del termine “stonalizzazione”, il c.t.u ha così risposto : “La parola
“stonalizzazione” è un termine con il quale si intende un passaggio di gradazioni cromatiche visibili e non armonizzabili (Vocabolario Treccani on line). Indica la differenza di tono all'interno di una determinata area, come non omogenea. Questo sicuramente nasce per una valutazione cromatica ed è applicabile a tutte le superfici colorate. Il fatto che venga utilizzato per la ceramica non vieta il suo utilizzo per altri materiali e comunque non inficia la funzione di descrizione del difetto in oggetto.
Premesso che la catalogazione fatta da una azienda, non può essere assunta come universale, si evince chiaramente che all'interno della stessa divisione e descrizione del bancale, vi sono delle sottocategorie: extra, prima, commerciale. Questa ulteriore catalogazione (presente per altro anche nelle bancate elencate dal CTP) divide appunto in tre le qualità, che possono essere tutte estratte dalla stessa bancata, ma che hanno più o meno difetti all'interno. Per esempio, in un taglio di una bancata di alcuni metri di lunghezza, si possono ricavare diversi blocchi, i quali fra di loro (pur avendo colore di fondo e distribuzione delle mandorle, oncoliti, simili) possono essere di diversa classificazione commerciale, presentando a volte forti variazioni di colore 17
più scuro, o fratturazioni, o presenza di cristallini, o magrosità. Ciò non toglie che nello stesso taglio siano presenti anche blocchi extra, non avendo quelle penalità sopra descritte. Si evince quindi, che non perché un blocco proviene da una certa bancata, debba essere automaticamente qualità extra.”
Riassumendo, il c.t.u. ha riscontrato che, sebbene per l'opera sia stato utilizzato materiale difforme, IC classico buono commerciale, al posto del IC classico extra:
a) la posa è esente da difetti;
b) non è stato posato materiale di scarto e la struttura del materiale è buona;
c) deve escludersi la presenza di “ peli superficiali, punti con assenza di materiali
e ossidazioni di ferro ”;
d) deve escludersi la presenza di “macchie verdastre” che avrebbero potuto far classificare la fornitura in classico scadente commerciale;
e) è presente una “costante stonalizzazione” cioè variazioni cromatiche rilevanti esclusivamente sul piano estetico perché rendono “molto disomogeneo l'impatto visivo della superficie”.
L'incidenza di tale difformità è stata quantificata nei termini di un deprezzamento pari al 40% sull'intero valore dell'opera, tenendosi conto dell'ammontare esposto dal IG. al committente ( v. chiarimenti pag. 88 dell'elaborato). CP_1
Questa stima, sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi fin qui considerati può considerarsi congrua.
Pertanto, in mancanza di vizi e difetti tali da ridurre il valore dell'intera opera in valori prossimi al suo azzeramento, così da poterla ritenere “ del tutto inadatta alla sua destinazione” come richiesto dall'art. 1668 c. 2 cod. civ., non ricorrono nella specie i presupposti per dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti.
La domanda che parte opponente ha formulato in via subordinata di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 2226 e 1668 comma 1 cod. civ. va accolta, in considerazione dell'accertato minor valore dell'opera realizzata.
Come osservato, considerati i riscontri del c.t.u. come riassunti supra da a) a e), viene qui condivisa una riduzione pari al 40% dell'intera commessa
Da ciò consegue che la pretesa creditoria del IG. dovrà essere CP_1 proporzionalmente diminuita con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 18
Pertanto, tenuto conto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il IG. ha provveduto al versamento Parte_1 dell'intero corrispettivo di euro 11.313,50, egli avrà diritto a vedersi restituire l'importo di euro 4.525,40 al quale dovranno aggiungersi gli interessi legali, come da domanda.
Anche le spese della fase monitoria corrisposte dovranno essere restituite a parte opponente, perché il decreto ingiuntivo è stato emesso per un quantum superiore a quello effettivamente spettante al ricorrente e sul presupposto della fornitura di materiale diverso rispetto a quello effettivamente utilizzato per la realizzazione dell'opera.
III- Le spese legali
Del presente giudizio sono liquidate per l'intero in base ai parametri medi vigenti con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa in complessivi euro 5.077.00 ( = per studio euro 919,00; per fase introduttiva euro 777,00; per fase istruttoria euro 1.680,00; per fase decisionale euro 1.701,00) oltre 15% per rimborso spese generali, spese non imponibili euro 145,50.
In considerazione del fatto che l'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda subordinata formulata da parte opposta ha comportato una riduzione della pretesa creditoria ma non il totale suo azzeramento, si impone una parziale compensazione tra le parti ( v. ad es. Cass. 2020 n. 17854) nella misura di un terzo, restando gli altri due terzi a carico di parte opposta.
Il compenso dovuto al c.t.u. parametrato al valore della causa e liquidato come da separato decreto in complessivi euro 1.555,64 oltre oneri accessori, da intendersi comprensivo dell'acconto di cui a verbale dell'udienza del 29 aprile 2022, va posto a carico delle parti in via solidale ma nei rapporti interni resta integralmente a carico di parte opposta .
Ciò si giustifica con il fatto che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio si è reso necessario a causa dell'inadempimento del IG. in ordine alla tipologia di CP_1 materiale fornito per come è stato accertato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento dell' opposizione, accerta il diritto di parte opponente alla riduzione del prezzo dell'opera nella misura del 40% ; 19
3) per l'effetto, condanna parte opposta a restituire all'opponente l'importo di euro di euro 4.525,40 oltre interessi al tasso legale e le spese della fase monitoria corrispostele a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disposto con ordinanza 24.02.2021;
4) pone a carico di entrambe le parti in via solidale - ma nei rapporti interni a carico esclusivo di parte opposta - il compenso dovuto al c.t.u. pari a complessivi euro 1.555,64 oltre oneri accessori, da intendersi comprensivo dell'acconto, e liquidato come da separato decreto;
5) liquida le spese di lite per l'intero in complessivi euro 5.077,00 per compensi oltre euro 145,00 per esborsi, nonché il 15% per rimborso spese generali, 4%
c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge, le compensa tra le parti nella misura di un terzo e condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della residua quota di due terzi.
Brescia lì 18.04.2025
Il gop Emanuela Maggiore