Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00007/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01756/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-., rappresentati e difesi dall'avvocato Samuel Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - Ufficio Monopoli Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot.n.-OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in data 27 settembre 2021, con il quale il Direttore della Sezione di Brindisi dell’Ufficio Monopoli per la Puglia, Molise e Basilicata dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio del Servizio Nuove Istituzioni ha rigettato l'istanza di rinnovo del Patentino n. -OMISSIS-per la vendita di generi di monopolio all’interno del -OMISSIS-) disponendo la soppressione del medesimo patentino;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sezione di Brindisi dell’Ufficio Monopoli per la Puglia, Molise e Basilicata dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to S. Politi;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso appare infondato atteso che, da un lato, pur essendo stata sospesa (in via cautelare) dal Tribunale Civile di Brindisi l’ordinanza-ingiunzione scaturita dal verbale redatto il 31 ottobre 2017 di contestazione dell’utilizzo di apparecchi elettronici TOTEM collegati a piattaforme di gioco irregolari per l’esercizio abusivo di gioco riservato allo Stato, tale verbale esiste e non è stato annullato e, dall’altro, che il principio “tempus regit actum” implica che la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento amministrativo e vigenti al momento dell’adozione del provvedimento finale, sicché sussiste, altresì, ed è dirimente il motivo ostativo indicato nel provvedimento impugnato dell’art. 9 commi 3 e 7 del D.M. n. 51 del 2021 per la presenza di una Rivendita Ordinaria -OMISSIS- con distributore automatico posta a distanza di 160 mt. (e, quindi, inferiore alla distanza minima di legge di 250 mt.) dal -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.