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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1275/2022 di R.G. avente ad oggetto: Abitazione
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO ASSUNTINA, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. IACOBINO GIANFRANCO, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA SPAVENTA N.40 74016
AS .
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente adiva codesto Tribunale mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per mezzo del quale lamentava la violazione del diritto di abitazione garantito ex contratto al sig. da parte del figlio Parte_1
. Pertanto, chiedeva legittimamente “accertare e dichiarare il diritto di abitazione del sig. Controparte_1
sull'immobile di cui alla premessa con relative pertinenze e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1
al rilascio del predetto immobile in favore del ricorrente, poiché lo occupa senza titolo;
con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite;
”.
1 Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Rilevato che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria;
e che, per le controversie in materia locatizia, la Legge 9.08.2013
n.98 (di conversione con modifiche del D.L.69/2013) prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
veniva disposto il mutamento del rito e la mediazione.
Fallita la mediazione, il Giudicante ascoltate le parti formulava una proposta conciliativa, che tuttavia non veniva accettata. Venivano dunque, esperiti l'interrogatorio formale e la prova testimoniale. Esaurita
l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Occorre premettere che, il diritto di abitazione è il diritto di vivere in una casa, limitatamente alle proprie esigenze e quelle della propria famiglia (art. 1022 del codice civile). Come sottolineato dall'art. 1022 del codice civile, si può usufruire di una casa che ceduta in abitazione, solo per se stessi e per la eventuale famiglia. Si tratta quindi di un diritto strettamente personale: non può essere ceduto ad altri. Il diritto di abitazione ha quindi un importante limite: quello della esclusiva e personale soddisfazione del titolare del diritto. L'art. 1023 del codice civile, infatti, ne impedisce la locazione o altre forme di cessione del diritto. Il diritto di abitazione su una casa consiste nel diritto di viverci con la propria famiglia. Ora bisogna chiarire cosa si intende per famiglia.
Rientrano sicuramente i seguenti soggetti: Coniuge oppure persona con cui hai contratto unione civile;
Figli;
Genitori, fratelli o sorelle conviventi;
Convivente more uxorio (ossia la convivenza stabile); Soggetti terzi che convivono per prestare servizi o assistenza (badanti, colf, baby-sitter, ecc.). Alla luce di tutto ciò, la giurisprudenza definisce il diritto di abitazione come un diritto reale di godimento su immobile altrui.
Il diritto di abitazione si può costituire tramite: Testamento, Usucapione, Contratto. Il codice civile inoltre richiama un altro caso all'articolo 540: il diritto di abitazione che si costituisce dopo la morte del coniuge e figli in comune. In tal caso, al genitore superstite, spetta di diritto l'abitazione, per tutta la vita. Il diritto di abitazione si estingue nei seguenti casi: Morte del titolare del diritto di abitazione. Prescrizione: se il titolare del diritto di abitazione, non abita nella casa per almeno 20 anni. Consolidazione: ossia il titolare del diritto di abitazione diventa anche proprietario dell'immobile. Perimento del bene;
Rinuncia del titolare del diritto di abitazione.
Scadenza del termine previsto nell'atto costitutivo.
Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, dall'istruttoria della causa è emerso che il diritto di abitazione veniva costituito con atto per notar del 13 giugno 2006. Registrato in data 15 giugno 2006, con Persona_1 cui i signori e la coniuge acquistavano il diritto di abitazione loro vita Parte_1 Parte_2
Natural durante sull'appartamento sito in Palagiano alla via traversa di viale Chiatona numero 131, nonché
2 sulle pertinenze, lastrico solare con vano tecnico e locale garage. La proprietà dei suddetti immobili invece veniva acquistata dal signor , figlio dei signori e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Senonché, il signor , successivamente alla morte della coniuge, dopo aver convissuto con il Parte_1 figlio , nonostante avesse acquistato il diritto di abitazione vita natural durante in relazione all'immobile CP_2 per cui è causa, vi si allontanava, lasciando nell'immobile il figlio , la coniuge e i figli di questi Controparte_1 ultimi.
Orbene la tesi sostenuta da parte convenuta di successione nella quota del diritto di abitazione della madre deceduta è infondata, e pertanto va rigettata.
Infatti il diritto di abitazione si estingue a causa del decesso del titolare. Rimane in ogni caso il diritto di abitazione del genitore superstite, il quale sebbene si sia allontanato, non ha formalmente rinunciato al diritto.
La perdita del diritto di abitazione può avvenire o con un atto formale di rinuncia espressa, con un'apposita dichiarazione ricevuta dal notaio;
dunque, la procedura per rinunciare al diritto di abitazione richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
È pacifico che la rinuncia a tale diritto, poiché è afferente a bene immobile, avrebbe dovuto essere dichiarata espressamente per atto scritto, mentre non può essere semplicemente desunta, in forma tacita, da un atto
(apparentemente) incompatibile con la conservazione del diritto di abitazione.
Nel caso di specie non vi è stata formale rinuncia.
Ne consegue l'accogliento della domanda e la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile in favore dell'attore, poiché illegittimamente occupato, entro il 30 aprile 2025.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Accoglie la domanda;
2) Condanna al rilascio in favore dell'immobile, con relative Controparte_1 Parte_1 pertinenze, sito in Palagiano alla via traversa di viale Chiatona numero 131, libero e sgombro entro il
30.04.2025;
3 3) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 3.243,28 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 131,73 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 01/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1275/2022 di R.G. avente ad oggetto: Abitazione
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO ASSUNTINA, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. IACOBINO GIANFRANCO, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA SPAVENTA N.40 74016
AS .
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente adiva codesto Tribunale mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per mezzo del quale lamentava la violazione del diritto di abitazione garantito ex contratto al sig. da parte del figlio Parte_1
. Pertanto, chiedeva legittimamente “accertare e dichiarare il diritto di abitazione del sig. Controparte_1
sull'immobile di cui alla premessa con relative pertinenze e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1
al rilascio del predetto immobile in favore del ricorrente, poiché lo occupa senza titolo;
con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite;
”.
1 Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Rilevato che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria;
e che, per le controversie in materia locatizia, la Legge 9.08.2013
n.98 (di conversione con modifiche del D.L.69/2013) prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
veniva disposto il mutamento del rito e la mediazione.
Fallita la mediazione, il Giudicante ascoltate le parti formulava una proposta conciliativa, che tuttavia non veniva accettata. Venivano dunque, esperiti l'interrogatorio formale e la prova testimoniale. Esaurita
l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Occorre premettere che, il diritto di abitazione è il diritto di vivere in una casa, limitatamente alle proprie esigenze e quelle della propria famiglia (art. 1022 del codice civile). Come sottolineato dall'art. 1022 del codice civile, si può usufruire di una casa che ceduta in abitazione, solo per se stessi e per la eventuale famiglia. Si tratta quindi di un diritto strettamente personale: non può essere ceduto ad altri. Il diritto di abitazione ha quindi un importante limite: quello della esclusiva e personale soddisfazione del titolare del diritto. L'art. 1023 del codice civile, infatti, ne impedisce la locazione o altre forme di cessione del diritto. Il diritto di abitazione su una casa consiste nel diritto di viverci con la propria famiglia. Ora bisogna chiarire cosa si intende per famiglia.
Rientrano sicuramente i seguenti soggetti: Coniuge oppure persona con cui hai contratto unione civile;
Figli;
Genitori, fratelli o sorelle conviventi;
Convivente more uxorio (ossia la convivenza stabile); Soggetti terzi che convivono per prestare servizi o assistenza (badanti, colf, baby-sitter, ecc.). Alla luce di tutto ciò, la giurisprudenza definisce il diritto di abitazione come un diritto reale di godimento su immobile altrui.
Il diritto di abitazione si può costituire tramite: Testamento, Usucapione, Contratto. Il codice civile inoltre richiama un altro caso all'articolo 540: il diritto di abitazione che si costituisce dopo la morte del coniuge e figli in comune. In tal caso, al genitore superstite, spetta di diritto l'abitazione, per tutta la vita. Il diritto di abitazione si estingue nei seguenti casi: Morte del titolare del diritto di abitazione. Prescrizione: se il titolare del diritto di abitazione, non abita nella casa per almeno 20 anni. Consolidazione: ossia il titolare del diritto di abitazione diventa anche proprietario dell'immobile. Perimento del bene;
Rinuncia del titolare del diritto di abitazione.
Scadenza del termine previsto nell'atto costitutivo.
Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, dall'istruttoria della causa è emerso che il diritto di abitazione veniva costituito con atto per notar del 13 giugno 2006. Registrato in data 15 giugno 2006, con Persona_1 cui i signori e la coniuge acquistavano il diritto di abitazione loro vita Parte_1 Parte_2
Natural durante sull'appartamento sito in Palagiano alla via traversa di viale Chiatona numero 131, nonché
2 sulle pertinenze, lastrico solare con vano tecnico e locale garage. La proprietà dei suddetti immobili invece veniva acquistata dal signor , figlio dei signori e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Senonché, il signor , successivamente alla morte della coniuge, dopo aver convissuto con il Parte_1 figlio , nonostante avesse acquistato il diritto di abitazione vita natural durante in relazione all'immobile CP_2 per cui è causa, vi si allontanava, lasciando nell'immobile il figlio , la coniuge e i figli di questi Controparte_1 ultimi.
Orbene la tesi sostenuta da parte convenuta di successione nella quota del diritto di abitazione della madre deceduta è infondata, e pertanto va rigettata.
Infatti il diritto di abitazione si estingue a causa del decesso del titolare. Rimane in ogni caso il diritto di abitazione del genitore superstite, il quale sebbene si sia allontanato, non ha formalmente rinunciato al diritto.
La perdita del diritto di abitazione può avvenire o con un atto formale di rinuncia espressa, con un'apposita dichiarazione ricevuta dal notaio;
dunque, la procedura per rinunciare al diritto di abitazione richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
È pacifico che la rinuncia a tale diritto, poiché è afferente a bene immobile, avrebbe dovuto essere dichiarata espressamente per atto scritto, mentre non può essere semplicemente desunta, in forma tacita, da un atto
(apparentemente) incompatibile con la conservazione del diritto di abitazione.
Nel caso di specie non vi è stata formale rinuncia.
Ne consegue l'accogliento della domanda e la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile in favore dell'attore, poiché illegittimamente occupato, entro il 30 aprile 2025.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Accoglie la domanda;
2) Condanna al rilascio in favore dell'immobile, con relative Controparte_1 Parte_1 pertinenze, sito in Palagiano alla via traversa di viale Chiatona numero 131, libero e sgombro entro il
30.04.2025;
3 3) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 3.243,28 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 131,73 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 01/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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