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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 30/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 145/2025 promossa da
, C.F. , residente a Valdilana (BI), Fraz. Lora n. 1, col Parte_1 C.F._1 patrocinio delle avv. Silvia Bertorelli e Stefania Militello, con domicilio in Biella, via Repubblica 25;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...], Frazione Lora n. 1;
con l'intervento di
, nata TE ZA il 1/1/1959, residente al numero 77, di Maryland Parte_2
Road n22 5AR, Londra, codice fiscale;
C.F._3
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Marine n. 436, codice fiscale;
C.F._4
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per le parti intervenute: valutazione della capacità dell'interdicenda per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI Fatto
Con ricorso depositato il 14/02/2025 chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse Parte_1
l'interdizione della madre , dando la disponibilità a rivestire l'incarico di tutore. Gli CP_1 altri figli e si costituivano nel procedimento, rappresentando che la madre Pt_3 Parte_2 non era adeguatamente accudita da e che sarebbe stato necessario nominare quale tutore Parte_1 dell'interdetta un soggetto terzo. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta alla presenza del PM, all'udienza del 27 maggio 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che soffre di demenza senile e altre patologie, è dipendente CP_1 nelle ADL e nelle IADL, è disorientata nel tempo e nello spazio (cfr. certificato medico in atti); è invalida al 100% in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr. verbale INPS in atti).
Nel corso dell'esame non è stata minimamente in grado di instaurare un dialogo con i presenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . CP_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 14/02/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...], Frazione Lora n. 1; C.F._2
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 28/05/2025.
La giudice est. La Presidente dott. Margherita Cerizza
dott. Maria Donata Garambone
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 145/2025 promossa da
, C.F. , residente a Valdilana (BI), Fraz. Lora n. 1, col Parte_1 C.F._1 patrocinio delle avv. Silvia Bertorelli e Stefania Militello, con domicilio in Biella, via Repubblica 25;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...], Frazione Lora n. 1;
con l'intervento di
, nata TE ZA il 1/1/1959, residente al numero 77, di Maryland Parte_2
Road n22 5AR, Londra, codice fiscale;
C.F._3
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Marine n. 436, codice fiscale;
C.F._4
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per le parti intervenute: valutazione della capacità dell'interdicenda per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI Fatto
Con ricorso depositato il 14/02/2025 chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse Parte_1
l'interdizione della madre , dando la disponibilità a rivestire l'incarico di tutore. Gli CP_1 altri figli e si costituivano nel procedimento, rappresentando che la madre Pt_3 Parte_2 non era adeguatamente accudita da e che sarebbe stato necessario nominare quale tutore Parte_1 dell'interdetta un soggetto terzo. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta alla presenza del PM, all'udienza del 27 maggio 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che soffre di demenza senile e altre patologie, è dipendente CP_1 nelle ADL e nelle IADL, è disorientata nel tempo e nello spazio (cfr. certificato medico in atti); è invalida al 100% in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr. verbale INPS in atti).
Nel corso dell'esame non è stata minimamente in grado di instaurare un dialogo con i presenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . CP_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 14/02/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...], Frazione Lora n. 1; C.F._2
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 28/05/2025.
La giudice est. La Presidente dott. Margherita Cerizza
dott. Maria Donata Garambone