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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. con sede in Civita Castellana, Via L. da Vinci 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, Parte_2 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Genova 29, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Graziani
(c.f. ; p.e.c. ) dal quale è rappresentato e C.F._1 Email_1 difeso sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Alessandro Fortuna, (c.f. ; C.F._2
p.e.c. e all'Avv. Filippo Maria Fortuna (c.f. Email_2
; p.e.c. , giusta procura ad C.F._3 Email_3 litem su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale da considerarsi rilasciata in calce alla citazione.
OPPONENTE
E
(C.F. con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_2
Melchiorre Gioia n. 26, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. , rappresentata CP_2
e difesa dallo Studio Legale Cignitti, con sede in Roma, Viale delle Milizie, 2, nella persona dell'Avv.
Giuseppe Cignitti (C.F. ), il quale ha indicato, ai fini delle comunicazioni e delle C.F._4 notificazioni relative al procedimento, l'indirizzo p.e.c. ed il Email_4
FAX 06.45615070, da considerare domicilio digitale della Parte, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc, sulle seguenti conclusioni: per parte opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: in limine: sospendere l'efficacia del precetto impugnato nonché di tutti gli atti ad esso successivi o da esso dipendenti e comunque il processo esecutivo conseguente. Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità della procura difensiva, il conseguente difetto di jus postulandi del difensore e, in via ulteriormente consequenziale, la nullità dell'atto di precetto e degli atti dipendenti, ai sensi dell'art. 159, comma 1
c.p.c..; b) accertare e dichiarare che: b.1) la convenuta-opposta non è titolare del credito di cui alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di Civita Castellana del 14-16 dicembre 2011,
n. 269; b.2) detto titolo esecutivo non è comunque suscettibile di essere azionato in executivis nei confronti della opponente b.3) in ogni caso, nella sua Parte_1 Parte_1 qualità di consorziato del Consorzio “Prataroni”, non è tenuta ad alcun titolo nei confronti di CP_3
e comunque della convenuta-opposta; b.4) comunque, ogni e qualsiasi sua eventuale
[...] obbligazione verso e comunque la convenuta-opposta risulta estinta per prescrizione;
CP_3
b.5) altresì, nessuna azione risulta esperibile nei confronti della concludente, in difetto dei requisiti di cui all'art. 63 disp. att. c.c.; c) in mero subordine, accertare e dichiarare, comunque, che: c.1) ogni eventuale obbligazione della opponente risulterebbe circoscritta alla quota proporzionale corrispondente alla consistenza millesimale della sua proprietà rispetto alla consistenza complessiva delle proprietà dei consorziati;
c.2) non risulterebbe comunque dovuto l'ammontare dell'i.v.a. applicata sui compensi liquidati per soccombenza;
d) parimenti, in via di mero subordine, dichiarare in parte qua ogni eventuale credito dell'intimante estinto per compensazione con i controcrediti tutti della opponente nei confronti di essa;
e) in ogni caso dichiarare illegittimo e privo di effetto nei confronti di l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi, da Parte_1 liquidarsi in favore dei difensori, i quali si dichiarano antistatari”.
Per parte opposta: “in via principale, rigettare in toto l'opposizione proposta da Parte_1 in quanto inammissibile o comunque infondata nelle sue varie articolazioni, dichiarando,
[...] conseguentemente, il diritto della Parte opposta ad agire in via esecutiva contro la Parte opponente per la realizzazione del credito di € 3.172.417,18, oltre agli accessori maturati ed in corso di maturazione, come meglio specificato nel Precetto di pagamento datato 3 aprile 2024, oltre alle spese ed ai compensi di patrocinio delle fasi sommaria, ordinaria e di reclamo del giudizio di opposizione di cui al presente atto, da liquidarsi in applicazione dei parametri legali di riferimento, maggiorati dell'importo forfettario delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali di legge;
ii) in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Parte opponente venisse riconosciuta non tenuta a rispondere dell'intero credito come sopra indicato, rigettare l'opposizione per quanto di ragione, dichiarando il diritto della Parte opposta ad agire in via esecutiva contro la Parte opponente per la realizzazione del credito di € 80.111,54, somma calcolata da
[...] in riferimento alla quota di competenza di Controparte_1 Parte_1 mai contestata e riconosciuta da codesto On.le Tribunale con Ordinanza collegiale 3 settembre
2024, in atti;
iii) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, in ragione del grado di soccombenza, da liquidarsi in applicazione dei parametri legali di riferimento, oltre spese generali 15% ed accessori fiscali e previdenziali di legge.”.
IN FATTO E DI
ha proposto opposizione al precetto intimatole il 15 aprile 2024 da Parte_1 [...]
, quale avente causa da SICEA – Società Italiana Costruzione Controparte_1
Esercizio Acquedotti spa, per l'importo di € 3.172.417,18, sulla base della sentenza del Tribunale di
Viterbo del 14-16 dicembre 2011, n. 269, recante condanna del Consorzio Prataroni al pagamento di € 1.613.531,59, oltre interessi moratori e spese legali liquidate in € 29.382,19, nonché i.v.a. e
Cassa forense.
Quali motivi di opposizione sono stati dedotti:
1. la nullità della procura difensiva per difetto di jus postulandi del difensore;
2. il difetto di prova della titolarità del credito azionato da parte di
[...]
3. l'impossibilità di estendere ai singoli consorziati l'efficacia del titolo esecutivo emesso CP_4 nei confronti del Consorzio;
4. l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2615 e ss c.c. e la natura parziaria dell'obbligazione dei singoli consorziati che, in applicazione della normativa sul condominio, graverebbe sull'opponente nei limiti della quota millesimale di cui è titolare;
4.
l'inesigibilità dell'obbligazione oltre il limite della quota per difetto della condizione di morosità, giusto il disposto dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. e considerato che il consorzio non ha mai richiesto ai consorziati di concorrere al pagamento del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Viterbo del 2011 n. 269; 4. l'intervenuta prescrizione del diritto di , poiché esso ha avuto origine CP_3 nel 2005, è stato accertato nel 2011 ed è stato azionato verso l'odierna opponente per la prima volta il 13.12.2021; 5. l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'ammontare dell'i.v.a. di rivalsa applicabile sui compensi liquidati o comunque dovuti in forza di soccombenza;
6. l'estinzione del credito per compensazione con controcredito del Consorzio “Prataroni” derivante da altra sentenza inter-partes.
Regolarmente costituitasi, l'opposta ha eccepito:
1. la regolarità della procura, in quanto conferita per qualsiasi attività necessaria alla realizzazione del credito portato dalla sentenza n. 269/2011 del
Tribunale di Viterbo e presente all'interno della “busta telematica” contenente il precetto a cui si riferisce;
2. la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito;
3. l'obbligo di pagamento dell'opponente per l'intero importo portato dal precetto in applicazione della disciplina solidale del condominio, non essendo contestata la qualità di consorziata di , il suo Parte_1 inadempimento e la morosità degli altri consorziati;
4. l'interruzione della prescrizione per effetto degli atti compiuti nei confronti del Consorzio e giusto quanto previsto dall'art. 1310 c.c.; 5. in subordine, il diritto di conseguire il pagamento nei limiti della quota dell'opponente, come quantificabile in base agli atti prodotti con la citazione.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, confermata in sede di reclamo per la sola somma eccedente l'importo di € 80.111,54, corrispondente alla quota dell'odierna opponente, la causa, ritenuta l'irrilevanza delle prove orali e la natura esplorativa e generica della ctu richiesta da è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, previa Parte_1 assegnazione dei termini di cui all'articolo 189 cpc.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione afferente al difetto di ius postulandi del difensore dell'opposta formulata sul presupposto della inconciliabilità della procura alle liti rilasciata in forma cartacea con l'atto di precetto redatto in forma digitale.
Infatti, ai fini del collegamento materiale di cui all'art. 83 cpc, il momento essenziale a cui occorre guardare è quello dell'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, allegazione che, nella specie, non è contestata e che realizza la congiunzione virtuale all'atto cui la procura si riferisce (argomentato da Sez. U - , Sentenza n. 2077 del 19/01/2024).
Venendo alla dedotta carenza di legittimazione attiva dell'opposta quale avente causa da , CP_3 nei cui confronti fu emessa la sentenza n. 269 del 2011 del Tribunale di Viterbo azionata con il precetto, è versata in atti documentazione che dimostra l'avvenuta scissione della in due CP_3 diverse società, l'una, denominata Società dell'Acqua Potabile srl, a cui è stato attribuito il ramo d'azienda relativo alla gestione operativa del servizio idrico del comune di Cannobio e del comune di Valtournenche, e l'altra, denominata , a cui è stato attribuito Controparte_1 il ramo di azienda afferente alla “Gestione Immobiliare”, inclusivo del relativo patrimonio e di tutte le attività e passività non strettamente connesse con la “Gestione operativa”.
Tali circostanze inducono a ritenere che il credito di cui si discute, derivante dalla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue svolto da in favore del negli CP_3 Parte_3 anni 2002-2004 e quindi non afferente all'attuale gestione operativa, sia stato acquisito dall'odierna opponente, con conseguente legittimazione al presente giudizio.
Nel merito, come si è detto, agisce nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per farne valere la responsabilità solidale quale consorziata del Consorzio Prataroni, in
[...] applicazione dell'art. 2615 c.c. ovvero della disciplina in materia di comunione e condominio, e ottenere il pagamento dell'importo di € 3.172.417,18, di cui € 1.613.531,50 per sorte capitale e il resto per interessi e spese, in attuazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Viterbo del 14-16 dicembre 2011, n. 269 e afferente al corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione delle acque reflue industriali e degli scarichi civili collegati alla rete fognaria svolto da
. CP_3
L'appartenenza dell'odierna opponente al suddetto consorzio è circostanza pacifica e incontestata così come lo è la natura di consorzio di urbanizzazione del Consorzio Prataroni;
quest'ultima circostanza è confermata dai documenti versati in atti, da cui emerge che il consorzio è stato obbligatoriamente costituito per volere della Regione Lazio e che quest'ultima ha condizionato l'erogazione del finanziamento, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito dell'insediamento produttivo in località Prataroni del Comune di Civita
Castellana, all'espressa condizione che i proprietari e i concessionari dei lotti ivi insistenti costituissero un consorzio per la gestione e manutenzione delle suddette opere.
In coerenza con ciò lo statuto del Consorzio ne individua l'oggetto nella manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edilizie riconducibili, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 380 del
2001, a quelle di urbanizzazione primaria e secondaria (quali la rete viaria, le opere a verde, la rete e l'impianto di pubblica illuminazione, la rete fognaria e il sistema delle acque, l'impianto di depurazione) e prevede che di esso fanno obbligatoriamente parte tutti i proprietari e i superficiari originari dei lotti degli erigendi insediamenti produttivi e i soggetti che vi subentrano successivamente.
La fattispecie è, dunque, riconducibile alla figura atipica del consorzio di urbanizzazione, quale aggregazione finalizzata alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi a cui, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non si applica la disciplina dei consorzi di produzione e di scambio, di cui agli artt. 2602 e ss c.c., ma quella prevista dallo statuto e, sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione e condominio (cfr da ultimo Cass. civ. Sez. I
Ord., 02/07/2021, n. 18792 e in senso conforme, ex multis Cassazione civile, sez. I, n. 9568 del
2017; n. 20989 del 2014; n.7427 del 2012; n.10220 del 2010; Sentenza n. 2877 del 2007; Sentenza
n. 28492 del 2005) per il forte profilo di realità che caratterizza il rapporto obbligatorio, facente capo a tutti i proprietari e titolari dei diritti reali sui beni inclusi nel consorzio, e per il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva.
Ora, in difetto di specifiche previsioni statutarie in ordine alla responsabilità del consorzio Prataroni per le obbligazioni verso i terzi creditori, è proprio l'applicazione della disciplina del condominio a determinare la fondatezza dell'opposizione.
Infatti, se, da un lato, tale disciplina conferisce la possibilità - erroneamente negata da Parte_1
di agire verso il singolo consorziato, quale obbligato pro quota, azionando il titolo esecutivo
[...] formatosi nei confronti dell'ente di gestione (cfr ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass.
30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693), dall'altro conduce all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, infatti, l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio è regolata dal criterio della parziarietà e si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'articolo 1123 c.c., quale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.
Tale principio, derivante dalla natura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni pecuniarie divisibili, la cui fonte comune è intimamente collegata con la titolarità pro quota delle res, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione già nel 2008 (sentenza n. 9148) e successivamente ribadito, anche in epoca recente e dopo la modifica dell'art. 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile ad opera della legge n. 220 del 2012.
Quest'ultima disposizione, lungi dal configurarsi quale norma meramente ricognitiva di una solidarietà preesistente, non ha neppure introdotto con efficacia innovativa la suddetta solidarietà passiva.
Infatti, l'obbligo posto a carico del condomino in regola con il pagamento della propria quota di sopportare quella del condomino moroso, previa infruttuosa escussione di quest'ultimo, si configura quale garanzia di fonte legale che nulla ha mutato rispetto a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel
2008 in tema di obbligazioni condominiali e, anzi, la natura parziaria di esse è indirettamente confermata proprio dall'art. 63 disp. att. c.c., che limita l'obbligazione sussidiaria del condomino solvente in proporzione alla quota del moroso (in questo senso ordinanza Cass. n. 5043 del 2023).
Ribadita, quindi, la natura parziaria delle obbligazioni condominiali quali obligationes propter rem, in quanto connesse alla titolarità del diritto reale sulle parti comuni, va esclusa l'applicazione della disciplina dell'articolo 1310 cc, che estende l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione compiuto verso uno dei condebitori solo in materia di obbligazioni solidali.
Da tali considerazioni deriva che l'obbligo di pagamento delle obbligazioni consortili grava su ei limiti della quota di spettanza e che il diritto è ormai prescritto poiché è pacifico Parte_1
e documentalmente provato che la prima richiesta di adempimento nei confronti della consorziata risale al 30 novembre 2021, oltre il termine di 10 anni dalla sentenza n. 269 del 2011 emessa dal tribunale di Viterbo in danno del Consorzio e dalla maturazione del credito per il servizio reso tra il
2002 e il 2004, a nulla rilevando, per paralizzare l'eccezione, quanto compiuto dal creditore nei confronti dell'ente collettivo.
Infine, va precisato che nessun'altra pretesa, neppure a diverso titolo, può essere vantata nei confronti dell'odierna opponente per il pagamento delle quote degli altri consorziati poiché la garanzia sussidiaria legale stabilita dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. riguarda solo le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore (18 giugno 2013) della legge n. 220 del 2012 che l'ha introdotta e, quindi, non si applica al credito di cui è causa, maturato, come si è detto, tra l'anno 2002 e l'anno
2004 e accertato con sentenza di condanna nel 2011.
Le spese di lite seguono soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nella misura minima dello scaglione di riferimento in considerazione delle non fondatezza di alcune delle eccezioni formulate dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritto il credito pro quota di
[...]
nei confronti di di cui alla sentenza n. 269 del Controparte_1 Parte_1 2011 del Tribunale di Viterbo e dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire per il pagamento delle quote degli altri consorziati. Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
le liquida nella misura di € 13.232 per compensi ed € 1.686, per esborsi, Parte_1 oltre accessori di legge da corrispondere ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Viterbo il 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi