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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 417/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, Parte_1 C.F._1
16 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LAZZATI MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO DI Controparte_1 P.IVA_1
PORTA ROMANA, 122 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CORBO' FILIPPO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
C.F. Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Busto Arsizio n.1287/2023 pronunziata ex art. 281 sexies in data 13.9.2023 non notificata.
Causa rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11.2.2025, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
Per : Parte_1
“ Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, depositata il 13 settembre 2023, n. 1287/2023 repert. N. 2183/2023 del 14 settembre 2023: - in via principale e di merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. per il sinistro Controparte_3 per cui è causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare, la
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Controparte_1
quale conducente del veicolo e il quale proprietario del Controparte_3 Controparte_2
veicolo, al risarcimento dei danni subiti e sopra meglio specificati dal sig. Parte_1 quantificati in € 33.738,74 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
In via subordinata/concorrente condannare altresì in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. al risarcimento ex art. 96 c.p.c., per quanto meglio esposto in atti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio fonometrica e la rinnovazione della CTU medica, disporre altresì ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti relativi al latitante per cui era in corso l'arresto da parte della Polizia di al momento del CP_2
sinistro per cui è causa, ove non coperti da segreto, disporsi altresì ordine di esibizione ai Carabinieri di dell'annotazione di servizio a cui fa riferimento il verbale prodotto come cfr. doc. 4 dalla CP_2
scrivente difesa, ovvero i documenti con cui sono stati da loro generalizzati i testi oculari sigg.
e a seguito del sinistro per Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
cui è causa. Ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, del sig. e testi con CP_3
i soggetti di seguito indicati:
1) “vero che in data 04 giugno 2019 alle ore 19,00 circa l'Ass. , mentre era alla Controparte_3 guida dell'automobile Dacia Sandero TG. FE109XK (auto di servizio delle Polizia Locale di CP_2 ma senza livrea), proveniente dalla via per Castellanza in direzione dell'intersezione con le vie
Garibaldi, per Castellanza e Gabinella, faceva da apripista ad un convoglio di quattro vetture delle forze dell'ordine”;
pagina 2 di 9 2) “vero che giunto all'incrocio l'Ass. attraversava l'incrocio con la luce Controparte_3
semaforica proiettante il colore rosso a velocità superiore al limite consentito nel tratto di strada percorso (urbano 50km/h e in prossimità di un incrocio)”;
3) “vero che l'auto Dacia Sandero impegnando l'incrocio travolgeva l'auto OD condotta dal sig.
il quale stava attraversando l'incrocio con luce semaforica verde”; Pt_1
4) “vero che alle ore 19,00 del 04 giugno 2019 l'Ass. era l'unico occupante Controparte_3 dell'automobile Dacia Sandero TG. FE109XK”;
5) “vero che in data 04 giugno 2019 alle ore 19,00 circa l'Ass. , alla guida Controparte_3 dell'automobile Dacia Sandero TG. FE109XK senza livrea, stava rientrando al Comando a seguito dell'arresto avvenuto prima delle ore 19.00”;
6) “vero che il latitante, al momento del sinistro, si trovava già a bordo di una delle auto dei
Carabinieri ed era già assicurato alla giustizia”;
7) “vero che il giorno 04 giugno 2019 a seguito del sinistro del 04.06.2019 le restanti auto facenti parte del convoglio della Polizia di ripartivano in direzione del Comando”. CP_2
Si chiede l'ammissione dei sopra elencati capitoli sia per l'interrogatorio formale del sig. CP_3
convenuto contumace nella presente causa, sia per testi indicando: Sovrintendente
[...] Per_2
, Agente Scelto e domiciliati presso il Corpo di
[...] Persona_3 Persona_4
Polizia Locale di C.so Magenta n. 171 - 20025 , oltre ai testi oculari sigg. CP_2 CP_2 Tes_1
e indicati nella Relazione dei
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
Carabinieri, all'indirizzo dagli stessi indicato. Inoltre, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi:
8) “vero che la Centrale Operativa della Polizia Municipale di era conoscenza del passaggio CP_2 del convoglio/corteo di auto della Polizia di ”. CP_2
Si indica a teste il Capo della Polizia Locale di pro tempore domiciliato presso la sede della CP_2
Polizia Municipale in Corso Magenta n. 171. CP_2
Per : Controparte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita , - in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art.342 cpc, così come novellato post - riforma Cartabia.
pagina 3 di 9 Nel merito rigettare l'appello proposto, sia in punto an che quantum debeatur, dal Sig. Pt_1
giacché infondato in fatto e in diritto oltre che non provato;
per l'effetto si chiede la integrale
[...]
conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste ed istanze istruttorie ex adverso formulate, atteso che le prove orali, così come reiterate e richieste in tale sede, vertono su circostanze da provarsi documentalmente e, ad ogni modo superate dalla documentazione in atti, quale la relazione di incidente stradale e la ctu modale cinematica espletata in corso di causa. Ci si oppone richiamando quanto già ampiamente argomentato anche nella parte motiva all'ammissione della CTU fonometrica, attesa la natura esplorativa, come tra l'altro statuito anche dal Giudice di prime cure. Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu medico legale, a fronte della non censurabilità dell'elaborato peritale espletato nel corso del giudizio di prime cure, e non sussistendo alcun motivo di nullità.
Con vittoria di competenze, onorari, spese ed accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza resa in data 13.9.2023, con la Parte_1
quale il Tribunale di Busto Arsizio ha, in parziale accoglimento delle domande proposte dal predetto nei confronti di del nonché di Controparte_4 Controparte_2 [...]
– questi ultimi rimasti contumaci – condannato (nella qualità di CP_3 Controparte_4
compagnia assicuratrice del veicolo condotto da ); (nella Controparte_3 Parte_2
qualità di conducente del veicolo Dacia Sandero tg FE109XK) ed il (nella qualità Controparte_2
di proprietario del suddetto veicolo) in solido tra loro, a corrispondere a (nella qualità Parte_1 di proprietario del veicolo OD Octavia tg FM 122SR) la somma di € 14.857,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Tribunale giungeva alla suddetta statuizione, sul presupposto della concorrente responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro occorso il 4.6.2019 nel Comune di e CP_2 dell'attribuzione di responsabilità del 30% nella causazione del sinistro in capo al disponendo Pt_1
la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di 1/3 con condanna dei convenuti alla rifusione della restante frazione dei 2/3 in favore dell'attore, frazione liquidata, al netto della compensazione in € 3.679,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre ad € 369,00 per esborsi.
pagina 4 di 9 Parimenti provvedeva in merito alle spese di CTU (liquidate in corso di causa) ponendole per 1/3 a carico dell'attore e per i restanti 2/3 a carico solidale dei convenuti.
Lamenta il nel proprio atto di appello che il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare la Pt_1
concorrente responsabilità del 30% a suo carico nella causazione del sinistro oggetto di causa, posto che nell'ambito della sentenza impugnata il primo Giudice avrebbe contraddittoriamente rilevato la totale assenza delle ragioni di servizio addotte dal per giustificare il fatto che il medesimo CP_3 aveva transitato con il semaforo rosso pervenendo ad occupare l'incrocio stradale ove lo stesso Pt_1
era giunto contemporaneamente, egli transitando peraltro entro i limiti di velocità consentita (45 Km/h)
e con la luce semaforica verde nella propria direzione di marcia.
Sicché, in conformità al disposto di cui all'art. 177 cds chiede pertanto che venga affermata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro de quo, con liquidazione integrale dei danni CP_3 occorsi all'appellante.
Sostiene il che la conformazione dei luoghi avrebbe infatti dovuto essere verificata attraverso Pt_1
l'espletamento di una CTU fonometrica rivelatrice dell'impossibilità (stante la presenza di un muro a fianco della carreggiata di marcia del per il di accorgersi del sopraggiungere del CP_3 Pt_1
corteo di auto di servizio con la sirena azionata.
A maggior ragione atteso che l'arrestato era ormai stato assicurato alla giustizia e non vi era alcuna ragione di urgenza giustificativa della condotta delle FdO incurante del divieto di transitare in presenza della luce semaforica rossa nella propria direzione di marcia.
Con il secondo motivo di appello si duole della nullità della CTU medica con conseguente Pt_1
necessità di rinnovazione, avendo il proprio legale segnalato l'impossibilità di presenziare alle operazioni peritali, nonché della mancata valutazione del danno alla spalla.
Si è costituita in giudizio la sola eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto, confutando i motivi di doglianza del Pt_1
deducendo con particolare riferimento alla nullità della CTU che la stessa si era svolta alla presenza del e dei propri ctp sicché nessuna violazione del contraddittorio né omissione di valutazione Pt_1
poteva ritenersi in concreto integrata.
&&&
Non ravvisandosi alcun profilo di inammissibilità, l'appello può essere disaminato nel merito.
pagina 5 di 9 Il primo dei motivi svolti dal attiene all'erronea attribuzione della percentuale di responsabilità Pt_1
dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
Sostiene infatti l'appellante che, in totale assenza di ragioni di servizio che giustificassero il ricorso ai dispositivi di emergenza (sirena) da parte dei conducenti dei veicoli di scorta all'arrestato, il quale conducente dell'auto che apriva il corteo della auto, avrebbe arbitrariamente CP_3 occupato l'incrocio violando le regole stradali e cioè transitando con la luce semaforica rossa nella propria direzione di marcia, venendo così ad impattare con il veicolo condotto dal che aveva Pt_1 impegnato l'incrocio transitando a velocità inferiore a quella consentita (45Km/h) e con la luce semaforica verde nella propria direzione di marcia.
Ad avviso della Corte, devono essere messi nella debita evidenza i seguenti elementi indefettibili, giacché comprovati documentalmente o confermati dai testi escussi in primo grado od ancora oggetto di accertamento peritale:
- la ricostruzione dell'evento è assistita dallo svolgimento di una CTU cinematica e deve considerarsi pacifica: entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti viaggiavano in direzioni diverse e perpendicolari a velocità inferiore a quella consentita (il procedeva a 41 CP_3
km/h mentre il a 45 km/h in zona ove vige il limite dei 50 km/h) in orario diurno ed in Pt_1
condizioni di piena visibilità;
- il impegnò l'incrocio transitando nella propria direzione di marcia con la proiezione CP_3
di luce semaforica rossa, mentre il ebbe ad impegnare l'incrocio transitando con Pt_1
proiezione di luce semaforica verde nella propria direzione di marcia;
- il veicolo del (come pure quelli che lo seguivano) avevano i dispositivi acustici CP_3
(sirene) in funzione;
- l'urto – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – non si è verificato a seguito dell'impatto del veicolo condotto dal contro quello condotto dallo stesso CP_3 Pt_1
ma, come si evince dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti in loco, nonché dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado e dalle fotografie dei veicoli allegate agli atti, è stato il veicolo condotto dal ad impattare con la parte centrale destra del veicolo condotto dal Pt_1 che aveva già impegnato l'incrocio; CP_3
- i dispositivi acustici erano in funzione su tutti i veicoli di scorta all'arrestato.
pagina 6 di 9 Da tutto ciò consegue che, a prescindere dalla sussistenza di ragioni di effettiva urgenza, che comunque non possono essere escluse sulla base del semplice rilievo della presenza dell'arrestato già a bordo dell'auto dei C.C., certamente il è responsabile del sinistro de quo non CP_3
avendo, come bene affermato dal primo Giudice, il medesimo rallentato prima di impegnare l'incrocio, onde verificare la presenza di altri veicoli in transito.
D'altro canto, parimenti responsabile è il che con il proprio veicolo è andato ad impattare Pt_1 contro l'auto condotta dal allorché la medesima aveva già impegnato l'incrocio, ben CP_3
conscio delle sirene che, in uso a ben più di un veicolo, avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore prudenza.
E che le sirene fossero perfettamente udibili non solo è confermato dai testi, ma non può essere revocato certo in dubbio, per comune esperienza, dalla semplice presenza di un muro costeggiante la direzione di marcia del dunque, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'impatto CP_3
è stato causato anche dalla distrazione del che non ha prestato la dovuta attenzione ai Pt_1
dispositivi acustici.
Con la conseguenza che la richiesta CTU fonometrica costituisce accertamento del tutto inconferente, al pari della richiesta avanzata dall'appellante, ex art. 210 cpc, di acquisizione degli atti dell'arresto.
Così stando le cose, ritiene la Corte che il Tribunale abbia bene operato laddove ha stabilito, in deroga alla previsione di cui all'art. 2054 c.c., che la percentuale di colpa dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa sia da ravvisare in ragione del 70% in capo al e del CP_3 residuo 30% in capo all'odierno appellante, in conformità a quanto previsto dall'art. 177 c.d.s. norma secondo la quale: ” L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto…. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle pagina 7 di 9 autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti…... Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi”.
Per tutte le predette ragioni, il primo dei motivi di appello va dunque disatteso.
Con il secondo dei motivi di appello si duole della nullità della CTU medico – legale per Pt_1
violazione del contraddittorio - nonché del fatto che il CTU non avrebbe considerato, nel determinare la natura ed entità delle lesioni personali, il trauma alla spalla conseguito dal in occasione del Pt_1
sinistro de quo.
Entrambe le argomentazioni sono infondate: dal verbale della CTU in questione si evince che la medesima è stata svolta in data 2.11.2022 alla presenza del periziando nonché dei propri ctp ed in nessuna delle previsioni del codice di rito è prevista quale causa di nullità della CTU la mancata presenza del legale della parte alle operazioni peritali.
Quanto all'omessa valutazione del danno alla spalla, basti far riferimento alla CTU in atti ed in particolare alle valutazioni espresse a pag. 21 della relazione peritale della dott.ssa Persona_5
dalle quali si evince che anche la suddetta problematica è stata oggetto di attenta e scrupolosa valutazione da parte del medico legale.
Ne consegue la totale infondatezza del secondo motivo di appello.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata: le stesse vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi, per cause di media difficoltà, di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della causa,
pagina 8 di 9 nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (con esclusione di quella istruttoria e riduzione al minimo degli onorari per la fase di trattazione esauritasi in un'unica udienza).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da Parte_1 nei confronti del nonché di e del Controparte_5 Controparte_3
, nella contumacia di questi ultimi, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Controparte_2
Arsizio n. 1287/2023 pubblicata il 13.9.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, l'11.2.2025
Il cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 417/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, Parte_1 C.F._1
16 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LAZZATI MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO DI Controparte_1 P.IVA_1
PORTA ROMANA, 122 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CORBO' FILIPPO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
C.F. Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Busto Arsizio n.1287/2023 pronunziata ex art. 281 sexies in data 13.9.2023 non notificata.
Causa rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11.2.2025, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
Per : Parte_1
“ Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, depositata il 13 settembre 2023, n. 1287/2023 repert. N. 2183/2023 del 14 settembre 2023: - in via principale e di merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. per il sinistro Controparte_3 per cui è causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare, la
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Controparte_1
quale conducente del veicolo e il quale proprietario del Controparte_3 Controparte_2
veicolo, al risarcimento dei danni subiti e sopra meglio specificati dal sig. Parte_1 quantificati in € 33.738,74 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
In via subordinata/concorrente condannare altresì in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. al risarcimento ex art. 96 c.p.c., per quanto meglio esposto in atti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio fonometrica e la rinnovazione della CTU medica, disporre altresì ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti relativi al latitante per cui era in corso l'arresto da parte della Polizia di al momento del CP_2
sinistro per cui è causa, ove non coperti da segreto, disporsi altresì ordine di esibizione ai Carabinieri di dell'annotazione di servizio a cui fa riferimento il verbale prodotto come cfr. doc. 4 dalla CP_2
scrivente difesa, ovvero i documenti con cui sono stati da loro generalizzati i testi oculari sigg.
e a seguito del sinistro per Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
cui è causa. Ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, del sig. e testi con CP_3
i soggetti di seguito indicati:
1) “vero che in data 04 giugno 2019 alle ore 19,00 circa l'Ass. , mentre era alla Controparte_3 guida dell'automobile Dacia Sandero TG. FE109XK (auto di servizio delle Polizia Locale di CP_2 ma senza livrea), proveniente dalla via per Castellanza in direzione dell'intersezione con le vie
Garibaldi, per Castellanza e Gabinella, faceva da apripista ad un convoglio di quattro vetture delle forze dell'ordine”;
pagina 2 di 9 2) “vero che giunto all'incrocio l'Ass. attraversava l'incrocio con la luce Controparte_3
semaforica proiettante il colore rosso a velocità superiore al limite consentito nel tratto di strada percorso (urbano 50km/h e in prossimità di un incrocio)”;
3) “vero che l'auto Dacia Sandero impegnando l'incrocio travolgeva l'auto OD condotta dal sig.
il quale stava attraversando l'incrocio con luce semaforica verde”; Pt_1
4) “vero che alle ore 19,00 del 04 giugno 2019 l'Ass. era l'unico occupante Controparte_3 dell'automobile Dacia Sandero TG. FE109XK”;
5) “vero che in data 04 giugno 2019 alle ore 19,00 circa l'Ass. , alla guida Controparte_3 dell'automobile Dacia Sandero TG. FE109XK senza livrea, stava rientrando al Comando a seguito dell'arresto avvenuto prima delle ore 19.00”;
6) “vero che il latitante, al momento del sinistro, si trovava già a bordo di una delle auto dei
Carabinieri ed era già assicurato alla giustizia”;
7) “vero che il giorno 04 giugno 2019 a seguito del sinistro del 04.06.2019 le restanti auto facenti parte del convoglio della Polizia di ripartivano in direzione del Comando”. CP_2
Si chiede l'ammissione dei sopra elencati capitoli sia per l'interrogatorio formale del sig. CP_3
convenuto contumace nella presente causa, sia per testi indicando: Sovrintendente
[...] Per_2
, Agente Scelto e domiciliati presso il Corpo di
[...] Persona_3 Persona_4
Polizia Locale di C.so Magenta n. 171 - 20025 , oltre ai testi oculari sigg. CP_2 CP_2 Tes_1
e indicati nella Relazione dei
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
Carabinieri, all'indirizzo dagli stessi indicato. Inoltre, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi:
8) “vero che la Centrale Operativa della Polizia Municipale di era conoscenza del passaggio CP_2 del convoglio/corteo di auto della Polizia di ”. CP_2
Si indica a teste il Capo della Polizia Locale di pro tempore domiciliato presso la sede della CP_2
Polizia Municipale in Corso Magenta n. 171. CP_2
Per : Controparte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita , - in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art.342 cpc, così come novellato post - riforma Cartabia.
pagina 3 di 9 Nel merito rigettare l'appello proposto, sia in punto an che quantum debeatur, dal Sig. Pt_1
giacché infondato in fatto e in diritto oltre che non provato;
per l'effetto si chiede la integrale
[...]
conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste ed istanze istruttorie ex adverso formulate, atteso che le prove orali, così come reiterate e richieste in tale sede, vertono su circostanze da provarsi documentalmente e, ad ogni modo superate dalla documentazione in atti, quale la relazione di incidente stradale e la ctu modale cinematica espletata in corso di causa. Ci si oppone richiamando quanto già ampiamente argomentato anche nella parte motiva all'ammissione della CTU fonometrica, attesa la natura esplorativa, come tra l'altro statuito anche dal Giudice di prime cure. Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu medico legale, a fronte della non censurabilità dell'elaborato peritale espletato nel corso del giudizio di prime cure, e non sussistendo alcun motivo di nullità.
Con vittoria di competenze, onorari, spese ed accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza resa in data 13.9.2023, con la Parte_1
quale il Tribunale di Busto Arsizio ha, in parziale accoglimento delle domande proposte dal predetto nei confronti di del nonché di Controparte_4 Controparte_2 [...]
– questi ultimi rimasti contumaci – condannato (nella qualità di CP_3 Controparte_4
compagnia assicuratrice del veicolo condotto da ); (nella Controparte_3 Parte_2
qualità di conducente del veicolo Dacia Sandero tg FE109XK) ed il (nella qualità Controparte_2
di proprietario del suddetto veicolo) in solido tra loro, a corrispondere a (nella qualità Parte_1 di proprietario del veicolo OD Octavia tg FM 122SR) la somma di € 14.857,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Tribunale giungeva alla suddetta statuizione, sul presupposto della concorrente responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro occorso il 4.6.2019 nel Comune di e CP_2 dell'attribuzione di responsabilità del 30% nella causazione del sinistro in capo al disponendo Pt_1
la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di 1/3 con condanna dei convenuti alla rifusione della restante frazione dei 2/3 in favore dell'attore, frazione liquidata, al netto della compensazione in € 3.679,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre ad € 369,00 per esborsi.
pagina 4 di 9 Parimenti provvedeva in merito alle spese di CTU (liquidate in corso di causa) ponendole per 1/3 a carico dell'attore e per i restanti 2/3 a carico solidale dei convenuti.
Lamenta il nel proprio atto di appello che il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare la Pt_1
concorrente responsabilità del 30% a suo carico nella causazione del sinistro oggetto di causa, posto che nell'ambito della sentenza impugnata il primo Giudice avrebbe contraddittoriamente rilevato la totale assenza delle ragioni di servizio addotte dal per giustificare il fatto che il medesimo CP_3 aveva transitato con il semaforo rosso pervenendo ad occupare l'incrocio stradale ove lo stesso Pt_1
era giunto contemporaneamente, egli transitando peraltro entro i limiti di velocità consentita (45 Km/h)
e con la luce semaforica verde nella propria direzione di marcia.
Sicché, in conformità al disposto di cui all'art. 177 cds chiede pertanto che venga affermata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro de quo, con liquidazione integrale dei danni CP_3 occorsi all'appellante.
Sostiene il che la conformazione dei luoghi avrebbe infatti dovuto essere verificata attraverso Pt_1
l'espletamento di una CTU fonometrica rivelatrice dell'impossibilità (stante la presenza di un muro a fianco della carreggiata di marcia del per il di accorgersi del sopraggiungere del CP_3 Pt_1
corteo di auto di servizio con la sirena azionata.
A maggior ragione atteso che l'arrestato era ormai stato assicurato alla giustizia e non vi era alcuna ragione di urgenza giustificativa della condotta delle FdO incurante del divieto di transitare in presenza della luce semaforica rossa nella propria direzione di marcia.
Con il secondo motivo di appello si duole della nullità della CTU medica con conseguente Pt_1
necessità di rinnovazione, avendo il proprio legale segnalato l'impossibilità di presenziare alle operazioni peritali, nonché della mancata valutazione del danno alla spalla.
Si è costituita in giudizio la sola eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto, confutando i motivi di doglianza del Pt_1
deducendo con particolare riferimento alla nullità della CTU che la stessa si era svolta alla presenza del e dei propri ctp sicché nessuna violazione del contraddittorio né omissione di valutazione Pt_1
poteva ritenersi in concreto integrata.
&&&
Non ravvisandosi alcun profilo di inammissibilità, l'appello può essere disaminato nel merito.
pagina 5 di 9 Il primo dei motivi svolti dal attiene all'erronea attribuzione della percentuale di responsabilità Pt_1
dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
Sostiene infatti l'appellante che, in totale assenza di ragioni di servizio che giustificassero il ricorso ai dispositivi di emergenza (sirena) da parte dei conducenti dei veicoli di scorta all'arrestato, il quale conducente dell'auto che apriva il corteo della auto, avrebbe arbitrariamente CP_3 occupato l'incrocio violando le regole stradali e cioè transitando con la luce semaforica rossa nella propria direzione di marcia, venendo così ad impattare con il veicolo condotto dal che aveva Pt_1 impegnato l'incrocio transitando a velocità inferiore a quella consentita (45Km/h) e con la luce semaforica verde nella propria direzione di marcia.
Ad avviso della Corte, devono essere messi nella debita evidenza i seguenti elementi indefettibili, giacché comprovati documentalmente o confermati dai testi escussi in primo grado od ancora oggetto di accertamento peritale:
- la ricostruzione dell'evento è assistita dallo svolgimento di una CTU cinematica e deve considerarsi pacifica: entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti viaggiavano in direzioni diverse e perpendicolari a velocità inferiore a quella consentita (il procedeva a 41 CP_3
km/h mentre il a 45 km/h in zona ove vige il limite dei 50 km/h) in orario diurno ed in Pt_1
condizioni di piena visibilità;
- il impegnò l'incrocio transitando nella propria direzione di marcia con la proiezione CP_3
di luce semaforica rossa, mentre il ebbe ad impegnare l'incrocio transitando con Pt_1
proiezione di luce semaforica verde nella propria direzione di marcia;
- il veicolo del (come pure quelli che lo seguivano) avevano i dispositivi acustici CP_3
(sirene) in funzione;
- l'urto – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – non si è verificato a seguito dell'impatto del veicolo condotto dal contro quello condotto dallo stesso CP_3 Pt_1
ma, come si evince dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti in loco, nonché dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado e dalle fotografie dei veicoli allegate agli atti, è stato il veicolo condotto dal ad impattare con la parte centrale destra del veicolo condotto dal Pt_1 che aveva già impegnato l'incrocio; CP_3
- i dispositivi acustici erano in funzione su tutti i veicoli di scorta all'arrestato.
pagina 6 di 9 Da tutto ciò consegue che, a prescindere dalla sussistenza di ragioni di effettiva urgenza, che comunque non possono essere escluse sulla base del semplice rilievo della presenza dell'arrestato già a bordo dell'auto dei C.C., certamente il è responsabile del sinistro de quo non CP_3
avendo, come bene affermato dal primo Giudice, il medesimo rallentato prima di impegnare l'incrocio, onde verificare la presenza di altri veicoli in transito.
D'altro canto, parimenti responsabile è il che con il proprio veicolo è andato ad impattare Pt_1 contro l'auto condotta dal allorché la medesima aveva già impegnato l'incrocio, ben CP_3
conscio delle sirene che, in uso a ben più di un veicolo, avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore prudenza.
E che le sirene fossero perfettamente udibili non solo è confermato dai testi, ma non può essere revocato certo in dubbio, per comune esperienza, dalla semplice presenza di un muro costeggiante la direzione di marcia del dunque, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'impatto CP_3
è stato causato anche dalla distrazione del che non ha prestato la dovuta attenzione ai Pt_1
dispositivi acustici.
Con la conseguenza che la richiesta CTU fonometrica costituisce accertamento del tutto inconferente, al pari della richiesta avanzata dall'appellante, ex art. 210 cpc, di acquisizione degli atti dell'arresto.
Così stando le cose, ritiene la Corte che il Tribunale abbia bene operato laddove ha stabilito, in deroga alla previsione di cui all'art. 2054 c.c., che la percentuale di colpa dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa sia da ravvisare in ragione del 70% in capo al e del CP_3 residuo 30% in capo all'odierno appellante, in conformità a quanto previsto dall'art. 177 c.d.s. norma secondo la quale: ” L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto…. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle pagina 7 di 9 autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti…... Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi”.
Per tutte le predette ragioni, il primo dei motivi di appello va dunque disatteso.
Con il secondo dei motivi di appello si duole della nullità della CTU medico – legale per Pt_1
violazione del contraddittorio - nonché del fatto che il CTU non avrebbe considerato, nel determinare la natura ed entità delle lesioni personali, il trauma alla spalla conseguito dal in occasione del Pt_1
sinistro de quo.
Entrambe le argomentazioni sono infondate: dal verbale della CTU in questione si evince che la medesima è stata svolta in data 2.11.2022 alla presenza del periziando nonché dei propri ctp ed in nessuna delle previsioni del codice di rito è prevista quale causa di nullità della CTU la mancata presenza del legale della parte alle operazioni peritali.
Quanto all'omessa valutazione del danno alla spalla, basti far riferimento alla CTU in atti ed in particolare alle valutazioni espresse a pag. 21 della relazione peritale della dott.ssa Persona_5
dalle quali si evince che anche la suddetta problematica è stata oggetto di attenta e scrupolosa valutazione da parte del medico legale.
Ne consegue la totale infondatezza del secondo motivo di appello.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata: le stesse vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi, per cause di media difficoltà, di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della causa,
pagina 8 di 9 nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (con esclusione di quella istruttoria e riduzione al minimo degli onorari per la fase di trattazione esauritasi in un'unica udienza).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da Parte_1 nei confronti del nonché di e del Controparte_5 Controparte_3
, nella contumacia di questi ultimi, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Controparte_2
Arsizio n. 1287/2023 pubblicata il 13.9.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, l'11.2.2025
Il cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
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