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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/11/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2224/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.07.2024 da
1) Parte_1
Nato a Monfalcone il 13.09.1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Falangiani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Trieste il 30.12.1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Falangiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 2 ottobre 2010 (atto n.
163, parte 2, serie A, anno 2010 del Comune di Trieste).
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- nessun contributo per i coniugi essendo autonomi economicamente;
Per_
- la figlia , di 6 anni, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre in via Maovaz n. 19 a Trieste;
- l'abitazione familiare di via Maovaz n. 19 a Trieste viene assegnata a quest'ultima;
- il IG. starà e vedrà la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando l'andrà a Pt_1 prendere a scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
due settimane anche non consecutive
d'estate; Natale e Pasqua con un genitore ad anni alternati e secondo le eIGenze della figlia e le necessità lavorative dei genitori;
- il IG. verserà entro il 10 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili quale contributo al Pt_1 Per_ mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Tribunale di
Trieste/ordine degli Avvocati di Trieste;
- l'assegno unico familiare o qualsiasi altro bonus, detrazione o altri benefici fiscali in relazione al minore verranno interamente percepiti e assegnati alla IG.ra ; Pt_2
- con autorizzazione al rilasci/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per la minore che per i genitori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trieste il giorno 2 ottobre 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 18 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.07.2024 da
1) Parte_1
Nato a Monfalcone il 13.09.1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Falangiani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Trieste il 30.12.1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Falangiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 2 ottobre 2010 (atto n.
163, parte 2, serie A, anno 2010 del Comune di Trieste).
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- nessun contributo per i coniugi essendo autonomi economicamente;
Per_
- la figlia , di 6 anni, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre in via Maovaz n. 19 a Trieste;
- l'abitazione familiare di via Maovaz n. 19 a Trieste viene assegnata a quest'ultima;
- il IG. starà e vedrà la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando l'andrà a Pt_1 prendere a scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
due settimane anche non consecutive
d'estate; Natale e Pasqua con un genitore ad anni alternati e secondo le eIGenze della figlia e le necessità lavorative dei genitori;
- il IG. verserà entro il 10 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili quale contributo al Pt_1 Per_ mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Tribunale di
Trieste/ordine degli Avvocati di Trieste;
- l'assegno unico familiare o qualsiasi altro bonus, detrazione o altri benefici fiscali in relazione al minore verranno interamente percepiti e assegnati alla IG.ra ; Pt_2
- con autorizzazione al rilasci/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per la minore che per i genitori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trieste il giorno 2 ottobre 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 18 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Dott.ssa Anna Lucia Fanelli