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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
ES LD UD
RE SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17485/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. RIGONI MARCO Parte_1 C.F._1
e
RI NI (C.F. , con l'Avv. RIGONI MARCO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito religioso a
Capriano del Colle il giorno 2 maggio 2009, come da allegato atto di matrimonio (Parte II – Serie A, numero 3);
b) confermare l'affidamento di a entrambi i genitori che, salvo diversi accordi, la Persona_1
terranno con sé a settimane alterne dal lunedì alla domenica - come già nel corso della separazione – accompagnandola all'altro genitore il lunedì mattina;
questi la accompagnerà a scuola nel corso dell'anno scolastico. Il genitore che non trascorrerà la settimana con la figlia, potrà vederla almeno un pomeriggio in orario da concordare in base ai rispettivi impegni di lavoro e scolastici della figlia;
1 c) ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia nella settimana di competenza;
le spese straordinarie-non prevedibili di cui al protocollo adottato dal Tribunale saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
d) trascorrerà con ciascun genitore i seguenti ulteriori periodi: Persona_1
• Vacanze natalizie: salvo diverso accordo, dal primo giorno delle vacanze scolastiche al 30 dicembre alle ore 09.00 e dal 30 dicembre al rientro scolastico, ad anni alterni. Da quel momento si riprenderà la sequenza settimanale abituale. Il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia, potrà comunque condividere con lei il mattino della vigilia, pranzo compreso Viene concordato che, dalle vacanze natalizie 2025 resterà con la madre dal 30 dicembre sino all'inizio delle lezioni Persona_1
scolastiche
• Vacanze pasquali: salvo diverso accordo, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Persona_1 genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche alle ore 16.00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 16 del giorno di Pasqua sino all'inizio delle lezioni scolastiche, da quel momento si riprenderà la sequenza settimanale abituale. Viene concordato che nell'anno 2026 resterà con la madre Persona_1 dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 16.00 del giorno di Pasqua.
• Vacanze estive: Salvo diversi accordi, trascorrerà con ciascun genitore quattro Persona_1 settimane, di cui al massimo due consecutive, comunicando all'altro il luogo di villeggiatura. Al termine di queste, si riprenderà la sequenza settimanale abituale. Viene concordato che nell'anno
2026, rimarrà con la madre le prime due settimane di luglio e le prime due settimane Persona_1
di agosto. Le settimane verranno invertite ad anni alterni, salvo diversi accordi.
• Altre festività e compleanni riguardanti i genitori: salvo diverso accordo, trascorrerà Persona_1
il giorno della festa del papà e della festa della mamma con il genitore festeggiato, parimenti per i compleanni dei genitori, dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva, o dalle ore 09.00 qualora non fosse un giorno scolastico, salvo che il giorno cada nella settimana di competenza. • Compleanno della figlia: salvo diversi accordi, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con il Persona_1 genitore con il quale già si troverà; l'altro genitore potrà vederla e restare con lei almeno due ore da concordare di volta in volta.
• Ponti festivi: i genitori si accorderanno di volta in volta.
• I genitori non si oppongono al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore della figlia.
e) Dichiarare che i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla pretendono reciprocamente per il proprio mantenimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Capriano del Colle (BS) in data 2.5.2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAPRIANO DEL COLLE al n. 3, parte
II, serie A, anno 2009.
Dall'unione è nata la figlia il 16.5.2013. Persona_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
3868/2018, R.G. 6918/2018, all'esito della camera di consiglio del 29.11.2018.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
ES LD UD
RE SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17485/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. RIGONI MARCO Parte_1 C.F._1
e
RI NI (C.F. , con l'Avv. RIGONI MARCO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito religioso a
Capriano del Colle il giorno 2 maggio 2009, come da allegato atto di matrimonio (Parte II – Serie A, numero 3);
b) confermare l'affidamento di a entrambi i genitori che, salvo diversi accordi, la Persona_1
terranno con sé a settimane alterne dal lunedì alla domenica - come già nel corso della separazione – accompagnandola all'altro genitore il lunedì mattina;
questi la accompagnerà a scuola nel corso dell'anno scolastico. Il genitore che non trascorrerà la settimana con la figlia, potrà vederla almeno un pomeriggio in orario da concordare in base ai rispettivi impegni di lavoro e scolastici della figlia;
1 c) ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia nella settimana di competenza;
le spese straordinarie-non prevedibili di cui al protocollo adottato dal Tribunale saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
d) trascorrerà con ciascun genitore i seguenti ulteriori periodi: Persona_1
• Vacanze natalizie: salvo diverso accordo, dal primo giorno delle vacanze scolastiche al 30 dicembre alle ore 09.00 e dal 30 dicembre al rientro scolastico, ad anni alterni. Da quel momento si riprenderà la sequenza settimanale abituale. Il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia, potrà comunque condividere con lei il mattino della vigilia, pranzo compreso Viene concordato che, dalle vacanze natalizie 2025 resterà con la madre dal 30 dicembre sino all'inizio delle lezioni Persona_1
scolastiche
• Vacanze pasquali: salvo diverso accordo, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Persona_1 genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche alle ore 16.00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 16 del giorno di Pasqua sino all'inizio delle lezioni scolastiche, da quel momento si riprenderà la sequenza settimanale abituale. Viene concordato che nell'anno 2026 resterà con la madre Persona_1 dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 16.00 del giorno di Pasqua.
• Vacanze estive: Salvo diversi accordi, trascorrerà con ciascun genitore quattro Persona_1 settimane, di cui al massimo due consecutive, comunicando all'altro il luogo di villeggiatura. Al termine di queste, si riprenderà la sequenza settimanale abituale. Viene concordato che nell'anno
2026, rimarrà con la madre le prime due settimane di luglio e le prime due settimane Persona_1
di agosto. Le settimane verranno invertite ad anni alterni, salvo diversi accordi.
• Altre festività e compleanni riguardanti i genitori: salvo diverso accordo, trascorrerà Persona_1
il giorno della festa del papà e della festa della mamma con il genitore festeggiato, parimenti per i compleanni dei genitori, dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva, o dalle ore 09.00 qualora non fosse un giorno scolastico, salvo che il giorno cada nella settimana di competenza. • Compleanno della figlia: salvo diversi accordi, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con il Persona_1 genitore con il quale già si troverà; l'altro genitore potrà vederla e restare con lei almeno due ore da concordare di volta in volta.
• Ponti festivi: i genitori si accorderanno di volta in volta.
• I genitori non si oppongono al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore della figlia.
e) Dichiarare che i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla pretendono reciprocamente per il proprio mantenimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Capriano del Colle (BS) in data 2.5.2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAPRIANO DEL COLLE al n. 3, parte
II, serie A, anno 2009.
Dall'unione è nata la figlia il 16.5.2013. Persona_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
3868/2018, R.G. 6918/2018, all'esito della camera di consiglio del 29.11.2018.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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