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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2019 promossa da:
DE TT CE, con il patrocinio dell'avv.to Annalisa Giugliano
ATTORE
contro
AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. ASS.NI
S.P.A. IN P.L.R.P.T. , con il patrocinio dell'avv.to Paolo Vitiello
CONVENUTA
e
LO IE
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
De EI VI conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale,
ER LM e la Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U.
Ass.ni S.p.A. asserendo che, in data 04/04/2014, mentre transitava in qualità di pedone in Sant'Anastasia (NA), alla via Romani, veniva investito dall'autovettura di proprietà di ER LM riportando le lesioni di cui agli atti di causa. Pertanto, l'attore agiva onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto, targata DY146KM ed assicurata per la RCA con la
2 predetta compagnia assicurativa, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni riportati in conseguenza dell'evento dannoso.
Si costituiva regolarmente in giudizio la Axa Global Direct Seguros Y
Reaseguros S.A.U. Ass.ni S.p.A. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo l'infondatezza della stessa. Restava invece contumace il convenuto
ER LM.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e con la predisposizione di una C.T.U. medico legale.
Infine, la causa giungeva all'udienza cartolare del 11/03/2025 per essere decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si evidenzia che la scrivente intende fare applicazione del c.d.
principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ.
12002/2014).
Orbene, nel caso in esame parte attrice non forniva prova adeguata del verificarsi del fatto storico così come descritto in citazione e, pertanto, alla luce
3 delle criticità che si rilevano nella lettura dei dati offerti dall'attore, non è
possibile reputare sussistente il nesso di causalità tra l'evento denunciato ed i danni occorsi all'istante.
Difatti nell'atto di citazione parte attrice asseriva di essere stata investita e di essere rovinata al suolo, senza tuttavia fornire alcun altro elemento da cui potesse evincersi il punto della strada in cui avveniva il sinistro e senza allegare alcuna documentazione a supporto del proprio assunto.
In merito, scarsa rilevanza probatoria può attribuirsi alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, IU D'BR, sentito all'udienza del
11/07/2023, il quale pur riferendo una dinamica conforme a quanto indicato in citazione, apportava altresì anche alcuni elementi di dubbio.
Difatti, il teste si dichiarava amico dell'attore e, ciononostante, il nome dello stesso non veniva indicato né nell'atto di citazione né nella richiesta di risarcimento inviata prima del giudizio alla compagnia assicurativa convenuta.
Anzi, nella predetta missiva si faceva riferimento a più testi (“Testimoni: le
generalità degli stessi Vi saranno inviate in caso di contestazione della
responsabilità”) ma in corso di causa veniva indicato il solo nominativo di
IU D'BR.
Nel corso dell'escussione, poi, il teste prima dichiarava che “il mio amico ZO
aveva appena iniziato l'attraversamento, aveva superato da poco il
marciapiedi e si trovava sulla prima striscia delle strisce pedonali” per poi asserire che “Io e gli altri amici eravamo sul marciapiedi mentre il mio amico
ZO era quasi sulle strisce pedonali” contraddicendosi quindi in relazione alla posizione assunta dal pedone al momento dell'investimento. Orbene,
considerato che l'unica prova a supporto della tesi attorea in punto di dinamica
4 dei fatti era proprio la predetta testimonianza, la stessa per suffragare in maniera adeguata la ricostruzione dei fatti operata dal De EI avrebbe dovuto presentare un grado di precisione nella descrizione del fatto ben maggiore rispetto a quello in concreto posseduto.
Inoltre, parte attrice non provvedeva a depositare il modello CAI nonostante ne facesse espressa menzione nell'atto di citazione né depositava alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi in modo da individuare chiaramente il punto in cui si verificava l'incidente. Sul luogo del fatto non interveniva alcuna autorità, in tal modo mancando anche qualsiasi accertamento da parte delle stesse.
Parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta evidenziava, poi, che il responsabile civile ER, al momento della stipula della polizza RCA
forniva un numero di contatto telefonico intestato ad un certo IU
RI, cugino dell'attore De EI e che quest'ultimo, alla data dell'incidente, si trovava agli arresti domiciliari con un permesso di solo due ore (dalle 9.00 alle 11.00) per allontanarsi dalla propria abitazione e che proprio in questo breve lasso di tempo si sarebbe verificato il sinistro. Tutti questi rilievi, invero, non venivano in alcun modo impugnati dalla parte attrice né,
tantomeno, venivano in qualche modo smentiti, operando quindi sul punto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Orbene, i suddetti elementi contribuiscono indubbiamente a rendere meno plausibile la prospettazione dei fatti operata dall'attore, di per sé già
scarsamente supportata da concreti elementi di prova.
Infine, nemmeno le risultanze della consulenza medico legale possono dirsi risolutive atteso che il C.T.U., nell'elaborato peritale, si limitava ad accertare la
5 compatibilità tra le lesioni riscontrate sulla persona dell'attore ed il tipo di incidente da questi riferito, senza però nulla poter apportare in punto di dinamica dell'evento lesivo.
In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite,
che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi e spese vive oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Nola, 18/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2019 promossa da:
DE TT CE, con il patrocinio dell'avv.to Annalisa Giugliano
ATTORE
contro
AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. ASS.NI
S.P.A. IN P.L.R.P.T. , con il patrocinio dell'avv.to Paolo Vitiello
CONVENUTA
e
LO IE
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
De EI VI conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale,
ER LM e la Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U.
Ass.ni S.p.A. asserendo che, in data 04/04/2014, mentre transitava in qualità di pedone in Sant'Anastasia (NA), alla via Romani, veniva investito dall'autovettura di proprietà di ER LM riportando le lesioni di cui agli atti di causa. Pertanto, l'attore agiva onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto, targata DY146KM ed assicurata per la RCA con la
2 predetta compagnia assicurativa, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni riportati in conseguenza dell'evento dannoso.
Si costituiva regolarmente in giudizio la Axa Global Direct Seguros Y
Reaseguros S.A.U. Ass.ni S.p.A. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo l'infondatezza della stessa. Restava invece contumace il convenuto
ER LM.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e con la predisposizione di una C.T.U. medico legale.
Infine, la causa giungeva all'udienza cartolare del 11/03/2025 per essere decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si evidenzia che la scrivente intende fare applicazione del c.d.
principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ.
12002/2014).
Orbene, nel caso in esame parte attrice non forniva prova adeguata del verificarsi del fatto storico così come descritto in citazione e, pertanto, alla luce
3 delle criticità che si rilevano nella lettura dei dati offerti dall'attore, non è
possibile reputare sussistente il nesso di causalità tra l'evento denunciato ed i danni occorsi all'istante.
Difatti nell'atto di citazione parte attrice asseriva di essere stata investita e di essere rovinata al suolo, senza tuttavia fornire alcun altro elemento da cui potesse evincersi il punto della strada in cui avveniva il sinistro e senza allegare alcuna documentazione a supporto del proprio assunto.
In merito, scarsa rilevanza probatoria può attribuirsi alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, IU D'BR, sentito all'udienza del
11/07/2023, il quale pur riferendo una dinamica conforme a quanto indicato in citazione, apportava altresì anche alcuni elementi di dubbio.
Difatti, il teste si dichiarava amico dell'attore e, ciononostante, il nome dello stesso non veniva indicato né nell'atto di citazione né nella richiesta di risarcimento inviata prima del giudizio alla compagnia assicurativa convenuta.
Anzi, nella predetta missiva si faceva riferimento a più testi (“Testimoni: le
generalità degli stessi Vi saranno inviate in caso di contestazione della
responsabilità”) ma in corso di causa veniva indicato il solo nominativo di
IU D'BR.
Nel corso dell'escussione, poi, il teste prima dichiarava che “il mio amico ZO
aveva appena iniziato l'attraversamento, aveva superato da poco il
marciapiedi e si trovava sulla prima striscia delle strisce pedonali” per poi asserire che “Io e gli altri amici eravamo sul marciapiedi mentre il mio amico
ZO era quasi sulle strisce pedonali” contraddicendosi quindi in relazione alla posizione assunta dal pedone al momento dell'investimento. Orbene,
considerato che l'unica prova a supporto della tesi attorea in punto di dinamica
4 dei fatti era proprio la predetta testimonianza, la stessa per suffragare in maniera adeguata la ricostruzione dei fatti operata dal De EI avrebbe dovuto presentare un grado di precisione nella descrizione del fatto ben maggiore rispetto a quello in concreto posseduto.
Inoltre, parte attrice non provvedeva a depositare il modello CAI nonostante ne facesse espressa menzione nell'atto di citazione né depositava alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi in modo da individuare chiaramente il punto in cui si verificava l'incidente. Sul luogo del fatto non interveniva alcuna autorità, in tal modo mancando anche qualsiasi accertamento da parte delle stesse.
Parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta evidenziava, poi, che il responsabile civile ER, al momento della stipula della polizza RCA
forniva un numero di contatto telefonico intestato ad un certo IU
RI, cugino dell'attore De EI e che quest'ultimo, alla data dell'incidente, si trovava agli arresti domiciliari con un permesso di solo due ore (dalle 9.00 alle 11.00) per allontanarsi dalla propria abitazione e che proprio in questo breve lasso di tempo si sarebbe verificato il sinistro. Tutti questi rilievi, invero, non venivano in alcun modo impugnati dalla parte attrice né,
tantomeno, venivano in qualche modo smentiti, operando quindi sul punto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Orbene, i suddetti elementi contribuiscono indubbiamente a rendere meno plausibile la prospettazione dei fatti operata dall'attore, di per sé già
scarsamente supportata da concreti elementi di prova.
Infine, nemmeno le risultanze della consulenza medico legale possono dirsi risolutive atteso che il C.T.U., nell'elaborato peritale, si limitava ad accertare la
5 compatibilità tra le lesioni riscontrate sulla persona dell'attore ed il tipo di incidente da questi riferito, senza però nulla poter apportare in punto di dinamica dell'evento lesivo.
In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite,
che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi e spese vive oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Nola, 18/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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