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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/08/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2712/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2712/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 29 aprile 2025, con assegnazione di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali ed ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 21 luglio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: ) Parte_1 P.IVA_1
e (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di Parte_2 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione depositata telematicamente il 7.04.2017, dall'avv. Umberto De
Filippo, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Pomigliano D'Arco (Na), alla Via nazionale delle Puglie, Parco Amici, Fabb. A2 sc. D;
- OPPONENTI-
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.09.2017, dall'avv. Michele Petretta, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Antonio Rapolla, in Volla (Na), al Viale Vesuvio n. 12;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1929/2016 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 aprile 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 1929 dell'8 settembre 2016 questo Tribunale, su ricorso di CP_2
aveva ingiunto alla società Edil Costiera S.rl. e a , nelle rispettive qualità di
[...] Parte_2
P a g . 1 | 9 debitore principale e garante, il pagamento senza dilazione della somma di euro 59.002,84 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10909199 e dei successivi affidamenti (del 6.12.2017,
14.01.2009 e 21.10.2009).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo:
1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta;
2) la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per non essere mai stata consegnata una copia al cliente ed in quanto sottoscritto dal solo cliente;
3) l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari;
4)
l'applicazione di interessi anatoicistici e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto. Ha, quindi, concluso – previo diniego della provvisoria esecuzione – per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. In via subordinata, ha domandato la rateizzazione dell'eventuale debito accertato.
3. Ha resistito all'opposizione (già , eccependo, in via Controparte_3 Controparte_2 preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e controbattendo argomentatamente a ciascun motivo di “impugnazione”. Pertanto, ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con aggravio delle spese del giudizio.
4. Denegata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed assegnati i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27.02.2020. Indi, è stata rinviata per esigenze di ruolo dapprima al
10.02.2022 e poi, mediante un triplice differimento, al 29 aprile 2025, allorquando chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo a seguito di ricostituzione del ruolo solo a far data dal 10 luglio 2024), è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e va rigettata per le liquide considerazioni di seguito esposte, che rendono superfluo discettare in ordine alla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo (non oggetto di specifica eccezione degli opponenti) ed indagare la natura della garanzia rilasciata da
(che non ha sollevato alcuna contestazione riguardo al rapporto di garanzia). Parte_2
1.1. Deve essere innanzitutto declinata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria, perché sebbene la controversia rientri tra quelle per le quali è previsto a carico dell'opposto
(vedi Cass. SS.UU. 19596/2020; Cass. 8 gennaio 2021, n. 159) l'espletamento obbligatorio della procedura di mediazione, vi è che né gli opponenti in prima udienza hanno eccepito il mancato
P a g . 2 | 9 espletamento della condizione di procedibilità, né l'allora giudice istruttore con il provvedimento con il quale ha denegato la concessione della provvisoria esecuzione al titolo monitorio ha assegnato alla parte sulla quale incombeva il detto onere il termine di legge per azionare la procedura stragiudiziale, con la conseguenza che la condizione deve essere considerata validamente assolta (v. sul punto Cass.
n. 25155/2020, confermata da Cass. n. 22736/2021,
1.2. Infondatamente poi l'opposta ha eccepito la nullità dell'opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove sembra possibile dalla piana lettura dell'atto introduttivo individuare in maniera accettabilmente chiara che ciò di cui il ricorrente si duole è la presunta nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 TUB e per l'applicazione di condizioni illegittime (usura, interessi anatoicistici e CMS indeterminata).
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa della opposta, che a dispetto della lamentata genericità del libello introduttivo, ha compiutamente controbattuto a ciascun motivo di opposizione agitato dalla controparte.
1.3.a Tanto debitamente premesso, in diritto, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000).
Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr.
Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
P a g . 3 | 9 Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.3.b. Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata dalla banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore e quella di accertamento della nullità parziale del contratto, proposta dal correntista.
In relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963;
Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,
e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284
c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
P a g . 4 | 9 1.4. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta, abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo la banca prodotto – in aperta smentita alla contestazione sollevata dagli opponenti di inidoneità della prova documentale offerta a supporto del ricorso monitorio - il contratto di conto corrente n. 10909199 e gli affidamenti del 6.12.2007, 21.07.2008,
14.01.2009 e 21.10.2010, contenenti, la disciplina di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto ed in particolare, il tasso di interesse a credito e quello a debito, la periodicità - trimestrale - degli interessi debitori e creditori, risultano, inoltre, specificamente regolate le valute e le spese ed approvata la clausola che prevede la facoltà della Banca di variare le condizioni economiche ex art. 117, comma 5, TUB (c.d. jus variandi); la serie integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza;
il contratto di fideiussione omnibus sottoscritta da Pt_3
in favore della inizialmente fino all'importo massimo garantito di euro
[...] Controparte_4
13.000,00 poi progressivamente aumentato ad euro 65.000,00.
1.5 L'efficacia probatoria della documentazione prodotta non risulta scalfita dall'eccezione di nullità del contratto per violazione della forma scritta, in mancanza della consegna di una copia della stessa documentazione al cliente e della sottoscrizione dell'istituto finanziatore.
1.5.a. Sotto il primo profilo, va osservato in via assorbente che la norma di cui all'art. 117 T.UB., prevede, al primo comma, che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti, al terzo comma si specifica che nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare e delimitare la gittata operativa della nullità di protezione in esame, precisando che solo il difetto della forma scritta nella redazione del contratto è produttivo di nullità, non anche la mancata consegna di una copia dello stesso al cliente (si v. Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024). Difatti, si è rilevato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma
1, t.u.b.) è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale” (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898), ciò perché la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. Tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso
(così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n.
3534; con riguardo all'art. 23 t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600) ma, eventualmente, di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario.
1.5.b. Sotto il secondo profilo, pare sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che il requisito della forma scritta di cui all'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia
P a g . 5 | 9 deve essere consegnata (Cfr. tra le tante Cass. 9196/2021 che ha esteso ai contratti bancari il principio già affermato con riferimento ai contratti finanziari con pronuncia della Cass. n. 24699/2019).
Del resto, parte opponente non contesta ed anzi espressamente riconosce sia di aver sottoscritto i contratti de quibus, sia di essere incorsa nell'inadempimento addebitatogli.
1.6. Quanto poi alla declaratoria di illegittimità di tutti gli addebiti operati a titolo di interessi usurari e anatoicismo e delle CMS, deve essere - a confutazione di quanto sostenuto dalla banca opposta – richiamato il consolidato principio secondo il quale ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (ex multis, Cass. n. 30000/2018;
Cass. n. 23421/2016; Cass. n. 11626/2011). Di tal guisa, l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cfr.
Cass. n. 11749/2006).
Deve, dunque, ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti (v. Cass. n. 1825 del 20 gennaio 2022, e in motivazione, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 6736/1995).
Tanto doverosamente premesso, non può non rilevarsi come i profili di censura sollevati nell'atto di citazione (non è stata depositata dalla parte opponente la prima memoria istruttoria) siano del tutto aspecifici, risolvendosi gli stessi nel richiamo ai principi giurisprudenziali consolidatisi in materia senza alcuna attinenza al caso concreto, tanto che non è stata depositata in atti neppure una perizia contabile di parte volta a quantificare gli addebiti illegittimi assuntamente applicati. In particolare, con riferimento alla dedotta usurarietà degli interessi manca l'indicazione di quale sarebbe il tasso di interessi pattuito, il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato. Vieppiù, parte opponente non ha depositato, come era suo onere, i decreti ministeriali atti ad individuare i tassi soglia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto. Allo stesso modo, viziata da estrema genericità è la contestazione relativa alla illegittimità della CMS, difettando sin anche la prospettazione dei profili di invalidità paventati.
P a g . 6 | 9 È appena in caso di ricordare al riguardo che la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Con specifico riferimento alla censura in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatoicistici, non può poi non osservarsi che la stessa è palesemente infondata, perché non tiene conto che il rapporto di conto corrente è stato aperto, come documentato dall'istituto di credito, nel 2007 e, dunque, successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB ad opera dell'all'art. 25 D.L.vo 4.08.1999,
n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000, che, come è noto, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità). La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6 Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, dall'esame dei contratti in atti, appaiono rispettate. Il contratto è stato poi chiuso, a seguito del recesso della banca nel 2013, e, dunque, prima della riforma che ha reso nuovamente illegittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo 2014-2016.
1.7. Da ultimo e solo per amore di completezza, per quanto attiene all'eccepita vessatorietà delle clausole in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 6 aprile 2023 n. 9478, esternata solo in sede di deposito delle note conclusive, si osserva innanzitutto che, nella specie, viene in rilievo un contratto stipulato da una società nell'esercizio della sua attività di impresa e non da un consumatore. In secondo luogo, ancora una volta tale profilo di nullità è invocato in maniera
P a g . 7 | 9 inaccettabilmente generica, essendosi l'opponente limitato a lamentare la vessatorietà delle clausole contrattuali senza neppure specificare a quali avesse inteso far riferimento.
Ad ogni buon conto, in linea con la giurisprudenza di merito consolidatasi dopo l'arresto nomofilattico pocanzi richiamato deve rilevarsi che “il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve (…) essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso (..). ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato” (v. Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 505 del
27 febbraio 2024).
Ed ancora, “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito. Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che
l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti” (v. Tribunale di Roma, Sentenza n. 2677 del 13 febbraio 2024).
Donde, anche tale censura non può che essere respinta.
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
P a g . 8 | 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1929/2026, emesso da questo Tribunale in data 8.09.2016 (all'esito del procedimento n.r.g. 5161/2016), notificato il 22.02.2017, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 (di cui euro
1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 5/08/2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2712/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 29 aprile 2025, con assegnazione di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali ed ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 21 luglio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: ) Parte_1 P.IVA_1
e (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di Parte_2 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione depositata telematicamente il 7.04.2017, dall'avv. Umberto De
Filippo, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Pomigliano D'Arco (Na), alla Via nazionale delle Puglie, Parco Amici, Fabb. A2 sc. D;
- OPPONENTI-
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.09.2017, dall'avv. Michele Petretta, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Antonio Rapolla, in Volla (Na), al Viale Vesuvio n. 12;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1929/2016 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 aprile 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 1929 dell'8 settembre 2016 questo Tribunale, su ricorso di CP_2
aveva ingiunto alla società Edil Costiera S.rl. e a , nelle rispettive qualità di
[...] Parte_2
P a g . 1 | 9 debitore principale e garante, il pagamento senza dilazione della somma di euro 59.002,84 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10909199 e dei successivi affidamenti (del 6.12.2017,
14.01.2009 e 21.10.2009).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo:
1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta;
2) la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per non essere mai stata consegnata una copia al cliente ed in quanto sottoscritto dal solo cliente;
3) l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari;
4)
l'applicazione di interessi anatoicistici e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto. Ha, quindi, concluso – previo diniego della provvisoria esecuzione – per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. In via subordinata, ha domandato la rateizzazione dell'eventuale debito accertato.
3. Ha resistito all'opposizione (già , eccependo, in via Controparte_3 Controparte_2 preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e controbattendo argomentatamente a ciascun motivo di “impugnazione”. Pertanto, ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con aggravio delle spese del giudizio.
4. Denegata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed assegnati i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27.02.2020. Indi, è stata rinviata per esigenze di ruolo dapprima al
10.02.2022 e poi, mediante un triplice differimento, al 29 aprile 2025, allorquando chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo a seguito di ricostituzione del ruolo solo a far data dal 10 luglio 2024), è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e va rigettata per le liquide considerazioni di seguito esposte, che rendono superfluo discettare in ordine alla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo (non oggetto di specifica eccezione degli opponenti) ed indagare la natura della garanzia rilasciata da
(che non ha sollevato alcuna contestazione riguardo al rapporto di garanzia). Parte_2
1.1. Deve essere innanzitutto declinata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria, perché sebbene la controversia rientri tra quelle per le quali è previsto a carico dell'opposto
(vedi Cass. SS.UU. 19596/2020; Cass. 8 gennaio 2021, n. 159) l'espletamento obbligatorio della procedura di mediazione, vi è che né gli opponenti in prima udienza hanno eccepito il mancato
P a g . 2 | 9 espletamento della condizione di procedibilità, né l'allora giudice istruttore con il provvedimento con il quale ha denegato la concessione della provvisoria esecuzione al titolo monitorio ha assegnato alla parte sulla quale incombeva il detto onere il termine di legge per azionare la procedura stragiudiziale, con la conseguenza che la condizione deve essere considerata validamente assolta (v. sul punto Cass.
n. 25155/2020, confermata da Cass. n. 22736/2021,
1.2. Infondatamente poi l'opposta ha eccepito la nullità dell'opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove sembra possibile dalla piana lettura dell'atto introduttivo individuare in maniera accettabilmente chiara che ciò di cui il ricorrente si duole è la presunta nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 TUB e per l'applicazione di condizioni illegittime (usura, interessi anatoicistici e CMS indeterminata).
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa della opposta, che a dispetto della lamentata genericità del libello introduttivo, ha compiutamente controbattuto a ciascun motivo di opposizione agitato dalla controparte.
1.3.a Tanto debitamente premesso, in diritto, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000).
Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr.
Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
P a g . 3 | 9 Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.3.b. Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata dalla banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore e quella di accertamento della nullità parziale del contratto, proposta dal correntista.
In relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963;
Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,
e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284
c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
P a g . 4 | 9 1.4. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta, abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo la banca prodotto – in aperta smentita alla contestazione sollevata dagli opponenti di inidoneità della prova documentale offerta a supporto del ricorso monitorio - il contratto di conto corrente n. 10909199 e gli affidamenti del 6.12.2007, 21.07.2008,
14.01.2009 e 21.10.2010, contenenti, la disciplina di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto ed in particolare, il tasso di interesse a credito e quello a debito, la periodicità - trimestrale - degli interessi debitori e creditori, risultano, inoltre, specificamente regolate le valute e le spese ed approvata la clausola che prevede la facoltà della Banca di variare le condizioni economiche ex art. 117, comma 5, TUB (c.d. jus variandi); la serie integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza;
il contratto di fideiussione omnibus sottoscritta da Pt_3
in favore della inizialmente fino all'importo massimo garantito di euro
[...] Controparte_4
13.000,00 poi progressivamente aumentato ad euro 65.000,00.
1.5 L'efficacia probatoria della documentazione prodotta non risulta scalfita dall'eccezione di nullità del contratto per violazione della forma scritta, in mancanza della consegna di una copia della stessa documentazione al cliente e della sottoscrizione dell'istituto finanziatore.
1.5.a. Sotto il primo profilo, va osservato in via assorbente che la norma di cui all'art. 117 T.UB., prevede, al primo comma, che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti, al terzo comma si specifica che nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare e delimitare la gittata operativa della nullità di protezione in esame, precisando che solo il difetto della forma scritta nella redazione del contratto è produttivo di nullità, non anche la mancata consegna di una copia dello stesso al cliente (si v. Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024). Difatti, si è rilevato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma
1, t.u.b.) è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale” (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898), ciò perché la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. Tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso
(così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n.
3534; con riguardo all'art. 23 t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600) ma, eventualmente, di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario.
1.5.b. Sotto il secondo profilo, pare sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che il requisito della forma scritta di cui all'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia
P a g . 5 | 9 deve essere consegnata (Cfr. tra le tante Cass. 9196/2021 che ha esteso ai contratti bancari il principio già affermato con riferimento ai contratti finanziari con pronuncia della Cass. n. 24699/2019).
Del resto, parte opponente non contesta ed anzi espressamente riconosce sia di aver sottoscritto i contratti de quibus, sia di essere incorsa nell'inadempimento addebitatogli.
1.6. Quanto poi alla declaratoria di illegittimità di tutti gli addebiti operati a titolo di interessi usurari e anatoicismo e delle CMS, deve essere - a confutazione di quanto sostenuto dalla banca opposta – richiamato il consolidato principio secondo il quale ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (ex multis, Cass. n. 30000/2018;
Cass. n. 23421/2016; Cass. n. 11626/2011). Di tal guisa, l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cfr.
Cass. n. 11749/2006).
Deve, dunque, ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti (v. Cass. n. 1825 del 20 gennaio 2022, e in motivazione, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 6736/1995).
Tanto doverosamente premesso, non può non rilevarsi come i profili di censura sollevati nell'atto di citazione (non è stata depositata dalla parte opponente la prima memoria istruttoria) siano del tutto aspecifici, risolvendosi gli stessi nel richiamo ai principi giurisprudenziali consolidatisi in materia senza alcuna attinenza al caso concreto, tanto che non è stata depositata in atti neppure una perizia contabile di parte volta a quantificare gli addebiti illegittimi assuntamente applicati. In particolare, con riferimento alla dedotta usurarietà degli interessi manca l'indicazione di quale sarebbe il tasso di interessi pattuito, il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato. Vieppiù, parte opponente non ha depositato, come era suo onere, i decreti ministeriali atti ad individuare i tassi soglia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto. Allo stesso modo, viziata da estrema genericità è la contestazione relativa alla illegittimità della CMS, difettando sin anche la prospettazione dei profili di invalidità paventati.
P a g . 6 | 9 È appena in caso di ricordare al riguardo che la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Con specifico riferimento alla censura in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatoicistici, non può poi non osservarsi che la stessa è palesemente infondata, perché non tiene conto che il rapporto di conto corrente è stato aperto, come documentato dall'istituto di credito, nel 2007 e, dunque, successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB ad opera dell'all'art. 25 D.L.vo 4.08.1999,
n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000, che, come è noto, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità). La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6 Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, dall'esame dei contratti in atti, appaiono rispettate. Il contratto è stato poi chiuso, a seguito del recesso della banca nel 2013, e, dunque, prima della riforma che ha reso nuovamente illegittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo 2014-2016.
1.7. Da ultimo e solo per amore di completezza, per quanto attiene all'eccepita vessatorietà delle clausole in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 6 aprile 2023 n. 9478, esternata solo in sede di deposito delle note conclusive, si osserva innanzitutto che, nella specie, viene in rilievo un contratto stipulato da una società nell'esercizio della sua attività di impresa e non da un consumatore. In secondo luogo, ancora una volta tale profilo di nullità è invocato in maniera
P a g . 7 | 9 inaccettabilmente generica, essendosi l'opponente limitato a lamentare la vessatorietà delle clausole contrattuali senza neppure specificare a quali avesse inteso far riferimento.
Ad ogni buon conto, in linea con la giurisprudenza di merito consolidatasi dopo l'arresto nomofilattico pocanzi richiamato deve rilevarsi che “il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve (…) essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso (..). ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato” (v. Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 505 del
27 febbraio 2024).
Ed ancora, “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito. Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che
l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti” (v. Tribunale di Roma, Sentenza n. 2677 del 13 febbraio 2024).
Donde, anche tale censura non può che essere respinta.
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
P a g . 8 | 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1929/2026, emesso da questo Tribunale in data 8.09.2016 (all'esito del procedimento n.r.g. 5161/2016), notificato il 22.02.2017, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 (di cui euro
1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 5/08/2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9