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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293-2/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice rel. Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 293-2/2024 PU da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
Parte_3
P.IVA
[...] P.IVA_1
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mancini e Anna Maria Corticelli
- Ricorrenti
nei confronti di
con sede legale in Monte AN Controparte_1
ET (BO) via Lavino 135/M, C.F. P.IVA nonché nei confronti P.IVA_2 P.IVA_3 della socia illimitatamente responsabile sig.ra C.F. CP_1
C.F._3
- Resistente
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, è stata proposta da Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3
istanza di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
pagina 1 di 4 ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al Controparte_1
d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 54.651,32 relativa a crediti da lavoro e a fatture non pagate per prestazioni di servizi. La società resistente e la socia illimitatamente responsabile non si sono CP_1 costituiti, nonostante la regolarità della notifica. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna. La documentazione versata in atti (cfr. copia busta paga datata Parte_1
21.09.2023; copia scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo di rateazione datata 21.09.2023 fra e buste paga Controparte_1 Parte_1 Parte_1 datate 21.11.2023, 14.12.2023 e 17.01.2024; copia busta paga datata Parte_2
21.09.2023; copia scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo di rateazione fra e copia busta paga;
copia fatture per Controparte_1 Parte_2 Parte_2 prestazioni di servizi), unitamente a quanto acquisito in fase istruttoria (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano cartelle esattoriali nei confronti della società per oltre 239.000,00 Euro) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che
“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). In ragione delle dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2021, 2022 e 2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi pagina 2 di 4 sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esposizione debitoria della Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro 239.017,07; esposizione debitoria di nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro CP_1
28.067,28; esposizione debitoria della Società nei confronti dell per 3.941,59 a titolo di CP_2 contributi e sanzioni civili lavoratori dipendenti;
esposizione debitoria di nei CP_1 confronti dell' per 3.834,13 Euro a titolo di contributi e sanzioni civili lavoratori CP_2 autonomi;
stato di inattività della società risultante dal Registro delle Imprese. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per accogliere la domanda di apertura della liquidazione giudizale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P . Q . M . Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Monte AN ET (BO) via Lavino 135/M, C.F.
[...] P.IVA_2
P.IVA , esercente, tra l'altro, l'attività di forno per panificazione, commercio al P.IVA_3 minuto di pane, pasta, pasticceria;
nonché della socia iillimitatamente responsabile Sig.ra
C.F. CP_1 C.F._3
n o m i n a
Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;
n o m i n a
Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
pagina 3 di 4 o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 5 giugno 2025 ad ore 12.40 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Maurizio Atzori Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice rel. Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 293-2/2024 PU da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
Parte_3
P.IVA
[...] P.IVA_1
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mancini e Anna Maria Corticelli
- Ricorrenti
nei confronti di
con sede legale in Monte AN Controparte_1
ET (BO) via Lavino 135/M, C.F. P.IVA nonché nei confronti P.IVA_2 P.IVA_3 della socia illimitatamente responsabile sig.ra C.F. CP_1
C.F._3
- Resistente
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, è stata proposta da Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3
istanza di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
pagina 1 di 4 ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al Controparte_1
d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 54.651,32 relativa a crediti da lavoro e a fatture non pagate per prestazioni di servizi. La società resistente e la socia illimitatamente responsabile non si sono CP_1 costituiti, nonostante la regolarità della notifica. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna. La documentazione versata in atti (cfr. copia busta paga datata Parte_1
21.09.2023; copia scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo di rateazione datata 21.09.2023 fra e buste paga Controparte_1 Parte_1 Parte_1 datate 21.11.2023, 14.12.2023 e 17.01.2024; copia busta paga datata Parte_2
21.09.2023; copia scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo di rateazione fra e copia busta paga;
copia fatture per Controparte_1 Parte_2 Parte_2 prestazioni di servizi), unitamente a quanto acquisito in fase istruttoria (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano cartelle esattoriali nei confronti della società per oltre 239.000,00 Euro) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che
“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). In ragione delle dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2021, 2022 e 2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi pagina 2 di 4 sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esposizione debitoria della Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro 239.017,07; esposizione debitoria di nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro CP_1
28.067,28; esposizione debitoria della Società nei confronti dell per 3.941,59 a titolo di CP_2 contributi e sanzioni civili lavoratori dipendenti;
esposizione debitoria di nei CP_1 confronti dell' per 3.834,13 Euro a titolo di contributi e sanzioni civili lavoratori CP_2 autonomi;
stato di inattività della società risultante dal Registro delle Imprese. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per accogliere la domanda di apertura della liquidazione giudizale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P . Q . M . Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Monte AN ET (BO) via Lavino 135/M, C.F.
[...] P.IVA_2
P.IVA , esercente, tra l'altro, l'attività di forno per panificazione, commercio al P.IVA_3 minuto di pane, pasta, pasticceria;
nonché della socia iillimitatamente responsabile Sig.ra
C.F. CP_1 C.F._3
n o m i n a
Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;
n o m i n a
Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
pagina 3 di 4 o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 5 giugno 2025 ad ore 12.40 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Maurizio Atzori Pasquale Liccardo
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