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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/01/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10146/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. MORSERO NICOLETTA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso semplificato ex art. 281 decies, l'Avv. chiedeva al Tribunale di Parte_1
Torino in persona del giudice monocratico di condannare la a Controparte_1 corrispondere in suo favore la somma di € 3.152,69 comprensiva di oneri di legge, a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta nella causa R.G. 2665/22 nell'ambito del contenzioso giudiziale svoltosi avanti il Tribunale di Torino, sezione Ottava civile, Giudice
Dott.ssa Sandra Pagliotto.
La causa aveva ad oggetto una intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo conseguenti ad un contratto di locazione commerciale stipulato fra le parti relativamente ad un immobile sito in Moncalieri, corso
Savona n. 52.
Con decreto ex art. 281 undecies del 10.06.2023, il Giudice fissava la prima udienza in data
30.10.2023 alle ore 15:30 in presenza e assegnava termini per la costituzione a parte convenuta sino a 10 giorni prima dell'udienza.
pagina 1 di 4 Nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza eff ettuata in data 13.06.2023 la non si costituiva in giudizio e pertanto ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
L'avv. chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il Giudice, stante la natura documentale del processo, in data 30.10.2023 tratteneva la causa in decisione con rinuncia ai termini conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta in quanto l'esecuzione della prestazione indicata dal ricorrente è documentalmente provata.
Come dimostrato dalle prove prodotte in questo giudizio (cfr. doc. 1,2,3,4 e 5) l'Avv. Pt_1
ha svolto la propria attività professionale e all'esito del giudizio, ha prodotto l'avviso di
[...]
parcella n. 16 redatto il 6 aprile 2022 (doc.8), per quantificare le proprie competenze rapportate alle fasi giudiziali trattate.
Per il procedimento, iscritto al Rg. n. 2665/2022 parte attrice ha chiesto la liquidazione di un importo pari ad € 3.152,69, accettato dalla convenuta con comunicazione e-mail del
29.06.2022 (doc 10), importo totale che è prossimo ai valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 previsti per le cause comprese nello scaglione tra € 5.201,00 ed €26.000,00.
Pt_ L'Avv. , inoltre, ha indicato nella fase del giudizio di trattazione anche la sua assistenza e partecipazione al procedimento di mediazione svolto presso l'organismo di mediazione “
[...]
con sede in Torino. CP_2
Tale attività di mediazione era prevista nella procura speciale conferita al professionista e sottoscritta da , nella sua qualità di amministratore unico e legale Controparte_3 rappresentante della e l'importo richiesto, calcolato secondo i Controparte_1
parametri del D.M. 55/2014 tabella 25 bis, risulta essere al di sotto dei minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e pertanto risulta congruo.
La richiesta appare accoglibile alla luce dell'attività svolta. Il pagamento di tale compenso è stato richiesto alla società dal professionista con pec di diffida del 13.12.2022 con ricevute di accettazione e consegna (doc. 12).
pagina 2 di 4 Ritenuta pertanto provata l'attività professionale svolta dall'avv. , ex DM 55/2014 Parte_1
si ritiene di liquidare in favore dello stesso, per compensi, come da domanda e da proposta di parcella in atti:
- Per il giudizio Rg. n. 2665/2022– valore da € 5.200,00 a € 26.000,00: fase di studio € 875,00 fase introduttiva € 740,00 fase di trattazione, compresa di mediazione 950,00 rimborso forfettario del 15% (€ 384,75), cassa previdenza 4% ( € 117,99) e IVA al 22%
(€ 674,90) detrazione della ritenuta d'acconto pari a € 589,95 per un totale di € 3.152,69
Attesa la propria soccombenza, la parte convenuta dev'essere condannata a rimborsare alla parte attrice-ricorrente le spese processuali del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00.
Precisamente, i compensi sono così liquidati sulla base della tabella 2 di cui al DM 147/2022:
€425,00 per la fase di studio, €425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, attesa la sommarietà del rito e la natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) LIQUIDA il compenso spettante all'Avv. per la prestazione professionale Parte_1 di cui al ricorso, rese in favore della in € 3.152,69 Controparte_1
inclusi accessori di legge,
e di conseguenza
CONDANNA la a corrispondere in favore dell'Avv. Controparte_1
la somma di € 3.152,69 Parte_1
pagina 3 di 4 2) CONDANNA la a rifondere in favore dell'Avv. Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre al Parte_1
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA di legge (tabella 2 D.M. n. 147/2022).
Torino, 19 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Luisa Vigone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10146/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. MORSERO NICOLETTA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso semplificato ex art. 281 decies, l'Avv. chiedeva al Tribunale di Parte_1
Torino in persona del giudice monocratico di condannare la a Controparte_1 corrispondere in suo favore la somma di € 3.152,69 comprensiva di oneri di legge, a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta nella causa R.G. 2665/22 nell'ambito del contenzioso giudiziale svoltosi avanti il Tribunale di Torino, sezione Ottava civile, Giudice
Dott.ssa Sandra Pagliotto.
La causa aveva ad oggetto una intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo conseguenti ad un contratto di locazione commerciale stipulato fra le parti relativamente ad un immobile sito in Moncalieri, corso
Savona n. 52.
Con decreto ex art. 281 undecies del 10.06.2023, il Giudice fissava la prima udienza in data
30.10.2023 alle ore 15:30 in presenza e assegnava termini per la costituzione a parte convenuta sino a 10 giorni prima dell'udienza.
pagina 1 di 4 Nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza eff ettuata in data 13.06.2023 la non si costituiva in giudizio e pertanto ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
L'avv. chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il Giudice, stante la natura documentale del processo, in data 30.10.2023 tratteneva la causa in decisione con rinuncia ai termini conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta in quanto l'esecuzione della prestazione indicata dal ricorrente è documentalmente provata.
Come dimostrato dalle prove prodotte in questo giudizio (cfr. doc. 1,2,3,4 e 5) l'Avv. Pt_1
ha svolto la propria attività professionale e all'esito del giudizio, ha prodotto l'avviso di
[...]
parcella n. 16 redatto il 6 aprile 2022 (doc.8), per quantificare le proprie competenze rapportate alle fasi giudiziali trattate.
Per il procedimento, iscritto al Rg. n. 2665/2022 parte attrice ha chiesto la liquidazione di un importo pari ad € 3.152,69, accettato dalla convenuta con comunicazione e-mail del
29.06.2022 (doc 10), importo totale che è prossimo ai valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 previsti per le cause comprese nello scaglione tra € 5.201,00 ed €26.000,00.
Pt_ L'Avv. , inoltre, ha indicato nella fase del giudizio di trattazione anche la sua assistenza e partecipazione al procedimento di mediazione svolto presso l'organismo di mediazione “
[...]
con sede in Torino. CP_2
Tale attività di mediazione era prevista nella procura speciale conferita al professionista e sottoscritta da , nella sua qualità di amministratore unico e legale Controparte_3 rappresentante della e l'importo richiesto, calcolato secondo i Controparte_1
parametri del D.M. 55/2014 tabella 25 bis, risulta essere al di sotto dei minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e pertanto risulta congruo.
La richiesta appare accoglibile alla luce dell'attività svolta. Il pagamento di tale compenso è stato richiesto alla società dal professionista con pec di diffida del 13.12.2022 con ricevute di accettazione e consegna (doc. 12).
pagina 2 di 4 Ritenuta pertanto provata l'attività professionale svolta dall'avv. , ex DM 55/2014 Parte_1
si ritiene di liquidare in favore dello stesso, per compensi, come da domanda e da proposta di parcella in atti:
- Per il giudizio Rg. n. 2665/2022– valore da € 5.200,00 a € 26.000,00: fase di studio € 875,00 fase introduttiva € 740,00 fase di trattazione, compresa di mediazione 950,00 rimborso forfettario del 15% (€ 384,75), cassa previdenza 4% ( € 117,99) e IVA al 22%
(€ 674,90) detrazione della ritenuta d'acconto pari a € 589,95 per un totale di € 3.152,69
Attesa la propria soccombenza, la parte convenuta dev'essere condannata a rimborsare alla parte attrice-ricorrente le spese processuali del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00.
Precisamente, i compensi sono così liquidati sulla base della tabella 2 di cui al DM 147/2022:
€425,00 per la fase di studio, €425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, attesa la sommarietà del rito e la natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) LIQUIDA il compenso spettante all'Avv. per la prestazione professionale Parte_1 di cui al ricorso, rese in favore della in € 3.152,69 Controparte_1
inclusi accessori di legge,
e di conseguenza
CONDANNA la a corrispondere in favore dell'Avv. Controparte_1
la somma di € 3.152,69 Parte_1
pagina 3 di 4 2) CONDANNA la a rifondere in favore dell'Avv. Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre al Parte_1
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA di legge (tabella 2 D.M. n. 147/2022).
Torino, 19 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Luisa Vigone
pagina 4 di 4