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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott.ssa Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 61/2021 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Borso Parte_1 C.F._1
Federica e Celatti Maria Federica ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Via Santo Stefano 16, Bologna (BO; appellante contro
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv.to Perdomi Gabriele ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Piazza Dè Calderini 2/2 Bologna (BO); appellati
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20290/2020, pubblicata in data 4 giugno 2020
conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22 ottobre 2024.
Motivi della decisione chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20290/2020, Parte_1 pronunziatosi in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3938/2017 emesso dallo stesso Tribunale in favore di e per la somma di euro 150.000,00, oltre Controparte_1 CP_2 interessi come da domanda, da essi corrisposta a titolo di prestito nei confronti di Controparte_3
coniuge della deceduto in data 1 gennaio 2011.
[...] Pt_1 Il Giudice di primo grado:
- revocava il decreto ingiuntivo, stante l'accoglimento dell'eccezione relativa alla carenza di solidarietà passiva tra gli eredi ( e i quattro figli) trattandosi di debito ereditario;
Pt_1
- riconosceva la qualità di eredi con beneficio d'inventario ai quattro figli, tenuto conto dell'accettazione del marzo 2011 presentata dall' esclusivamente in nome e per conto loro;
Pt_1
- negava tale beneficio alla rispetto alla quale non poteva operare la vis espansiva dell'art. Pt_1
510 c.c. poiché, trovandosi nel possesso dei beni ereditari (avendo continuato ad abitare la casa coniugale e ad utilizzare i beni d'arredo ivi esistenti) ed essendo stato eretto l'inventario nel maggio 2011, quindi oltre i tre mesi dall'apertura della successione previsti dall'art. 485 c.c., era decaduta dal beneficio d'inventario, risultando a tutti gli effetti di legge erede pura e semplice. Sicchè il primo Giudice condannava i quattro fratelli al pagamento, nei confronti degli CP_3 opposti, della somma di euro 25.000,00 ciascuno -pari ad 1/6 dell'intero debito e della loro quota di eredità- nei limiti di capienza dell'eredità beneficiata e condannava al pagamento Parte_1 della somma di euro 50.000,00 -corrispondente ai 2/6 dell'intero debito ed alla sua quota di eredità- senza alcuna limitazione, trattandosi di erede pura e semplice. Le somme di cui sopra erano altresì gravate di interessi per ritardato pagamento al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. dal 31.07.2011 al saldo. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna ha proposto appello articolato nei Parte_1 seguenti motivi:
- Violazione di legge e falsa applicazione degli art.510 e 485 c.c.; e, comunque, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
- Violazione di norme processuali e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., pronuncia ultra petita; e, comunque, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
- Violazione di norme processuali e falsa applicazione degli artt.132, 134, 167 e 183 c.p.c., nonché 111 Cost. per omessa e/o carente e/o errata motivazione del rigetto delle eccezioni svolte in via subordinata di responsabilità del rag. e compensazione, errata CP_1 valutazione;
e, comunque, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
- Violazione di norme processuali e falsa applicazione degli artt. 183, 184, 187 e 189 c.p.c., per omessa e/o carente e/o errata motivazione per aver ritenuto superflua l'istruttoria e matura la causa per la decisione;
e, comunque, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
- Violazione di norme sostanziali e processuali e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c., 112 e 183 c.p.c., 184, 187 e 189 c.p.c., per errata e/o contraddittoria indicazione del tasso di interesse applicabile e errata indicazione della data di decorrenza, pronuncia ultra petita; e, comunque, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Chiedeva pertanto “per effetto del beneficio derivante dall'accettazione di eredità con beneficio di inventario, limitare ogni condanna della sig.ra a favore dei sig.ri Parte_1 CP_1
ed intra vires hereditatis e nei limiti dell'eventuale attivo residuo;
in subordine,
[...] CP_2 nella denegata ipotesi di conferma della condanna della odierna appellata quale erede pura e semplice ultra vires hereditatis, respingere ogni istanza, domanda, eccezione e deduzione spiegata dai sig.ri ed previo accertamento della compensazione giudiziale Controparte_1 CP_2 delle contrapposte ragioni di credito dell'odierna appellante. Dichiarare che gli interessi dovuti sono quelli al tasso legale di cui all'art.1284, 1° comma c.c.. Con vittoria di spese ed onorari del grado d'appello.” Si costituivano ed chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 CP_2 dell'impugnata sentenza.
***
L'appello è fondato e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con il riconoscimento, nei confronti dell'appellante, della limitazione di responsabilità derivante dalla qualità di erede con beneficio d'inventario.
Va infatti accolto il primo motivo di gravame che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la decadenza della dal beneficio poiché essa, trovandosi nella materiale Pt_1 disponibilità di alcuni beni facenti parte dell'asse ereditario, e dunque dovendosi considerare possessore ai sensi dell'art. 485 c.c., non aveva effettuato l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione. Secondo il Giudice di primo grado, l non si poteva infatti Pt_1 giovare dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario datata 21 marzo 2011 da ella presentata in nome e per conto dei quattro figli al tempo minorenni (cfr. doc. 3 monitorio) e dell'effetto espansivo di cui all'art. 510 c.c. (“Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati”) poiché era da considerarsi erede pura e semplice in quanto decaduta da tale beneficio ai sensi dell'art. 485 c.c. posto che il verbale d'inventario recava data 3 maggio 2011 (cfr. doc. 4 monitorio) e, quindi, era stato redatto oltre il termine di tre mesi dell'apertura della successione ereditaria, datata 1 gennaio 2011. Tuttavia, ritiene il Collegio che tale ricostruzione non possa essere condivisa, in quanto omette di considerare che una tutela speciale è garantita dall'ordinamento al coniuge superstite che al momento della morte del marito ovvero della moglie viva nell'immobile - di proprietà esclusiva del de cuius o in comproprietà - da tempo adibito a residenza familiare. Infatti, l'art. 540, co. 2, c.c. riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa coniugale nonché il diritto d'uso su tutto il mobilio che la correda;
in particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi determinando negli anni orientamenti contrastanti, fino al definitivo cambiamento di rotta avvenuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 4847 del 2013 con cui ha affermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa familiare costituiscono una sorta di prelegato ex lege, per cui tali diritti prescindono dall'accettazione ovvero dalla rinuncia all'eredità del de cuius; dunque, il possesso della casa familiare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono, ove si ometta di effettuare l'inventario, forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso. L'acquisto di detti diritti non è collegato e non dipende dall'assunzione della qualità di erede ma discende direttamente -in forza dell'articolo 540, co. 2, c.c.- dalla qualità di coniuge superstite. Tale principio è stato confermato in una successiva pronuncia nella quale la Suprema Corte ha chiarito che deve “escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni ricorrenti la qualità di possessori di beni ereditari per gli effetti previsti dall'art.485 cod. civ” (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 23406 del 2015). Sicchè, non potendosi considerare l' possessore ai sensi dell'art. 485 c.c., non poteva Pt_1 dichiararsi neppure decaduta dalla facoltà di accettare con beneficio per aver redatto l'inventario oltre il termine di tre mesi. Peraltro, non rileva nemmeno la circostanza addotta dagli odierni appellati per cui CP_4 si trovava, al momento dell'apertura della successione, in possesso di altri beni mobili Pt_1 appartenenti al de cuius quali un autoveicolo targato DA768LD e un motociclo CP_5 piaggio vespa sprint targato MO087344, come risulterebbe dall'inventario del maggio 2011 (cfr. doc. 4 monitorio). Invero, l'inventario attesta esclusivamente che i due veicoli facevano parte dei beni di proprietà del de cuius, non già che si trovassero nella disponibilità materiale - e dunque nel possesso
- dell' atteso che controparte non forniva alcuna prova in tal senso. Inoltre, nessun valore ai Pt_1 fini dell'applicazione della previsione di cui all'art. 485 c.c. assume l'acquisizione delle quote sociali della da parte di poiché avvenuta in data 14 aprile 2011, oltre tre mesi dopo CP_6 Pt_1
l'apertura della successione.
Infine, non coglie nel segno neppure il riferimento di parte appellata alla previsione di cui all'art. 494 c.c., secondo cui l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti decade dal beneficio. In particolare, nel caso che qui occupa, la difesa assume che l' avrebbe in mala Pt_1 fede omesso di inserire nell'inventario la puntuale descrizione e la esatta valutazione economica dei beni mobili contenuti nell'abitazione familiare in , pur avendo la stessa dato conto del fatto Per_1 che si trattava di arredi e di accessori personali di buona qualità. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta poichè, per quanto (cfr. cass. n. 16195/2007)
“una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto”, nel caso che qui occupa, non pare integrato né sussistente l'elemento soggettivo dell'aver agito in mala fede, poiché l non ha omesso di inserire all'interno Pt_1 dell'inventario beni o utilità al precipuo fine di pregiudicare i diritti di eventuali creditori, bensì ella, come evincibile dall'inventario redatto nel maggio 2011 (doc. 4 monitorio) indicava genericamente che gli arredi situati all'interno dell'abitazione di e gli accessori personali erano “di buona Per_1 qualità ma di valore commerciale non difficilmente stimabile e realizzabile”. In ogni caso, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria” (Cass. civ., Sez. II, sent. n 24171 del 2013) e tale onere probatorio non appare soddisfatto dagli odierni appellati, i quali si sono limitati a richiamare la previsione di cui all'art. 494 c.c. senza specificare né fornire prova circa la volontà dell' di sottrarre tali beni dall'asse ereditario e, quindi, alla disponibilità dei creditori del de Pt_1 cuius.
Dunque, muovendo da tali premesse, deve accogliersi la tesi secondo cui l'accettazione con beneficio di inventario presentata in nome e per conto dei quattro figli all'epoca minorenni si estende anche all'odierna appellante, stante l'effetto espansivo di cui all'articolo 510 c.c. secondo cui l'accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati all'eredità giova anche agli altri chiamati. Infatti, ferma la possibilità di rinunciare all'eredità, l'articolo 510 c.c. consente ad uno dei chiamati di giovarsi dell'accettazione svolta da un altro, sempre che siano rispettati i termini di legge;
in particolare, nel caso di specie, l'accettazione del marzo 2011 era assolutamente puntuale e rispettosa di tali termini posto che nei confronti dei chiamati all'eredità minorenni il termine di riferimento è quello di cui all'art. 489 c.c., pari ad un anno dal compimento della maggiore età. Quanto alla necessità, indicata dalla Suprema Corte, che l'eventuale beneficiario debba in qualche maniera manifestare la volontà di avvalersi di tale effetto espansivo, se è vero che l non ha Pt_1 mai esternato tale volontà per mezzo di un atto o dichiarazione specificamente diretto a tal fine, è altrettanto vero che ella, mediante la proposizione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha eccepito sin da subito (cfr. p. 8 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) la nullità del provvedimento monitorio per omessa limitazione della condanna nei limiti del beneficio d'inventario anche nei propri confronti.
A nulla invece vale la circostanza, dedotta nel secondo motivo del gravame, per cui e CP_1 CP_2 avrebbero riconosciuto, mediante ricorso per ingiunzione e raccomandata del 4 aprile 2017, che la aveva accettato con beneficio d'inventario, per sé e per i figli minori, con ciò implicitamente Pt_1 riconoscendo la qualità di erede beneficiario anche nei confronti della donna. Ed invero si osserva che la qualità di erede con beneficio d'inventario può ottenersi esclusivamente mediante adempimento delle prescrizioni imposte dell'ordinamento, e non certamente per effetto di un (eventuale) riconoscimento implicito di altro soggetto. Inoltre, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'espressione “eredi beneficiati (cfr. do. 3)” contenuta a pagina 2 del ricorso per decreto ingiuntivo non si riferisce indistintamente a tutti e cinque gli eredi ma solo ai quattro figli, come si evince chiaramente sia dalla congiunzione disgiuntiva “ed” che separa la posizione della madre da quella dei predetti, sia dal richiamo al “(doc. 3)” che altro non è che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario proposta dall' esclusivamente in nome e per conto dei figli minori. Pt_1
Quanto ai motivi terzo e quarto, attinenti a profili di colpa dell' nell'espletamento delle CP_1 pratiche ereditarie e nella redazione dell'inventario da sottoporre al notaio oltre il termine previsto dall'art. 485 c.c., rispetto alla quale l'odierna appellante chiede la compensazione tra i contrapposti crediti, si evidenzia che dette domande sono proposte in via subordinata rispetto alla domanda principale relativa al riconoscimento del beneficio d'inventario nei confronti dell'appellante sicchè le stesse devono ritenersi assorbite. Pt_1
In merito, infine, al motivo di gravame attinente all'errata valutazione degli interessi legali e al tasso applicabile in funzione del ritardato pagamento delle somme di cui al presente giudizio oltre la data di costituzione in mora prevista dalla raccomandata del 4 Aprile 2017 - individuata al 31 luglio 2017
– si osserva quanto segue. Deve premettersi che il dispositivo della sentenza di primo grado contiene un evidente errore materiale (peraltro riconosciuto anche dagli appellati;
cfr. atto costituzione pag.24) nella parte in cui condanna gli opponenti al pagamento degli interessi al tasso legale dal 31 luglio 2011 al saldo, mentre in parte motiva il Giudicante rappresentava come il termine da cui decorrevano detti interessi andasse individuato ex art. 1219 c.c. sulla base dell'atto di costituzione in mora di cui alla raccomandata del 4 Aprile 2017, mediante la quale i ricorrenti assegnavano agli eredi del termine sino al 31 CP_3 luglio 2017 per il pagamento (cfr. documento 5 monitorio), sicché gli interessi andavano individuati da tale data. Quindi va accolta l'argomentazione difensiva di parte appellante e va disposta la condanna al pagamento degli interessi al tasso legale dal 31 luglio 2017 in luogo di quanto previsto in dispositivo dell'impugnata sentenza, dal 31 luglio 2011.
Quanto invece alla previsione della condanna al pagamento degli interessi legali maggiorati di cui all'articolo 1284, co. 4, c.c., si richiama l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 12449 del maggio 2024) secondo cui ove il Giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale corrisponda al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo la proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In sostanza, in assenza di un accertamento espresso o almeno desumibile dalla motivazione il tasso applicabile in fase esecutiva resta quello ordinario di cui al comma uno e non quello maggiorato previsto dal comma quattro. E sul punto la sentenza del giudice di prime cure non appare affatto contraddittoria come assume l'appellante, posto che neppure nella motivazione si afferma la spettanza degli interessi ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c. Né puo' ritenersi che parte appellata (che offre una diversa interpretazione sul punto della sentenza di primo grado) abbia proposto appello incidentale, avendo richiesto nelle conclusioni la conferma dell'impugnata sentenza.
Conclusivamente, stante l'accoglimento del primo motivo di gravame, va riconosciuta la qualità di erede con beneficio d'inventario anche nei confronti dell'appellante e, per l'effetto, la Pt_1 condanna al pagamento disposta dall'impugnata sentenza nei suoi confronti deve essere limitata nei limiti dell'eredità beneficiata.
In punto di spese, confermata la liquidazione delle spese operata in primo grado, quelle del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 in proprio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 20290/2020, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
- in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna a pagare in favore Parte_1 di e la somma di euro 50.000 oltre interessi al tasso legale Controparte_1 CP_2 ex art.1284 co.1 c.c. dal 31.7.2017 al saldo, nei limiti dell'eredità beneficiata;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara tenuti e alla restituzione di quanto eventualmente Controparte_1 CP_2 percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art.1284 co.1 c.c. dal pagamento al saldo;
- condanna e alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1 delle spese processuali del presente grado che liquida in euro 777,00 per spese ed euro 6.734,00 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 16.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano