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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa RI LE Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ con Parte_1 Pt_2
l'avv. PORTO ROSSELLA
appellante
E
, rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari delegati dott.ssa SCALERCIO ROSSELLA, dott.ssa MASSARO SILVANA, dott.ssa
BA BE, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 149 del 14.09.2015,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2192/2022, pubblicata in data 21/12/2022; opposizione a ordinanza ingiunzione.
FATTO.
1.Con sentenza del 21.12.2022, il Giudice del lavoro di Cosenza ha rigettato l'opposizione proposta da , quale responsabile della società sportiva dilettantistica avverso Parte_1 Pt_2
l'ordinanza ingiunzione n. 89/2021/01, notificata in data 20.09.2021, con la quale è stata inflitta la sanzione di euro 18.037,00 per l' impiego dei lavoratori subordinati e Parte_3 presso la suddetta società senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione CP_2
1 dei rapporti di lavoro, in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. n. 12/2002, conv. con mod. in
L. n. 73/2002, e ss. mod.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
-insussistenti i vizi di notifica degli atti presupposti (verbali ispettivi), atteso che l' ha CP_1 prodotto documentazione da cui < risulta, infatti, la notifica del verbale unico di accertamento prot.
n. 30136 del 22.10.2019 e prot. n. 35402 del 10.12.2019 e della diffida obbligatoria ex art 13, commi 2 e 3, D.lgs. 124/2004 e succ.mod, notifica eseguita con raccomandate a/r pervenute alla società opponente in data 28.10.2019 e in data 12.12.2019.>;
-insussistente l'inosservanza del termine di giorni 90 stabilito dall'art. 14 della legge 689/81, perché
l'attività di accertamento ha implicato l'acquisizione di documentazione, richiesta con i verbali interlocutori del 29.07.2019 e sollecitata con verbale interlocutorio del 09.9.2019, nonché l' acquisizione di dichiarazioni, avvenuta fino al mese di ottobre del 2019, e all'esito, tempestivamente, nello stesso mese di ottobre, è stata formalizzata la contestazione;
-insussistente il difetto di motivazione< atteso che l'atto impugnato e gli atti ad esso prodromici contengono una chiara indicazione delle norme di legge violate e dei fatti integranti le violazioni contestate, con un richiamo all'accesso ispettivo eseguito in data 26.06.2019>;
-provati i rapporti di lavoro subordinati sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accesso ispettivo;
-irrilevante la prova testimoniale articolata dall'opponente;
- irrilevante la sentenza emessa in altro giudizio, con cui è stata respinta la domanda di uno di uno dei lavoratori ( di accertamento del rapporto di lavoro subordinato ( al quale si ricollega CP_2
l'infrazione ascritta con l'ordinanza ingiunzione) perché < non risulta passata in giudicato, non è opponibile all' ; Controparte_1
-infine, <…l 'applicazione nel caso di specie della maxisanzione appare giustificato sia dal numero delle violazioni accertate, che rende grave la condotta perché reiterata, sia dal comportamento tenuto dall'opponente successivamente all'accertamento, non essendosi questi in alcun modo adoperato ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione>.
2. Con ricorso depositato in data 21.6.2023, il ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la Pt_1 riforma integrale sulla base dei motivi che si andranno ad esaminare nel prosieguo.
2 3.Nella resistenza dell'appellato, la Corte ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.Con il primo, secondo e terzo motivo, l'appellante ha riproposto i vizi formali dell'ordinanza ingiunzione, e segnatamente, in estrema sintesi:
(1) la nullità della notifica del verbale ispettivo perché effettuata impersonalmente nei confronti di e non anche del suo legale rappresentante pro-tempore; Parte_4
(2) nullità per difetto di motivazione, non potendo essere considerato sufficiente un mero richiamo alla normativa violata senza l'indicazione dell'esatta tempistica, delle modalità e della condotta attraverso cui si sarebbe consumata la fattispecie illecita;
(3) nullità conseguente alla violazione del termine di giorni 90, giacchè nella fattispecie, gli accertamenti in questione non richiedevano una particolare complessità e … la constatazione del fatto avrebbe dovuto necessariamente essere portata a conoscenza del presunto trasgressore entro il limite temporale stabilito dalla normativa in materia, decorrente nel caso di specie, sin dal primo verbale ispettivo. >.
4.1.Tali motivi sono infondati.
(1)Quanto al primo, è sufficiente rilevare, che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la documentazione in atti ( plico raccomandato e aa.rr.) comprova che il verbale ispettivo è stato recapitato agli indirizzi della società e del legale rappresentante , che sono quelli a cui Pt_1 risultano notificate le successive ordinanze ingiunzione ( la cui effettiva ricezione non è mai stata posta in discussione) e dallo stesso opponente indicati nell'intestazione del ricorso introduttivo.
(2)Quanto al secondo, ritiene il collegio che il requisito della motivazione sia sufficientemente integrato mediante il richiamo degli altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, che era già noto al soggetto trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.
D'altra parte, deve escludersi che si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa, considerato che la lamentata insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al ricorrente di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta.
3 (3)Quanto al terzo motivo, occorre premettere che per costante orientamento giurisprudenziale, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
- in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma secondo, L.
689/1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità , ma va individuato nel momento in cui l' autorità procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata(Cass. 27702/2019; Cass.
3043/2009; Cass. 23608/2009; Cass. 7681/2014).
E nella specie, avuto riguardo all'oggetto della segnalazione ( lavoro in nero) pervenuta all' , appaiono necessarie le attività di acquisizioni dei documenti -che il trasgressore CP_1 non è stato in grado di esibire immediatamente- e di audizione dei lavoratori;
sicchè deve ritenersi, condivisibilmente con il primo giudice, che il momento da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione è quello in cui i funzionari hanno concluso la fase istruttoria, ossia nell'ottobre 2019.
5.- Con il quarto motivo, l'appellante addebita al Tribunale:
(a) di avere erroneamente ritenuto sussistenti i rapporti di lavoro subordinato del e del CP_2 sulla base delle sole dichiarazioni rese da questi ultimi agli ispettori, che a tal fine Parte_3 invece non possono valere sia perché trattasi di< mere dichiarazioni unilaterali che avrebbero dovuto essere suffragate da prova > e sia perché dalle stesse non si evincono gli elementi tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive, vincolo di orario, retribuzione);
(b) di non avere tenuto conto che l'odierna ricorrente, svolge attività sportive dilettantistiche, secondo le direttive emanate dal dalla FIGC-LND (Federazione Italiana Gioco Calcio – CP_3
Lega Nazionale Dilettanti)>; che sia il che il risultavano tesserati della SSDRL CP_2 Parte_3
Marca – rispettivamente – sin dal 2016 e sin dal 2019; che < i due presunti lavoratori svolgevano all'interno dell'associazione sportiva funzioni di tesserato/socio, in qualità di dirigente accompagnatore, con compiti di organizzazione delle competizioni sportive e dei giochi per i
Campi estivi, e in detta qualità si occupavano di aspetti pratici, quali pulizia del campo e degli spogliatoi, come ogni altro socio e tesserato. In sostanza, essi concorrevano ad apportare il loro contributo per il raggiungimento dell'oggetto sociale.>;
© di non avere considerato la sentenza n. 444/2022, emessa all'esito del procedimento n. 1186/2020
R.G., con cui è stata rigettata la domanda proposta dal sig. al fine di ottenere CP_2
l'accertamento del proprio del rapporto di lavoro subordinato con la società Seppure, Pt_2 dunque, la sentenza de qua non fosse passata in giudicato, il Giudice di primo grado avrebbe
4 dovuto perlomeno sospendere il giudizio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n.
444/2022, considerato il medesimo thema decidendum e l'elevata probabilità di un contrasto tra giudicati.>.
5.1-Anche tale motivo, in tutte le declinazioni sopra sinteticamente esposte va disatteso per le ragioni che si vanno ad esporre.
5.2- E' utile richiamare il principio di diritto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria
(Cass. n. 9251/2010 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 14628/2021, Cass. n.
Cass.11934/2019).
5.3-Ciò detto, l'accertamento ispettivo, da cui trae origine la pretesa sanzionatoria, è incentrato sulle dichiarazioni rese agli ispettori da soggetti che all'epoca hanno operato a vario titolo nel centro sportivo, e segnatamente:
dai coniugi ( gestori del bar sito al suo interno), e da Controparte_4 Controparte_5
(dirigente della scuola calcio con regolare tesseramento, dal 1 settembre 2016 sino al Pt_2
30.06.2017), i quali hanno riferito- i primi due per il periodo dal mese di settembre 2016 sino al mese di dicembre 2018, il secondo, dal settembre fino a quando ha frequentato il campo ossia fino al giugno del 2017- che era l'unico addetto alla manutenzione della struttura e che CP_2 lo hanno visto, nei periodi indicati, occuparsi quotidianamente della pulizia del campo di calcio, del lavaggio delle divise del Pt_2
da , il quale, sentito il 26 giugno 2019, ha affermato di lavorare al centro Parte_3 sportivo , di occuparsi della lavanderia…magazziniere>, di essere in prova e di non avere firmato il contratto;
da , allenatore della squadra di calcio dal novembre 2018, il quale, sentito Controparte_6 anch'egli il 26 giugno 2019 ha dichiarato che < lavora qui da circa un mese e Parte_3 mezzo e si occupa della manutenzione del campo >;
5 dallo stesso legale rappresentante , il quale ha confermato che il da Pt_1 Parte_3
e mezzo> si occupa della manutenzione del campo sportivo;
mentre in relazione alla posizione del ha riferito di averlo ingaggiato occasionalmente per lavori presso il campo sportivo di CP_2 muratura, pittura, elettricità, corrispondendo di volta in volta i compensi per l'attività svolta in assenza di contratti scritti.
5.4- Considerato che tali dichiarazioni, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria, non è
l'ispettorato che deve fornire ulteriori prove, come sostiene l'appellante, 1ma è su quest'ultimo che incombe l' onere di offrire in giudizio contrari elementi di valutazione.
E tali non appaiono essere:
a) né che l'odierna ricorrente, svolge attività sportive dilettantistiche> senza fine di lucro, non costituendo ciò, di per se solo, fatto incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavori subordinato per la manutenzione ordinaria della struttura in cui dette attività devono essere svolte;
b) né che i signori e siano soggetti tesserati, perché, a prescindere dal CP_2 Parte_3 rilievo che tale circostanza possa assumere, non vi è al riguardo alcuna prova per il primo, e per il secondo è stata allegata in copia una tessera che risulta rilasciata ben due anni dopo
(2021) dei fatti dei quali si discute;
c) né la circostanza che sia il che il abbiano accompagnato la squadra negli CP_2 Parte_3 eventi organizzati dall'associazione sportiva, perchè non si vede come un siffatto impegno, del quale neanche si specifica la cadenza (una volta a settimana, oppure ogni quindici giorni, oppure ogni mese) possa escludere lo svolgimento delle attività lavorative per come risultanti dall'accertamento ispettivo. 1 Cass. n. 10427/2014: "In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Va applicato il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori". 6 5.5-E poco è a dirsi sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro sia del che del CP_2
giacché: Parte_3
-le su riportate dichiarazioni convergono nell'attestare lo svolgimento da parte dei lavoratori menzionati di attività di pulizia del campo, lavaggio divise, raccolta dei palloni sui campi ecc.;
- i lavoratori risultano quindi impegnati in mansioni che, per il loro carattere necessariamente rutinario ed elementare non possono che essere svolte se non a titolo subordinato. In questo senso è
l'insegnamento della Suprema Corte, che, pur in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, ravvisa comunque la subordinazione in presenza di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate che siano sintomatiche della disponibilità continuativa del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali2.
5.6-Infine, di alcun rilievo, è la sentenza n. 444/2022, emessa nel giudizio instaurato dal CP_2 nei confronti dell'odierno appellante per fare accertare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato irregolare, e ciò in quanto è pacifico in giurisprudenza il principio che "... tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto" (Cass. 4142/01).
6. Con il quinto motivo, l'appellante ha addebitato al Tribunale di avere erroneamente ritenuto che l 'esiguo numero di soggetti coinvolti, la breve durata della presunta violazione ed il carattere non certo doloso della asserita trasgressione, varrebbero a formare un indice di gravità tale da giustificare l'entità della sanzione comminata e di non avere rilevato il vizio di motivazione dell'ordinanza sul punto in esame.
6.1-Il motivo è infondato. 2Ex multis cfr. Cass. n. 18271/2010. V. Cass. n. 18692/2007 che, nel dare atto di un consolidato indirizzo che ritiene l'astratta possibilità di svolgere secondo tipi contrattuali diversi ogni attività umana economicamente rilevante, ha proposto opportunamente un limite da individuarsi nella applicabilità del principio a quelle attività che, per contenuti e modalità, possano in astratto essere poste in essere sia in regime di subordinazione che di autonomia totale o parziale. Al contrario - rilevano in sostanza i giudici di legittimità - quando le mansioni siano tipiche della subordinazione, perché analoghe a quelle poste in essere dal dipendente, occorre presumere che si tratti di lavoro dipendente, rimanendo a carico del datore di lavoro la prova del contrario. A supporto logico di tali argomentazioni, la S.C. ha pure evidenziato come, nonostante la stagione di flessibilità che ha informato i recenti provvedimenti legislativi che hanno proposto tipi contrattuali alternativi, la regola del nostro ordinamento è quella della subordinazione, cioè del prototipo contrattuale, mentre ogni altra ipotesi negoziale che investa la prestazione d'opera all'interno dell'azienda costituisce una eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti formali (ove richiesti) e sostanziali da parte del datore di lavoro. 7 L'appellante si è limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa senza allegare elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore e senza avere cura nemmeno di spiegare perché abbia, in buona fede, presunto di potersi sottrarre agli obblighi di preventiva comunicazione degli instaurati rapporti di lavoro;
sicchè in tale lacunoso quadro assertivo ( e probatorio) si deve ritenere congrua, condivisibilmente con il Tribunale, la sanzione inflitta, avuto riguardo alle accertate modalità della condotta ( plurime e reiterate violazioni della normativa sul lavoro in nero, indicative, di per se sole, di una pervicace intenzionalità del comportamento trasgressivo).
7. Ne consegue il rigetto dell'appello.
8.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del DM Giustizia
n. 55/2014, avendo riguardo al valore della controversia sussumibile nello scaglio fino a euro
26.000; contenendo in prossimità dei limiti minimi dello scaglione applicabile i compensi delle fasi svolte di studio, introduzione, trattazione e decisione;
riducendo del venti per cento, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del d.lgs. 149/2015, i compensi a favore dell' che è difeso da funzionari Controparte_1 delegati.
9.Stante il rigetto dell'impugnazione, occorre dare atto che ricorrono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , IN Parte_1
QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ , con ricorso depositato il Pt_2
21/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2192/2022, pubblicata in data 21/12/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.325,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025.
8 La Presidente est.
RI LE
9
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa RI LE Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ con Parte_1 Pt_2
l'avv. PORTO ROSSELLA
appellante
E
, rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari delegati dott.ssa SCALERCIO ROSSELLA, dott.ssa MASSARO SILVANA, dott.ssa
BA BE, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 149 del 14.09.2015,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2192/2022, pubblicata in data 21/12/2022; opposizione a ordinanza ingiunzione.
FATTO.
1.Con sentenza del 21.12.2022, il Giudice del lavoro di Cosenza ha rigettato l'opposizione proposta da , quale responsabile della società sportiva dilettantistica avverso Parte_1 Pt_2
l'ordinanza ingiunzione n. 89/2021/01, notificata in data 20.09.2021, con la quale è stata inflitta la sanzione di euro 18.037,00 per l' impiego dei lavoratori subordinati e Parte_3 presso la suddetta società senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione CP_2
1 dei rapporti di lavoro, in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. n. 12/2002, conv. con mod. in
L. n. 73/2002, e ss. mod.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
-insussistenti i vizi di notifica degli atti presupposti (verbali ispettivi), atteso che l' ha CP_1 prodotto documentazione da cui < risulta, infatti, la notifica del verbale unico di accertamento prot.
n. 30136 del 22.10.2019 e prot. n. 35402 del 10.12.2019 e della diffida obbligatoria ex art 13, commi 2 e 3, D.lgs. 124/2004 e succ.mod, notifica eseguita con raccomandate a/r pervenute alla società opponente in data 28.10.2019 e in data 12.12.2019.>;
-insussistente l'inosservanza del termine di giorni 90 stabilito dall'art. 14 della legge 689/81, perché
l'attività di accertamento ha implicato l'acquisizione di documentazione, richiesta con i verbali interlocutori del 29.07.2019 e sollecitata con verbale interlocutorio del 09.9.2019, nonché l' acquisizione di dichiarazioni, avvenuta fino al mese di ottobre del 2019, e all'esito, tempestivamente, nello stesso mese di ottobre, è stata formalizzata la contestazione;
-insussistente il difetto di motivazione< atteso che l'atto impugnato e gli atti ad esso prodromici contengono una chiara indicazione delle norme di legge violate e dei fatti integranti le violazioni contestate, con un richiamo all'accesso ispettivo eseguito in data 26.06.2019>;
-provati i rapporti di lavoro subordinati sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accesso ispettivo;
-irrilevante la prova testimoniale articolata dall'opponente;
- irrilevante la sentenza emessa in altro giudizio, con cui è stata respinta la domanda di uno di uno dei lavoratori ( di accertamento del rapporto di lavoro subordinato ( al quale si ricollega CP_2
l'infrazione ascritta con l'ordinanza ingiunzione) perché < non risulta passata in giudicato, non è opponibile all' ; Controparte_1
-infine, <…l 'applicazione nel caso di specie della maxisanzione appare giustificato sia dal numero delle violazioni accertate, che rende grave la condotta perché reiterata, sia dal comportamento tenuto dall'opponente successivamente all'accertamento, non essendosi questi in alcun modo adoperato ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione>.
2. Con ricorso depositato in data 21.6.2023, il ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la Pt_1 riforma integrale sulla base dei motivi che si andranno ad esaminare nel prosieguo.
2 3.Nella resistenza dell'appellato, la Corte ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.Con il primo, secondo e terzo motivo, l'appellante ha riproposto i vizi formali dell'ordinanza ingiunzione, e segnatamente, in estrema sintesi:
(1) la nullità della notifica del verbale ispettivo perché effettuata impersonalmente nei confronti di e non anche del suo legale rappresentante pro-tempore; Parte_4
(2) nullità per difetto di motivazione, non potendo essere considerato sufficiente un mero richiamo alla normativa violata senza l'indicazione dell'esatta tempistica, delle modalità e della condotta attraverso cui si sarebbe consumata la fattispecie illecita;
(3) nullità conseguente alla violazione del termine di giorni 90, giacchè nella fattispecie, gli accertamenti in questione non richiedevano una particolare complessità e … la constatazione del fatto avrebbe dovuto necessariamente essere portata a conoscenza del presunto trasgressore entro il limite temporale stabilito dalla normativa in materia, decorrente nel caso di specie, sin dal primo verbale ispettivo. >.
4.1.Tali motivi sono infondati.
(1)Quanto al primo, è sufficiente rilevare, che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la documentazione in atti ( plico raccomandato e aa.rr.) comprova che il verbale ispettivo è stato recapitato agli indirizzi della società e del legale rappresentante , che sono quelli a cui Pt_1 risultano notificate le successive ordinanze ingiunzione ( la cui effettiva ricezione non è mai stata posta in discussione) e dallo stesso opponente indicati nell'intestazione del ricorso introduttivo.
(2)Quanto al secondo, ritiene il collegio che il requisito della motivazione sia sufficientemente integrato mediante il richiamo degli altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, che era già noto al soggetto trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.
D'altra parte, deve escludersi che si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa, considerato che la lamentata insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al ricorrente di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta.
3 (3)Quanto al terzo motivo, occorre premettere che per costante orientamento giurisprudenziale, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
- in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma secondo, L.
689/1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità , ma va individuato nel momento in cui l' autorità procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata(Cass. 27702/2019; Cass.
3043/2009; Cass. 23608/2009; Cass. 7681/2014).
E nella specie, avuto riguardo all'oggetto della segnalazione ( lavoro in nero) pervenuta all' , appaiono necessarie le attività di acquisizioni dei documenti -che il trasgressore CP_1 non è stato in grado di esibire immediatamente- e di audizione dei lavoratori;
sicchè deve ritenersi, condivisibilmente con il primo giudice, che il momento da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione è quello in cui i funzionari hanno concluso la fase istruttoria, ossia nell'ottobre 2019.
5.- Con il quarto motivo, l'appellante addebita al Tribunale:
(a) di avere erroneamente ritenuto sussistenti i rapporti di lavoro subordinato del e del CP_2 sulla base delle sole dichiarazioni rese da questi ultimi agli ispettori, che a tal fine Parte_3 invece non possono valere sia perché trattasi di< mere dichiarazioni unilaterali che avrebbero dovuto essere suffragate da prova > e sia perché dalle stesse non si evincono gli elementi tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive, vincolo di orario, retribuzione);
(b) di non avere tenuto conto che l'odierna ricorrente, svolge attività sportive dilettantistiche, secondo le direttive emanate dal dalla FIGC-LND (Federazione Italiana Gioco Calcio – CP_3
Lega Nazionale Dilettanti)>; che sia il che il risultavano tesserati della SSDRL CP_2 Parte_3
Marca – rispettivamente – sin dal 2016 e sin dal 2019; che < i due presunti lavoratori svolgevano all'interno dell'associazione sportiva funzioni di tesserato/socio, in qualità di dirigente accompagnatore, con compiti di organizzazione delle competizioni sportive e dei giochi per i
Campi estivi, e in detta qualità si occupavano di aspetti pratici, quali pulizia del campo e degli spogliatoi, come ogni altro socio e tesserato. In sostanza, essi concorrevano ad apportare il loro contributo per il raggiungimento dell'oggetto sociale.>;
© di non avere considerato la sentenza n. 444/2022, emessa all'esito del procedimento n. 1186/2020
R.G., con cui è stata rigettata la domanda proposta dal sig. al fine di ottenere CP_2
l'accertamento del proprio del rapporto di lavoro subordinato con la società Seppure, Pt_2 dunque, la sentenza de qua non fosse passata in giudicato, il Giudice di primo grado avrebbe
4 dovuto perlomeno sospendere il giudizio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n.
444/2022, considerato il medesimo thema decidendum e l'elevata probabilità di un contrasto tra giudicati.>.
5.1-Anche tale motivo, in tutte le declinazioni sopra sinteticamente esposte va disatteso per le ragioni che si vanno ad esporre.
5.2- E' utile richiamare il principio di diritto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria
(Cass. n. 9251/2010 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 14628/2021, Cass. n.
Cass.11934/2019).
5.3-Ciò detto, l'accertamento ispettivo, da cui trae origine la pretesa sanzionatoria, è incentrato sulle dichiarazioni rese agli ispettori da soggetti che all'epoca hanno operato a vario titolo nel centro sportivo, e segnatamente:
dai coniugi ( gestori del bar sito al suo interno), e da Controparte_4 Controparte_5
(dirigente della scuola calcio con regolare tesseramento, dal 1 settembre 2016 sino al Pt_2
30.06.2017), i quali hanno riferito- i primi due per il periodo dal mese di settembre 2016 sino al mese di dicembre 2018, il secondo, dal settembre fino a quando ha frequentato il campo ossia fino al giugno del 2017- che era l'unico addetto alla manutenzione della struttura e che CP_2 lo hanno visto, nei periodi indicati, occuparsi quotidianamente della pulizia del campo di calcio, del lavaggio delle divise del Pt_2
da , il quale, sentito il 26 giugno 2019, ha affermato di lavorare al centro Parte_3 sportivo , di occuparsi della lavanderia…magazziniere>, di essere in prova e di non avere firmato il contratto;
da , allenatore della squadra di calcio dal novembre 2018, il quale, sentito Controparte_6 anch'egli il 26 giugno 2019 ha dichiarato che < lavora qui da circa un mese e Parte_3 mezzo e si occupa della manutenzione del campo >;
5 dallo stesso legale rappresentante , il quale ha confermato che il da Pt_1 Parte_3
e mezzo> si occupa della manutenzione del campo sportivo;
mentre in relazione alla posizione del ha riferito di averlo ingaggiato occasionalmente per lavori presso il campo sportivo di CP_2 muratura, pittura, elettricità, corrispondendo di volta in volta i compensi per l'attività svolta in assenza di contratti scritti.
5.4- Considerato che tali dichiarazioni, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria, non è
l'ispettorato che deve fornire ulteriori prove, come sostiene l'appellante, 1ma è su quest'ultimo che incombe l' onere di offrire in giudizio contrari elementi di valutazione.
E tali non appaiono essere:
a) né che l'odierna ricorrente, svolge attività sportive dilettantistiche> senza fine di lucro, non costituendo ciò, di per se solo, fatto incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavori subordinato per la manutenzione ordinaria della struttura in cui dette attività devono essere svolte;
b) né che i signori e siano soggetti tesserati, perché, a prescindere dal CP_2 Parte_3 rilievo che tale circostanza possa assumere, non vi è al riguardo alcuna prova per il primo, e per il secondo è stata allegata in copia una tessera che risulta rilasciata ben due anni dopo
(2021) dei fatti dei quali si discute;
c) né la circostanza che sia il che il abbiano accompagnato la squadra negli CP_2 Parte_3 eventi organizzati dall'associazione sportiva, perchè non si vede come un siffatto impegno, del quale neanche si specifica la cadenza (una volta a settimana, oppure ogni quindici giorni, oppure ogni mese) possa escludere lo svolgimento delle attività lavorative per come risultanti dall'accertamento ispettivo. 1 Cass. n. 10427/2014: "In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Va applicato il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori". 6 5.5-E poco è a dirsi sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro sia del che del CP_2
giacché: Parte_3
-le su riportate dichiarazioni convergono nell'attestare lo svolgimento da parte dei lavoratori menzionati di attività di pulizia del campo, lavaggio divise, raccolta dei palloni sui campi ecc.;
- i lavoratori risultano quindi impegnati in mansioni che, per il loro carattere necessariamente rutinario ed elementare non possono che essere svolte se non a titolo subordinato. In questo senso è
l'insegnamento della Suprema Corte, che, pur in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, ravvisa comunque la subordinazione in presenza di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate che siano sintomatiche della disponibilità continuativa del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali2.
5.6-Infine, di alcun rilievo, è la sentenza n. 444/2022, emessa nel giudizio instaurato dal CP_2 nei confronti dell'odierno appellante per fare accertare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato irregolare, e ciò in quanto è pacifico in giurisprudenza il principio che "... tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto" (Cass. 4142/01).
6. Con il quinto motivo, l'appellante ha addebitato al Tribunale di avere erroneamente ritenuto che l 'esiguo numero di soggetti coinvolti, la breve durata della presunta violazione ed il carattere non certo doloso della asserita trasgressione, varrebbero a formare un indice di gravità tale da giustificare l'entità della sanzione comminata e di non avere rilevato il vizio di motivazione dell'ordinanza sul punto in esame.
6.1-Il motivo è infondato. 2Ex multis cfr. Cass. n. 18271/2010. V. Cass. n. 18692/2007 che, nel dare atto di un consolidato indirizzo che ritiene l'astratta possibilità di svolgere secondo tipi contrattuali diversi ogni attività umana economicamente rilevante, ha proposto opportunamente un limite da individuarsi nella applicabilità del principio a quelle attività che, per contenuti e modalità, possano in astratto essere poste in essere sia in regime di subordinazione che di autonomia totale o parziale. Al contrario - rilevano in sostanza i giudici di legittimità - quando le mansioni siano tipiche della subordinazione, perché analoghe a quelle poste in essere dal dipendente, occorre presumere che si tratti di lavoro dipendente, rimanendo a carico del datore di lavoro la prova del contrario. A supporto logico di tali argomentazioni, la S.C. ha pure evidenziato come, nonostante la stagione di flessibilità che ha informato i recenti provvedimenti legislativi che hanno proposto tipi contrattuali alternativi, la regola del nostro ordinamento è quella della subordinazione, cioè del prototipo contrattuale, mentre ogni altra ipotesi negoziale che investa la prestazione d'opera all'interno dell'azienda costituisce una eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti formali (ove richiesti) e sostanziali da parte del datore di lavoro. 7 L'appellante si è limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa senza allegare elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore e senza avere cura nemmeno di spiegare perché abbia, in buona fede, presunto di potersi sottrarre agli obblighi di preventiva comunicazione degli instaurati rapporti di lavoro;
sicchè in tale lacunoso quadro assertivo ( e probatorio) si deve ritenere congrua, condivisibilmente con il Tribunale, la sanzione inflitta, avuto riguardo alle accertate modalità della condotta ( plurime e reiterate violazioni della normativa sul lavoro in nero, indicative, di per se sole, di una pervicace intenzionalità del comportamento trasgressivo).
7. Ne consegue il rigetto dell'appello.
8.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del DM Giustizia
n. 55/2014, avendo riguardo al valore della controversia sussumibile nello scaglio fino a euro
26.000; contenendo in prossimità dei limiti minimi dello scaglione applicabile i compensi delle fasi svolte di studio, introduzione, trattazione e decisione;
riducendo del venti per cento, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del d.lgs. 149/2015, i compensi a favore dell' che è difeso da funzionari Controparte_1 delegati.
9.Stante il rigetto dell'impugnazione, occorre dare atto che ricorrono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , IN Parte_1
QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ , con ricorso depositato il Pt_2
21/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2192/2022, pubblicata in data 21/12/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.325,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025.
8 La Presidente est.
RI LE
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