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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IA
RO FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5665 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F.: ), in qualità di Parte_1 C.F._1
figlia ed erede di (nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Palmanova l'8.7.2008); (C.F.: Parte_2
), in qualità di figlio ed erede di C.F._2 [...]
(nato IC il 5.11.1928 e deceduto a Padova il Per_2
12.9.2017); (C.F.: ), in Parte_3 C.F._3
qualità di figlio ed erede di (nato IC il Persona_3
6.3.1910 e deceduto a Palmanova il 2.11.1987), e Per_1 Per_2 [...]
a loro volta fratelli ed eredi di (nato a Per_3 Persona_4
IC il 23.2.1915 e deceduto a Flossenbürg il 4.4.1945), di
[...]
(nata a [...] il [...] e deceduta a Palmanova il Per_5
13.3.1997) e di (nato a [...] il [...] ed Persona_6
ivi deceduto l'11.5.1947), tutti figli ed eredi di Persona_7
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 24.5.1946) e di Per_8 (nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 9.11.1948),
[...]
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione dagli
Avv.ti Matteo Miatto e Marco Seppi, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliati presso i loro Indirizzi Telematici,- attori-
E
in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F ), presso i P.IVA_2
cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per legge;
Repubblica Federale di Germani – contumace-
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per l'attrice:
“- accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Persona_4
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , e Pt_1 Pt_2
nella loro prefata veste, ad ottenere il risarcimento Parte_3
Pag. 2 di 33 integrale dei danni patiti da per i fatti di causa, nonché Persona_4
dei danni patiti iure proprio da Persona_7 Persona_8
nonché , , IA, per i medesimi Per_1 Per_2 Per_3 Persona_6
fatti; ii. per l'effetto, condannare la in Controparte_2
solido con il , al pagamento in Controparte_1
favore di , e nella loro predetta qualità, Pt_1 Pt_2 Parte_3
dei seguenti importi: Euro 9.056,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da o Euro 184.283,30 a titolo di Persona_4
risarcimento del danno non patrimoniale subito da o Persona_4
Euro 315.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio da nonché Persona_7 Persona_8 Per_1
, , IA e per la scomparsa di Per_2 Per_3 Persona_6 Per_4
per complessivi Euro 508.340,00, ovvero delle diverse, maggiori
[...]
o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa
– di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno..”.
Per il convenuto: CP_1
Parte
“a)dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co.,
Pag. 3 di 33 DL 36/22 conv. in L.29/22; e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esso avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte. ”.
***
Si esponeva in citazione che:
- , e – in qualità di figli ed eredi, Pt_1 Pt_2 Parte_3
rispettivamente, di e a loro volta Per_1 Per_2 Persona_3
fratelli ed eredi di , IA e Per_4 Persona_6
(quest'ultimi a loro volta eredi di ), nonché figli ed eredi Per_4
di e (a loro volta eredi del figlio Per_7 Persona_8
) – sono a chiedere la condanna della Repubblica Per_4
Federale di Germania (1) , soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, in solido con il
Pag. 4 di 33 (quale titolare del Controparte_1
Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36: v. infra), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dallo zio a seguito dei crimini di guerra e contro Persona_4
l'umanità perpetrati nei suoi confronti dalle forze armate tedesche, e consistiti nella sua cattura, deportazione in CP_2
ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati e successiva morte nel campo di concentramento di Flossenbürg, nonché dei danni non patrimoniali sofferti dai suoi congiunti in conseguenza di tale evento;
- nasceva il 23.2.1915 a IC: in data Persona_4
24.5.1944, le SS – nel corso di una rappresaglia finalizzata a reprimere i dissidenti del regime nazifascista – arrestavano e lo rinchiudevano nel carcere di Udine, ove Persona_4
veniva tenuto a loro disposizione (come da estratto del Registro
Matricola del Carcere di Udine: doc. 1). In data 14.7.1944 le SS prelevavano dal carcere e lo caricavano – Persona_4
insieme a circa altri sessanta compagni di sventura – su un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie, per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva deportato in ed internato – con matricola n. 29435 – presso il CP_2
campo di concentramento di Buchenwald, ove giungeva il
17.7.1944 (cfr. scheda personale di doc. 2; Persona_4
estratto del Registro matricola dei prigionieri del campo di
Buchenwald: doc. 3). All'entrata nel campo Persona_4
Pag. 5 di 33 subiva la requisizione dei propri effetti personali dei quali era ordinata l'immediata distruzione (cfr. scheda dei beni di cui era in possesso al suo ingresso al campo di Persona_4
Buchenwald: doc. 4).;
- era reclutato nel comando di lavoro Persona_4
( ) dislocato nel sotto1campo di e Persona_9 Pt_5
costretto ai lavori forzati presso la locale raffineria Braunkohle-
NZ AG (Brabag). In data 14.11.1944 Persona_4
veniva nuovamente caricato su un carro bestiame e trasferito nel campo di Flossenbürg, tristemente noto per la durata media della vita dei suoi prigionieri – 6 settimane – e per l'impressionante numero di morti giornalieri 40/die, ove gli veniva assegnato il numero di matricola 38789 (cfr. report su dal Persona_4
memoriale del campo di Flossenbürg: doc. 5; estratto del
Registro matricola del campo di Flossenbürg: doc. 6; e-mail d.d.
7.6.2005 dall'indirizzo di posta elettronica del Memoriale di
Flossenbürg: doc. 7). era rinchiuso nel Persona_10
sotto-campo di e costretto, insieme ad altri circa Per_11
6200 lavoratori, a prestare la propria manodopera nella costruzione di un tunnel a servizio di uno stabilimento sotterraneo, relegato in una baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, senza fonti di calore e e con somministrazione di cibo del tutto insufficiente;
- A causa delle disumane condizioni testé succintamente descritte, moriva in data 4.4.1945 (cfr. elenco dei Persona_4
Pag. 6 di 33 deceduti il 4.4.1945 nel campo di Flossenbürg: doc. 8). Ad
morto senza lasciare testamento, succedevano Persona_4
i genitori e , nonché i fratelli Persona_7 Persona_8
IA, , , , Per_3 CP_3 Per_1 Per_12 Per_13 Per_14
e Per_6 Persona_2
- In data 24.5.1946 moriva ab intestato, al Persona_7
quale succedevano, essendo in allora previsto il mero legato di usufrutto uxorio in favore della moglie i figli Persona_8
IA, , , , Per_3 CP_3 Per_1 Per_12 Per_13 Per_14
e In data 11.5.1947 moriva ab Per_6 Persona_2
intestato, celibe e senza figli, al quale Persona_6
succedevano la di lui madre e gli altri fratelli. In Persona_8
data 9.11.1948 moriva ab intestato alla quale Persona_8
succedevano i figli IA, , , Per_3 CP_3 Per_1 Per_12
, e In data 2.11.1987 moriva Per_13 Per_14 Persona_2
ab intestato al quale succedeva ex art. 566 c.c. Persona_3
– essendo a lui premorta la moglie – l'unico Parte_6
figlio, odierno attore. In data 13.3.1997 moriva Parte_3
ab intestato, vedova e senza figli, alla quale Persona_5
succedevano i fratelli, , , e Per_1 Per_12 Per_13 Per_14 [...]
nonché i figli dei fratelli e premorti. Per_2 Per_3 CP_3
In data 8.7.2008 moriva ab intestato al quale Persona_1
succedevano la moglie e i tre figli , Controparte_4 CP_5
ed quest'ultima odierna attrice. In CP_6 Parte_1
data 12.9.2017 moriva ab intestato ed a lui Persona_2
succedeva – essendo premorti sia la moglie che Persona_15
Pag. 7 di 33 il figlio – l'unico figlio superstite Per_16 Parte_2
odierno attore;
- , e – in qualità di figli ed eredi, Pt_1 Pt_2 Parte_3
rispettivamente, di e a loro volta Per_1 Per_2 Persona_3
fratelli ed eredi di , IA e (quest'ultimi a loro Per_4 Per_6
volta eredi del fratello ), tutti figli ed eredi di Per_4 Per_7
e (a loro volta eredi del figlio )
[...] Persona_8 Per_4
agiscono al fine di ottenere la condanna della
[...]
, in solido con il Controparte_2 Controparte_1
(quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43
[...]
del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n.
79), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dallo zio in conseguenza del suo arresto, Persona_4
deportazione in ed internamento con sottoposizione ai CP_2
lavori forzati da parte dell'esercito tedesco e conseguente morte in campo di concentramento, nonché dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dai suoi congiunti in conseguenza di tali eventi..
La di rimaneva contumace, mentre il Controparte_2 CP_2
si costituiva e contestava la domanda di parte Controparte_1
attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito.
Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della
Repubblica Federale tedesca, il difetto di legittimazione passiva della
, per essere chiamata a tenere indenne lo Stato Controparte_7
straniero l'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto-legge 30 aprile
Pag. 8 di 33 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo.
Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che sarà concesso agli odierni attori sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che gli attori avrebbero comunque potuto percepire nel caso in cui non fossero incorsi nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni.
LA GIURISDIZIONE
Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e
è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale CP_2
dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato Contr l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della in CP_2
cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario
Pag. 9 di 33 commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in successiva agli eventi dell'8 settembre CP_2
1943.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità della All'origine della controversia tra Italia e CP_2
decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la CP_2
menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.
Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello
Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in
Pag. 10 di 33 violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il
1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla
Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la invece godeva per il CP_2
diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199;
Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008,
n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004,
n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del
Pag. 11 di 33 29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n.
32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU.,
21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84,
85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la
Pag. 12 di 33 reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della
Costituzione; la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost.,
Pag. 13 di 33 posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in e ivi costretti a lavori forzati) che CP_2
avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017
(cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr.
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre
2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ.,
SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Pag. 14 di 33 Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte
Costituzionale e affermare l'immunità della per i crimini nazisti CP_2
compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero conomia CP_1 CP_1
finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe
2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 28 giugno 2023 e pertanto potranno ora accedere al
Fondo anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale data ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in
Pag. 15 di 33 giudicato), prevedendo che sia a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte
Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997):
«l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in
Pag. 16 di 33 rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio
2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al
Fondo istituito.
Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della in ordine alla titolarità Controparte_2
passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno
Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e
Pag. 17 di 33 nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra
Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e
Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre
2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la
Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la chiede anche in CP_2
questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la al risarcimento dei danni per la strage CP_2
commessa da membri del Terzo Reich a ER (“P , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della
Pag. 18 di 33 personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -
C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_17
della per gli illeciti perpetrati Controparte_2 CP_2
dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di ER”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO.
La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può Contr sostenersi che ora la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una Contr condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti. La
A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto
Pag. 19 di 33 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello
Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 CP_2
del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della CP_2
divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_1
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il
[...]
MEF può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del Fondo;
non assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione.
Pag. 20 di 33 Ne consegue che si impone il rigetto della domanda formulata nei confronti della , ma la domanda non sarebbe stata Controparte_7
formulabile neanche nei confronti del mero Controparte_1
interventore adesivo dipendente, in quanto tale impossibilitato ad ampliare l'oggetto del giudizio e a formulare eccezioni in senso stretto.
Il presente giudizio non ha comunque ad oggetto, direttamente, l'accesso dell'attrice al Fondo – che potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal . Controparte_9
LA PRESCRIZIONE
La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo
Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì:
Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722;
Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti
Pag. 21 di 33 fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due
Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la
Pag. 22 di 33 Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del
11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004,
n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non
Pag. 23 di 33 contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7,
2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Pag. 24 di 33 Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica rimasta contumace, ma Controparte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
DECADENZA E RINUNCIA
Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora alla figlia ed erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez.
Pag. 25 di 33 lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403;
Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
***
Nel merito e sul risarcimento del danno.
Parte attrice ha dimostrato il rapporto di parentela (filiazione e rapporto dei danti causa con il fratello, genitori e altri fratelli premorti) e la successione ereditaria ai fratelli della vittima della deportazione a mezzo certificato di stato di famiglia storico e accettazione espresse dell'eredità del padre da parte di e denuncia di successione e Persona_18 Persona_19
voltura catastale da parte di e con Persona_20 Persona_21
riguardo all'eredità rispettivamente di e di Per_1 Persona_22
Pag. 26 di 33 Con riferimento, invece, alle vicende occorse ad sono Persona_23
stati depositati i documenti richiamati in premessa che provano la cattura, la prigionia, gli spostamenti e, infine, la morte nel centro di internamento.
La produzione in atti soddisfa l'onere probatorio incombente sulla parte attrice (cfr. Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999), sia per quanto concerne la prova del rapporto di parentela che per le tristi vicende nelle quali è rimasto coinvolto il dante causa degli attori.
Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della in continuità con il Terzo Reich. Le dure condizioni di vita CP_2
nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati, oltre che parzialmente lumeggiate dal carteggio prodotto costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende, che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. CP_2
I AN
Quanto al danno, premesso che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo (la cattura da cui ha avuto inizio la prigionia), è stato richiesto il danno patrimoniale per il lavoro svolto dall'ascendente e non pagato e il danno da ingiusta detenzione per i mesi di prigionia e, infine, quello biologico-terminale per
Pag. 27 di 33 la morte che è stata causata dalle pessime condizioni di vita alle quali è stato costretto.
Il danno patrimoniale lamentato, per prestazioni di lavoro non pagate, non rientra tra quelli che giustificano la mancata applicazione della disciplina generale sulla prescrizione e, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Sicuramente al defunto è riconoscibile (e dunque il danno che gli attori possono vantare iure hereditatis) è quello subito per essere stato privato della propria libertà e costretto a un regime di detenzione, e, quale criterio in effetti opportunamente applicabile in via analogica, vi è il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00, importo che, moltiplicato per 315 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato), conduce a liquidare la somma finale € 36.215,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.: è stata documentata con certificazione del non contestata dalla difesa Controparte_1
Pag. 28 di 33 la percezione da parte dei parenti del della somma di Lire £ Per_4
432.859,056,'indennizzo di cui al D.P.R. del 6 ottobre 1963 n.2043, richiesto e ottenuto da tutti i fratelli, con decreto del Ministro del Tesoro del 26.04.1969. Detta somma, attualizzata al mese di Aprile 2024 (ultimo coefficiente utile) ammonterebbe a £ 9.337.898 (valuta € 4.822,62 ). Tale circostanza rileva ai fini del calcolo della somma complessiva da portare in detrazione, così come previsto dall' art. 43, comma 4, lett. b), poiché dall'eventuale ristoro concesso devono essere detratte le somme, attualizzate, percepite a titolo di indennizzo.
E' stato poi richiesto il danno tanatologico, da intendersi anche quale danno terminale e/o catastrofico consistito nella sofferenza, spirituale e intima, patita dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita. Fa parte della categoria del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) ed è rivendicabile iure hereditatis dai familiari (Cass.,7126/2013), in quanto patito dalla vittima prima del suo decesso.
In particolare, il danno catastrofale viene definito come “la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali“ (Cass., 29492/2019) e richiede lo stato di coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica e la non immediatezza del decesso in seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo ma oggettivamente apprezzabile.
In senso non dissimile i “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n. 15350/2015) come le
Pag. 29 di 33 sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, richiedono che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. Tale categoria di danno ha conosciuto più di un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o
“differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni” “danni terminali”. Tale categoria di danno ha conosciuto più di un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o “differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni” terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
Si ritiene quindi di procedere equitativamente con il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00 aumentabili e personalizzabili ad € 173,00, aumento pienamente giustificabile nel caso di specie, importo che, moltiplicato per
315 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato), conduce a liquidare la somma finale € 54.495,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi
Pag. 30 di 33 i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Non vi è alcuna duplicazione di risarcimento del medesimo danno perché nel primo caso è stato liquidato il danno corrispondente al regime di prigionia imposto e dunque vi è stata una mera applicazione analogica dello strumento di quantificazione del danno.
Quanto ai danni subiti in proprio dai genitori di e dai suoi fratelli, Per_4
deve osservarsi che “in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cfr. Cass. n. 28989 del 11/11/2019).
Nel caso di specie è stata meramente allegata e provata la circostanza della parentela, senza nessun altro elemento addurre, anzi la stessa allegazione è generica rispetto alla posizione dei genitori degli odierni attori. Inoltre, deve evidenziarsi che la famiglia de defunto si componeva di nove Per_4
fratelli e i genitori di sono morti dopo pochissimi anni, due e tre Per_4
anni dal decesso. In tale contesto, privo di qualunque riferimento alla
Pag. 31 di 33 fattispecie concreta, riconoscere un danno a titolo di perdita da rapporto parentale equivarrebbe a riconoscere tale danno come in re ipsa e ciò non appare possibile.
Complessivamente, va riconosciuto agli attori per le causali sopra indicate la somma di € 90.710,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento.
Da tale somma va detratta quella di € 4.822,62 già percepita dagli eredi ai sensi della normativa citata a titolo di indennizzo e dunque residua la somma di € 85.887,38.
Le spese di lite vengono compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
2) accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
3) liquida in favore degli attori la somma di € 85.887,38, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 12 dicembre 2025
Pag. 32 di 33 Il Giudice
IA RO FF
Pag. 33 di 33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IA
RO FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5665 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F.: ), in qualità di Parte_1 C.F._1
figlia ed erede di (nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Palmanova l'8.7.2008); (C.F.: Parte_2
), in qualità di figlio ed erede di C.F._2 [...]
(nato IC il 5.11.1928 e deceduto a Padova il Per_2
12.9.2017); (C.F.: ), in Parte_3 C.F._3
qualità di figlio ed erede di (nato IC il Persona_3
6.3.1910 e deceduto a Palmanova il 2.11.1987), e Per_1 Per_2 [...]
a loro volta fratelli ed eredi di (nato a Per_3 Persona_4
IC il 23.2.1915 e deceduto a Flossenbürg il 4.4.1945), di
[...]
(nata a [...] il [...] e deceduta a Palmanova il Per_5
13.3.1997) e di (nato a [...] il [...] ed Persona_6
ivi deceduto l'11.5.1947), tutti figli ed eredi di Persona_7
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 24.5.1946) e di Per_8 (nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 9.11.1948),
[...]
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione dagli
Avv.ti Matteo Miatto e Marco Seppi, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliati presso i loro Indirizzi Telematici,- attori-
E
in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F ), presso i P.IVA_2
cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per legge;
Repubblica Federale di Germani – contumace-
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per l'attrice:
“- accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Persona_4
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , e Pt_1 Pt_2
nella loro prefata veste, ad ottenere il risarcimento Parte_3
Pag. 2 di 33 integrale dei danni patiti da per i fatti di causa, nonché Persona_4
dei danni patiti iure proprio da Persona_7 Persona_8
nonché , , IA, per i medesimi Per_1 Per_2 Per_3 Persona_6
fatti; ii. per l'effetto, condannare la in Controparte_2
solido con il , al pagamento in Controparte_1
favore di , e nella loro predetta qualità, Pt_1 Pt_2 Parte_3
dei seguenti importi: Euro 9.056,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da o Euro 184.283,30 a titolo di Persona_4
risarcimento del danno non patrimoniale subito da o Persona_4
Euro 315.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio da nonché Persona_7 Persona_8 Per_1
, , IA e per la scomparsa di Per_2 Per_3 Persona_6 Per_4
per complessivi Euro 508.340,00, ovvero delle diverse, maggiori
[...]
o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa
– di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno..”.
Per il convenuto: CP_1
Parte
“a)dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co.,
Pag. 3 di 33 DL 36/22 conv. in L.29/22; e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esso avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte. ”.
***
Si esponeva in citazione che:
- , e – in qualità di figli ed eredi, Pt_1 Pt_2 Parte_3
rispettivamente, di e a loro volta Per_1 Per_2 Persona_3
fratelli ed eredi di , IA e Per_4 Persona_6
(quest'ultimi a loro volta eredi di ), nonché figli ed eredi Per_4
di e (a loro volta eredi del figlio Per_7 Persona_8
) – sono a chiedere la condanna della Repubblica Per_4
Federale di Germania (1) , soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, in solido con il
Pag. 4 di 33 (quale titolare del Controparte_1
Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36: v. infra), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dallo zio a seguito dei crimini di guerra e contro Persona_4
l'umanità perpetrati nei suoi confronti dalle forze armate tedesche, e consistiti nella sua cattura, deportazione in CP_2
ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati e successiva morte nel campo di concentramento di Flossenbürg, nonché dei danni non patrimoniali sofferti dai suoi congiunti in conseguenza di tale evento;
- nasceva il 23.2.1915 a IC: in data Persona_4
24.5.1944, le SS – nel corso di una rappresaglia finalizzata a reprimere i dissidenti del regime nazifascista – arrestavano e lo rinchiudevano nel carcere di Udine, ove Persona_4
veniva tenuto a loro disposizione (come da estratto del Registro
Matricola del Carcere di Udine: doc. 1). In data 14.7.1944 le SS prelevavano dal carcere e lo caricavano – Persona_4
insieme a circa altri sessanta compagni di sventura – su un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie, per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva deportato in ed internato – con matricola n. 29435 – presso il CP_2
campo di concentramento di Buchenwald, ove giungeva il
17.7.1944 (cfr. scheda personale di doc. 2; Persona_4
estratto del Registro matricola dei prigionieri del campo di
Buchenwald: doc. 3). All'entrata nel campo Persona_4
Pag. 5 di 33 subiva la requisizione dei propri effetti personali dei quali era ordinata l'immediata distruzione (cfr. scheda dei beni di cui era in possesso al suo ingresso al campo di Persona_4
Buchenwald: doc. 4).;
- era reclutato nel comando di lavoro Persona_4
( ) dislocato nel sotto1campo di e Persona_9 Pt_5
costretto ai lavori forzati presso la locale raffineria Braunkohle-
NZ AG (Brabag). In data 14.11.1944 Persona_4
veniva nuovamente caricato su un carro bestiame e trasferito nel campo di Flossenbürg, tristemente noto per la durata media della vita dei suoi prigionieri – 6 settimane – e per l'impressionante numero di morti giornalieri 40/die, ove gli veniva assegnato il numero di matricola 38789 (cfr. report su dal Persona_4
memoriale del campo di Flossenbürg: doc. 5; estratto del
Registro matricola del campo di Flossenbürg: doc. 6; e-mail d.d.
7.6.2005 dall'indirizzo di posta elettronica del Memoriale di
Flossenbürg: doc. 7). era rinchiuso nel Persona_10
sotto-campo di e costretto, insieme ad altri circa Per_11
6200 lavoratori, a prestare la propria manodopera nella costruzione di un tunnel a servizio di uno stabilimento sotterraneo, relegato in una baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, senza fonti di calore e e con somministrazione di cibo del tutto insufficiente;
- A causa delle disumane condizioni testé succintamente descritte, moriva in data 4.4.1945 (cfr. elenco dei Persona_4
Pag. 6 di 33 deceduti il 4.4.1945 nel campo di Flossenbürg: doc. 8). Ad
morto senza lasciare testamento, succedevano Persona_4
i genitori e , nonché i fratelli Persona_7 Persona_8
IA, , , , Per_3 CP_3 Per_1 Per_12 Per_13 Per_14
e Per_6 Persona_2
- In data 24.5.1946 moriva ab intestato, al Persona_7
quale succedevano, essendo in allora previsto il mero legato di usufrutto uxorio in favore della moglie i figli Persona_8
IA, , , , Per_3 CP_3 Per_1 Per_12 Per_13 Per_14
e In data 11.5.1947 moriva ab Per_6 Persona_2
intestato, celibe e senza figli, al quale Persona_6
succedevano la di lui madre e gli altri fratelli. In Persona_8
data 9.11.1948 moriva ab intestato alla quale Persona_8
succedevano i figli IA, , , Per_3 CP_3 Per_1 Per_12
, e In data 2.11.1987 moriva Per_13 Per_14 Persona_2
ab intestato al quale succedeva ex art. 566 c.c. Persona_3
– essendo a lui premorta la moglie – l'unico Parte_6
figlio, odierno attore. In data 13.3.1997 moriva Parte_3
ab intestato, vedova e senza figli, alla quale Persona_5
succedevano i fratelli, , , e Per_1 Per_12 Per_13 Per_14 [...]
nonché i figli dei fratelli e premorti. Per_2 Per_3 CP_3
In data 8.7.2008 moriva ab intestato al quale Persona_1
succedevano la moglie e i tre figli , Controparte_4 CP_5
ed quest'ultima odierna attrice. In CP_6 Parte_1
data 12.9.2017 moriva ab intestato ed a lui Persona_2
succedeva – essendo premorti sia la moglie che Persona_15
Pag. 7 di 33 il figlio – l'unico figlio superstite Per_16 Parte_2
odierno attore;
- , e – in qualità di figli ed eredi, Pt_1 Pt_2 Parte_3
rispettivamente, di e a loro volta Per_1 Per_2 Persona_3
fratelli ed eredi di , IA e (quest'ultimi a loro Per_4 Per_6
volta eredi del fratello ), tutti figli ed eredi di Per_4 Per_7
e (a loro volta eredi del figlio )
[...] Persona_8 Per_4
agiscono al fine di ottenere la condanna della
[...]
, in solido con il Controparte_2 Controparte_1
(quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43
[...]
del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n.
79), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dallo zio in conseguenza del suo arresto, Persona_4
deportazione in ed internamento con sottoposizione ai CP_2
lavori forzati da parte dell'esercito tedesco e conseguente morte in campo di concentramento, nonché dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dai suoi congiunti in conseguenza di tali eventi..
La di rimaneva contumace, mentre il Controparte_2 CP_2
si costituiva e contestava la domanda di parte Controparte_1
attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito.
Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della
Repubblica Federale tedesca, il difetto di legittimazione passiva della
, per essere chiamata a tenere indenne lo Stato Controparte_7
straniero l'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto-legge 30 aprile
Pag. 8 di 33 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo.
Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che sarà concesso agli odierni attori sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che gli attori avrebbero comunque potuto percepire nel caso in cui non fossero incorsi nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni.
LA GIURISDIZIONE
Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e
è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale CP_2
dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato Contr l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della in CP_2
cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario
Pag. 9 di 33 commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in successiva agli eventi dell'8 settembre CP_2
1943.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità della All'origine della controversia tra Italia e CP_2
decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la CP_2
menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.
Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello
Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in
Pag. 10 di 33 violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il
1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla
Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la invece godeva per il CP_2
diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199;
Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008,
n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004,
n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del
Pag. 11 di 33 29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n.
32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU.,
21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84,
85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la
Pag. 12 di 33 reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della
Costituzione; la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost.,
Pag. 13 di 33 posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in e ivi costretti a lavori forzati) che CP_2
avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017
(cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr.
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre
2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ.,
SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Pag. 14 di 33 Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte
Costituzionale e affermare l'immunità della per i crimini nazisti CP_2
compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero conomia CP_1 CP_1
finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe
2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 28 giugno 2023 e pertanto potranno ora accedere al
Fondo anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale data ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in
Pag. 15 di 33 giudicato), prevedendo che sia a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte
Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997):
«l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in
Pag. 16 di 33 rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio
2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al
Fondo istituito.
Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della in ordine alla titolarità Controparte_2
passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno
Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e
Pag. 17 di 33 nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra
Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e
Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre
2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la
Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la chiede anche in CP_2
questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la al risarcimento dei danni per la strage CP_2
commessa da membri del Terzo Reich a ER (“P , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della
Pag. 18 di 33 personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -
C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_17
della per gli illeciti perpetrati Controparte_2 CP_2
dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di ER”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO.
La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può Contr sostenersi che ora la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una Contr condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti. La
A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto
Pag. 19 di 33 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello
Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 CP_2
del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della CP_2
divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_1
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il
[...]
MEF può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del Fondo;
non assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione.
Pag. 20 di 33 Ne consegue che si impone il rigetto della domanda formulata nei confronti della , ma la domanda non sarebbe stata Controparte_7
formulabile neanche nei confronti del mero Controparte_1
interventore adesivo dipendente, in quanto tale impossibilitato ad ampliare l'oggetto del giudizio e a formulare eccezioni in senso stretto.
Il presente giudizio non ha comunque ad oggetto, direttamente, l'accesso dell'attrice al Fondo – che potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal . Controparte_9
LA PRESCRIZIONE
La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo
Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì:
Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722;
Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti
Pag. 21 di 33 fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due
Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la
Pag. 22 di 33 Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del
11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004,
n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non
Pag. 23 di 33 contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7,
2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Pag. 24 di 33 Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica rimasta contumace, ma Controparte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
DECADENZA E RINUNCIA
Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora alla figlia ed erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez.
Pag. 25 di 33 lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403;
Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
***
Nel merito e sul risarcimento del danno.
Parte attrice ha dimostrato il rapporto di parentela (filiazione e rapporto dei danti causa con il fratello, genitori e altri fratelli premorti) e la successione ereditaria ai fratelli della vittima della deportazione a mezzo certificato di stato di famiglia storico e accettazione espresse dell'eredità del padre da parte di e denuncia di successione e Persona_18 Persona_19
voltura catastale da parte di e con Persona_20 Persona_21
riguardo all'eredità rispettivamente di e di Per_1 Persona_22
Pag. 26 di 33 Con riferimento, invece, alle vicende occorse ad sono Persona_23
stati depositati i documenti richiamati in premessa che provano la cattura, la prigionia, gli spostamenti e, infine, la morte nel centro di internamento.
La produzione in atti soddisfa l'onere probatorio incombente sulla parte attrice (cfr. Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999), sia per quanto concerne la prova del rapporto di parentela che per le tristi vicende nelle quali è rimasto coinvolto il dante causa degli attori.
Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della in continuità con il Terzo Reich. Le dure condizioni di vita CP_2
nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati, oltre che parzialmente lumeggiate dal carteggio prodotto costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende, che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. CP_2
I AN
Quanto al danno, premesso che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo (la cattura da cui ha avuto inizio la prigionia), è stato richiesto il danno patrimoniale per il lavoro svolto dall'ascendente e non pagato e il danno da ingiusta detenzione per i mesi di prigionia e, infine, quello biologico-terminale per
Pag. 27 di 33 la morte che è stata causata dalle pessime condizioni di vita alle quali è stato costretto.
Il danno patrimoniale lamentato, per prestazioni di lavoro non pagate, non rientra tra quelli che giustificano la mancata applicazione della disciplina generale sulla prescrizione e, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Sicuramente al defunto è riconoscibile (e dunque il danno che gli attori possono vantare iure hereditatis) è quello subito per essere stato privato della propria libertà e costretto a un regime di detenzione, e, quale criterio in effetti opportunamente applicabile in via analogica, vi è il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00, importo che, moltiplicato per 315 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato), conduce a liquidare la somma finale € 36.215,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.: è stata documentata con certificazione del non contestata dalla difesa Controparte_1
Pag. 28 di 33 la percezione da parte dei parenti del della somma di Lire £ Per_4
432.859,056,'indennizzo di cui al D.P.R. del 6 ottobre 1963 n.2043, richiesto e ottenuto da tutti i fratelli, con decreto del Ministro del Tesoro del 26.04.1969. Detta somma, attualizzata al mese di Aprile 2024 (ultimo coefficiente utile) ammonterebbe a £ 9.337.898 (valuta € 4.822,62 ). Tale circostanza rileva ai fini del calcolo della somma complessiva da portare in detrazione, così come previsto dall' art. 43, comma 4, lett. b), poiché dall'eventuale ristoro concesso devono essere detratte le somme, attualizzate, percepite a titolo di indennizzo.
E' stato poi richiesto il danno tanatologico, da intendersi anche quale danno terminale e/o catastrofico consistito nella sofferenza, spirituale e intima, patita dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita. Fa parte della categoria del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) ed è rivendicabile iure hereditatis dai familiari (Cass.,7126/2013), in quanto patito dalla vittima prima del suo decesso.
In particolare, il danno catastrofale viene definito come “la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali“ (Cass., 29492/2019) e richiede lo stato di coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica e la non immediatezza del decesso in seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo ma oggettivamente apprezzabile.
In senso non dissimile i “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n. 15350/2015) come le
Pag. 29 di 33 sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, richiedono che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. Tale categoria di danno ha conosciuto più di un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o
“differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni” “danni terminali”. Tale categoria di danno ha conosciuto più di un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o “differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni” terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
Si ritiene quindi di procedere equitativamente con il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00 aumentabili e personalizzabili ad € 173,00, aumento pienamente giustificabile nel caso di specie, importo che, moltiplicato per
315 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato), conduce a liquidare la somma finale € 54.495,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi
Pag. 30 di 33 i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Non vi è alcuna duplicazione di risarcimento del medesimo danno perché nel primo caso è stato liquidato il danno corrispondente al regime di prigionia imposto e dunque vi è stata una mera applicazione analogica dello strumento di quantificazione del danno.
Quanto ai danni subiti in proprio dai genitori di e dai suoi fratelli, Per_4
deve osservarsi che “in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cfr. Cass. n. 28989 del 11/11/2019).
Nel caso di specie è stata meramente allegata e provata la circostanza della parentela, senza nessun altro elemento addurre, anzi la stessa allegazione è generica rispetto alla posizione dei genitori degli odierni attori. Inoltre, deve evidenziarsi che la famiglia de defunto si componeva di nove Per_4
fratelli e i genitori di sono morti dopo pochissimi anni, due e tre Per_4
anni dal decesso. In tale contesto, privo di qualunque riferimento alla
Pag. 31 di 33 fattispecie concreta, riconoscere un danno a titolo di perdita da rapporto parentale equivarrebbe a riconoscere tale danno come in re ipsa e ciò non appare possibile.
Complessivamente, va riconosciuto agli attori per le causali sopra indicate la somma di € 90.710,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento.
Da tale somma va detratta quella di € 4.822,62 già percepita dagli eredi ai sensi della normativa citata a titolo di indennizzo e dunque residua la somma di € 85.887,38.
Le spese di lite vengono compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
2) accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
3) liquida in favore degli attori la somma di € 85.887,38, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 12 dicembre 2025
Pag. 32 di 33 Il Giudice
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