Ordinanza collegiale 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 20/06/2022, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2022, proposto da
FA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ponzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Russi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (Arca Sud Salento), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del “decreto di rilascio dell'alloggio ERP” emesso da Arca Sud Salento in data 14.06.2016 n. prot. 2024, notificato in data 29.06.2016;
- della diffida al rilascio dell'immobile sito in Squinzano alla via G. Marinelli n. 61 sc. E-P.T. int. 2 – n. prot. 19056 del 4/11/2021, notificata in data 04/11/2021;
- della successiva diffida al rilascio dell'immobile sito in Squinzano alla via G. Marinelli n. 61 sc. E-P.T. int. 2 – n. prot. 6245 del 22/03/2022, notificata in data 24/03/2022;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca Sud Salento e del Comune di Squinzano;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Ponzo, per la parte ricorrente, avv. W. Pirchio, in sostituzione dell'avv. A. Russi per il Comune, e avv. A. Pezzuto, per Arca Sud Salento.
1) Premesso che:
- a) il ricorrente ha proposto, innanzi al G.O., azione volta alla sospensione cautelare della diffida al rilascio di alloggio ERP e del presupposto decreto di rilascio dell’Arca Sud Salento prot. n. 2024 del 14 giugno 2016, notificatogli il 29 giugno 2016 (decreto emesso a seguito di rigetto, del 4 marzo 2015, della sua istanza di voltura del contratto di locazione);
- b) il G.O., con ordinanza del 15 febbraio 2022, ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo gli atti impugnati una diretta conseguenza del diniego dell’istanza di voltura, espressione di un potere della P.A., come tale sindacabile dal G.A.;
- c) il ricorrente ha quindi riassunto il gravame davanti a questo G.A.
2) Rilevato che, nella materia de qua , la Corte di Cassazione ha osservato quanto segue: « 3. - Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). 4. - Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio […] . La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio » (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021).
3) Rilevato che, nel caso di specie, il presupposto del decreto di rilascio del 14 giugno 2016 – e dei successivi atti – è il rigetto della richiesta di voltura del 4 marzo 2015, con la conseguenza che « va attribuita al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell’assegnazione non riserva all’amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. 19 agosto 2016, n. 17201; 26 ottobre 2017, n. 25411; 16 gennaio 2007, n. 757; 10 gennaio 2003, n. 178 )» (T.A.R. Salerno, sent. n. 28 del 12 gennaio 2022).
4) Ritenuto, pertanto, che, sulla scorta dei richiamati principî giurisprudenziali e ai sensi degli artt. 59, comma 3, L. n. 69/2009, e 11, comma 3, c.p.a., debba disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai fini della declaratoria del giudice al quale spetta decidere la presente controversia, con conseguente sospensione del presente giudizio, sino alla pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite.
5) Ravvisata, dunque, la sussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, co. 3, c.p.a, con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, affinché si pronunci sul conflitto di giurisdizione sollevato in ordine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- a) solleva il conflitto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione, e ne rimette la decisione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- b) sospende, nelle more della decisione sul conflitto di giurisdizione, il presente giudizio.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti e a trasmettere copia del fascicolo della causa, nonché della presente ordinanza, con la prova delle relative comunicazioni, alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO