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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Antonino Fichera Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1475/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno
promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 Pt_2 dagli avv. Cristoforo Kielland, Riccardo Bressler e Lucia Randone come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giuseppe Rossitto come da procura in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 7.3.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1595/2023, pubblicata il 31.8.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] dichiarava l'inadempimento di dell'obbligo assunto con il Parte_1 CP_1
contratto preliminare di cessione del contratto di leasing concluso con la società Parte_1 afferente l'imbarcazione TT 780 e lo condannava a risarcire il danno patito dall'attrice in euro
532,00 rigettando la domanda di rimborso delle maggiori spese sostenute in carenza di prova, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.11.2023, proponeva Parte_1
appello avverso la detta sentenza che censurava con distinti motivi ed in riforma chiedeva accogliersi integralmente la domanda risarcitoria spiegata in primo grado con il favore delle spese di causa.
Si costituiva per eccepire la infondatezza del gravame di cui chiedeva il CP_1
rigetto e spiegava appello incidentale condizionato all'accoglimento anche parziale del gravame principale, con vittoria delle spese di lite.
1) Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza di prime cure per avere escluso il risarcimento del danno relativamente alle spese sostenute per il periodo dall'ottobre 2016 a febbraio
2017 per la ragione che la aveva agito quale mero intermediario fra l'acquirente finale Parte_1 dell'imbarcazione, tale e l'appellato e che solo dal mese di marzo la predetta Parte_3 CP_1
società avrebbe assunto la qualità di promittente compratore.
Rileva come la aveva accettato l'imbarcazione da acquistare già nel gennaio 2017 in Parte_1
proprio e non quale broker, come emergeva dalle prove testimoniali non esaminate dal giudice di prime cure, oltre che dal documento dell'ottobre 2016 dal quale risultava che l'unico broker fosse la
EA NG e che fosse l'unica acquirente dell'imbarcazione al prezzo di euro Parte_1
1.500.000,00.
Inoltre produceva in appello contratto di vendita stipulato il 23.12.2016 tra l'appellante e tale
, acquirente finale al quale l'imbarcazione sarebbe stata trasferita da dopo Parte_3 Parte_1
l'acquisto dalla concedente UniCredit Leasing con cessione del contratto dell'utilizzatore . CP_1
Assume quindi l'erroneità della statuizione di primo grado per avere motivato che le spese sostenute dall'appellante da ottobre 2016 a febbraio 2017 in forza delle norme sulla mediazione restavano a carico del cliente una volta che l'affare non era stato concluso dovendo il cliente tenere indenne il mediatore ex art.1756 c.c. delle spese sostenute.
Deduce poi che il richiamo alla disciplina della mediazione era comunque errato posto che in altra parte della decisione si assume che fosse mandataria con rappresentanza di una delle Parte_1
2 parti contrattuali, con impossibilità quindi di rivestire la qualità di mediatore il quale deve essere terzo rispetto alle parti dell'affare.
1.1) Il motivo non può essere accolto.
Invero correttamente la sentenza di prime cure, dopo aver richiamato la stessa allegazione in fatto descritta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha ritenuto che nel periodo da ottobre 2016 a febbraio 2017 la non aveva condotto le trattative con Parte_1 CP_1
in proprio bensì per conto di tale e che solo dal mese di marzo 2017 era stato Parte_3
concordato che l'imbarcazione TT 780, denominata Annù, sarebbe stata acquistata direttamente dalla appellante e di conseguenza aveva stipulato il contratto preliminare con che si CP_1
obbligava a cedere il contratto di leasing stipulato con la concedente DI avente ad oggetto la suddetta imbarcazione.
1.2) Al fine di avallare la correttezza della superiore statuizione, è utile riportare testualmente quanto scritto nell'atto di citazione di primo grado (da pag.1 a pag 4): “Nel' ottobre 2016
l'esponente veniva incaricata dal proprio cliente giapponese SI di reperire sul CP_2
mercato delle imbarcazioni da diporto un'unità modello TT 780 in vendita che tra l'altro montasse l'”hard top” originale installato dal costruttore. Tramite la società EA NG di Malta, broker nel campo della compravendita e noleggio di unità da diporto, l'esponente individuava l'imbarcazione denominata “Annù” modello TT 780 avente esattamente le caratteristiche richieste dal proprio cliente. Tale imbarcazione era (e risulta essere) condotta in locazione, in forza di relativo contratto di locazione finanziaria (“leasing”) con DI Leasing S.p.A. dal SI
..Infatti il SI di EA NG, avendo appreso che il SI Persona_1 Testimone_1
intendeva vendere la sua imbarcazione lo aveva contattato telefonicamente tramite il CP_1
marinaio imbarcato a bordo, SI per avere le informazioni preliminari ed Testimone_2
organizzare una visita da parte sua per poter visionare l'imbarcazione stessa. Il SI Tes_1
fissava quindi con il SI la data del 7.10.2016 per effettuare una prima visita CP_1
dell'imbarcazione e a tale data si recava in Sicilia presso il porto turistico gestito da Portorosa
Marina NG in località Furnari dove essa era ormeggiata…..A seguito della conferma del SI all'esponente (n.d.r. che l'imbarcazione poteva soddisfare le esigenze del Tes_1 Parte_1
IG , quest'ultimo formulava una prima offerta di acquisto di euro 1.400.000 in data CP_2
15 ottobre 2016, offerta che non veniva accettata dal SI . Il SI con CP_1 CP_1
dichiarazione del 18.10.2016 confermava a sua volta la propria disponibilità a cedere la proprietà dell'imbarcazione ed accettava poi una successiva offerta del SI di euro 1.450.000 in data Pt_3
24.11.2016. In conformità alle intese raggiunte con il SI , il legale rappresentante CP_1
dell'esponente, SI si recava in Sicilia nel gennaio 2017 insieme con… Persona_2
3 comandate e meccanico incaricati dal cliente finale dell'esponente stessa, allo scopo di visionare le imbarcazioni oggetto dell'acquisto. In tale circostanza venivano anche eseguite la perizia dell'imbarcazione da parte del perito… e le prove a mare in vista della vendita con esito positivo,
l'esponente e il suo cliente finale accettavano quindi di acquistare l'imbarcazione….Essendo
l'imbarcazione di proprietà della società di leasing DI Leasing S.p.A. che l'aveva concessa in utilizzo al IG in forza del relativo contratto di leasing, il trasferimento della proprietà CP_1
dell'imbarcazione sarebbe dovuto avvenire previa cessione del contratto di leasing da parte del IG.
quale utilizzatore a favore dell'acquirente e quindi con il riscatto anticipato del contratto da CP_1
parte di quest'ultimo quale cessionario che sarebbe così diventato il nuovo proprietario. A seguito delle iniziali trattative EA NG ed il IG. convennero che il soggetto che avrebbe CP_1
acquistato l'imbarcazione sarebbe stata EA NG stessa in quanto soggetto avente sede nell'Unione Europea, in luogo dell'acquirente finale cittadino giapponese, cui poi sarebbe stata trasferita la proprietà la parte di EA NG. Peraltro in seguito l'esponente, EA NG ed il
IG. raggiunsero ulteriore accordo per cui l'imbarcazione sarebbe stata acquistata CP_1
direttamente dall'esponente medesima al prezzo concordato di euro 1.500.000 (vedi e-mail EA
NG 20 Febbraio 2017 - produzione numero 4). L'incremento di euro 50.000 rispetto all'offerta di euro 1.450.000,00 già accettata dal IG. era dovuto al fatto che l'esponente pur di CP_1
acquistare l'imbarcazione aveva accettato di farsi carico del costo aggiuntivo appunto di euro
50.000 per “spese per estinzione anticipata provvista” addebitate da DI Leasing che il IG.
aveva contestato a DI Leasing come non dovute e che pertanto aveva dichiarato non CP_1
avrebbe inteso pagare. In esecuzione degli accordi intercorsi tra l'esponente, EA NG e il
IG , il legale di quest'ultimo predisponeva ed inviava a EA NG il testo di un CP_1
contratto preliminare di cessione di contratto di leasing dell'imbarcazione con cui appunto il IG
si impegnava a cedere all'esponente il contratto di leasing nel quale l'esponente sarebbe poi CP_1
subentrata per poter infine riscattare l'imbarcazione da DI Leasing e diventarne proprietaria.
Si vedano al riguardo il messaggio Avv. Giuseppe Rossitto del 16.3.2017 e relativo contratto preliminare allegato (prodd. nn. 5 e 6). Come richiesto dal legale del IG , EA NG CP_1
inviava proprie dichiarazioni liberatoria datata 17.3.2017 di nulla osta alla cessione del contratto di leasing da parte del IG all'esponente…Con e-mail del 22.3.2017 EA NG CP_1
confermava che l'esponente era già in allora pronta a versare la caparra del prezzo di acquisto in favore dello stesso IG e ciò a riprova della comunque indubbia volontà di essa CP_1
esponente di acquistare l'imbarcazione (e-mail EA NG 22.3.2017 – prod. n. 9). Il IG
riceveva da DI leasing la richiesta elaborazione dei conteggi delle somme dovute alla CP_1
stessa DI per il riscatto anticipato dell'imbarcazione e la cessione del contratto e, pur a
4 seguito di suoi ingiustificati e incomprensibili tentennamenti e ripensamenti… firmava per accettazione tali conteggi già sottoscritti per accettazione anche dall'esponente quale cessionaria del contratto di leasing e futuro riscattante dell'imbarcazione (v. conteggi DI 6.4.2017 controfirmati per accettazione da e – prod. n. 12)” Parte_1 CP_1
1.3) E' quindi evidente, dalla stessa prospettazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che la stipula del contratto preliminare è avvenuta fra e Parte_1 CP_1 il 14.4.2017 con l'accettazione da parte del della proposta di cessione del contratto di CP_1
locazione finanziaria alla cui ha fatto seguito a conferma di tale volontà, il 19.4.2017, la Parte_1
sottoscrizione dei conteggi elaborati da DI Leasing per la cessione del contratto di locazione finanziaria alla indicanti il costo del riscatto dell'imbarcazione, nonché il 5 maggio Parte_1
successivo la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della presso gli uffici di Parte_1
UniCredit a Catania, dei documenti occorrenti per la cessione del contratto di leasing.
Ne consegue che le trattative per la cessione del contratto di leasing alla in luogo della Parte_1
cessione a si sono avviate solo dal mese di marzo 2017, per cui nel periodo CP_2
antecedente le trattative condotte da con avvengono in nome e per conto di Parte_1 CP_1 Pt_3
e non giungeranno alla stipula di alcun preliminare.
1.4) Anche a volere ritenere che giuridicamente l'appellante nel primo periodo delle trattative non possa considerarsi un mediatore di , sia per non averne le qualità, sia in quanto tale CP_2
ruolo è stato certamente esercitato nella vicenda da EA NG s.r.l., tuttavia è evidente, non solo che fino al mese di febbraio si è nella fase delle trattative, ma altresì che tali trattative verranno svolte dalla - per stessa asserzione di quest'ultima - in nome e per conto del Parte_1
connazionale e solo a partire dal mese di marzo si deciderà che il contratto preliminare CP_2
verrà stipulato fra e divenendo quest'ultima controparte contrattuale in proprio. CP_1 Parte_1
A fronte di tali precise allegazioni le eventuali discordanze con quanto dichiarato dai testimoni non assumono alcuna rilevanza non potendo il giudice dare prevalenza alle differenti prospettazioni testimoniali in luogo delle allegazioni di segno opposto provenienti dalla stessa parte.
Ed allora anche a volere ritenere che la nel periodo da ottobre 2016 a febbraio 2017 non Parte_1
fosse mediatore di era comunque mandataria con rappresentanza sicchè le spese delle CP_2 quali è stato chiesto il rimborso non solo non vi è prova che siano state dall'appellante anticipate ma comunque unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento del danno per il suddetto periodo non poteva che essere il mandante che comunque era tenuto a tenere indenne la mandataria delle spese anticipate per dare esecuzione al mandato conferito ai sensi dell'art.1720 c.c. secondo cui il mandatario ha comunque diritto al rimborso delle spese anticipate per conto del mandante.
5 2) Con il 2° motivo l'appellante critica la statuizione di prime cure secondo la quale le spese rimborsabili nel periodo da marzo 2017 siano state limitate ad euro 532,00 pari al soggiorno del legale rappresentate a Catania per sottoscrivere i conteggi predisposti da DI nei giorni 5 e 6 maggio 2017.
Assume che sarebbero dovute le spese di alloggio all'hotel Hilton nel mese di gennaio quando arrivò a Roma dal Giappone, così come le spese per il soggiorno a Furnari il 15 e 17 marzo 2017 e dal 24 marzo al 6 aprile a Oliveri, oltre che i pernottamenti nelle Marche e a Marina di Carrara necessari a organizzare il trasporto della barca in Giappone, avendo il legale rappresentante soggiornato in Italia da ottobre a maggio a causa delle lunghe trattative in cui fu impegnato e senza considerare che rimanendo in Italia l'appellato aveva evitato il maggiore esborso del costo dei viaggi aerei dall'Italia al Giappone, sicché erano dovute le spese per ristorazione e noleggio auto di tale periodo.
Ritiene inoltre dovute anche le commissioni bancarie corrisposte per la restituzione di 1.680.000,00 euro al cliente giapponese in conseguenza dell'inadempimento del . CP_1
2.1) La sentenza di primo grado ha escluso che potessero essere oggetto di risarcimento le spese indicate “per soggiorno, viaggi, parcheggi, assicurazioni e trasporti del legale rappresentante della non solo per il primo periodo in quanto si trattava di spese sostenute per conto di Parte_1
, ma anche per il periodo successivo con la seguente motivazione: “Sfugge, invece, la Parte_3
necessità di un così lungo (e tortuoso) soggiorno dello in Italia, passando per località - Per_2
alcune delle quali notoriamente turistiche - quali Rimini, Senigallia (AN), Furnari (ME), Catanzaro
Lido, Massa di Carrara, Marino (RM), Frascati (RM), etc. (cfr. doc. 25-a, fasc. attrice), in relazione alle quali difficilmente potrebbe cogliersi un qualsivoglia collegamento funzionale con l'attività - per così dire - “statutariamente” svolta dal legale rappresentante della Per altro verso, Parte_1 gran parte della documentazione prodotta dall'attrice appare inidonea a supportarne la domanda risarcitoria, non risultando dalla stessa desumibile nemmeno il nominativo del soggetto che avrebbe sostenuto le relative spese di acquisto carburante, traghetti, pedaggi autostradali, taxi, parcheggi, servizi internet (cfr. docc. da 26-b a 26-d, 28-a, fasc. attrice), ed apparendo, peraltro, del tutto incomprensibile la spesa sostenuta per il “lavaggio” di una (non meglio precisata) automobile (cfr. doc. 26-e, fasc. attrice). Non risulta, ancora, esplicitata la ragione per cui le commissioni bancarie (€
873,00) concernenti la restituzione, in favore di , dell'importo di € 1.680.000,00 Parte_3
debbano gravare sulla (e, quindi, in via risarcitoria, sul ), apparendo Parte_1 CP_1
maggiormente coerente con il rapporto di mandato all'evidenza sussistente tra l'attrice e il cliente finale, che le stesse gravino su quest'ultimo, a norma dell'art. 1720 c.c.”
2.2) Il motivo è parzialmente fondato.
6 Mentre non possono essere poste a carico del le spese antecedenti al marzo 2017 per le CP_1 ragioni spiegate (quindi il soggiorno all'hotel Hilton di gennaio 2017; i biglietti arei per il Giappone del 21.1.2017, così come tutte le spese richieste per tale periodo) tuttavia sono dovute parte delle spese documentate a partire dal marzo 2017 quando il legale rappresentante della fece Parte_1
ritorno in Italia dal Giappone per concludere in proprio il contratto preliminare.
2.3) In primo luogo è dovuto il costo del biglietto aereo per il volo dal Giappone all'Italia del 7 marzo 2017 e per quello del ritorno del 2 giugno 2017 per euro 2.110,00.
2.4) Relativamente alle spese di soggiorno alberghiero ritiene il collegio dovute le spese documentate con regolare fattura intestata allo in località della Sicilia tutte nei pressi del Per_2
porto turistico Portorosa ove si trovava l'imbarcazione, ovvero a Furnari e Oliveri, entrambe in provincia di Messina, dal 15 marzo al 6 aprile 2017, per i giorni cui è documentato con le prodotte ricevute il soggiorno nell'isola per un importo complessivo di euro 1.977,75.
2.5) Va invece rigattato l'appello per le spese di soggiorno in differenti località turistiche del centro
Italia avendo correttamente statuito il tribunale che non è stata data prova di attività espletate in tali luoghi al fine di condurre le trattative e stipulare il contratto preliminare.
Va aggiunto che non vi è prova che dopo il gennaio 2017 siano stati necessari viaggi e soggiorni nei pressi dei cantieri di Rimini e al fine di stipulare l'accordo contrattuale, o le motivazioni Parte_4
di soggiorni nelle Marche ed in Toscana.
Quindi non è stata fornita alcuna prova della necessità di un protratto soggiorno in Italia nel periodo da marzo a maggio 2017, in località del tutto diverse dai luoghi in cui si svolgevano le trattative e da quelli in cui si trovava l'imbarcazione, peraltro già visionata e verificata nel gennaio 2017, periodo in cui le trattative erano svolte per il subentro nel contratto di leasing di tale . Pt_3
2.6) Non possono liquidarsi le spese di ristoranti, alimentari, noleggio auto, carburante, pedaggi autostradali, taxi, parcheggi che come correttamente statuito dal Tribunale sia per la loro genericità che per il numero di differenti località non appaiono strettamente funzionali alla stipula del contratto preliminare.
Inoltre rileva il collegio come dalla documentazione complessivamente prodotta non possa estrapolarsi quella parte funzionalmente collegata al periodo in cui le trattative sono state condotte in proprio dalla e poi sfociate nella stipula del preliminare e fino all'ingiustificato Parte_1
recesso della controparte ed afferenti al territorio siciliano.
2.7) Va rigetta anche la domanda di restituzione delle commissioni pagate per restituire la somma di euro 1.680.000 al cliente riguardando il periodo in cui il contratto preliminare doveva Pt_3
concludersi fra e sicchè valgono le considerazioni sopra espresse. CP_1 Pt_3
7 2.8) Lamenta l'appellante l'omesso riconoscimento a titolo risarcitorio del compenso che avrebbe percepito per l'affare concluso dal cliente quantificato in euro 90.000,00. Pt_3
Ora la predetta allegazione è tuttavia in contrasto con la stipula in proprio del contratto preliminare sicchè la domanda non va accolta.
In conclusione, va condannato a rifondere a quale risarcimento del CP_1 Parte_1
danno il complessivo importo di euro 4.619,75 compreso il minore importo già liquidato in primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come statuito in primo grado e non oggetto di censura.
4) In considerazione del parziale accoglimento del gravame, va quindi esaminato l'appello incidentale condizionato proposto da . CP_1
Con il 1° motivo reitera l'eccezione di violazione dell'art.16 delle preleggi in carenza di prova della condizione di reciprocità con il Giappone avuto riguardo alla tutela risarcitoria.
Assume che il riferimento al parere di un legale giapponese contenuto nella sentenza di prime cure non poteva essere assunto a base della decisione.
Del pari le informazioni assunte dal Ministero degli Affari Esteri e la Convenzione tra Italia e
Giappone del 20.3.1969 non erano pertinenti poiché non riguardavano l'acquisto di beni mobili registrati.
4.1) Il motivo non è fondato.
Basti considerare che il parere reso da un legale giapponese siccome integrato con atto del 2018 contiene le precise indicazioni normative da cui desumere l'esistenza di sostanziale reciprocità fra i due Stati avuto riguardo al diritto dei cittadini italiani al pari di quelli giapponesi di acquistare in
Giappone anche beni mobili registrati ed il diritto di promuovere azioni giudiziarie per la tutela dei diritti nascenti da tali acquisti, come previsto dall'art.29 della Costituzione giapponese che tutela il diritto di proprietà di qualsiasi bene sia ai cittadini giapponesi che agli stranieri, nonché l'art.4 della legge n.102 del 2001 che non pone limiti agli stranieri sull'acquisto di imbarcazioni iscritte nel registro tenuto dall'ente giapponese delle imbarcazioni.
A fronte di tali specifici richiami normativi il motivo di gravame è del tutto generico e comunque infondato.
5) Con il 2° motivo di appello incidentale assume l'inesistenza del contratto CP_1
preliminare con cui il predetto avrebbe assunto l'obbligo di cedere il contratto di leasing dell'imbarcazione stante che la bozza del contratto preliminare non era stata sottoscritta.
Rileva anche che la data indicata in tale bozza del 30.5.2027 quale termine per la stipula del contratto definitivo non poteva essere presa in considerazione dal tribunale al fine di rilevarne l'inadempimento.
8 Di conseguenza la condotta ascritta al avrebbe potuto avere rilevanza quale responsabilità CP_1
precontrattuale il cui risarcimento è limitato al lucro cessante con la conseguenza che il danno di euro 900.000,00 era del tutto carente di prova.
Infine l'interruzione delle trattative andava ascritta alla condotta di DI che nonostante fosse stata messa in mora il 15.5.2017 ancora alla data del 26.5.2017 rimaneva inerte e ciò aveva giustificato il recesso dal proposito di cedere il contratto.
5.1) Il motivo è infondato.
Come già sopra precisato il contratto preliminare con cui si obbligava a cedere a CP_1
Part il contratto di locazione finanziaria dell'imbarcazione TT si è concluso con lo Parte_1
scambio di mail intercorse fra le parti unitamente alla sottoscrizione dei conteggi predisposti da
DI Leasing quale costo della anticipata risoluzione del rapporto al fine di consentire il riscatto dell'imbarcazione al cessionario ad aprile 2017, mentre il preliminare scritto predisposto in precedenza dal legale dell'obbligato alla cessione del contratto, non essendo stato sottoscritto, non ha fatto sorgere alcun rapporto obbligatorio vincolante per le parti.
Una volta stipulato l'accordo con lo scambio di mail contenenti proposta ed accettazione dopo il protrarsi delle trattative per tutto il mese di marzo 2017, correttamente il Tribunale ha affermato che non si verte in tema di responsabilità precontrattuale bensì di responsabilità contrattuale da inadempimento del all'obbligo assunto di cedere il contratto di leasing della predetta CP_1
imbarcazione.
Né è fondato l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui sarebbe esente da responsabilità poiché DI, sebbene fosse stata diffidata, non aveva rilasciato la prescritta autorizzazione alla cessione del contratto nonostante il tempo decorso.
Ora, non solo nessuna diffida proveniente dal è stata prodotta in atti ma anzi la condotta CP_1
tenuta dalla concedente faceva propendere per il rilascio di siffatta autorizzazione.
Infatti quest'ultima, dopo aver approntato i conteggi nel mese di aprile 2017, richiedeva alla di recarsi presso i propri uffici per sottoscrivere in presenza una serie di documenti Parte_1
necessari per la cessione del contratto finalizzata al riscatto del bene concesso in leasing al , CP_1
sottoscrizione che dalle mail in atti avvenne il 6 maggio 2017.
In data 26.5.2017 il comunicava ad DI, stante il tempo trascorso dalla richiesta di CP_1
rilascio di autorizzazione alla cessione del contratto senza ottenere concreto riscontro circa le deliberazioni assunte dall'Istituto in merito, essendo iniziata la stagione estiva ed avendo perso alcune occasioni per acquistare un'imbarcazione in sostituzione di quella oggetto della vendita, “di revocare la volontà di cedere il contratto di leasing afferente l'imbarcazione TT 780”.
9 Ora tale condotta si pone in violazione dell'obbligo assunto nei riguardi della posto che Parte_1
ha ritenuto di sciogliendosi dal contratto preliminare stipulato con la senza una CP_1 Parte_1
previa formale diffida, idonea a mettere in mora l'istituto al fine di pronunciarsi sul rilascio o meno della chiesta autorizzazione al subentro nel contratto in un assegnando congruo termine, considerato che l'obbligo di procurare il consenso della concedente gravava sul che si era obbligato a CP_1
cedere il contratto di locazione finanziaria e che la condotta tenuta da DI pochi giorni prima fosse foriera del rilascio di tale autorizzazione avendo predisposto i conteggi per la cessione e avendo invitato il cessionario a sottoscrivere tutta la documentazione occorrente al subentro nel contratto, essendo peraltro decorso un termine alquanto breve da tale sottoscrizione al manifestato recesso.
Quanto alle spese di lite, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite
(Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del parziale accoglimento delle domande, la parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante di metà delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano per l'intero nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello incidentale condizionato, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez.
Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1475/2023
R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
on atto di citazione notificato il 15.11.2023, a parziale modifica della sentenza n.1595/2023
[...]
del Tribunale di Siracusa pubblicata il 31.8.2023, condanna a pagare a CP_1 [...]
[...]
[...] il complessivo importo di euro 4.619,75 oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_3
interessi come statuito in primo grado;
rigetta l'appello incidentale condizionato avanzato da;
CP_1
condanna a pagare in favore di metà delle spese CP_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per l'intero quanto al primo grado in €.786,00 per spese ed €. 3.000,00 per compensi, quanto al grado in €. 1.165,50 per spese ed €.2.700,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012 riguardo l'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Antonino Fichera Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1475/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno
promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 Pt_2 dagli avv. Cristoforo Kielland, Riccardo Bressler e Lucia Randone come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giuseppe Rossitto come da procura in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 7.3.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1595/2023, pubblicata il 31.8.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] dichiarava l'inadempimento di dell'obbligo assunto con il Parte_1 CP_1
contratto preliminare di cessione del contratto di leasing concluso con la società Parte_1 afferente l'imbarcazione TT 780 e lo condannava a risarcire il danno patito dall'attrice in euro
532,00 rigettando la domanda di rimborso delle maggiori spese sostenute in carenza di prova, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.11.2023, proponeva Parte_1
appello avverso la detta sentenza che censurava con distinti motivi ed in riforma chiedeva accogliersi integralmente la domanda risarcitoria spiegata in primo grado con il favore delle spese di causa.
Si costituiva per eccepire la infondatezza del gravame di cui chiedeva il CP_1
rigetto e spiegava appello incidentale condizionato all'accoglimento anche parziale del gravame principale, con vittoria delle spese di lite.
1) Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza di prime cure per avere escluso il risarcimento del danno relativamente alle spese sostenute per il periodo dall'ottobre 2016 a febbraio
2017 per la ragione che la aveva agito quale mero intermediario fra l'acquirente finale Parte_1 dell'imbarcazione, tale e l'appellato e che solo dal mese di marzo la predetta Parte_3 CP_1
società avrebbe assunto la qualità di promittente compratore.
Rileva come la aveva accettato l'imbarcazione da acquistare già nel gennaio 2017 in Parte_1
proprio e non quale broker, come emergeva dalle prove testimoniali non esaminate dal giudice di prime cure, oltre che dal documento dell'ottobre 2016 dal quale risultava che l'unico broker fosse la
EA NG e che fosse l'unica acquirente dell'imbarcazione al prezzo di euro Parte_1
1.500.000,00.
Inoltre produceva in appello contratto di vendita stipulato il 23.12.2016 tra l'appellante e tale
, acquirente finale al quale l'imbarcazione sarebbe stata trasferita da dopo Parte_3 Parte_1
l'acquisto dalla concedente UniCredit Leasing con cessione del contratto dell'utilizzatore . CP_1
Assume quindi l'erroneità della statuizione di primo grado per avere motivato che le spese sostenute dall'appellante da ottobre 2016 a febbraio 2017 in forza delle norme sulla mediazione restavano a carico del cliente una volta che l'affare non era stato concluso dovendo il cliente tenere indenne il mediatore ex art.1756 c.c. delle spese sostenute.
Deduce poi che il richiamo alla disciplina della mediazione era comunque errato posto che in altra parte della decisione si assume che fosse mandataria con rappresentanza di una delle Parte_1
2 parti contrattuali, con impossibilità quindi di rivestire la qualità di mediatore il quale deve essere terzo rispetto alle parti dell'affare.
1.1) Il motivo non può essere accolto.
Invero correttamente la sentenza di prime cure, dopo aver richiamato la stessa allegazione in fatto descritta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha ritenuto che nel periodo da ottobre 2016 a febbraio 2017 la non aveva condotto le trattative con Parte_1 CP_1
in proprio bensì per conto di tale e che solo dal mese di marzo 2017 era stato Parte_3
concordato che l'imbarcazione TT 780, denominata Annù, sarebbe stata acquistata direttamente dalla appellante e di conseguenza aveva stipulato il contratto preliminare con che si CP_1
obbligava a cedere il contratto di leasing stipulato con la concedente DI avente ad oggetto la suddetta imbarcazione.
1.2) Al fine di avallare la correttezza della superiore statuizione, è utile riportare testualmente quanto scritto nell'atto di citazione di primo grado (da pag.1 a pag 4): “Nel' ottobre 2016
l'esponente veniva incaricata dal proprio cliente giapponese SI di reperire sul CP_2
mercato delle imbarcazioni da diporto un'unità modello TT 780 in vendita che tra l'altro montasse l'”hard top” originale installato dal costruttore. Tramite la società EA NG di Malta, broker nel campo della compravendita e noleggio di unità da diporto, l'esponente individuava l'imbarcazione denominata “Annù” modello TT 780 avente esattamente le caratteristiche richieste dal proprio cliente. Tale imbarcazione era (e risulta essere) condotta in locazione, in forza di relativo contratto di locazione finanziaria (“leasing”) con DI Leasing S.p.A. dal SI
..Infatti il SI di EA NG, avendo appreso che il SI Persona_1 Testimone_1
intendeva vendere la sua imbarcazione lo aveva contattato telefonicamente tramite il CP_1
marinaio imbarcato a bordo, SI per avere le informazioni preliminari ed Testimone_2
organizzare una visita da parte sua per poter visionare l'imbarcazione stessa. Il SI Tes_1
fissava quindi con il SI la data del 7.10.2016 per effettuare una prima visita CP_1
dell'imbarcazione e a tale data si recava in Sicilia presso il porto turistico gestito da Portorosa
Marina NG in località Furnari dove essa era ormeggiata…..A seguito della conferma del SI all'esponente (n.d.r. che l'imbarcazione poteva soddisfare le esigenze del Tes_1 Parte_1
IG , quest'ultimo formulava una prima offerta di acquisto di euro 1.400.000 in data CP_2
15 ottobre 2016, offerta che non veniva accettata dal SI . Il SI con CP_1 CP_1
dichiarazione del 18.10.2016 confermava a sua volta la propria disponibilità a cedere la proprietà dell'imbarcazione ed accettava poi una successiva offerta del SI di euro 1.450.000 in data Pt_3
24.11.2016. In conformità alle intese raggiunte con il SI , il legale rappresentante CP_1
dell'esponente, SI si recava in Sicilia nel gennaio 2017 insieme con… Persona_2
3 comandate e meccanico incaricati dal cliente finale dell'esponente stessa, allo scopo di visionare le imbarcazioni oggetto dell'acquisto. In tale circostanza venivano anche eseguite la perizia dell'imbarcazione da parte del perito… e le prove a mare in vista della vendita con esito positivo,
l'esponente e il suo cliente finale accettavano quindi di acquistare l'imbarcazione….Essendo
l'imbarcazione di proprietà della società di leasing DI Leasing S.p.A. che l'aveva concessa in utilizzo al IG in forza del relativo contratto di leasing, il trasferimento della proprietà CP_1
dell'imbarcazione sarebbe dovuto avvenire previa cessione del contratto di leasing da parte del IG.
quale utilizzatore a favore dell'acquirente e quindi con il riscatto anticipato del contratto da CP_1
parte di quest'ultimo quale cessionario che sarebbe così diventato il nuovo proprietario. A seguito delle iniziali trattative EA NG ed il IG. convennero che il soggetto che avrebbe CP_1
acquistato l'imbarcazione sarebbe stata EA NG stessa in quanto soggetto avente sede nell'Unione Europea, in luogo dell'acquirente finale cittadino giapponese, cui poi sarebbe stata trasferita la proprietà la parte di EA NG. Peraltro in seguito l'esponente, EA NG ed il
IG. raggiunsero ulteriore accordo per cui l'imbarcazione sarebbe stata acquistata CP_1
direttamente dall'esponente medesima al prezzo concordato di euro 1.500.000 (vedi e-mail EA
NG 20 Febbraio 2017 - produzione numero 4). L'incremento di euro 50.000 rispetto all'offerta di euro 1.450.000,00 già accettata dal IG. era dovuto al fatto che l'esponente pur di CP_1
acquistare l'imbarcazione aveva accettato di farsi carico del costo aggiuntivo appunto di euro
50.000 per “spese per estinzione anticipata provvista” addebitate da DI Leasing che il IG.
aveva contestato a DI Leasing come non dovute e che pertanto aveva dichiarato non CP_1
avrebbe inteso pagare. In esecuzione degli accordi intercorsi tra l'esponente, EA NG e il
IG , il legale di quest'ultimo predisponeva ed inviava a EA NG il testo di un CP_1
contratto preliminare di cessione di contratto di leasing dell'imbarcazione con cui appunto il IG
si impegnava a cedere all'esponente il contratto di leasing nel quale l'esponente sarebbe poi CP_1
subentrata per poter infine riscattare l'imbarcazione da DI Leasing e diventarne proprietaria.
Si vedano al riguardo il messaggio Avv. Giuseppe Rossitto del 16.3.2017 e relativo contratto preliminare allegato (prodd. nn. 5 e 6). Come richiesto dal legale del IG , EA NG CP_1
inviava proprie dichiarazioni liberatoria datata 17.3.2017 di nulla osta alla cessione del contratto di leasing da parte del IG all'esponente…Con e-mail del 22.3.2017 EA NG CP_1
confermava che l'esponente era già in allora pronta a versare la caparra del prezzo di acquisto in favore dello stesso IG e ciò a riprova della comunque indubbia volontà di essa CP_1
esponente di acquistare l'imbarcazione (e-mail EA NG 22.3.2017 – prod. n. 9). Il IG
riceveva da DI leasing la richiesta elaborazione dei conteggi delle somme dovute alla CP_1
stessa DI per il riscatto anticipato dell'imbarcazione e la cessione del contratto e, pur a
4 seguito di suoi ingiustificati e incomprensibili tentennamenti e ripensamenti… firmava per accettazione tali conteggi già sottoscritti per accettazione anche dall'esponente quale cessionaria del contratto di leasing e futuro riscattante dell'imbarcazione (v. conteggi DI 6.4.2017 controfirmati per accettazione da e – prod. n. 12)” Parte_1 CP_1
1.3) E' quindi evidente, dalla stessa prospettazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che la stipula del contratto preliminare è avvenuta fra e Parte_1 CP_1 il 14.4.2017 con l'accettazione da parte del della proposta di cessione del contratto di CP_1
locazione finanziaria alla cui ha fatto seguito a conferma di tale volontà, il 19.4.2017, la Parte_1
sottoscrizione dei conteggi elaborati da DI Leasing per la cessione del contratto di locazione finanziaria alla indicanti il costo del riscatto dell'imbarcazione, nonché il 5 maggio Parte_1
successivo la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della presso gli uffici di Parte_1
UniCredit a Catania, dei documenti occorrenti per la cessione del contratto di leasing.
Ne consegue che le trattative per la cessione del contratto di leasing alla in luogo della Parte_1
cessione a si sono avviate solo dal mese di marzo 2017, per cui nel periodo CP_2
antecedente le trattative condotte da con avvengono in nome e per conto di Parte_1 CP_1 Pt_3
e non giungeranno alla stipula di alcun preliminare.
1.4) Anche a volere ritenere che giuridicamente l'appellante nel primo periodo delle trattative non possa considerarsi un mediatore di , sia per non averne le qualità, sia in quanto tale CP_2
ruolo è stato certamente esercitato nella vicenda da EA NG s.r.l., tuttavia è evidente, non solo che fino al mese di febbraio si è nella fase delle trattative, ma altresì che tali trattative verranno svolte dalla - per stessa asserzione di quest'ultima - in nome e per conto del Parte_1
connazionale e solo a partire dal mese di marzo si deciderà che il contratto preliminare CP_2
verrà stipulato fra e divenendo quest'ultima controparte contrattuale in proprio. CP_1 Parte_1
A fronte di tali precise allegazioni le eventuali discordanze con quanto dichiarato dai testimoni non assumono alcuna rilevanza non potendo il giudice dare prevalenza alle differenti prospettazioni testimoniali in luogo delle allegazioni di segno opposto provenienti dalla stessa parte.
Ed allora anche a volere ritenere che la nel periodo da ottobre 2016 a febbraio 2017 non Parte_1
fosse mediatore di era comunque mandataria con rappresentanza sicchè le spese delle CP_2 quali è stato chiesto il rimborso non solo non vi è prova che siano state dall'appellante anticipate ma comunque unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento del danno per il suddetto periodo non poteva che essere il mandante che comunque era tenuto a tenere indenne la mandataria delle spese anticipate per dare esecuzione al mandato conferito ai sensi dell'art.1720 c.c. secondo cui il mandatario ha comunque diritto al rimborso delle spese anticipate per conto del mandante.
5 2) Con il 2° motivo l'appellante critica la statuizione di prime cure secondo la quale le spese rimborsabili nel periodo da marzo 2017 siano state limitate ad euro 532,00 pari al soggiorno del legale rappresentate a Catania per sottoscrivere i conteggi predisposti da DI nei giorni 5 e 6 maggio 2017.
Assume che sarebbero dovute le spese di alloggio all'hotel Hilton nel mese di gennaio quando arrivò a Roma dal Giappone, così come le spese per il soggiorno a Furnari il 15 e 17 marzo 2017 e dal 24 marzo al 6 aprile a Oliveri, oltre che i pernottamenti nelle Marche e a Marina di Carrara necessari a organizzare il trasporto della barca in Giappone, avendo il legale rappresentante soggiornato in Italia da ottobre a maggio a causa delle lunghe trattative in cui fu impegnato e senza considerare che rimanendo in Italia l'appellato aveva evitato il maggiore esborso del costo dei viaggi aerei dall'Italia al Giappone, sicché erano dovute le spese per ristorazione e noleggio auto di tale periodo.
Ritiene inoltre dovute anche le commissioni bancarie corrisposte per la restituzione di 1.680.000,00 euro al cliente giapponese in conseguenza dell'inadempimento del . CP_1
2.1) La sentenza di primo grado ha escluso che potessero essere oggetto di risarcimento le spese indicate “per soggiorno, viaggi, parcheggi, assicurazioni e trasporti del legale rappresentante della non solo per il primo periodo in quanto si trattava di spese sostenute per conto di Parte_1
, ma anche per il periodo successivo con la seguente motivazione: “Sfugge, invece, la Parte_3
necessità di un così lungo (e tortuoso) soggiorno dello in Italia, passando per località - Per_2
alcune delle quali notoriamente turistiche - quali Rimini, Senigallia (AN), Furnari (ME), Catanzaro
Lido, Massa di Carrara, Marino (RM), Frascati (RM), etc. (cfr. doc. 25-a, fasc. attrice), in relazione alle quali difficilmente potrebbe cogliersi un qualsivoglia collegamento funzionale con l'attività - per così dire - “statutariamente” svolta dal legale rappresentante della Per altro verso, Parte_1 gran parte della documentazione prodotta dall'attrice appare inidonea a supportarne la domanda risarcitoria, non risultando dalla stessa desumibile nemmeno il nominativo del soggetto che avrebbe sostenuto le relative spese di acquisto carburante, traghetti, pedaggi autostradali, taxi, parcheggi, servizi internet (cfr. docc. da 26-b a 26-d, 28-a, fasc. attrice), ed apparendo, peraltro, del tutto incomprensibile la spesa sostenuta per il “lavaggio” di una (non meglio precisata) automobile (cfr. doc. 26-e, fasc. attrice). Non risulta, ancora, esplicitata la ragione per cui le commissioni bancarie (€
873,00) concernenti la restituzione, in favore di , dell'importo di € 1.680.000,00 Parte_3
debbano gravare sulla (e, quindi, in via risarcitoria, sul ), apparendo Parte_1 CP_1
maggiormente coerente con il rapporto di mandato all'evidenza sussistente tra l'attrice e il cliente finale, che le stesse gravino su quest'ultimo, a norma dell'art. 1720 c.c.”
2.2) Il motivo è parzialmente fondato.
6 Mentre non possono essere poste a carico del le spese antecedenti al marzo 2017 per le CP_1 ragioni spiegate (quindi il soggiorno all'hotel Hilton di gennaio 2017; i biglietti arei per il Giappone del 21.1.2017, così come tutte le spese richieste per tale periodo) tuttavia sono dovute parte delle spese documentate a partire dal marzo 2017 quando il legale rappresentante della fece Parte_1
ritorno in Italia dal Giappone per concludere in proprio il contratto preliminare.
2.3) In primo luogo è dovuto il costo del biglietto aereo per il volo dal Giappone all'Italia del 7 marzo 2017 e per quello del ritorno del 2 giugno 2017 per euro 2.110,00.
2.4) Relativamente alle spese di soggiorno alberghiero ritiene il collegio dovute le spese documentate con regolare fattura intestata allo in località della Sicilia tutte nei pressi del Per_2
porto turistico Portorosa ove si trovava l'imbarcazione, ovvero a Furnari e Oliveri, entrambe in provincia di Messina, dal 15 marzo al 6 aprile 2017, per i giorni cui è documentato con le prodotte ricevute il soggiorno nell'isola per un importo complessivo di euro 1.977,75.
2.5) Va invece rigattato l'appello per le spese di soggiorno in differenti località turistiche del centro
Italia avendo correttamente statuito il tribunale che non è stata data prova di attività espletate in tali luoghi al fine di condurre le trattative e stipulare il contratto preliminare.
Va aggiunto che non vi è prova che dopo il gennaio 2017 siano stati necessari viaggi e soggiorni nei pressi dei cantieri di Rimini e al fine di stipulare l'accordo contrattuale, o le motivazioni Parte_4
di soggiorni nelle Marche ed in Toscana.
Quindi non è stata fornita alcuna prova della necessità di un protratto soggiorno in Italia nel periodo da marzo a maggio 2017, in località del tutto diverse dai luoghi in cui si svolgevano le trattative e da quelli in cui si trovava l'imbarcazione, peraltro già visionata e verificata nel gennaio 2017, periodo in cui le trattative erano svolte per il subentro nel contratto di leasing di tale . Pt_3
2.6) Non possono liquidarsi le spese di ristoranti, alimentari, noleggio auto, carburante, pedaggi autostradali, taxi, parcheggi che come correttamente statuito dal Tribunale sia per la loro genericità che per il numero di differenti località non appaiono strettamente funzionali alla stipula del contratto preliminare.
Inoltre rileva il collegio come dalla documentazione complessivamente prodotta non possa estrapolarsi quella parte funzionalmente collegata al periodo in cui le trattative sono state condotte in proprio dalla e poi sfociate nella stipula del preliminare e fino all'ingiustificato Parte_1
recesso della controparte ed afferenti al territorio siciliano.
2.7) Va rigetta anche la domanda di restituzione delle commissioni pagate per restituire la somma di euro 1.680.000 al cliente riguardando il periodo in cui il contratto preliminare doveva Pt_3
concludersi fra e sicchè valgono le considerazioni sopra espresse. CP_1 Pt_3
7 2.8) Lamenta l'appellante l'omesso riconoscimento a titolo risarcitorio del compenso che avrebbe percepito per l'affare concluso dal cliente quantificato in euro 90.000,00. Pt_3
Ora la predetta allegazione è tuttavia in contrasto con la stipula in proprio del contratto preliminare sicchè la domanda non va accolta.
In conclusione, va condannato a rifondere a quale risarcimento del CP_1 Parte_1
danno il complessivo importo di euro 4.619,75 compreso il minore importo già liquidato in primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come statuito in primo grado e non oggetto di censura.
4) In considerazione del parziale accoglimento del gravame, va quindi esaminato l'appello incidentale condizionato proposto da . CP_1
Con il 1° motivo reitera l'eccezione di violazione dell'art.16 delle preleggi in carenza di prova della condizione di reciprocità con il Giappone avuto riguardo alla tutela risarcitoria.
Assume che il riferimento al parere di un legale giapponese contenuto nella sentenza di prime cure non poteva essere assunto a base della decisione.
Del pari le informazioni assunte dal Ministero degli Affari Esteri e la Convenzione tra Italia e
Giappone del 20.3.1969 non erano pertinenti poiché non riguardavano l'acquisto di beni mobili registrati.
4.1) Il motivo non è fondato.
Basti considerare che il parere reso da un legale giapponese siccome integrato con atto del 2018 contiene le precise indicazioni normative da cui desumere l'esistenza di sostanziale reciprocità fra i due Stati avuto riguardo al diritto dei cittadini italiani al pari di quelli giapponesi di acquistare in
Giappone anche beni mobili registrati ed il diritto di promuovere azioni giudiziarie per la tutela dei diritti nascenti da tali acquisti, come previsto dall'art.29 della Costituzione giapponese che tutela il diritto di proprietà di qualsiasi bene sia ai cittadini giapponesi che agli stranieri, nonché l'art.4 della legge n.102 del 2001 che non pone limiti agli stranieri sull'acquisto di imbarcazioni iscritte nel registro tenuto dall'ente giapponese delle imbarcazioni.
A fronte di tali specifici richiami normativi il motivo di gravame è del tutto generico e comunque infondato.
5) Con il 2° motivo di appello incidentale assume l'inesistenza del contratto CP_1
preliminare con cui il predetto avrebbe assunto l'obbligo di cedere il contratto di leasing dell'imbarcazione stante che la bozza del contratto preliminare non era stata sottoscritta.
Rileva anche che la data indicata in tale bozza del 30.5.2027 quale termine per la stipula del contratto definitivo non poteva essere presa in considerazione dal tribunale al fine di rilevarne l'inadempimento.
8 Di conseguenza la condotta ascritta al avrebbe potuto avere rilevanza quale responsabilità CP_1
precontrattuale il cui risarcimento è limitato al lucro cessante con la conseguenza che il danno di euro 900.000,00 era del tutto carente di prova.
Infine l'interruzione delle trattative andava ascritta alla condotta di DI che nonostante fosse stata messa in mora il 15.5.2017 ancora alla data del 26.5.2017 rimaneva inerte e ciò aveva giustificato il recesso dal proposito di cedere il contratto.
5.1) Il motivo è infondato.
Come già sopra precisato il contratto preliminare con cui si obbligava a cedere a CP_1
Part il contratto di locazione finanziaria dell'imbarcazione TT si è concluso con lo Parte_1
scambio di mail intercorse fra le parti unitamente alla sottoscrizione dei conteggi predisposti da
DI Leasing quale costo della anticipata risoluzione del rapporto al fine di consentire il riscatto dell'imbarcazione al cessionario ad aprile 2017, mentre il preliminare scritto predisposto in precedenza dal legale dell'obbligato alla cessione del contratto, non essendo stato sottoscritto, non ha fatto sorgere alcun rapporto obbligatorio vincolante per le parti.
Una volta stipulato l'accordo con lo scambio di mail contenenti proposta ed accettazione dopo il protrarsi delle trattative per tutto il mese di marzo 2017, correttamente il Tribunale ha affermato che non si verte in tema di responsabilità precontrattuale bensì di responsabilità contrattuale da inadempimento del all'obbligo assunto di cedere il contratto di leasing della predetta CP_1
imbarcazione.
Né è fondato l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui sarebbe esente da responsabilità poiché DI, sebbene fosse stata diffidata, non aveva rilasciato la prescritta autorizzazione alla cessione del contratto nonostante il tempo decorso.
Ora, non solo nessuna diffida proveniente dal è stata prodotta in atti ma anzi la condotta CP_1
tenuta dalla concedente faceva propendere per il rilascio di siffatta autorizzazione.
Infatti quest'ultima, dopo aver approntato i conteggi nel mese di aprile 2017, richiedeva alla di recarsi presso i propri uffici per sottoscrivere in presenza una serie di documenti Parte_1
necessari per la cessione del contratto finalizzata al riscatto del bene concesso in leasing al , CP_1
sottoscrizione che dalle mail in atti avvenne il 6 maggio 2017.
In data 26.5.2017 il comunicava ad DI, stante il tempo trascorso dalla richiesta di CP_1
rilascio di autorizzazione alla cessione del contratto senza ottenere concreto riscontro circa le deliberazioni assunte dall'Istituto in merito, essendo iniziata la stagione estiva ed avendo perso alcune occasioni per acquistare un'imbarcazione in sostituzione di quella oggetto della vendita, “di revocare la volontà di cedere il contratto di leasing afferente l'imbarcazione TT 780”.
9 Ora tale condotta si pone in violazione dell'obbligo assunto nei riguardi della posto che Parte_1
ha ritenuto di sciogliendosi dal contratto preliminare stipulato con la senza una CP_1 Parte_1
previa formale diffida, idonea a mettere in mora l'istituto al fine di pronunciarsi sul rilascio o meno della chiesta autorizzazione al subentro nel contratto in un assegnando congruo termine, considerato che l'obbligo di procurare il consenso della concedente gravava sul che si era obbligato a CP_1
cedere il contratto di locazione finanziaria e che la condotta tenuta da DI pochi giorni prima fosse foriera del rilascio di tale autorizzazione avendo predisposto i conteggi per la cessione e avendo invitato il cessionario a sottoscrivere tutta la documentazione occorrente al subentro nel contratto, essendo peraltro decorso un termine alquanto breve da tale sottoscrizione al manifestato recesso.
Quanto alle spese di lite, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite
(Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del parziale accoglimento delle domande, la parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante di metà delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano per l'intero nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello incidentale condizionato, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez.
Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1475/2023
R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
on atto di citazione notificato il 15.11.2023, a parziale modifica della sentenza n.1595/2023
[...]
del Tribunale di Siracusa pubblicata il 31.8.2023, condanna a pagare a CP_1 [...]
[...]
[...] il complessivo importo di euro 4.619,75 oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_3
interessi come statuito in primo grado;
rigetta l'appello incidentale condizionato avanzato da;
CP_1
condanna a pagare in favore di metà delle spese CP_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per l'intero quanto al primo grado in €.786,00 per spese ed €. 3.000,00 per compensi, quanto al grado in €. 1.165,50 per spese ed €.2.700,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012 riguardo l'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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