Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18.03.2025 che si da per letta in assenza delle parti.
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri all'udienza del 18.03.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
BIANCO GIOVANNI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato PACIFICO EMILIANO, nel cui studio ha eletto domicilio nonchè
Controparte_2
in persona del legale rappresentante in carica,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. PICARELLA LUANA, SIBILIO SIMONA e MAIORANO DANIELA
resistenti oggetto: opposizione a cartella di pagamento
1
Con ricorso depositato il 02/08/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 024 2021 00038845 27 000 di € 1.276,90 notificata il 13/07/2022 con cui ha intimato il Controparte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa emessa dall' nell'anno 2019, eccependo Controparte_2
l'omessa notifica del titolo esecutivo (ordinanza ingiunzione n. 518/2019) e l'omessa motivazione. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 contestato gli avversi assunti, chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio con concludendo Controparte_2 nel merito per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Costituitosi in giudizio ha eccepito la propria carenza di CP_3 legittimazione attiva e passiva, concludendo per l'estromissione dal giudizio. Disposta l'Integrazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha contestato gli Controparte_2 avversi assunti, deducendo la regolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 518/2019, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. Disposta l'estromissione di erroneamente evocata in giudizio, CP_3 all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il Giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________ Il ricorso è infondato. Giova rammentare che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede che in caso di opposizione alla cartella di pagamento, quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale della cartella di pagamento o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione alla cartella di pagamento notificata al ricorrente il 13.07.2023 è stata proposta in data 02.08.2022 e, pertanto, entro i termini di venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi
2 formali del titolo esecutivo, ed entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò detto, parte ricorrente deduce la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla stessa. Ebbene, l' ha prodotto idonea prova di avere Controparte_2 proceduto a notificare l'ordinanza ingiunzione n. 518/2019 al ricorrente in data 09.12.2019 e alla società Taurisano Costruzioni Service srl in data 4.12.2019 (all. 3 fascicolo ), con la conseguenza che Controparte_2 la relativa eccezione deve essere disattesa. Accertata la rituale notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, deve essere altresì disattesa l'eccezione di omessa motivazione della cartella di pagamento opposta. Come precisato dalla Corte di Cassazione, la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n. 28873/2019). Inoltre la Corte di Cassazione ha chiarito che “la cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. …” (Cass. Sez. Tributaria Ordinanza n. 16812 del 17 giugno 2024) Nel caso di specie, la cartella di pagamento opposta fa riferimento esplicitamente all'atto presupposto, della cui notifica è stata fornita prova nel presente giudizio, indicandone il numero, l'ente impositore, la data di emissione e notifica e riportando il dettaglio delle somme dovute dal contribuente. Ne consegue che la predetta cartella contiene tutte le informazioni necessarie previste dalla legge e poste a tutela del contribuente. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
e
[...] Controparte_1
così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
3 - condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali liquidate in € 886,00, per ciascuna parte resistente, oltre iva cap e rimborso spese come per legge, disponendo la distrazione per la propria parte a favore del procuratore di . Controparte_4
Brindisi, 18/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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