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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5683/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Stino di Livenza (VE)
il 09/04/1983, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto notorio di data 14/11/2007 del Notaio del distretto notarile Persona_1
di Venezia;
1 con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_2
31/08/1990 e nata a [...] il [...], Persona_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21.02.2025 e cioè “1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per cui nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno al di loro mantenimento.
1. Il signor si obbliga a rimborsare alla signora tutte Controparte_1 Pt_1
le spese per le cure mediche sanitarie, anche specialistiche, e farmaceutiche che la consorte dovrà affrontare e che si renderanno necessarie per la sua salute. Il rimborso andrà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate
Iban del c/c intestato alla signora (Iban: IT 38 Y 02008 36024 0001 0572 Pt_1
8686), con cadenza mensile (qualora sussistenti) ovvero entro il giorno 15 del mese successivo in cui le ridette spese sono maturate, previa esibizione da parte della predetta dei giustificativi di spesa.
2. Il signor rilascerà l'abitazione coniugale entro gg. 90 dal Controparte_1
deposito del presente ricorso, asportandovi i propri beni ed effetti personali,
ed entro i 60 gg. successivi provvederà ad effettuare il cambio di residenza.
3. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
4. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza
(VE) di procedere, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2 5. I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza,
rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
6. Le spese legali di assistenza stragiudiziale e della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con ordinanza del 30/01/2025, il Giudice relatore, in seguito al deposito di note scritte depositate il 20/01/2025, in sostituzione dell'udienza, ha invitato le parti ad eliminare il punto n. 2 delle conclusioni, per rendere le stese conformi all'ordinamento, in quanto in assenza di figli minori o maggior non autosufficienti, non è prevista l'assegnazione della casa familiare e, pertanto,
la sorte del bene segue il diritto di proprietà (onde evitare di pronunciare provvedimento giudiziale che consenta la trascrizione di assegnazione di beni di proprietà anche di terzi, come l'immobile indicato al punto 3, lettera e, delle premesse del ricorso, in difetto dei presupposti di legge) e ha rinviato la causa al 07/02/2025.
Con successive note scritte depositate in data 05/02/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno modificato, su invito del Giudice relatore, le condizioni concordate.
Con ordinanza del 06/02/2025, il Giudice relatore ha rinviato l'udienza
3 cartolare al 21/02/2025.
Con successive note scritte depositate in data 19/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
27/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 27/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Livenza (VE), in
[...]
data 09/04/1983;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983, atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 2) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
4 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5683/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Stino di Livenza (VE)
il 09/04/1983, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto notorio di data 14/11/2007 del Notaio del distretto notarile Persona_1
di Venezia;
1 con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_2
31/08/1990 e nata a [...] il [...], Persona_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21.02.2025 e cioè “1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per cui nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno al di loro mantenimento.
1. Il signor si obbliga a rimborsare alla signora tutte Controparte_1 Pt_1
le spese per le cure mediche sanitarie, anche specialistiche, e farmaceutiche che la consorte dovrà affrontare e che si renderanno necessarie per la sua salute. Il rimborso andrà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate
Iban del c/c intestato alla signora (Iban: IT 38 Y 02008 36024 0001 0572 Pt_1
8686), con cadenza mensile (qualora sussistenti) ovvero entro il giorno 15 del mese successivo in cui le ridette spese sono maturate, previa esibizione da parte della predetta dei giustificativi di spesa.
2. Il signor rilascerà l'abitazione coniugale entro gg. 90 dal Controparte_1
deposito del presente ricorso, asportandovi i propri beni ed effetti personali,
ed entro i 60 gg. successivi provvederà ad effettuare il cambio di residenza.
3. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
4. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza
(VE) di procedere, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2 5. I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza,
rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
6. Le spese legali di assistenza stragiudiziale e della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con ordinanza del 30/01/2025, il Giudice relatore, in seguito al deposito di note scritte depositate il 20/01/2025, in sostituzione dell'udienza, ha invitato le parti ad eliminare il punto n. 2 delle conclusioni, per rendere le stese conformi all'ordinamento, in quanto in assenza di figli minori o maggior non autosufficienti, non è prevista l'assegnazione della casa familiare e, pertanto,
la sorte del bene segue il diritto di proprietà (onde evitare di pronunciare provvedimento giudiziale che consenta la trascrizione di assegnazione di beni di proprietà anche di terzi, come l'immobile indicato al punto 3, lettera e, delle premesse del ricorso, in difetto dei presupposti di legge) e ha rinviato la causa al 07/02/2025.
Con successive note scritte depositate in data 05/02/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno modificato, su invito del Giudice relatore, le condizioni concordate.
Con ordinanza del 06/02/2025, il Giudice relatore ha rinviato l'udienza
3 cartolare al 21/02/2025.
Con successive note scritte depositate in data 19/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
27/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 27/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Livenza (VE), in
[...]
data 09/04/1983;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983, atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 2) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
4 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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