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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6623 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maiorano Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Astuti
n. 121;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito previdenziale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 esponeva di aver Parte_1
ricevuto in data 6.10.2023 dall due solleciti di pagamenti (segnatamente CP_1
il n. RI 47214 dell'importo totale di € 13.230,39 e il n. RI 47144 dell'importo di
€ 2.969,55) coi quali le veniva chiesto la restituzione di quanto indebitamente riscosso a titolo di disoccupazione agricola per gli anni, rispettivamente, 2000,
2001, 2002 e 2003. Eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei citati solleciti di pagamento impugnati,
che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la cessazione della materia del contendere relativamente agli indebiti relativi agli anni 2000, 2001 e 2003 mentre, ribadita la legittimità della propria pretesa per l'indebito relativo all'anno 2002 per l'importo di € 3.499,03
atteso la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso per l'indebito relativo a detto anno.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'indebito relativo agli anni 2000, 2001 e 2003 atteso che l ha provveduto CP_1 a regolarizzare la posizione della annullando nelle more del giudizio Pt_1
l'indebito relativo a tali anni.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere per l'indebito relativo agli anni 2000, 2001 e 2003.
Relativamente, invece, all'indebito relativo all'anno 2002 il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono qui ad indicare.
Occorre sottolineare che nel caso de quo non si discute del diritto dell a CP_1
recuperare contributi non pagati, ma del diritto dell'Istituto a recuperare prestazioni indebite e il termine prescrizionale non è quello di cinque anni previsto dalla legge 335/95, ma l'ordinario temine decennale, essendo la restituzione dell'indebito regolata dalla norma generale di cui all'art. 2033 cod.
civ. Occorre ancora evidenziare che il credito restitutorio dell' sorge quando CP_1
l'Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l venga a conoscenza della natura indebita CP_2
dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14426 del
27/05/2019).
Nella specie, il suddetto termine decennale non risulta decorso all'atto della comunicazione dell'indebito in data 11.9.2023 attesa la presenza di validi atti interruttivi della prescrizione comunicati a parte ricorrente con cui si richiedeva la restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2002.
Segnatamente risultano allegate alla memoria difensiva di parte resistente: 1)
lettera notificata il 29.12.2011 e 2) lettera notificata l'11.11.2013.
E sulla ricezione di dette due lettere nulla parte ricorrente ha specificatamente contestato. Del resto, dette lettere risultano inoltrate al suo indirizzo di residenza e firmate per ricevuta dalla stessa (si vedano le cartoline allegate dall' ). Esse contengono la specifica richiesta di restituzione di quanto CP_1
percepito a titolo di disoccupazione agricola per gli anni di cui si discorre e configurano, pertanto, dei validi atti interruttivi della prescrizione. Dunque,
posto che oggetto della pretesa restitutoria sono prestazioni di disoccupazione agricola percepite nell'anno 2002, alla data del 6.10.2023 - allorquando l CP_1
notificava il provvedimento qui impugnato - il termine di 10 anni per recuperare l'indebito non era ancora decorso, stante le due lettere di cui sopra con cui parte ricorrente già in data 29.12.2011 e 11.11.2013 veniva informata della sussistenza di un indebito per la disoccupazione agricola percepita nell'anno
2002 e la prescrizione è stata così interrotta.
Il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di disoccupazione agricola soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. valido per tutti i diritti per i quali non è
stabilito espressamente dalla legge un termine più breve ovvero l'imprescrittibilità.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6623 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentate p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente all'indebito relativo agli anni 2000, 2001 e 2003;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6623 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maiorano Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Astuti
n. 121;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito previdenziale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 esponeva di aver Parte_1
ricevuto in data 6.10.2023 dall due solleciti di pagamenti (segnatamente CP_1
il n. RI 47214 dell'importo totale di € 13.230,39 e il n. RI 47144 dell'importo di
€ 2.969,55) coi quali le veniva chiesto la restituzione di quanto indebitamente riscosso a titolo di disoccupazione agricola per gli anni, rispettivamente, 2000,
2001, 2002 e 2003. Eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei citati solleciti di pagamento impugnati,
che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la cessazione della materia del contendere relativamente agli indebiti relativi agli anni 2000, 2001 e 2003 mentre, ribadita la legittimità della propria pretesa per l'indebito relativo all'anno 2002 per l'importo di € 3.499,03
atteso la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso per l'indebito relativo a detto anno.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'indebito relativo agli anni 2000, 2001 e 2003 atteso che l ha provveduto CP_1 a regolarizzare la posizione della annullando nelle more del giudizio Pt_1
l'indebito relativo a tali anni.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere per l'indebito relativo agli anni 2000, 2001 e 2003.
Relativamente, invece, all'indebito relativo all'anno 2002 il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono qui ad indicare.
Occorre sottolineare che nel caso de quo non si discute del diritto dell a CP_1
recuperare contributi non pagati, ma del diritto dell'Istituto a recuperare prestazioni indebite e il termine prescrizionale non è quello di cinque anni previsto dalla legge 335/95, ma l'ordinario temine decennale, essendo la restituzione dell'indebito regolata dalla norma generale di cui all'art. 2033 cod.
civ. Occorre ancora evidenziare che il credito restitutorio dell' sorge quando CP_1
l'Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l venga a conoscenza della natura indebita CP_2
dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14426 del
27/05/2019).
Nella specie, il suddetto termine decennale non risulta decorso all'atto della comunicazione dell'indebito in data 11.9.2023 attesa la presenza di validi atti interruttivi della prescrizione comunicati a parte ricorrente con cui si richiedeva la restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2002.
Segnatamente risultano allegate alla memoria difensiva di parte resistente: 1)
lettera notificata il 29.12.2011 e 2) lettera notificata l'11.11.2013.
E sulla ricezione di dette due lettere nulla parte ricorrente ha specificatamente contestato. Del resto, dette lettere risultano inoltrate al suo indirizzo di residenza e firmate per ricevuta dalla stessa (si vedano le cartoline allegate dall' ). Esse contengono la specifica richiesta di restituzione di quanto CP_1
percepito a titolo di disoccupazione agricola per gli anni di cui si discorre e configurano, pertanto, dei validi atti interruttivi della prescrizione. Dunque,
posto che oggetto della pretesa restitutoria sono prestazioni di disoccupazione agricola percepite nell'anno 2002, alla data del 6.10.2023 - allorquando l CP_1
notificava il provvedimento qui impugnato - il termine di 10 anni per recuperare l'indebito non era ancora decorso, stante le due lettere di cui sopra con cui parte ricorrente già in data 29.12.2011 e 11.11.2013 veniva informata della sussistenza di un indebito per la disoccupazione agricola percepita nell'anno
2002 e la prescrizione è stata così interrotta.
Il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di disoccupazione agricola soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. valido per tutti i diritti per i quali non è
stabilito espressamente dalla legge un termine più breve ovvero l'imprescrittibilità.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6623 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentate p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente all'indebito relativo agli anni 2000, 2001 e 2003;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro