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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1494/2020 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1494/2020 promossa da:
(C.F. – P.IVA Parte_1 C.F._1
), con l'avv. MAZZOCCA GIOSUE' (C.F. ), P.IVA_1 C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. MALANDRINO CARMELA (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.11.2020, la di , quale commerciante di un compro oro, Parte_1 Parte_1 premettendo che in data 16.07.2019 apriva presso l'ufficio postale di Vallo della Lucania un contratto di conto corrente banco posta affari n.
1046816144, rispetto al quale veniva autorizzato alle operazioni di prelievo anche la dipendente Sig.ra esponeva che in distinte giornate del Pt_2 mese di luglio 2020 ed in due diversi uffici postali, sia personalmente che a mezzo della propria dipendente, veniva negato il prelievo di denaro contante per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sebbene sul conto vi fosse disponibilità finanziaria;
che la negata possibilità di ricevere denaro contante comportava perdita di commesse per l'attività lavorativa e relativo danno all'immagine, attesa l'impossibilità di poter pagare in contanti l'oro acquistabile;
che in data 17.07.2020 svolgeva regolare reclamo a
[...]
a cui, in data 14.08.2020, seguiva formale messa in mora per CP_1 inadempimento contrattuale;
che il doppio rifiuto operato da CP_1 violava sia le disposizioni contrattuali, stante la mancata indicazioni di divieto di prelievo di denaro in contanti, sia il D.L. 124/2019 che non vietava il prelievo o il versamento di denaro contante dal conto corrente.
2. Per le premesse svolte così Parte_1 concludeva: ''a) accertare che nessuna normativa di legge impedisce il prelievo di denaro contante dal conto corrente intestato;
b) accertare che sia nel contratto di conto corrente allegato, nessun divieto o vincolo viene posto al di prelievo di denaro in contanti dal conto corrente di conto corrente banco posta affari assegnato n. 1046816144 c) Accertare che nessuna informativa contrattuale o precontrattuale veniva fornita al sul divieto di Parte_1
pagina 2 di 7 prelievo di denaro in contanti dal conto corrente e accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t: d) per gli effetti condannare con sede legale Viale Europa, CP_1
190 -00144 Roma Partita IVA al risarcimento del danno per P.IVA_3 inadempimento contrattuale pari ad euro 26.000,00. e) Accertare e dichiarare che sia il contratto sottoscritto dal sig. che il Parte_1 regolamento di (cfr.all.7) nessun limite pongono al prelievo CP_1 presso lo sportello. f) In subordine, condannare in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t.,a causa ed in conseguenza della mancata messa a disposizione di denaro presente sul conto corrente di conto corrente banco posta affari assegnato n. 1046816144 al ristoro del danno da mancata vendita;
g) In subordine condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.tal risarcimento del danno per la mancata messa a disposizione di denaro presente sul conto corrente alla somma di euro 26.000,00 o quella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia, h) Accertare che la
ha perso occasioni di acquisto di oro anche come perdita di Parte_1 chance. i) Dichiarare che il rifiuto del prelievo di denaro presente sul conto corrente da parte di in persona del legale rapp.te p.tha Controparte_1 causato alla un danno patrimoniale ingiusto, Parte_1 Parte_1 costituito dalla lesione di interessi economici in conseguenza dell'inadempimento di , sia a titolo di danno emergente che di CP_1 lucro cessante. j) Accertare che sul conto corrente di conto corrente banco posta affari assegnato n. 1046816144 la presenza di somme liquide richieste per il periodo che va dal1 luglio 2020al 30/11/2020. k) Accertare che le indicazioni del MEF consentono il prelievo e il versamento in contanti sul conto corrente bancario/postale senza alcun limite. l) Accertare e dichiarare che le FAQ del Ministero Economia e Finanze relative al compro oro, sono molto chiare, fino a 499 euro si paga contanti, mentre, da 500 euro in poi si
pagina 3 di 7 è obbligati a pagare con bonifico o assegno. m) “In ogni caso condannare
in persona del legale rapp.te p.talla somma che Controparte_1 ilgiudicante adito riterrà equa di giustizia, sia per il grave inadempimento contrattuale che per la perdita di chance e acquisto oro.''
3. Instaurato regolarmente il contradditorio con la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva si costituiva in data 06.05.2021 che contestava le Controparte_1 domande avverse;
preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, osservava che, a seguito dell'istruttoria sulla posizione del ricorrente, non vi era blocchi storici e il conto era operante, pertanto non sussisteva l'impossibilità di prelievo di contante, atteso altresì che sul conto in oggetto risultavano operazioni di prelievo nel mese di luglio 2020 con ripetuti prelievi di Euro 600.00, come da estratti conti allegati.
4. Per le premesse svolte, così concludeva: ''in via CP_1 pregiudiziale dichiarare improcedibile la domanda per violazione dell'art. 5 D.
Lgs. 28/2010; nel merito, rigettare la domanda attorea giacché manifestatamente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compenso''.
5. Alla prima udienza di comparizione del 25.05.2021, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario, fissando per la trattazione l'udienza del 24.01.2022.
6. Nel corso del giudizio, l'attore depositava copia del verbale di mediazione tenutosi e conclusosi negativamente.
7. La causa veniva istruita mediante prove orali (interrogatorio formale e prova per testi), ammesse con ordinanza del 24.01.2022.
8. All'udienza del 10.03.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 9. La domanda di parte attrice è infondata e pertanto non può trovare accoglimento, per le motivazioni di cui infra.
10. Giova premettere che, come noto e richiamato anche da parte attrice in comparsa conclusionale del 16/4/25, nell'ordinamento processuale civile, la parte che agisce in giudizio per far valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile. (cfr. Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n.
13533)
11. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, all'attore sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul convenuto di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Ancora sul convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
12. Orbene, per quanto premesso, l'attore ha provato il titolo mediante copia del contratto di conto corrente Bancoposta e delle relative condizioni contrattuali e copia dell'estratto conto con le annotazioni relative alle date dell'01.07.2020 del 03.07.2020, allegando il presunto rifiuto dell'ufficio postale all'erogazione delle somme richieste.
13. Sempre sulla scorta delle premesse in tema di onore della prova pagina 5 di 7 gravanti sulle parti, ha dato prova dell'esatto adempimento CP_1 mediante deposito del report relativo ai movimenti sul conto oggetto del giudizio.
14. Dall'analisi dello stesso (all. stella maris report.msg.p7m, doc.
P2P00465EEF001_DOC_00057.pdf), si evince infatti che sul conto corrente sono stati effettuati numerosi prelievi di denaro contante e più nello specifico nel periodo di riferimento alle presunte negate operazioni (prelievi in data
03.07.2020 pari ad Euro 600, in data 09.07.2020 pari ad Euro 600,00, due prelievi in data 10.07.2020 pari ad Euro 600,00 cadauno, in data 14.07.2020 pari ad Euro 600, due prelievi in data 15.07.2020 pari ad Euro 600 cadauno, due prelievi in data 16.07.2020 pari ad Euro 600 cadauno, in data
17.07.2020 due prelievi per rispettivi Euro 600 e 2000, in data 22.07.2020 pari ad Euro 1000), movimentazioni che consentono di ritenere provato che, in realtà, sul conto non vi fossero blocchi alle operazioni o altre cause ostative al prelievo di contante.
15. Si deve osservare, per completezza di indagine, che anche gli ulteriori estratti conto allegati dalla convenuta afferenti ai mesi CP_1 successivi a luglio 2020, comprovano una ordinaria movimentazione del conto senza criticità alcuna.
16. Pertanto, si può ritenere che l'attore non abbia raggiunto l'onere della prova gravante in capo allo stesso ex art. 2697 c.c., rimanendo dunque le proprie pretese sfornite di elementi probatori utili.
17. Inoltre l'unica prova orale richiesta, unitamente all'interrogatorio formale, irrilevante poiché il direttore non può avere ragionevolmente cognizione dei rapporti intrattenuti da un singolo correntista né di eventuali malfunzionamenti, ossia la testimonianza resa da all'udienza Testimone_1 del 22.06.2023, oltre ad essere la teste non indifferente in quanto all'epoca e tuttora dipendente dell'impresa, non ha apportato elementi specifici ai fini di pagina 6 di 7 un diverso convincimento della decisione, rimanendo generica e non circostanziando i fatti.
18. Alle medesime conclusioni si deve giungere con riferimento al risarcimento del danno quantificato in Euro 26.000,00 dall'attore per la presunta mancata messa a disposizione presente sul conto in proprio favore.
19. Orbene, accertato che nessun impedimento di sorta al prelievo di denaro conto sia occorso in danno dell'attore ed ascrivile al comportamento della convenuta, la richiesta difetta del requisito dell'an e di conseguenza del relativo quantum, che, in ogni caso non sarebbe stato provato.
20. Per quanto argomentato, tutte le domande devono essere disattese.
21. Alla soccombenza segue la condanna di e al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di spese che si Controparte_1 liquidano secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto delle questioni sollevate e del pregio degli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta tutte le domande;
- condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 che liquida in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1494/2020 promossa da:
(C.F. – P.IVA Parte_1 C.F._1
), con l'avv. MAZZOCCA GIOSUE' (C.F. ), P.IVA_1 C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. MALANDRINO CARMELA (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.11.2020, la di , quale commerciante di un compro oro, Parte_1 Parte_1 premettendo che in data 16.07.2019 apriva presso l'ufficio postale di Vallo della Lucania un contratto di conto corrente banco posta affari n.
1046816144, rispetto al quale veniva autorizzato alle operazioni di prelievo anche la dipendente Sig.ra esponeva che in distinte giornate del Pt_2 mese di luglio 2020 ed in due diversi uffici postali, sia personalmente che a mezzo della propria dipendente, veniva negato il prelievo di denaro contante per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sebbene sul conto vi fosse disponibilità finanziaria;
che la negata possibilità di ricevere denaro contante comportava perdita di commesse per l'attività lavorativa e relativo danno all'immagine, attesa l'impossibilità di poter pagare in contanti l'oro acquistabile;
che in data 17.07.2020 svolgeva regolare reclamo a
[...]
a cui, in data 14.08.2020, seguiva formale messa in mora per CP_1 inadempimento contrattuale;
che il doppio rifiuto operato da CP_1 violava sia le disposizioni contrattuali, stante la mancata indicazioni di divieto di prelievo di denaro in contanti, sia il D.L. 124/2019 che non vietava il prelievo o il versamento di denaro contante dal conto corrente.
2. Per le premesse svolte così Parte_1 concludeva: ''a) accertare che nessuna normativa di legge impedisce il prelievo di denaro contante dal conto corrente intestato;
b) accertare che sia nel contratto di conto corrente allegato, nessun divieto o vincolo viene posto al di prelievo di denaro in contanti dal conto corrente di conto corrente banco posta affari assegnato n. 1046816144 c) Accertare che nessuna informativa contrattuale o precontrattuale veniva fornita al sul divieto di Parte_1
pagina 2 di 7 prelievo di denaro in contanti dal conto corrente e accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t: d) per gli effetti condannare con sede legale Viale Europa, CP_1
190 -00144 Roma Partita IVA al risarcimento del danno per P.IVA_3 inadempimento contrattuale pari ad euro 26.000,00. e) Accertare e dichiarare che sia il contratto sottoscritto dal sig. che il Parte_1 regolamento di (cfr.all.7) nessun limite pongono al prelievo CP_1 presso lo sportello. f) In subordine, condannare in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t.,a causa ed in conseguenza della mancata messa a disposizione di denaro presente sul conto corrente di conto corrente banco posta affari assegnato n. 1046816144 al ristoro del danno da mancata vendita;
g) In subordine condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.tal risarcimento del danno per la mancata messa a disposizione di denaro presente sul conto corrente alla somma di euro 26.000,00 o quella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia, h) Accertare che la
ha perso occasioni di acquisto di oro anche come perdita di Parte_1 chance. i) Dichiarare che il rifiuto del prelievo di denaro presente sul conto corrente da parte di in persona del legale rapp.te p.tha Controparte_1 causato alla un danno patrimoniale ingiusto, Parte_1 Parte_1 costituito dalla lesione di interessi economici in conseguenza dell'inadempimento di , sia a titolo di danno emergente che di CP_1 lucro cessante. j) Accertare che sul conto corrente di conto corrente banco posta affari assegnato n. 1046816144 la presenza di somme liquide richieste per il periodo che va dal1 luglio 2020al 30/11/2020. k) Accertare che le indicazioni del MEF consentono il prelievo e il versamento in contanti sul conto corrente bancario/postale senza alcun limite. l) Accertare e dichiarare che le FAQ del Ministero Economia e Finanze relative al compro oro, sono molto chiare, fino a 499 euro si paga contanti, mentre, da 500 euro in poi si
pagina 3 di 7 è obbligati a pagare con bonifico o assegno. m) “In ogni caso condannare
in persona del legale rapp.te p.talla somma che Controparte_1 ilgiudicante adito riterrà equa di giustizia, sia per il grave inadempimento contrattuale che per la perdita di chance e acquisto oro.''
3. Instaurato regolarmente il contradditorio con la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva si costituiva in data 06.05.2021 che contestava le Controparte_1 domande avverse;
preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, osservava che, a seguito dell'istruttoria sulla posizione del ricorrente, non vi era blocchi storici e il conto era operante, pertanto non sussisteva l'impossibilità di prelievo di contante, atteso altresì che sul conto in oggetto risultavano operazioni di prelievo nel mese di luglio 2020 con ripetuti prelievi di Euro 600.00, come da estratti conti allegati.
4. Per le premesse svolte, così concludeva: ''in via CP_1 pregiudiziale dichiarare improcedibile la domanda per violazione dell'art. 5 D.
Lgs. 28/2010; nel merito, rigettare la domanda attorea giacché manifestatamente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compenso''.
5. Alla prima udienza di comparizione del 25.05.2021, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario, fissando per la trattazione l'udienza del 24.01.2022.
6. Nel corso del giudizio, l'attore depositava copia del verbale di mediazione tenutosi e conclusosi negativamente.
7. La causa veniva istruita mediante prove orali (interrogatorio formale e prova per testi), ammesse con ordinanza del 24.01.2022.
8. All'udienza del 10.03.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 9. La domanda di parte attrice è infondata e pertanto non può trovare accoglimento, per le motivazioni di cui infra.
10. Giova premettere che, come noto e richiamato anche da parte attrice in comparsa conclusionale del 16/4/25, nell'ordinamento processuale civile, la parte che agisce in giudizio per far valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile. (cfr. Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n.
13533)
11. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, all'attore sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul convenuto di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Ancora sul convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
12. Orbene, per quanto premesso, l'attore ha provato il titolo mediante copia del contratto di conto corrente Bancoposta e delle relative condizioni contrattuali e copia dell'estratto conto con le annotazioni relative alle date dell'01.07.2020 del 03.07.2020, allegando il presunto rifiuto dell'ufficio postale all'erogazione delle somme richieste.
13. Sempre sulla scorta delle premesse in tema di onore della prova pagina 5 di 7 gravanti sulle parti, ha dato prova dell'esatto adempimento CP_1 mediante deposito del report relativo ai movimenti sul conto oggetto del giudizio.
14. Dall'analisi dello stesso (all. stella maris report.msg.p7m, doc.
P2P00465EEF001_DOC_00057.pdf), si evince infatti che sul conto corrente sono stati effettuati numerosi prelievi di denaro contante e più nello specifico nel periodo di riferimento alle presunte negate operazioni (prelievi in data
03.07.2020 pari ad Euro 600, in data 09.07.2020 pari ad Euro 600,00, due prelievi in data 10.07.2020 pari ad Euro 600,00 cadauno, in data 14.07.2020 pari ad Euro 600, due prelievi in data 15.07.2020 pari ad Euro 600 cadauno, due prelievi in data 16.07.2020 pari ad Euro 600 cadauno, in data
17.07.2020 due prelievi per rispettivi Euro 600 e 2000, in data 22.07.2020 pari ad Euro 1000), movimentazioni che consentono di ritenere provato che, in realtà, sul conto non vi fossero blocchi alle operazioni o altre cause ostative al prelievo di contante.
15. Si deve osservare, per completezza di indagine, che anche gli ulteriori estratti conto allegati dalla convenuta afferenti ai mesi CP_1 successivi a luglio 2020, comprovano una ordinaria movimentazione del conto senza criticità alcuna.
16. Pertanto, si può ritenere che l'attore non abbia raggiunto l'onere della prova gravante in capo allo stesso ex art. 2697 c.c., rimanendo dunque le proprie pretese sfornite di elementi probatori utili.
17. Inoltre l'unica prova orale richiesta, unitamente all'interrogatorio formale, irrilevante poiché il direttore non può avere ragionevolmente cognizione dei rapporti intrattenuti da un singolo correntista né di eventuali malfunzionamenti, ossia la testimonianza resa da all'udienza Testimone_1 del 22.06.2023, oltre ad essere la teste non indifferente in quanto all'epoca e tuttora dipendente dell'impresa, non ha apportato elementi specifici ai fini di pagina 6 di 7 un diverso convincimento della decisione, rimanendo generica e non circostanziando i fatti.
18. Alle medesime conclusioni si deve giungere con riferimento al risarcimento del danno quantificato in Euro 26.000,00 dall'attore per la presunta mancata messa a disposizione presente sul conto in proprio favore.
19. Orbene, accertato che nessun impedimento di sorta al prelievo di denaro conto sia occorso in danno dell'attore ed ascrivile al comportamento della convenuta, la richiesta difetta del requisito dell'an e di conseguenza del relativo quantum, che, in ogni caso non sarebbe stato provato.
20. Per quanto argomentato, tutte le domande devono essere disattese.
21. Alla soccombenza segue la condanna di e al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di spese che si Controparte_1 liquidano secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto delle questioni sollevate e del pregio degli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta tutte le domande;
- condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 che liquida in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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