Versione
25 gennaio 1985
25 gennaio 1985
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/08/2022, n. 6829Provvedimento: Pubblicato il 04/08/2022 N. 06829/2022REG.PROV.COLL. N. 00876/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 876 del 2022, proposto da Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Casano e Stefano Santarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Santarelli in Roma, via Asiago n. 8; contro Associazione Centro Culturale Fratellanza di -OMISSIS-, in …Leggi di più...
- effetto conformativo del giudicato·
- responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione·
- sentenza in forma semplificata·
- diniego di accertamento di conformità·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- riesercizio del potere amministrativo·
- cambio di destinazione d'uso·
- discriminazione·
- principio di ragionevolezza·
- violazione dei principi urbanistici·
- libera manifestazione religiosa·
- principio di proporzionalità·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- principio di effettività della tutela giurisdizionale·
- art. 60 c.p.a.