Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1319/2023 R.G., avente per oggetto: “contratto di appalto”;
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Tinghino, per procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
avente sede legale in Catania, Via Sanguinelli n. 38, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Rosanna Catalano, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
E
All'udienza di discussione del 7.1.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTTO
Con sentenza n. 3475/2023, pubblicata il 11.8.2023 (nel proc. n. 1899/2021 RG), il
Tribunale di Catania così statuiva:
-rigettava l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo del Parte_1
26.10.2020 (n. 4084/20), con il quale era stato ingiunto alla il pagamento in favore Pt_1
1
come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto stipulato tra le parti il 19.2.2020, avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile di proprietà di , sito in Bologna;
Parte_1
-rigettava le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma sulla Parte_1
base dei motivi di seguito esposti.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza in corso di causa, l'efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa parzialmente per la parte eccedente l'importo di 6.006,81.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza impugnata deducendo: Pt_1
1) che il primo giudice ha erroneamente applicato il richiamato criterio sul riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. atteso che, a fronte della contestazione dell'opponente sul quantum della richiesta per i lavori aggiuntivi da eseguire nel bagno (indicati negli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori), di cui alla fattura n. 114/2000 posta base del decreto ingiuntivo, spettava al creditore dimostrare la correttezza della propria pretesa, prova che non è stata fornita;
2) che i documenti prodotti, costituiti dai due ordini di servizio emessi dal D.L. in data
24/02/2020 e in data 26/06/2020 dal certificato di pagamento a saldo, non sono idonei a dimostrare il quantum della pretesa avversa, anche in mancanza del computo metrico in essi indicato;
3) che ha errato il giudice a richiamare, al fine della dimostrazione del quantum, il contenuto del contratto di subappalto intercorso tra e la CP_1 Controparte_3
atteso che la committente non aveva autorizzato il subappalto, né ne
[...] era a conoscenza, e che le obbligazioni assunte dalla sub committente nei confronti del subappaltatore non possono vincolare la committente;
4) che il primo giudice erroneamente ha dedotto che nel contratto di appalto del 19.2.2020 fossero esclusi i lavori inerenti al locale bagno atteso che la posa in opera e la fornitura del pavimento del bagno, inserita nel successivo ordine di servizio dell'ing. , e quindi inserita nella fattura oggetto di d.i., era già presente Parte_2 nell'originario computo metrico e, pertanto, era stata già saldata dalla committente (con gli eseguiti pagamenti, di € 5500,00 e di €7700,00); 5) che ha errato il giudice a non avere attribuito ai pagamenti eseguiti dalla committente effetto estintivo dell'obbligazione poiché la dicitura riportata nelle fatture pagate –
“acconto”- si riferiva alla voce riportata nel computo metrico allegato al contratto ove in relazione all'impianto elettrico si stabiliva che “le quantità effettive saranno
2 valutate su progetto esecutivo”, ma non risultava l'esistenza di alcun progetto esecutivo che si discostasse dal computo metrico;
6) che il giudice erroneamente aveva ritenuto che i documenti prodotti da parte avversa per dimostrare l'ammontare del prezzo non fossero stati contestati perché, invece, gli stessi erano stati tempestivamente contestati, e inoltre il tribunale non aveva tenuto conto che, nella parcella presentata dal direttore dei lavori al proprio ordine professionale per la vidimazione, l'importo dei lavori era indicato in € 13.000,00, in misura inferiore, quindi a quella indicato nel certificato di pagamento.
*****
I motivi di appello, congiuntamente considerati in quanto attengono tutti alla medesima questione, sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
Quanto alla pretesa non debenza dei lavori extra capitolato, va osservato che l'art. 1659 c.c.
(“L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto”) è volto a tutelare il diritto del committente ad ottenere un bene conforme alle modalità costruttive previste nel progetto, donde non trova applicazione qualora le modifiche a questo aggiuntive siano tali da potersi considerare oggetto di un “nuovo contratto di appalto”, separato ed indipendente dal primo (cfr. Cass. n.5935/1991).
Peraltro, anche se non di nuovo contratto possa parlarsi, è logico che possano esservi vere e proprie variazioni progettuali ordinate oralmente dal committente (art.1661 c.c “Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”)
e la relativa prova può essere data con ogni mezzo, comprese le presunzioni ("Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente. Nel primo caso, l'art. 1659
c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam"; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente" - Cass.n.7241/2002").
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non si tratta di variazioni alle modalità di realizzazione dell'opera inizialmente prevista, bensì dell'esecuzione di lavori ulteriori separati ed indipendenti rispetto a quelli inizialmente concordati.
3 Si tratta infatti di lavori all'interno del vano bagno non inclusi nell'originario contratto d'appalto, che prevedeva solo il rifacimento dell'ambiente “cucina”, della pavimentazione, la tinteggiatura dell'appartamento, la sostituzione delle porte il rifacimento dell'impianto elettrico.
Ma in ogni caso, anche a ritenerle variazioni alle modalità progettuali e non nuovo appalto, proprio per la natura dei lavori di cui trattasi, è del tutto inverosimile che gli stessi siano stati dovuti all'iniziativa dell'appaltatore, che non avrebbe avuto motivo di darvi corso senza disposizione (e quindi ad iniziativa) della committente, riguardando il rifacimento di un ambiente differente.
Del resto, la stessa ha riconosciuto, nelle sue prime memorie ex art. 183 cpc Pt_1
depositate in primo grado, di avere commissionato il rifacimento del bagno nel gennaio
2020 ed è dunque plausibile, come osservato dal primo giudice, che esso sia rimasto fuori dalle previsioni di cui al contratto sottoscritto in data 19.02.2020 sulla scorta, però, del computo metrico redatto nell'agosto del 2019. E di ciò si dà atto infatti nell'ordine di servizio del D.L del 24.2.2020.
In ordine al “quantum” di detti lavori aggiuntivi, l'appellante ne contesta l'ammontare sostenendo che non è stata fornita dall'appaltatore la prova della correttezza della somma richiesta, essendo i documenti prodotti inidonei a tale fine.
Questo motivo è fondato.
E invero, le due comunicazioni di servizio e il certificato di pagamento n. 2 a saldo del direttore dei lavori non contengono alcuna specifica e puntuale indicazione della misura del prezzo per le varie lavorazioni e neppure dei criteri per determinarlo: né la comunicazione di servizio, che richiama un “computo di variante allegato” che non è stato però prodotto in giudizio, né il certificato di pagamento, che appare generico in quanto si limita unicamente ad indicare un importo complessivo di € 22.992,24 per “lavori e somministrazioni allo stato finale” (da cui detrarre gli acconti).
Non può neanche rilevare, al fine della dimostrazione del corrispettivo dell'appalto, la documentazione allegata dalla che riguarda il subappalto intervenuto – in periodo di CP_1
emergenza COVID- con una ditta avente sede a Bologna. L'accordo intercorso tra l'appaltatore e il subappaltatore, infatti, non può essere vincolante per la committente originaria, rimasta estranea allo stesso.
4 Per completezza, va anche detto che non può rilevare in senso contrario la parcella trasmessa al proprio ordine professionale dal direttore dei lavori (in cui l'importo dei lavori
è indicato in € 13.000,00); ad essa non può riconoscersi efficacia probatoria circa un eventuale accordo sul prezzo di appalto tra le parti, ben potendo rispondere ad una scelta personale del professionista la richiesta di un compenso inferiore.
Ciò posto, in mancanza di prova circa l'accordo sul prezzo di appalto relativo ai lavori extra capitolato in questione, occorre procedersi alla liquidazione giudiziale dello stesso per la quale, ritiene la Corte, anche in mancanza di una contabilità redatta dall'impresa, possa utilizzarsi la perizia tecnica estimativa di parte ritualmente prodotta dalla stessa nel Pt_1
giudizio di primo grado.
Con essa, il tecnico incaricato dalla committente, geom. all'esito di Testimone_1
sopralluogo, ha puntualmente e analiticamente quantificato le opere oggetto degli ordini di servizio posti a fondamento della pretesa, senza cambiare l'impiantistica, per un complessivo importo pari a €4.500,00, cui deve aggiungersi l'IVA (al 10%, come da fattura in atti), e dunque €4950,00.
A detto importo va aggiunto quello occorso per i materiali (lavabo bagno, specchio, laminato, battiscopa, saliscendi doccia, box doccia e altri accessori), che risulta siano acquistati dall'impresa per l'installazione nel bagno dell'appartamento di proprietà , Pt_1
con anticipazione dei costi a carico della Ciò è provato documentalmente Controparte_1
dalle due fatture di acquisto prodotte da in primo grado (dell'importo, CP_1 rispettivamente, di €1432,80 e di di 74,01 per complessivi € 1506,81, IVA inclusa), ed è stato sostanzialmente ammesso dalla stessa appellante, nelle note ex art. 183, comma VI, n.
1 ove si riferisce che la sceglieva i materiali presso il punto vendita (Bricoman) di Pt_1
Misterbianco, che poi venivano acquistati da presso il corrispondente negozio di CP_1
Bologna.
Risulta infine altresì dovuto, in seguito ai (pacifici) pagamenti “in acconto” per complessivi
€ 13.200,00 a fronte di un credito (incontestato) -portato dalle prime due fatture nn. 29 e 98 del 2020- di € 12.929,31 oltre Iva, e dunque di €15.800,00, il residuo importo di € 2600,00
(€ 15.800 – 13.200).
5 In definitiva, alla stregua di tutte le superiori considerazioni, la committente risulta Pt_1
ancora debitrice della società per il contratto di appalto in parola, della complessiva CP_1 somma di € 9056,81 (€4950,00 + 1506,81 + 2600,00), Iva inclusa.
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo, la committente va invece condannata, per le causali di cui Parte_1
sopra, al pagamento del minore importo di € 9056,81, Iva inclusa, come sopra determinato.
Quanto al regolamento delle spese processuali, sussistono giustificati motivi, in relazione alla parziale soccombenza reciproca, per compensare in parte le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di metà, e condannare l'appellante, maggiormente soccombente, al pagamento della restante parte delle spese.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, confermando per il primo grado la liquidazione del primo giudice (non oggetto di censura) e liquidando quelle del grado di appello secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto del valore effettivo della causa, ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria, per cui si reputano congrui i valori minimi, considerata la modesta attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1319/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3475/2023 del Tribunale di Catania, e in parziale riforma di detta sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 4084/20 emesso il 26.10.2020 dal Tribunale di Catania, e condanna
[...]
al pagamento in favore di per le causali di cui Pt_1 Controparte_1 premessa, della somma complessiva di € 9056,81 (Iva inclusa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi in misura di metà, e condanna l'appellante al pagamento in favore di della restante parte Pt_1 Controparte_1 delle spese che liquida, per l'intero: 1) per il primo grado, in complessivi € 5077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro
1680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso totale;
2) per il secondo grado, in
6 complessivi euro 4888,00 per compensi (di cui €1134,00 per fase studio, €921,00 per fase introduttiva, €922,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 1911,00 per fase decisoria), oltre
IVA e CPA e rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso totale.
Così deciso in Catania il 30 gennaio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
7