Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 20.02.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2868/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Alessandro Saviozzi
ricorrente
E
Controparte_1
, con sede legale in Roma, in persona del
[...]
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Daniela Chiavegato e dall'avv. Sabina Lupo resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 02.12.2024 e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio l' , innanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato il proprio diritto all'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs.
n.38/2000 con decorrenza dal 1.02.2021 ed erogato in rendita, nella misura dovuta per le menomazioni pari o superiori al 16%, del quale già godeva per l'infortunio sul lavoro del 14.11.2003 e che
In data 07.02.2025, si costituiva in giudizio l' insistendo per CP_1
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'azione in autotutela in adesione sostanziale alle richieste di parte ricorrente.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta e, con le note autorizzate, le parti insistevano per la dichiarazione di cessata materia del contendere;
l dava atto dell'intervenuto CP_1
accordo stragiudiziale sulle spese di lite, già liquidate al legale di parte ricorrente.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio
1998, n. 4672).
Nel caso di specie, sin dalla memoria di costituzione, l CP_1
convenuto ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle domande formulate dal ricorrente;
in atti è stato infatti prodotto provvedimento di riconoscimento anelato (doc. 4 ). L'Istituto convenuta ha chiarito che “nelle CP_1 more del deposito del ricorso l'ente ha visitato nuovamente il signor presso il centro medico legale di Verona il 30 Parte_1
gennaio 2025, riconoscendo che il grado percentuale di menomazione derivante dall'infortunio del novembre 2003 era confermato al 16% (doc. 3)” (pag. 2 memoria di costituzione
). CP_1
L' ha provveduto, altresì, a riconoscere al legale del CP_1
ricorrente un concordato contributo alle spese di lite (come da documentazione prodotta con le note del 18.02.2025). CP_1
Alla luce di quanto appena riportato, nulla osta alla dichiarazione di cessata materia del contendere (nulla disponendo in ordine alle spese di lite già liquidate dall' sulla base dell'intesa CP_1
intercorsa con il ricorrente),
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, il 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta