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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4444/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] l'[...] - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. MANZO ERNESTO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Secondigliano n.246
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 28.09.2013, che dalla
[...] loro unione erano nati due figli gemelli: e (in data 9.7.2014) CP_1 CP_2 rappresentavano congiuntamente l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto la quale aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Chiedevano pertanto pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49 e
51 c.p.c. e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate a rimodulare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
All'udienza del 7.10.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni pattuite e rimodulate sulla scorta dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni: i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali CP_1 CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
i figli
2 e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, CP_1 CP_2 ovvero presso l'immobile sito in Napoli alla Via Pietra Piovani, 27, int. 12; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: due fine settimana al mese dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
20:00; previsione di ulteriori frequentazioni: durante i giorni infrasettimanali nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00; durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con
i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 maggio di ogni anno;
il Sig.
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, provvederà all'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo
e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
la Sig.ra non percepirà il Parte_2 mantenimento ma percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale;
Dichiarare compensate le spese tra le parti.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a
3 fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti
- sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_2
così provvede: Parte_1
• dichiara la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_2 Parte_1
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come successivamente integrate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 72 , P. II, S. A, sez.S anno2013);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] l'[...] - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. MANZO ERNESTO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Secondigliano n.246
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 28.09.2013, che dalla
[...] loro unione erano nati due figli gemelli: e (in data 9.7.2014) CP_1 CP_2 rappresentavano congiuntamente l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto la quale aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Chiedevano pertanto pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49 e
51 c.p.c. e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate a rimodulare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
All'udienza del 7.10.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni pattuite e rimodulate sulla scorta dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni: i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali CP_1 CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
i figli
2 e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, CP_1 CP_2 ovvero presso l'immobile sito in Napoli alla Via Pietra Piovani, 27, int. 12; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: due fine settimana al mese dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
20:00; previsione di ulteriori frequentazioni: durante i giorni infrasettimanali nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00; durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con
i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 maggio di ogni anno;
il Sig.
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, provvederà all'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo
e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
la Sig.ra non percepirà il Parte_2 mantenimento ma percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale;
Dichiarare compensate le spese tra le parti.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a
3 fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti
- sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_2
così provvede: Parte_1
• dichiara la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_2 Parte_1
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come successivamente integrate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 72 , P. II, S. A, sez.S anno2013);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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