Articolo 4 della Legge 24 novembre 2023, n. 168
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 dicembre 2023
Art. 4. Trattazione spedita degli affari
nella fase cautelare 1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, e' assicurata priorita' anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , si veda nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023