TRIB
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N.213/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.213/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Federica D'ANGELANTONIO, del Foro di Chieti, e dall'avv. Valentina CASCIERO, del Foro di Pescara, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara al viale Regina Elena n.20, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...]alla via contrada Piane Favaro
[...]
n.288, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele DE GRANDIS, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via dei Marrucini n.11, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (erroneamente in ricorso indicata come di “scioglimento del matrimonio civile”) congiuntamente depositata in data 8 febbraio 2024 da e Parte_1 Pt_2
;
[...] considerato che la sentenza n.28/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 19 marzo 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 12 novembre 2024;
rilevato che all'udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Fossacesia il 20 luglio 2013, trascritto anche nei registri dello Stato Civile del Comune di Ortona, secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.46 – Parte II – Serie B – Anno 2013; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.15 – Parte II – Serie B – Anno 2013.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.213/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Federica D'ANGELANTONIO, del Foro di Chieti, e dall'avv. Valentina CASCIERO, del Foro di Pescara, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara al viale Regina Elena n.20, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...]alla via contrada Piane Favaro
[...]
n.288, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele DE GRANDIS, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via dei Marrucini n.11, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (erroneamente in ricorso indicata come di “scioglimento del matrimonio civile”) congiuntamente depositata in data 8 febbraio 2024 da e Parte_1 Pt_2
;
[...] considerato che la sentenza n.28/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 19 marzo 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 12 novembre 2024;
rilevato che all'udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Fossacesia il 20 luglio 2013, trascritto anche nei registri dello Stato Civile del Comune di Ortona, secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.46 – Parte II – Serie B – Anno 2013; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.15 – Parte II – Serie B – Anno 2013.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2