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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18506 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SPADARO Parte_1
RENATO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPADARO CP_1
RENATO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2024 e premettendo: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio a Napoli il 15/01/1994; che dal matrimonio erano nati tre figli: , del 12.03.1991, del 21.09.1998, e Per_1 Per_2
, del 22.03.2003, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3
che, con convenzione di negoziazione assistita 79/23 Reg. N.A., munita di nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Napoli del 01.02.2023, era intervenuta separazione;
1 che nei patti di separazione non vi erano statuizioni relative ai figli, già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e le parti si davano atto della reciproca indipendenza economica, non prevedendosi alcun assegno di mantenimento;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte II dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a)pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli, il 15.1.94 e ritualmente trascritto al Registro di Stato civile del detto Comune in data 15.1.94 (Atto n. 3 p. II S.
A SEZ. X);
b)ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché le ulteriori incombenze previste dalla norma sull'ordinamento dello Stato Civile.
c)voglia per il resto confermare le pronunce accessorie di carattere personale e patrimoniale come concordate tra i coniugi.”
In merito alle pronunce accessorie, nel proprio ricorso le parti hanno dichiarato:
“6)In ordine alle pronunce accessorie, gli istanti confermano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente in ragione del matrimonio fin dai tempi della separazione e di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere l'una dall'altro rinunciando a qualunque assegno divorzile.
Il Sig. pensionato INPS e percepisce un pensione lorda di Euro 1.266,81. CP_1
La sig.ra svolge lavori occasionali, non presenta dichiarazione reddituale, ed ha un Pt_1
ISEE di Euro 4.096,00 .
7) I coniugi espressamente acconsentono al rilascio del rispettivo passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 15/01/1994 (atto n. 3, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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