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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1269 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BOIFAVA LEONARDO e ANDREOLI ROMINA
- RICORRENTE contro
CP_1
con gli avv.ti TORNAGHI LUCA e LACERENZA MICHELE
- RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2023 deduceva: Parte_1
a) di essere stata assunta dalla in data 31.05.2019 con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato e part-time e riconoscimento del livello III CCNL per le imprese di pulizie a partire dal 1^ settembre 2021;
b) che già prima di tale data le sue mansioni comprendevano: la predisposizione dei turni di altri lavoratori;
l'addestramento del personale neoassunto, l'espletamento di colloqui di assunzione, l'esecuzione di ordini per il magazzino, la gestione dei rapporti con i fornitori, il presidio presso la biblioteca dell'Università Cattolica;
CP_2
c) che, al rientro da un periodo di malattia, a dicembre 2022 veniva, senza motivazioni, incaricata di svolgere esclusivamente lavori di pulizia e mansioni pesanti incompatibili con il suo stato di salute (patologia alla colonna vertebrale) con mutamento di orario che dalle 12,00 alle 14,00 e dalle
17,00 alle 20,00 veniva fissato dalle 5,30 alle 7,00 e dalle 17,00 alle 20,00;
d) che, come da accordi assunti con la datrice, oltre alla retribuzione oraria le era stata riconosciuta a partire da settembre 2021 la somma di € 300,00, diminuita arbitrariamente ad € 200,00 da giugno
2022 e fino all'ottobre dello stesso anno e successivamente del tutto omessa a partire dalla busta paga di novembre 2022;
e) che a seguito di tali condotte era caduta in uno stato di prostrazione psicologica e le era stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento con sintomatologia mista ansioso-depressiva.
Chiedeva quindi, riservandosi di agire per ottenere il riconoscimento delle ferie non godute, di
Ordinare che in conformità al contratto di lavoro in essere, che la lavoratrice sia reimmessa nelle mansioni corrispondenti al livello riconosciuto;
2. Condannare la datrice di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 5 del presente ricorso in misura di euro
2.900,00; ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà da valutazione giudiziale;
3.
Condannare la datrice di lavoro al pagamento di una somma in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento;
4. Condannare la datrice di lavoro al pagamento di una somma in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - biologico in conseguenza dello stato patologico causato alla ricorrente come sopra allegato, sia temporaneo che permanente e con riserva alla quantificazione del maggior danno futuro;
5. Con vittoria di spese di lite>.
2. Si costituiva la precisando, quanto al rapporto di lavoro: CP_1
a) di aver assunto in data 21.06.2017 l'odierna ricorrente con contratto a tempo determinato a tempo parziale con scadenza al 31.10.2017 con qualifica di Operaio di Liv. 1 del CCNL Imprese di
Pulizia con mansioni di operaia addetta al servizio di pulizie per 10 ore settimanali su 5 giorni lavorativi con il seguente orario di lavoro: dalle 12.00 alle 14.00;
b) che il suddetto contratto di lavoro prevedeva che la sede di lavoro sarebbe stata “presso i vari cantieri gestiti dall'Impresa a seconda delle necessità operative aziendali” con collocamento iniziale della lavoratrice presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia (BS);
2 c) che il già menzionato contratto era stato oggetto di successive proroghe e che a far data dal
01.06.2019 era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato “nei termini, nella retribuzione e nelle norme che regolano il rapporto di lavoro descritto nel contratto di lavoro firmato in data 21/06/2017” (doc. 6);
d) che in data 31.10.2020 le aveva comunicato la variazione dell'orario di lavoro a tempo parziale, aumentandolo a 25 ore settimanali su 5 giorni lavorativi e con orario dalle 12.00 alle 14.00 e dalle
17.00 alle 20.00 (doc. 7), fermo restando le precedenti condizioni contrattuali;
e) che con comunicazione del 01.09.2021 (doc. 8) aveva reso noto alla ricorrente il passaggio al
Liv. 3 del CCNL Imprese di Pulizia e che la lavoratrice aveva continuato a svolgere “attività di pulizia e manutenzione degli ambienti chiusi ed aperti”, trattandosi di pulitore polivalente caratterizzata da esperienza, flessibilità e più aree e servizi di intervento;
f) che dal 04.11.2022 al 02.12.2022 la lavoratrice si era assentata dall'attività lavorativa per malattia, prima per “odontalgia acuta in esito di intervento odontoiatrico” e successivamente per
“bronchite acuta” (cfr. doc. 7 ricorso);
g) che con successiva comunicazione del 31.12.2022 aveva informato la ricorrente di una variazione dell'orario di lavoro con decorrenza dal 01.01.2023 per ragioni organizzative sempre su
25 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, benché con orario dalle ore 06.00 alle ore 08.00 (anziché dalle ore 12.00 alle ore 14.00) e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 (anziché dalle ore 17.00 alle ore
20.00) (doc. 10), ferme restando le precedenti condizioni contrattuali (ivi comprese le mansioni svolte);
h) che a decorrere dal 02.01.2023, senza effettuare neanche un solo giorno lavorativo con il nuovo orario lavorativo assegnatole, la lavoratrice si era assentata nuovamente per malattia fino al
30.06.2023 per “disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansioso-depressiva” (cfr. doc. 7 e doc. 11 ricorso);
i) che medio tempore la lavoratrice, terminata la malattia e senza mai riprendere la propria attività lavorativa, dal 03.07.2023 al 05.07.2023 si assentava da lavoro senza giustificazioni e in data
05.07.2023 rassegnava le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza dal 06.07.2023 (doc. 15), successivamente modificate in dimissioni per giusta causa, contestate dal datore di lavoro (doc. 16).
Ciò posto, evidenziava: a) che la domanda della lavoratrice di essere riammessa sul posto di lavoro con le mansioni corrispondenti al livello riconosciuto era da ritenersi superata in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo a seguito delle sue dimissioni volontarie;
b) che non si era verificato alcun demansionamento, con conseguente insussistenza dei presupposti necessari per qualsivoglia richiesta risarcitoria per presunti danni (patrimoniali e non) sofferti dalla medesima,
3 posto che era passata al Livello III del CCNL di riferimento dal 01.09.2021 e aveva sempre svolto da tale data “attività di pulizia e manutenzione degli ambienti chiusi ed aperti”; c) che, pertanto, il potere di sottoporre a mobilità mansionale il lavoratore (c.d. ius variandi) attribuito dall'art. 2103
c.c. era stato pienamente rispettato dalla trattandosi di mobilità orizzontale con CP_1
assegnazione alla di mansioni diverse, ma rientranti pacificamente nella categoria di Pt_1
appartenenza e comprese nel suo livello III di inquadramento, e in ogni caso era stato giustificato proprio dalla sua prolungata assenza per malattia (dal 04.11.2022 al 02.12.2022), con conseguente necessità di riorganizzare le attività lavorative in seno all'appalto oggetto di commessa;
d) che, peraltro, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova relativa all'espletamento di mansioni diverse rispetto a quelle di pulizia degli ambienti prima del mese di dicembre 2022, essendosi limitata a produrre esclusivamente una chat di whatsapp (troncata ed estrapolata da una conversazione più ampia) priva di alcuna efficacia probatoria e formalmente disconosciuta;
e) che risultava palesemente infondata e pretestuosa ogni contestazione in merito alla variazione unilaterale dell'orario di lavoro e dei danni che ne sarebbero conseguiti, dal momento che la ricorrente non aveva mai effettuato neanche un solo giorno lavorativo con il nuovo orario lavorativo assegnatole, nonché ogni contestazione in merito alla presunta incompatibilità tra le mansioni di pulizia degli ambienti e le presunte patologie alla colonna vertebrale, dal momento che di tale patologia non vi era traccia né nei certificati di malattia né nel certificato medico prodotto da controparte (ove si parlava esclusivamente di “odontalgia”, “bronchite” e “disturbo dell'adattamento ansioso- depressivo”); f) che non vi era stata alcuna allegazione specifica in merito al danno lamentato e alla sua quantificazione;
g) che non vi era mai stato alcun accordo tra le parti per l'erogazione di una voce retributiva extra di € 300,00 mensili ma che, come si evinceva dai cedolini depositati dalla ricorrente (cfr. doc. 5 di controparte), tali somme venivano corrisposte a titolo di indennità di trasferta riconosciuta da settembre 2021 nella misura forfettaria di € 300,00 per gli spostamenti effettuati da una sede all'altra dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il cui importo veniva ridotto ad € 200,00 da giugno 2022 in ragione della minor frequenza degli spostamenti richiesti alla lavoratrice mentre non veniva più erogato da novembre 2022 in quanto la ricorrente era assente per malattia fino al 30.06.2023 e non rientrando tali somme nella retribuzione ordinaria.
Concludeva quindi chiedendo IN VIA PRINCIPALE • rigettare tutte le domande proposte dall'odierna ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
• condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio>.
4 3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, oltre che con l'audizione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
4. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale.1
Nel caso di specie, è pacifico che: a) la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta in data
21.06.2017 con la qualifica di operaia di Livello I del CCNL Imprese di Pulizie2 con contratto a tempo determinato e part-time (doc. 2 memoria), successivamente prorogato alle varie scadenze fino al 31.05.2019, quando veniva trasformato a far data dal 1.06.2019 in contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre alle medesime condizioni contrattuali (doc. 6); b) che in data
31.10.2020 la convenuta comunicava alla lavoratrice una variazione dell'orario di lavoro aumentandolo a 25 ore settimanali delle 12,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alle 20,00 (doc. 7 memoria);
c) che con comunicazione del 1.09.2021 le veniva riconosciuto il passaggio al Livello III del
CCNL applicato, quale addetta all'esecuzione di attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, con relativo adeguamento salariale (doc. 8 memoria).
4.2. Ciò posto, la ricorrente lamenta il fatto che già prima del formale riconoscimento del Livello
III, di fatto era chiamata a svolgere una serie di mansioni più articolate rispetto alla semplice pulizia dei locali e comprendenti: la predisposizione dei turni di altri lavoratori, l'addestramento del personale neo-assunto, l'espletamento di colloqui di assunzione, l'esecuzione di ordini per il magazzino, la gestione dei rapporti con i fornitori, il presidio presso la biblioteca dell'Università
Cattolica di Brescia.
Assume inoltre che, al rientro da un periodo di malattia, nel mese di dicembre 2022, tali mansioni
“qualificanti” le sarebbero state sottratte, venendo adibita a svolgere “esclusivamente mansioni di
5 semplice esecuzione consistenti nello svolgimento di pulizie”, sottoposta ad un diverso e più usurante orario lavorativo unilateralmente imposto dalla datrice e, infine, costretta a svolgere lavori
“pesanti ed incompatibili con le patologie” di cui soffriva alla colonna vertebrale.
In conseguenza del verificarsi di tali eventi assume quindi di essere “caduta in uno stato di prostrazione psicologica” per come documentata dai certificati medici agli atti (docc. 6 e 7 ricorso), con conseguente diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2103 c.c.
4.3. Ebbene, osserva il Tribunale che, a dimostrazione dello svolgimento già prima del settembre
2021 di più ampie mansioni rispetto a quelle di pulizia, la ricorrente ha prodotto lo screenshot di una chat telefonica da cui, a parte la data di invio (13 marzo 2019), non è dato evincere da chi sia stato materialmente scritto ed inviato il massaggio, ma che, in ogni caso, si limita a dare comunicazione (con avviso parrebbe rivolto indistintamente a tutti le dipendenti, non contenendo riferimenti precisi alla ricorrente) dell'attivazione di un servizio di sorveglianza presso la sala di consultazione della biblioteca e come tale insufficiente a dimostrare che la ricorrente fosse stata effettivamente adibita in maniera costante e abituale all'attività in oggetto e per tutto il periodo indicato nel testo (dal 18 marzo al 2 agosto 2019).
Con riferimento invece al periodo successivo, ovvero da settembre 2021, i testi sentiti, anche quelli di parte ricorrente, e non sono stati in grado di confermare l'effettivo Tes_1 Tes_2
svolgimento delle mansioni rivendicate da parte della ricorrente.
Più in particolare, coordinatore del personale ausiliario della sede di Testimone_1 CP_2 dell'Università Cattolica di via Trieste, ha dichiarato di conoscere la ricorrente come “referente di
per tutte le necessità inerenti le pulizie e a cui io mi interfacciavo per segnalare, ad CP_1
esempio, la mancanza di carta in genica nei bagni, suppellettili rotti, ambienti non puliti bene ecc…”; di non sapere se la ricorrente, quantomeno da settembre 2021, presidiasse la Biblioteca universitaria o se tenesse colloqui di assunzione per il nuovo personale;
se si fosse occupata della loro assegnazione presso l'Università e delle verifiche circa la corretta effettuazione delle pulizie, ovvero di ordinare il materiale di pulizia fornito dalla o formare il personale neo-assunto. Si CP_1
è limitato a confermare, senza specificare durata e frequenza dell'incarico, che durante il periodo pandemico era stato predisposto un presidio all'ingresso e che la ricorrente “come altre sue colleghe” si era occupata “del controllo del c.d. green pass”.
Analogamente, , dipendente dell'università Cattolica come referente della sede di Testimone_2
via Garzetta per il settore tecnico-logistico dal 2002, ha dichiarato di aver visto la ricorrente presso la Biblioteca di via Trieste, ma di non essere in grado di specificare che tipo di mansioni svolgesse
6 per la . Nulla di preciso ha ricordato in merito all'attività di formazione di nuovo personale: CP_1
“ho visto la ricorrente spiegare il lavoro da fare a qualcuno non so dire quante volte e a chi e l'ho visto così passando”; ha confermato di averla vista “controllare il green-pass” ha infine specificato di averla vista nella sede universitaria di via Trieste intenta ad eseguire lavori di pulizia “con il camice che puliva i vari locali, non l'ho vista fare altro”.
Il teste ha infine indicato i dipendenti , e quali responsabili ai quali faceva CP_1 Tes_4 Tes_3 riferimento per le pulizie “anche straordinarie o in occasione dell'organizzazione di eventi”, dichiarando che era la ad occuparsi “dei colloqui per le nuove assunzioni presso la sede di Tes_4 via Garzetta”.
A loro volta, i testi e il primo responsabile di cantiere della Testimone_3 Tes_4 convenuta, attualmente in pensione, e la seconda dipendente fin dal 1999 di , all'epoca dei CP_1 fatti capocantiere che si occupava specificamente dell'esecuzione dei servizi di pulizia nell'ambito dell'appalto presso l'Università Cattolica, hanno univocamente riferito che la ricorrente fin dalla sua assunzione nel 2017 era sempre stata adibita a lavori di pulizia, essendosi occupati loro sia della predisposizione dei turni, che della gestione del personale e degli ordini, confermando che per un certo periodo (senza specificare la durata e la frequenza) la si era anche occupata del Pt_1
controllo dei green pass, ovvero, di presidiare la Biblioteca.
“...Capitolo 2 sui periodi non posso essere preciso, posso però confermare che da quando Tes_3
l'ho conosciuta, la ha sempre svolto servizi di pulizia anche durante il periodo in cui Pt_1
l'appalto era stato gestito da un'altra mia collega che si chiama . Capitolo 3 Tes_4
confermo che la pulizia avveniva in tutti i locali dell'Università. Capitolo 4 mi sembra che dal
2017 in avanti faceva le pulizie solo in via Trieste, poi quando hanno aperto la sede in via Garzetta so che andava anche là a pulire anche se non gestivo io il lavoro presso quella sede… Capitolo 9 dei turni ce ne occupavamo io e la sulla formazione capitava che la indicasse ai Tes_4 Pt_1
nuovi assunti i locali da pulire e gli fornisse il materiale per le pulizie. Capitolo 10 i colloqui di lavoro li facevamo io e la la non ha mai avuto delega in tal senso da parte mia. Tes_4 Pt_1
Capitoli 11-12 degli ordini per le forniture attraverso il gestionale aziendale ce ne occupavamo io
o la capitava che la ci fornisse una lista del materiale che serviva ma non era lei Tes_4 Pt_1 ad effettuare l'ordine e non aveva accesso al gestionale dell'azienda. Capitolo 13 c'era stato un periodo in cui ci era stato chiesto di prolungare l'orario della Biblioteca e il servizio di controllo e presidio era stato fatto dalla dipendente su nostro incarico e io aveva fatto una lista degli Per_1
orari. Anche la per un periodo aveva avuto questo incarico non so però specificare Pt_1
quando e quanto sia durato, forse prima del covid, in ogni caso, continuava a svolgere il servizio
7 di pulizia. Io avevo mandato la per fare specificatamente questo servizio e solo al bisogno Per_1
veniva adibita a svolgere servizi di pulizia.
A prova contraria sui capitoli del ricorso capitolo 7 confermo che la ha controllato i green pass ma forse per una settimana Pt_1 soltanto”.
“Capitolo 1-4 da quando è stata assunta da la ricorrente ha sempre svolto Tes_4 CP_1
servizi di pulizia non c'è stato mai alcun mutamento delle sue mansioni. Ha lavorato prevalentemente sempre in via Triste, quando ha aperto la sede di via Garzetta era capitato che io la mandassi a guardare il materiale ma non aveva un servizio di pulizie fisso presso quella sede.
Svolgeva servizio di pulizie in tutti i locali dell'Università compresi quelli elencati al capitolo 3…
Capitoli 9,10,11,12 confermo che eravamo io e ad occuparci dei turni, Tes_3 dell'addestramento del personale neo assunto e di eseguire gli ordini per le forniture attraverso il gestionale dell'azienda a cui la ricorrente non aveva mai avuto accesso. La ricorrente non si è mai occupata di tali mansioni. …Durante il covid aveva fatto il controllo dei green pass per un certo periodo ma non so dire per quanto tempo perché poi si era messa in malattia e comunque anche altre dipendenti erano state adibite a tale mansione”.
Da tali dichiarazioni si evince quindi che le principali mansioni svolte dalla ricorrente sin dall'inizio del rapporto presso le sedi dell'Università Cattolica di Brescia (via Trieste e via
Garzetta) consistevano nella pulizia interna ed esterna dei locali, rientranti, inizialmente, nel
Livello I del CCNL applicato e, successivamente, a partire dal 2021, in forza dell'esperienza medio tempore maturata, nel livello III, al quale appartengono “Lavoratori che eseguono attività di pulizia
e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti…” fra cui “pulitori finiti … o polivalenti
(caratterizzati da esperienze, flessibilità, più aree di servizi di intervento…)”.
Si può quindi concludere che non vi sia stato alcun demansionamento in quanto la ricorrente ha continuato a svolgere le stesse mansioni già in precedenza svolte.
Infatti l'unica mansione, oltre a quella di pulizia, a cui è certo, in quanto confermato da tutti i testi, che la ricorrente fosse stata adibita prima del dicembre 2022 era quella di controllo del green pass, attività che, tuttavia, era stata circoscritta al periodo emergenziale e di cui si disconosce l'esatta durata e frequenza e come tale inidonea a ritenere che vi sia stato un cambio di mansioni. Lo stesso dicasi per l'attività di controllo presso la biblioteca universitaria.
Del pari, non vi è alcuna evidenza in ordine al fatto che la ricorrente fosse stata adibita a mansioni più pesanti, incompatibili con gli asseriti (e non meglio precisati e documentati) problemi alla colonna vertebrale.
8 Quanto al mutamento di orario che in tesi attorea sarebbe stato unilateralmente imposto dalla società, si osserva che da quando avrebbe dovuto essere attivo, ovvero, a decorrere dal 2 gennaio
2023, la lavoratrice non ha mai prestato servizio in quanto si assentava per malattia dal 4.11.2022 al 2.12.2022 (doc. 7 ricorso) e successivamente dal 2.01.2023 al 30.06.2023 (docc. 7 ricorso e 11 memoria), quindi restava assente ingiustificata dal 3.07.2023 fino al 5.07.20233, quando rassegnava le proprie dimissioni, sicché non si comprende quale tipo di ripercussioni negative sulla sua salute psicofisica avrebbe potuto subire per effetto di un mutamento di orario che non aveva mai in concreto avuto applicazione.
Inoltre, i testi e le cui propalazioni si stimano particolarmente attendibili, sia perché Tes_3 Tes_4
concordanti fra loro, dettagliate, precise e rese da soggetti informati sui fatti in quanto chiamati a gestire l'appalto in cui era impegnata la ricorrente, sia perché riscontrate dalla stessa comunicazione del 31.10.2020 ove si legge “come da sua richiesta che si accetta e per motivi tecnico logistici…” (doc. 4 ricorso), hanno dichiarato, il che era stata la ricorrente a Tes_3 chiedere un variazione degli orari: “confermo che da un certo periodo ma non ricordo la data c'è stata una variazione del suo orario non ricordo in che termini posso però dire che era stata fatta su sua richiesta. La richiesta era stata inviata alla collega e la che i nuovi orari Tes_4 Tes_4
erano gli unici che potevano essere dati alla ricorrente che le aveva rappresentato di volere una sede di lavoro fissa: “sulla modifica degli orari posso dire che io avevo rappresentato l'esigenza di apportare dei cambiamenti e che li avevo comunicati alla ricorrente la quale aveva prestato il suo consenso alla modifica dell'orario. L'unica richiesta che aveva fatto era nel senso di avere un posto fisso dove lavorare e questo era possibile cambiando l'orario”, dovendosi quindi escludere che la variazione di orario sia stata unilateralmente imposta dalla società senza tenere conto delle esigenze della ricorrente.
4.4. Con riferimento infine alla denunciata riduzione della retribuzione, si osserva che l'importo di
€ 300,00 poi ridotto ad € 200,00 che la ricorrente assume essere stato concordato con la a CP_1 titolo di corrispettivo “extra”, in realtà, dalle buste paga versate in atti (doc. 5 ricorso) risulta esserle stato corrisposto in misura forfettaria a partire da settembre 2021 a titolo di trasferta, giustificata dalla frequenza degli spostamenti che la stessa era tenuta a sostenere per recarsi nelle sedi dell'Università (una in via Garzetta e l'altra in via Trieste, come pacificamente emerso dalle risultanze testimoniali) e che, successivamente, non le era stato più corrisposto in quanto era
9 risultata assente per malattia (dal 4.11.22 al 30.06.2023); del resto, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova circa la sussistenza di un accordo intercorso fra le parti in merito alla diversa natura di siffatto emolumento.
4.5. Da quanto precede consegue che: a) sia stato tutelato il patrimonio professionale della ricorrente in quanto non vi è stato alcun cambio delle mansioni ma semmai un passaggio
(migliorativo) di livello in ragione dell'esperienza maturata;
b) le mansioni svolte dalla ricorrente fino alla sospensione del rapporto per la malattia erano sostanzialmente equivalenti a quelle precedenti;
c) che il cambio di orario era stato deciso per cercare di venire incontro alla richiesta della lavoratrice di lavorare presso un unico cantiere.
Dovendosi escludere il denunciato demansionamento non è pertanto configurabile alcun obbligo di risarcimento del danno in capo al datore di lavoro, sicché appare superflua l'analisi specifica della domanda, peraltro assolutamente generica, avanzata in tal senso dalla lavoratrice.
4.6. Neppure può essere ordinata la riammissione in servizio della lavoratrice che, come sopra rappresentato, in data 5.07.2023 ha rassegnato le proprie dimissioni.
5. La palese infodatezza delle domande, rimaste del tutto sfornite di prove sia documentali che orali, e il rifiuto all'offerta proposta dalla convenuta, giustifica la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 11/03/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 7123/2014; 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008. 2 Cfr. CCNL applicato (doc. 9 memoria) nel quale si legge che al Livello I appartengono: i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni>. 3 Cfr. dichiarazioni teste Confermo le assenze ingiustificate dal lavoro di cui al capitolo 8 si Tes_4 trattava di giorni non coperti dalla malattia e successivamente non ha fornito alcuna giustificazione, ma ha presentato le sue dimissioni. Non mi ha neanche informato dell'assenza>.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BOIFAVA LEONARDO e ANDREOLI ROMINA
- RICORRENTE contro
CP_1
con gli avv.ti TORNAGHI LUCA e LACERENZA MICHELE
- RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2023 deduceva: Parte_1
a) di essere stata assunta dalla in data 31.05.2019 con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato e part-time e riconoscimento del livello III CCNL per le imprese di pulizie a partire dal 1^ settembre 2021;
b) che già prima di tale data le sue mansioni comprendevano: la predisposizione dei turni di altri lavoratori;
l'addestramento del personale neoassunto, l'espletamento di colloqui di assunzione, l'esecuzione di ordini per il magazzino, la gestione dei rapporti con i fornitori, il presidio presso la biblioteca dell'Università Cattolica;
CP_2
c) che, al rientro da un periodo di malattia, a dicembre 2022 veniva, senza motivazioni, incaricata di svolgere esclusivamente lavori di pulizia e mansioni pesanti incompatibili con il suo stato di salute (patologia alla colonna vertebrale) con mutamento di orario che dalle 12,00 alle 14,00 e dalle
17,00 alle 20,00 veniva fissato dalle 5,30 alle 7,00 e dalle 17,00 alle 20,00;
d) che, come da accordi assunti con la datrice, oltre alla retribuzione oraria le era stata riconosciuta a partire da settembre 2021 la somma di € 300,00, diminuita arbitrariamente ad € 200,00 da giugno
2022 e fino all'ottobre dello stesso anno e successivamente del tutto omessa a partire dalla busta paga di novembre 2022;
e) che a seguito di tali condotte era caduta in uno stato di prostrazione psicologica e le era stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento con sintomatologia mista ansioso-depressiva.
Chiedeva quindi, riservandosi di agire per ottenere il riconoscimento delle ferie non godute, di
Ordinare che in conformità al contratto di lavoro in essere, che la lavoratrice sia reimmessa nelle mansioni corrispondenti al livello riconosciuto;
2. Condannare la datrice di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 5 del presente ricorso in misura di euro
2.900,00; ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà da valutazione giudiziale;
3.
Condannare la datrice di lavoro al pagamento di una somma in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento;
4. Condannare la datrice di lavoro al pagamento di una somma in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - biologico in conseguenza dello stato patologico causato alla ricorrente come sopra allegato, sia temporaneo che permanente e con riserva alla quantificazione del maggior danno futuro;
5. Con vittoria di spese di lite>.
2. Si costituiva la precisando, quanto al rapporto di lavoro: CP_1
a) di aver assunto in data 21.06.2017 l'odierna ricorrente con contratto a tempo determinato a tempo parziale con scadenza al 31.10.2017 con qualifica di Operaio di Liv. 1 del CCNL Imprese di
Pulizia con mansioni di operaia addetta al servizio di pulizie per 10 ore settimanali su 5 giorni lavorativi con il seguente orario di lavoro: dalle 12.00 alle 14.00;
b) che il suddetto contratto di lavoro prevedeva che la sede di lavoro sarebbe stata “presso i vari cantieri gestiti dall'Impresa a seconda delle necessità operative aziendali” con collocamento iniziale della lavoratrice presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia (BS);
2 c) che il già menzionato contratto era stato oggetto di successive proroghe e che a far data dal
01.06.2019 era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato “nei termini, nella retribuzione e nelle norme che regolano il rapporto di lavoro descritto nel contratto di lavoro firmato in data 21/06/2017” (doc. 6);
d) che in data 31.10.2020 le aveva comunicato la variazione dell'orario di lavoro a tempo parziale, aumentandolo a 25 ore settimanali su 5 giorni lavorativi e con orario dalle 12.00 alle 14.00 e dalle
17.00 alle 20.00 (doc. 7), fermo restando le precedenti condizioni contrattuali;
e) che con comunicazione del 01.09.2021 (doc. 8) aveva reso noto alla ricorrente il passaggio al
Liv. 3 del CCNL Imprese di Pulizia e che la lavoratrice aveva continuato a svolgere “attività di pulizia e manutenzione degli ambienti chiusi ed aperti”, trattandosi di pulitore polivalente caratterizzata da esperienza, flessibilità e più aree e servizi di intervento;
f) che dal 04.11.2022 al 02.12.2022 la lavoratrice si era assentata dall'attività lavorativa per malattia, prima per “odontalgia acuta in esito di intervento odontoiatrico” e successivamente per
“bronchite acuta” (cfr. doc. 7 ricorso);
g) che con successiva comunicazione del 31.12.2022 aveva informato la ricorrente di una variazione dell'orario di lavoro con decorrenza dal 01.01.2023 per ragioni organizzative sempre su
25 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, benché con orario dalle ore 06.00 alle ore 08.00 (anziché dalle ore 12.00 alle ore 14.00) e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 (anziché dalle ore 17.00 alle ore
20.00) (doc. 10), ferme restando le precedenti condizioni contrattuali (ivi comprese le mansioni svolte);
h) che a decorrere dal 02.01.2023, senza effettuare neanche un solo giorno lavorativo con il nuovo orario lavorativo assegnatole, la lavoratrice si era assentata nuovamente per malattia fino al
30.06.2023 per “disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansioso-depressiva” (cfr. doc. 7 e doc. 11 ricorso);
i) che medio tempore la lavoratrice, terminata la malattia e senza mai riprendere la propria attività lavorativa, dal 03.07.2023 al 05.07.2023 si assentava da lavoro senza giustificazioni e in data
05.07.2023 rassegnava le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza dal 06.07.2023 (doc. 15), successivamente modificate in dimissioni per giusta causa, contestate dal datore di lavoro (doc. 16).
Ciò posto, evidenziava: a) che la domanda della lavoratrice di essere riammessa sul posto di lavoro con le mansioni corrispondenti al livello riconosciuto era da ritenersi superata in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo a seguito delle sue dimissioni volontarie;
b) che non si era verificato alcun demansionamento, con conseguente insussistenza dei presupposti necessari per qualsivoglia richiesta risarcitoria per presunti danni (patrimoniali e non) sofferti dalla medesima,
3 posto che era passata al Livello III del CCNL di riferimento dal 01.09.2021 e aveva sempre svolto da tale data “attività di pulizia e manutenzione degli ambienti chiusi ed aperti”; c) che, pertanto, il potere di sottoporre a mobilità mansionale il lavoratore (c.d. ius variandi) attribuito dall'art. 2103
c.c. era stato pienamente rispettato dalla trattandosi di mobilità orizzontale con CP_1
assegnazione alla di mansioni diverse, ma rientranti pacificamente nella categoria di Pt_1
appartenenza e comprese nel suo livello III di inquadramento, e in ogni caso era stato giustificato proprio dalla sua prolungata assenza per malattia (dal 04.11.2022 al 02.12.2022), con conseguente necessità di riorganizzare le attività lavorative in seno all'appalto oggetto di commessa;
d) che, peraltro, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova relativa all'espletamento di mansioni diverse rispetto a quelle di pulizia degli ambienti prima del mese di dicembre 2022, essendosi limitata a produrre esclusivamente una chat di whatsapp (troncata ed estrapolata da una conversazione più ampia) priva di alcuna efficacia probatoria e formalmente disconosciuta;
e) che risultava palesemente infondata e pretestuosa ogni contestazione in merito alla variazione unilaterale dell'orario di lavoro e dei danni che ne sarebbero conseguiti, dal momento che la ricorrente non aveva mai effettuato neanche un solo giorno lavorativo con il nuovo orario lavorativo assegnatole, nonché ogni contestazione in merito alla presunta incompatibilità tra le mansioni di pulizia degli ambienti e le presunte patologie alla colonna vertebrale, dal momento che di tale patologia non vi era traccia né nei certificati di malattia né nel certificato medico prodotto da controparte (ove si parlava esclusivamente di “odontalgia”, “bronchite” e “disturbo dell'adattamento ansioso- depressivo”); f) che non vi era stata alcuna allegazione specifica in merito al danno lamentato e alla sua quantificazione;
g) che non vi era mai stato alcun accordo tra le parti per l'erogazione di una voce retributiva extra di € 300,00 mensili ma che, come si evinceva dai cedolini depositati dalla ricorrente (cfr. doc. 5 di controparte), tali somme venivano corrisposte a titolo di indennità di trasferta riconosciuta da settembre 2021 nella misura forfettaria di € 300,00 per gli spostamenti effettuati da una sede all'altra dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il cui importo veniva ridotto ad € 200,00 da giugno 2022 in ragione della minor frequenza degli spostamenti richiesti alla lavoratrice mentre non veniva più erogato da novembre 2022 in quanto la ricorrente era assente per malattia fino al 30.06.2023 e non rientrando tali somme nella retribuzione ordinaria.
Concludeva quindi chiedendo IN VIA PRINCIPALE • rigettare tutte le domande proposte dall'odierna ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
• condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio>.
4 3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, oltre che con l'audizione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
4. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale.1
Nel caso di specie, è pacifico che: a) la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta in data
21.06.2017 con la qualifica di operaia di Livello I del CCNL Imprese di Pulizie2 con contratto a tempo determinato e part-time (doc. 2 memoria), successivamente prorogato alle varie scadenze fino al 31.05.2019, quando veniva trasformato a far data dal 1.06.2019 in contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre alle medesime condizioni contrattuali (doc. 6); b) che in data
31.10.2020 la convenuta comunicava alla lavoratrice una variazione dell'orario di lavoro aumentandolo a 25 ore settimanali delle 12,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alle 20,00 (doc. 7 memoria);
c) che con comunicazione del 1.09.2021 le veniva riconosciuto il passaggio al Livello III del
CCNL applicato, quale addetta all'esecuzione di attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, con relativo adeguamento salariale (doc. 8 memoria).
4.2. Ciò posto, la ricorrente lamenta il fatto che già prima del formale riconoscimento del Livello
III, di fatto era chiamata a svolgere una serie di mansioni più articolate rispetto alla semplice pulizia dei locali e comprendenti: la predisposizione dei turni di altri lavoratori, l'addestramento del personale neo-assunto, l'espletamento di colloqui di assunzione, l'esecuzione di ordini per il magazzino, la gestione dei rapporti con i fornitori, il presidio presso la biblioteca dell'Università
Cattolica di Brescia.
Assume inoltre che, al rientro da un periodo di malattia, nel mese di dicembre 2022, tali mansioni
“qualificanti” le sarebbero state sottratte, venendo adibita a svolgere “esclusivamente mansioni di
5 semplice esecuzione consistenti nello svolgimento di pulizie”, sottoposta ad un diverso e più usurante orario lavorativo unilateralmente imposto dalla datrice e, infine, costretta a svolgere lavori
“pesanti ed incompatibili con le patologie” di cui soffriva alla colonna vertebrale.
In conseguenza del verificarsi di tali eventi assume quindi di essere “caduta in uno stato di prostrazione psicologica” per come documentata dai certificati medici agli atti (docc. 6 e 7 ricorso), con conseguente diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2103 c.c.
4.3. Ebbene, osserva il Tribunale che, a dimostrazione dello svolgimento già prima del settembre
2021 di più ampie mansioni rispetto a quelle di pulizia, la ricorrente ha prodotto lo screenshot di una chat telefonica da cui, a parte la data di invio (13 marzo 2019), non è dato evincere da chi sia stato materialmente scritto ed inviato il massaggio, ma che, in ogni caso, si limita a dare comunicazione (con avviso parrebbe rivolto indistintamente a tutti le dipendenti, non contenendo riferimenti precisi alla ricorrente) dell'attivazione di un servizio di sorveglianza presso la sala di consultazione della biblioteca e come tale insufficiente a dimostrare che la ricorrente fosse stata effettivamente adibita in maniera costante e abituale all'attività in oggetto e per tutto il periodo indicato nel testo (dal 18 marzo al 2 agosto 2019).
Con riferimento invece al periodo successivo, ovvero da settembre 2021, i testi sentiti, anche quelli di parte ricorrente, e non sono stati in grado di confermare l'effettivo Tes_1 Tes_2
svolgimento delle mansioni rivendicate da parte della ricorrente.
Più in particolare, coordinatore del personale ausiliario della sede di Testimone_1 CP_2 dell'Università Cattolica di via Trieste, ha dichiarato di conoscere la ricorrente come “referente di
per tutte le necessità inerenti le pulizie e a cui io mi interfacciavo per segnalare, ad CP_1
esempio, la mancanza di carta in genica nei bagni, suppellettili rotti, ambienti non puliti bene ecc…”; di non sapere se la ricorrente, quantomeno da settembre 2021, presidiasse la Biblioteca universitaria o se tenesse colloqui di assunzione per il nuovo personale;
se si fosse occupata della loro assegnazione presso l'Università e delle verifiche circa la corretta effettuazione delle pulizie, ovvero di ordinare il materiale di pulizia fornito dalla o formare il personale neo-assunto. Si CP_1
è limitato a confermare, senza specificare durata e frequenza dell'incarico, che durante il periodo pandemico era stato predisposto un presidio all'ingresso e che la ricorrente “come altre sue colleghe” si era occupata “del controllo del c.d. green pass”.
Analogamente, , dipendente dell'università Cattolica come referente della sede di Testimone_2
via Garzetta per il settore tecnico-logistico dal 2002, ha dichiarato di aver visto la ricorrente presso la Biblioteca di via Trieste, ma di non essere in grado di specificare che tipo di mansioni svolgesse
6 per la . Nulla di preciso ha ricordato in merito all'attività di formazione di nuovo personale: CP_1
“ho visto la ricorrente spiegare il lavoro da fare a qualcuno non so dire quante volte e a chi e l'ho visto così passando”; ha confermato di averla vista “controllare il green-pass” ha infine specificato di averla vista nella sede universitaria di via Trieste intenta ad eseguire lavori di pulizia “con il camice che puliva i vari locali, non l'ho vista fare altro”.
Il teste ha infine indicato i dipendenti , e quali responsabili ai quali faceva CP_1 Tes_4 Tes_3 riferimento per le pulizie “anche straordinarie o in occasione dell'organizzazione di eventi”, dichiarando che era la ad occuparsi “dei colloqui per le nuove assunzioni presso la sede di Tes_4 via Garzetta”.
A loro volta, i testi e il primo responsabile di cantiere della Testimone_3 Tes_4 convenuta, attualmente in pensione, e la seconda dipendente fin dal 1999 di , all'epoca dei CP_1 fatti capocantiere che si occupava specificamente dell'esecuzione dei servizi di pulizia nell'ambito dell'appalto presso l'Università Cattolica, hanno univocamente riferito che la ricorrente fin dalla sua assunzione nel 2017 era sempre stata adibita a lavori di pulizia, essendosi occupati loro sia della predisposizione dei turni, che della gestione del personale e degli ordini, confermando che per un certo periodo (senza specificare la durata e la frequenza) la si era anche occupata del Pt_1
controllo dei green pass, ovvero, di presidiare la Biblioteca.
“...Capitolo 2 sui periodi non posso essere preciso, posso però confermare che da quando Tes_3
l'ho conosciuta, la ha sempre svolto servizi di pulizia anche durante il periodo in cui Pt_1
l'appalto era stato gestito da un'altra mia collega che si chiama . Capitolo 3 Tes_4
confermo che la pulizia avveniva in tutti i locali dell'Università. Capitolo 4 mi sembra che dal
2017 in avanti faceva le pulizie solo in via Trieste, poi quando hanno aperto la sede in via Garzetta so che andava anche là a pulire anche se non gestivo io il lavoro presso quella sede… Capitolo 9 dei turni ce ne occupavamo io e la sulla formazione capitava che la indicasse ai Tes_4 Pt_1
nuovi assunti i locali da pulire e gli fornisse il materiale per le pulizie. Capitolo 10 i colloqui di lavoro li facevamo io e la la non ha mai avuto delega in tal senso da parte mia. Tes_4 Pt_1
Capitoli 11-12 degli ordini per le forniture attraverso il gestionale aziendale ce ne occupavamo io
o la capitava che la ci fornisse una lista del materiale che serviva ma non era lei Tes_4 Pt_1 ad effettuare l'ordine e non aveva accesso al gestionale dell'azienda. Capitolo 13 c'era stato un periodo in cui ci era stato chiesto di prolungare l'orario della Biblioteca e il servizio di controllo e presidio era stato fatto dalla dipendente su nostro incarico e io aveva fatto una lista degli Per_1
orari. Anche la per un periodo aveva avuto questo incarico non so però specificare Pt_1
quando e quanto sia durato, forse prima del covid, in ogni caso, continuava a svolgere il servizio
7 di pulizia. Io avevo mandato la per fare specificatamente questo servizio e solo al bisogno Per_1
veniva adibita a svolgere servizi di pulizia.
A prova contraria sui capitoli del ricorso capitolo 7 confermo che la ha controllato i green pass ma forse per una settimana Pt_1 soltanto”.
“Capitolo 1-4 da quando è stata assunta da la ricorrente ha sempre svolto Tes_4 CP_1
servizi di pulizia non c'è stato mai alcun mutamento delle sue mansioni. Ha lavorato prevalentemente sempre in via Triste, quando ha aperto la sede di via Garzetta era capitato che io la mandassi a guardare il materiale ma non aveva un servizio di pulizie fisso presso quella sede.
Svolgeva servizio di pulizie in tutti i locali dell'Università compresi quelli elencati al capitolo 3…
Capitoli 9,10,11,12 confermo che eravamo io e ad occuparci dei turni, Tes_3 dell'addestramento del personale neo assunto e di eseguire gli ordini per le forniture attraverso il gestionale dell'azienda a cui la ricorrente non aveva mai avuto accesso. La ricorrente non si è mai occupata di tali mansioni. …Durante il covid aveva fatto il controllo dei green pass per un certo periodo ma non so dire per quanto tempo perché poi si era messa in malattia e comunque anche altre dipendenti erano state adibite a tale mansione”.
Da tali dichiarazioni si evince quindi che le principali mansioni svolte dalla ricorrente sin dall'inizio del rapporto presso le sedi dell'Università Cattolica di Brescia (via Trieste e via
Garzetta) consistevano nella pulizia interna ed esterna dei locali, rientranti, inizialmente, nel
Livello I del CCNL applicato e, successivamente, a partire dal 2021, in forza dell'esperienza medio tempore maturata, nel livello III, al quale appartengono “Lavoratori che eseguono attività di pulizia
e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti…” fra cui “pulitori finiti … o polivalenti
(caratterizzati da esperienze, flessibilità, più aree di servizi di intervento…)”.
Si può quindi concludere che non vi sia stato alcun demansionamento in quanto la ricorrente ha continuato a svolgere le stesse mansioni già in precedenza svolte.
Infatti l'unica mansione, oltre a quella di pulizia, a cui è certo, in quanto confermato da tutti i testi, che la ricorrente fosse stata adibita prima del dicembre 2022 era quella di controllo del green pass, attività che, tuttavia, era stata circoscritta al periodo emergenziale e di cui si disconosce l'esatta durata e frequenza e come tale inidonea a ritenere che vi sia stato un cambio di mansioni. Lo stesso dicasi per l'attività di controllo presso la biblioteca universitaria.
Del pari, non vi è alcuna evidenza in ordine al fatto che la ricorrente fosse stata adibita a mansioni più pesanti, incompatibili con gli asseriti (e non meglio precisati e documentati) problemi alla colonna vertebrale.
8 Quanto al mutamento di orario che in tesi attorea sarebbe stato unilateralmente imposto dalla società, si osserva che da quando avrebbe dovuto essere attivo, ovvero, a decorrere dal 2 gennaio
2023, la lavoratrice non ha mai prestato servizio in quanto si assentava per malattia dal 4.11.2022 al 2.12.2022 (doc. 7 ricorso) e successivamente dal 2.01.2023 al 30.06.2023 (docc. 7 ricorso e 11 memoria), quindi restava assente ingiustificata dal 3.07.2023 fino al 5.07.20233, quando rassegnava le proprie dimissioni, sicché non si comprende quale tipo di ripercussioni negative sulla sua salute psicofisica avrebbe potuto subire per effetto di un mutamento di orario che non aveva mai in concreto avuto applicazione.
Inoltre, i testi e le cui propalazioni si stimano particolarmente attendibili, sia perché Tes_3 Tes_4
concordanti fra loro, dettagliate, precise e rese da soggetti informati sui fatti in quanto chiamati a gestire l'appalto in cui era impegnata la ricorrente, sia perché riscontrate dalla stessa comunicazione del 31.10.2020 ove si legge “come da sua richiesta che si accetta e per motivi tecnico logistici…” (doc. 4 ricorso), hanno dichiarato, il che era stata la ricorrente a Tes_3 chiedere un variazione degli orari: “confermo che da un certo periodo ma non ricordo la data c'è stata una variazione del suo orario non ricordo in che termini posso però dire che era stata fatta su sua richiesta. La richiesta era stata inviata alla collega e la che i nuovi orari Tes_4 Tes_4
erano gli unici che potevano essere dati alla ricorrente che le aveva rappresentato di volere una sede di lavoro fissa: “sulla modifica degli orari posso dire che io avevo rappresentato l'esigenza di apportare dei cambiamenti e che li avevo comunicati alla ricorrente la quale aveva prestato il suo consenso alla modifica dell'orario. L'unica richiesta che aveva fatto era nel senso di avere un posto fisso dove lavorare e questo era possibile cambiando l'orario”, dovendosi quindi escludere che la variazione di orario sia stata unilateralmente imposta dalla società senza tenere conto delle esigenze della ricorrente.
4.4. Con riferimento infine alla denunciata riduzione della retribuzione, si osserva che l'importo di
€ 300,00 poi ridotto ad € 200,00 che la ricorrente assume essere stato concordato con la a CP_1 titolo di corrispettivo “extra”, in realtà, dalle buste paga versate in atti (doc. 5 ricorso) risulta esserle stato corrisposto in misura forfettaria a partire da settembre 2021 a titolo di trasferta, giustificata dalla frequenza degli spostamenti che la stessa era tenuta a sostenere per recarsi nelle sedi dell'Università (una in via Garzetta e l'altra in via Trieste, come pacificamente emerso dalle risultanze testimoniali) e che, successivamente, non le era stato più corrisposto in quanto era
9 risultata assente per malattia (dal 4.11.22 al 30.06.2023); del resto, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova circa la sussistenza di un accordo intercorso fra le parti in merito alla diversa natura di siffatto emolumento.
4.5. Da quanto precede consegue che: a) sia stato tutelato il patrimonio professionale della ricorrente in quanto non vi è stato alcun cambio delle mansioni ma semmai un passaggio
(migliorativo) di livello in ragione dell'esperienza maturata;
b) le mansioni svolte dalla ricorrente fino alla sospensione del rapporto per la malattia erano sostanzialmente equivalenti a quelle precedenti;
c) che il cambio di orario era stato deciso per cercare di venire incontro alla richiesta della lavoratrice di lavorare presso un unico cantiere.
Dovendosi escludere il denunciato demansionamento non è pertanto configurabile alcun obbligo di risarcimento del danno in capo al datore di lavoro, sicché appare superflua l'analisi specifica della domanda, peraltro assolutamente generica, avanzata in tal senso dalla lavoratrice.
4.6. Neppure può essere ordinata la riammissione in servizio della lavoratrice che, come sopra rappresentato, in data 5.07.2023 ha rassegnato le proprie dimissioni.
5. La palese infodatezza delle domande, rimaste del tutto sfornite di prove sia documentali che orali, e il rifiuto all'offerta proposta dalla convenuta, giustifica la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 11/03/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 7123/2014; 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008. 2 Cfr. CCNL applicato (doc. 9 memoria) nel quale si legge che al Livello I appartengono: i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni>. 3 Cfr. dichiarazioni teste Confermo le assenze ingiustificate dal lavoro di cui al capitolo 8 si Tes_4 trattava di giorni non coperti dalla malattia e successivamente non ha fornito alcuna giustificazione, ma ha presentato le sue dimissioni. Non mi ha neanche informato dell'assenza>.