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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4635 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in VIA Parte_1
CARSO N. 6 82037 TELESE TERME presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. TECCE TIZIANA, , Controparte_2 CP_3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA C/O
[...] [...]
VIA MASCELLARO N.1 82100 CP_4 CP_1
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/11/2023 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di svolgere l'attività di CP_1
, presso l' Controparte_5 [...]
di Telese Terme dal 01/02/2007; che Controparte_6 nell'espletamento di tale attività il ricorrente svolgeva turni di guardia diurni (dalle ore 8:00 alle ore 22:00), notturni (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), feriali e festivi;
che a decorrere dal 01/01/2020 l'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 19/12/2019, prevedeva che i turni di guardia notturni e festivi del personale medico “La
1 remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di Contr pronto soccorso;
che l' anche dopo il 01/01/2020 continuava a remunerare i servizi di guardia notturni e festivi espletati dai medici addetti al Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118, sulla base dei previgenti compensi previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità per i servizi di guardia e solo a decorrere dal 01/03/2021, si è adeguava parzialmente corrispondendo €100; che proponeva ricorso giudiziale con rifeimento al periodo dal 01/01/2020 al 28/02/2022, conclusosi con conciliazione giudiziale con Contr la quale l' si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di Contr
€ 14.610,00. ; che, a partire dal mese di Marzo 2022, l' erogava l'importo di €120,00 limitatamente ai turni notturni ma non aggiornava la retribuzione per i turni festivi;
che a tale titolo aveva maturato, con riferimento al periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2023, la complessiva somma di € 5.040,00 Concludeva chiedendo “1) condannare la Controparte_7
, in persona del Direttore Generale pro
[...] tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente e per la causale espressa della somma di € 5.040,00 ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
1) determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta al pagamento in suo favore delle relative Controparte_7 somme;
1) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituito eccepiva CP_1 preliminarmente di aver regolarmente corrisposto, a decorrere dal marzo 2022, l'indennità per turno notturno pari ad €120 oltre ad
€17,22, quando detto turno coincideva con il turno festivo, a titolo di indennità festiva;
che per i turni festivi di almeno 12 ore (dalle 8.00
2 alle 22.00) per mero errore di inserimento codici nelle timbrature, era stata erogata solo l'indennità di €17,22 e non quella di €120; che residuava un credito a tale titolo per €1.320 dal quale doveva essere sottratto l'importo, pari ad €893,24 erroneamente corrisposto a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €2,74, residuando un credito per €546,76.
Concludeva chiedendo dichiarando che tale era l'importo dovuto, con vittoria di spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Recita l'art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità, siglato il 19.12.2019, stabilisce che “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1 (Indennità per servizio notturno e festivo), che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”. Nel caso in esame, parte ricorrente agisce per il pagamento dell'importo di €120 limitatamente ai turni di guardi festivi, in quanto Contr l' a decorrere dal marzo 2022 ha adempiuto al proprio onere di pagamento limitatamente ai turni notturni. Contr Ciò premesso, l' nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto di non aver corrisposto tale importo con riferimento ai turni festivi di 12 ore non coincidenti con turno notturno, per mero errore, indicando l'importo dovuto in €546,76, scaturito dalla differenza tra l'importo dovuto a tale titolo, €1.320, parzialmente compensato, per €893,24, con quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €2,74, importo assorbito dal compenso pari ad €120.
3 Tanto premesso e preso atto di tale parziale adempimento, Contr l mancando la prova che era onere del ricorrente fornire circa lo svolgimento di un numero di turni festivi – non coincidenti con il Contr turno notturno - superiore a quanto documentato dall' la resistente dev'essere condannata al pagamento a tale titolo della somma di €546,76 oltre interessi dalla maturazione al saoddisfo.
Per il principio della soccombenza dev'essere CP_1 condannato al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% stante la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
. 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità per turni festivi con riferimento al periodo dal
01/03/2022 al 31/08/2023, sottratto quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €893,24 , della complessiva somma netta di di €546,76, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €321 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €49,00, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 30.04.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4635 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in VIA Parte_1
CARSO N. 6 82037 TELESE TERME presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. TECCE TIZIANA, , Controparte_2 CP_3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA C/O
[...] [...]
VIA MASCELLARO N.1 82100 CP_4 CP_1
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/11/2023 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di svolgere l'attività di CP_1
, presso l' Controparte_5 [...]
di Telese Terme dal 01/02/2007; che Controparte_6 nell'espletamento di tale attività il ricorrente svolgeva turni di guardia diurni (dalle ore 8:00 alle ore 22:00), notturni (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), feriali e festivi;
che a decorrere dal 01/01/2020 l'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 19/12/2019, prevedeva che i turni di guardia notturni e festivi del personale medico “La
1 remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di Contr pronto soccorso;
che l' anche dopo il 01/01/2020 continuava a remunerare i servizi di guardia notturni e festivi espletati dai medici addetti al Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118, sulla base dei previgenti compensi previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità per i servizi di guardia e solo a decorrere dal 01/03/2021, si è adeguava parzialmente corrispondendo €100; che proponeva ricorso giudiziale con rifeimento al periodo dal 01/01/2020 al 28/02/2022, conclusosi con conciliazione giudiziale con Contr la quale l' si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di Contr
€ 14.610,00. ; che, a partire dal mese di Marzo 2022, l' erogava l'importo di €120,00 limitatamente ai turni notturni ma non aggiornava la retribuzione per i turni festivi;
che a tale titolo aveva maturato, con riferimento al periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2023, la complessiva somma di € 5.040,00 Concludeva chiedendo “1) condannare la Controparte_7
, in persona del Direttore Generale pro
[...] tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente e per la causale espressa della somma di € 5.040,00 ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
1) determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta al pagamento in suo favore delle relative Controparte_7 somme;
1) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituito eccepiva CP_1 preliminarmente di aver regolarmente corrisposto, a decorrere dal marzo 2022, l'indennità per turno notturno pari ad €120 oltre ad
€17,22, quando detto turno coincideva con il turno festivo, a titolo di indennità festiva;
che per i turni festivi di almeno 12 ore (dalle 8.00
2 alle 22.00) per mero errore di inserimento codici nelle timbrature, era stata erogata solo l'indennità di €17,22 e non quella di €120; che residuava un credito a tale titolo per €1.320 dal quale doveva essere sottratto l'importo, pari ad €893,24 erroneamente corrisposto a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €2,74, residuando un credito per €546,76.
Concludeva chiedendo dichiarando che tale era l'importo dovuto, con vittoria di spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Recita l'art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità, siglato il 19.12.2019, stabilisce che “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1 (Indennità per servizio notturno e festivo), che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”. Nel caso in esame, parte ricorrente agisce per il pagamento dell'importo di €120 limitatamente ai turni di guardi festivi, in quanto Contr l' a decorrere dal marzo 2022 ha adempiuto al proprio onere di pagamento limitatamente ai turni notturni. Contr Ciò premesso, l' nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto di non aver corrisposto tale importo con riferimento ai turni festivi di 12 ore non coincidenti con turno notturno, per mero errore, indicando l'importo dovuto in €546,76, scaturito dalla differenza tra l'importo dovuto a tale titolo, €1.320, parzialmente compensato, per €893,24, con quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €2,74, importo assorbito dal compenso pari ad €120.
3 Tanto premesso e preso atto di tale parziale adempimento, Contr l mancando la prova che era onere del ricorrente fornire circa lo svolgimento di un numero di turni festivi – non coincidenti con il Contr turno notturno - superiore a quanto documentato dall' la resistente dev'essere condannata al pagamento a tale titolo della somma di €546,76 oltre interessi dalla maturazione al saoddisfo.
Per il principio della soccombenza dev'essere CP_1 condannato al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% stante la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
. 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità per turni festivi con riferimento al periodo dal
01/03/2022 al 31/08/2023, sottratto quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €893,24 , della complessiva somma netta di di €546,76, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €321 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €49,00, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 30.04.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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