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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 14 gennaio 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n.869/2023 r.g. vertente tra:
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto;
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_2 [...]
(C.F: , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. Maurizio Tavilla;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 235/2023 pubblicata il 6/12/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 il Parte_1
spiegava opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 595202300009050 10 000, n.
[...] 59520230000900861000 e n. 59520230000909454 000, emessi il 24.7.2023 e notificati il 28.8.2023 con i quali l' aveva richiesto rispettivamente il pagamento degli importi di euro 16.603,11, per contributi CP_1
obbligatori pensionistici “Gestione Dipendenti Pubblici” anno 2010, di euro 16.850,05, per contributi obbligatori pensionistici “Gestione Dipendenti Pubblici” anno 2011, di euro 12.478,05, per contributi obbligatori pensionistici “Gestione Dipendenti Pubblici” anno 2012.
CP_
Lamentava la genericità della pretesa creditoria dell' eccependo comunque la prescrizione quinquennale trattandosi di asseriti omessi versamenti di contributi relativi agli anni 2010,2011 e 2012, pure invocando la riunione con altro procedimento pendente riguardante lo stesso credito ed oggetto del precedente “invito a regolarizzare del 4/8/2023“.
CP_ Si costituiva l' spiegando che ciascuno degli avvisi di addebito era stato prodotto sulla base degli Estratti
Conto Azienda/Amministrazione ( ECA) dai quali risultava una differenza tra i contributi dichiarati e quelli non versati dal Centro in ordine alla posizione di un solo lavoratore - – che aveva Persona_1
effettuato nel dicembre 2022 tre denunce per omesso versamento dei contributi.
Da qui era stato avviato un iter nel corso del quale era stata inviata al una Controparte_2
notifica inadempienze denunce contributive del 6/2/2019, a cui erano poi seguite, in data 21\12\2022, le denunce contributive aziendali da parte del Centro e l'invito a regolarizzare datato 4/8/2023 da parte
CP_ dell' Deduceva che non era maturata alcuna prescrizione, atteso che il c.d. Decreto Milleproroghe 2023
aveva ampliato fino al 31 dicembre 2023 il periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle PP.AA. e modificato i periodi di competenza ai quali si applicava la sospensione, estendendoli a quelli fino al 31 dicembre 2018.
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 5.12.2023, l'opponente contestava la fondatezza di quanto avverso sostenuto, evidenziando che il era un ente morale di diritto privato non CP_2 CP_2
soggetto ai termini prescrizionali di cui all'art. 3, comma 10-bis, legge n. 335/1995, e negando di avere mai presentato i DMA richiamati dall' nella propria memoria difensiva. CP_1 Rigettata la richiesta di riunione, il giudice, con la sentenza del 6/12/2023, accoglieva l'opposizione,
annullando gli avvisi di addebito opposti.
CP_ Riteneva risolutivamente che l' non aveva adeguatamente provato il debito retributivo, risultando insufficiente la sola produzione degli estratti conto aziendali, stante la contestazione da parte dell'opponente che aveva negato di avere mai presentato alcuna denuncia D.M.A e tantomeno in data 21/11/2022 come preteso dall' . Evidenziava pure sul punto che era insufficiente ai fini di prova l'allegato 8 della CP_1
memoria di costituzione nel quale risultavano semplicemente riprodotti alcuni estratti /schermate CP_1
riepilogative interne all' , che non consentivano di provare né l'avvenuto deposito delle menzionate CP_1
D.M.A né la provenienza dei dati indicati da denunce contributive aziendali.
Con atto di appello depositato il 12/12/2023 l' impugnava la sentenza e chiedeva il rigetto dell' CP_1
opposizione con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il insistendo nella conferma della sentenza di primo Controparte_2
grado.
Disposta la trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con l'unico motivo di gravame l' evidenzia che il non avrebbe contestato di essere Controparte_2
debitore della contribuzione afferente alla posizione del proprio dipendente e di non Persona_1
avere mai regolarizzato le suddette omissioni. Parimenti non avrebbe neanche disconosciuto la provenienza e l'autenticità della documentazione prodotta da esso , solo limitandosi ad asserire di non avere mai CP_1
CP_ inviato le D.M.A. all' Ribadisce, di contro, di avere fornito piena prova di detto invio, producendo gli estratti dai propri archivi informatici che avrebbero valenza di atti pubblici e che non sarebbero stati espressamente disconosciuti. Richiama i riferimenti normativi sui documenti informatici e gli orientamenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito in materia di disconoscimento . Costituendosi il deduce l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del motivo. Rileva Controparte_2
di avere nel giudizio di primo grado sollevato l'eccezione di prescrizione e di avere contestato l'assunto
CP_ difensivo dell' secondo cui la prescrizione non sarebbe stata operante, stante la sospensione estesa fino al 31/12/2023 dal cd “Decreto Milleproroghe”, opponendo, di contro, l'inapplicabilità di detta normativa al
Centro, stante la sua natura di ente morale. In quest'ambito, sarebbe pure emersa la correlata questione dell'esistenza di un preteso atto interruttivo della prescrizione, costituito dalle D.M.A. asseritamente inviate
CP_ dal Centro il 21/12/2022 e che , a detta dell' costituirebbero atti di riconoscimento del debito.
Avendo il escluso di avere mai presentato le suddette DMA, il giudice avrebbe affermato che non CP_2
sarebbe emersa la prova di tali DMA, così implicitamente rigettando l'eccezione di sospensione, oggi non riproposta con l'appello e pertanto coperta dal giudicato.
Così ricostruita la vicenda, l'appellato deduce l'inconducenza del motivo di appello, pure ribadendo di avere comunque contestato la pretesa creditoria.
Orbene, osserva innanzitutto la Corte che il giudice di prime cure ha in realtà affrontato la questione della prova della asserita presentazione delle D.M.A. da parte del non già ai fini della valutazione della CP_2
eccezione di prescrizione ( che non ha esaminato ), ma piuttosto, in virtù del principio di prevalenza della ragione più liquida, guardando al diverso aspetto della fondatezza della pretesa creditoria. Ha invero ritenuto insufficiente la produzione degli estratti conto aziendali e delle copie di alcune schermate riepilogative interne all'Istituto per potere, in assenza delle DMA pure in esse richiamate, ritenere raggiunta la prova del credito e la correttezza degli importi richiesti.
CP_ Tale valutazione è oggi contestata dall' che ha di contro ribadito l'idoneità di detta documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle D.M.A. e dunque l'esistenza del credito contributivo, deducendo la mancanza di un puntuale e specifico disconoscimento da parte del Centro e evidenziando pure la mancata contestazione dell'esistenza del debito. Detto rilievo è tuttavia infondato.
Il Centro a fronte della produzione degli estratti conto aziendali relativi agli anni 2010-2011 CP_2
e 2012 attestanti le dovute differenze contributive ed elaborati sulla scorta di “ DMA trasmesse dal Centro
CP_ all' e ricevute in data 21\12\2022”, ha tempestivamente disconosciuto di avere mai presentato le suddette denunzie mensili inerenti i contributi in questione ed ha comunque contestato gli estratti contributivi redatti sulla loro base. Al riguardo va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui agli estratti
CP_ contributivi devono essere riconosciuti gli effetti di cui all'art. 2712 c.c., e pertanto costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati, ma sempre e solo in mancanza di contestazione della controparte.
Correttamente pertanto il giudice ha ritenuto che, stante l'avvenuta contestazione, fossero insufficienti i soli
CP_ ECA, essendo necessaria da parte dell' la produzione delle indicate D.M.A.. Constatato il mancato deposito, ha giustamente ritenuto non raggiunta una prova adeguata del credito previdenziale e del suo esatto ammontare.
In ogni caso, pur dovendosi escludere che il giudice di prime cure abbia, seppur implicitamente, rigettato l'eccezione della sospensione della prescrizione estintiva, non può non rilevarsi l'infondatezza di detta eccezione, come oggi pur sempre evidenziato dall'appellato Controparte_2
Come è noto, l'art 3 della Legge n. 335/1995 prevede la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, stabilendo pure che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall' . Ancora statuisce CP_1
che tale regime si applica anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche.
Con l'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, il legislatore ha aggiunto all'articolo 3 il comma 10-bis che dispone effettivamente la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . Detto CP_1
termine di sospensione dell'applicazione dei termini di prescrizione è stato prorogato e da ultimo con il
Decreto Milleproroghe 2023 fino al 31\12\2023 .
Si tratta di un disposto dal chiaro tenore letterale che individua proprio nella connotazione pubblicistica datoriale l'elemento qualificante ai fini dell'applicabilità o meno della disposta sospensione .
CP_ Lo stesso del resto, con la circolare 6.9.2019 n. 122, nel fornire alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti,
a seguito dell'entrata in vigore del suddetto articolo 19, ha adottato la stessa interpretazione, espressamente rilevando e puntualizzando che “ la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Anzi, onde fugare ogni dubbio, ha proceduto ad una elencazione analitica dei soggetti cui si applica detta normativa ( Sono, pertanto,
destinatari delle disposizioni 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell'ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali….. 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l' per la CP_4
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.. Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le
, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche Pt_2
amministrazioni la AN d'LI, la OB e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria…) e quelli esclusi dal suo campo di applicazione ( I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. le ex trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
e. le aziende speciali Pt_2
costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.)
Stante il chiaro dato testuale il in quanto ente morale, è escluso dal Controparte_2
parametro applicativo della norma invocata, sicchè non operando alcuna sospensione, ogni pretesa
CP_ contributiva dell' in quanto riferita agli anni dal 2010 al 2012, risulta comunque ampiamente prescritta.
Né vi è prova dell'esistenza di validi atti interruttivi, non essendovi, per come già detto, neanche prova di un avvenuto inoltro di denunzie contributive da parte del Centro prima del maturarsi del termine quinquennale (
CP_ e ciò dunque anche a voler tenere conto di quelle indicate dall' che sarebbero comunque tardivamente intervenute il 21\12\2022)
CP_ L'appello va pertanto rigettato e l' condannato alla rifusione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Messina n.2351/2023 pubblicata in data 6/12/2023, così provvede:
Rigetta l'appello. CP_ Condanna l' al pagamento in favore del Parte_1
e delle spese del presente grado liquidate per compensi in Euro 3600,00,
[...] Controparte_3 oltre spese generali, iva e cpa Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato
Messina, 15/1/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Concetta Zappalà Dott.ssa Beatrice Catarsini