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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1408 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARITÀ FRANCESCO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO e dalla dirigente
PORRELLO AMALIA ex art 417 bis cpc;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. CARLISI VIVIANA giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 Contr Tribunale di Agrigento il e l' chiedendo di “ritenere e dichiarare, per CP_3 tutti i motivi di cui al presente ricorso e per ogni ulteriore motivo che l'Autorità Giudiziaria adita dovesse ravvisare, che fra il ricorrente ed il Parte_1
, parte resistente, è intercorso - a far data Controparte_1 dall'01/07/2001 fino al 31.08.2018 ed a tutt'oggi - un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del Comparto Scuola di cui al C.C.N.L di riferimento (di cui alla CTP ed allegati al presente ricorso) e successive modifiche ed integrazioni;
- ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per ogni ulteriore motivo che l'Autorità Giudiziaria adita dovesse ravvisare che il rapporto di lavoro co.co.co., intercorso dall'1.07.2001 al 31.08.2018 tra il sig. ed il Parte_1
era privo di un valido progetto di lavoro e Controparte_1
1 pertanto, previa dichiarazione di nullità degli stessi contratti, convertire il rapporto di collaborazione co.co.co. del ricorrente in lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, D. lgs. n. 276/2003;
- ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per ogni ulteriore motivo che l'Autorità Giudiziaria adita dovesse ravvisare l'illegittimità della reiterazione dei contratti co.co.co. e delle proroghe annuali che si sono susseguite ai danni del ricorrente, in quanto effettuate in violazione di legge ed in quanto effettuate per esigenze non transitorie e che il Controparte_1 ha posto in essere, in modo illegittimo le proroghe dei contratti co.co.co., anch'essi illegittimi, con il ricorrente – in violazione delle Direttive europee di riferimento in violazione delle disposizioni contrattuali e di legge nazionali e comunitarie vigenti e per tutti i motivi esposti in narrativa e che l'Autorità Giudiziaria adita dovesse ritenere sussistenti;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 2126 c.c., a percepire tutte le differenze retributive (come dettagliatamente specificate in parte motiva), comprensive di compenso individuale accessorio e tredicesime, oltre al TFR, agli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali, maturate dall'01.07.2001 fino al 31.08.2018; le differenze retributive come da progressione economica e part time percepita dall'01.09.2018 al 31.08.2020; le differenze retributive per servizio di ruolo part-time non corrisposte come da progressione dal 01.09.2018 al 31.08.2020; le differenze retributive per servizio di ruolo full-time come da progressione dal 01.09.2020 al 31.12.2021, tutte corrispondenti alla differenza tra il trattamento percepito e quello che sarebbe spettato al ricorrente se fosse stato assunto, ab initio, con contratto di lavoro subordinato inquadrato nel profilo di assistente amministrativo della scuola (CCNL scuola – personale ATA) nonché alla regolarizzazione e ricostruzione della propria carriera contributiva ed alla ricostruzione giuridica dell'anzianità di servizio;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio svolto dal 2001 al 2018, nonché fino al 31.12.2021 a tutti gli effetti, economici e giuridici ed ai fini pensionistici, nonché alla progressione stipendiale per il periodo di lavoro dal 2001 al 2018 nonché fino al 31.12.2021 e alla ricostruzione di carriera che tenga conto di tutta l'anzianità maturata dallo stesso con il servizio reso quale assistente amministrativo a decorrere dall'01.07.2001;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al computo, nella ricostruzione di carriera, del periodo di servizio antecedente all'immissione in ruolo per intero e non con la riduzione a 1/3 per gli anni successivi al terzo, nonché il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera computando per intero tutto il servizio maturato dal ricorrente dall'01.07.2001 fino all'immissione in ruolo;
- conseguentemente e per l'effetto condannare, il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore, parte resistente a corrispondere al
[...] sig. le differenze retributive come sopra richieste e meglio Parte_1 specificate in parte motiva e nelle superiori domande, comprensive degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione ai CCNL scuola vigenti ratione temporis, con decorrenza dall'01/07/2001 al 31/08/2018 nonché fino al 31.12.2021 o per quel periodo che verrà ritenuto in corso di causa, per un
2 importo complessivo di € 98.286,21 (diconsi: euro: novantottomiladuecentoottantasei/21) oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva, nonché quanto spettante a titolo di TFR, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa;
- disporre che l' in esito all'accoglimento delle superiori domande, proceda CP_3 alla ricostituzione della posizione contributiva del ricorrente quale lavoratore subordinato;
- Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
A fondamento della propria pretesa esponeva di lavorare quale assistente amministrativo alle dipendenze del , a seguito della procedura selettiva di CP_5 stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuativa e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, in servizio presso l'istituto Enrico Fermi di Licata dal 1.09.2018, inizialmente a tempo parziale e poi a tempo pieno con decorrenza 1.09.2020. Deduceva di avere prestato la medesima attività, a tempo pieno, anche nel periodo dal 01.07.2001 sino alla definitiva immissione a ruolo con incarichi di CO.CO.CO. presso il medesimo istituto, nonché di aver svolto ivi le stesse mansioni in qualità di LSU. Rivendicava, con ampie e diffuse argomentazioni in fatto ed in diritto, la sussistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata;
rilevava inoltre numerose violazioni da parte del di disposizioni e norme imperative di legge riguardanti CP_5
l'assunzione e l'impiego di lavoratori alle dipendenze della PA.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente CP_1 eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale delle progressioni stipendiali e del risarcimento del danno, nonchè contestando nel merito la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva anche l' , chiedendo di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della CP_3 domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del convenuto principale al versamento delle contribuzioni.
La causa, espletata l'istruttoria orale, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà nel prosieguo. Appare in primo luogo opportuno premettere che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di
3 collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468/1997 e ssmmi, per la stessa durata ivi prevista per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi. Nello specifico, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio. Inoltre, il Dm. n. 66/2001 ha stabilito che i soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del suddetto decreto e, al successivo art. 2, che al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1 luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Ebbene, dall'istruttoria orale e documentale espletata è emersa la natura subordinata del rapporto lavorativo espletato dal ricorrente, formalmente contrattualizzato come co.co.co.
Risulta, infatti, provato lo svolgimento della stessa attività, per gli anni indicati, con contratti co.co.co. delle mansioni di assistente amministrativo, analoghe a quelle degli altri dipendenti “di ruolo” nel medesimo profilo, nonché la sottoposizione della ricorrente al potere gerarchico e di eterodirezione del Direttore Amministrativo. Il teste collega del ricorrente, ha infatti confermato come il Testimone_1
svolgesse le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo, affermando che Pt_1
“lui si occupava di gestire l'ufficio alunni: faceva le iscrizioni, trascriveva i voti nelle pagelle, consegna diplomi;
queste sono state le sue mansioni sin dall'inizio e lo sono tutt'ora. La Preside ed il direttore Amministrativo davano gli ordini sulle mansioni da svolgere. L'orario di lavoro erano: i miei 7.30-14, quelli del ricorrente 8-14; tutto il personale amministrativo seguiva gli stessi orari, sia che fosse di ruolo sia che fosse co.co.co.; il ricorrente faceva anche gli straordinari, al momento di scrutini o ricevimento con i genitori, era autorizzati da direttore Amministrativo o Preside.
4 Non era pagato per gli straordinari, ma aveva dei riposi compensativi: me lo diceva lui. Non so dire nulla sulle malattie, né se il ricorrente fosse soggetto a visita fiscale;
per permessi e ferie doveva accordarsi con il Dirigente o con il Segretario. Non ho mai visto il ricorrente essere ripreso o essere sottoposto a richiami disciplinari, però mi è capitato di vedere il Dirigente riprendere altri soggetti e richiamarli in caso di errori, sia di ruolo, sia precari. Il ricorrente non prendeva la tredicesima, lo diceva spesso nel periodo Natalizio”
.
Il teste ha, in sostanza, dichiarato che il ricorrente era tenuto all'osservanza Pt_2 delle disposizioni dei superiori gerarchici;
che era soggetto alla medesima organizzazione per le ferie di tutti gli altri dipendenti, essendo inserito nel piano delle ferie annuali e dovendo richiederle al Dirigente che le autorizzava o meno a seconda delle necessità organizzative della scuola, ha confermato che il ricorrente era tenuto al rispetto degli stessi orari di lavoro dei colleghi immessi in ruolo,; che, su richiesta, effettuava anche ore di lavoro straordinario compensate con permessi brevi (da autorizzare).
Alla luce di quanto esposto erge come, al di là del nomen iuris utilizzato, il rapporto intercorso tra le parti, oltre a non essere finalizzato alla realizzazione di alcun progetto specifico, abbia palesemente natura subordinata, essendo dimostrati la sottoposizione ai poteri di organizzazione, eterodirezione e controllo da parte del Ministero datore. Infatti, “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il "nomen iuris", pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro” (v. Cass. sent. n. 4884/2018).
Da ciò discende, in applicazione dell'art. 2126 cc, che spetta alla parte ricorrente la retribuzione prevista per la prestazione di lavoro subordinato effettivamente svolta per il periodo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione. Va quindi dichiarato il diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal 3 CCNL di settore sulla base dell'anzianità di servizio maturata e alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ratione temporis applicabile con profilo professionale di assistente amministrativo.
Le somme spettanti, inoltre, devono essere calcolate tenendo conto della progressione stipendiale che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente (esclusa l'annualità 2013, al pari dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato) sin dall'origine del rapporto nel 2001, non potendo invece trovare applicazione “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola .. nella parte in cui prevede che il
5 servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile e integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” (v. Cass., sent. n. 31150/2019), in quanto tale norma contrasta con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE; con conseguente disapplicazione della norma confliggente con il diritto eurounitario, da cui discende il riconoscimento ad ogni effetto per il lavoratore a termine, dell'intero servizio effettivo prestato.
Non deve darsi luogo alla liquidazione del cd. danno comunitario (sul punto si condivide, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, quanto affermato da questo Tribunale con la sent. 460/2021). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati con le sentenze nn. 22552/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»” (v. la recente Cass. sent. n. 22140/2022) Nel caso di specie, il ricorrente –ormai lavoratore a tempo indeterminato dal 2018- non ha né dedotto né provato l'insorgenza di danni ulteriori.
Da ultimo, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal , si osserva CP_1 come in tema di prescrizione la Suprema Corte abbia precisato che l'anzianità di servizio non è suscettibile di prescrizione autonoma e pertanto, in linea con la giurisprudenza della Corte dei Conti, ha escluso che il diritto alla ricostruzione della carriera possa essere assoggettato alla prescrizione decennale, rimanendo però fermo il termine quinquennale per le differenze retributive che si pretendono quale effetto della ricostruzione stessa. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma
6 dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (v. Cass. n. 2232/2020) Infatti, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cc. per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e dal n. 5 in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione;
diversamente opinando, si verificherebbe una discriminazione “al contrario” nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio deve rilevarsi che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (da ultimo, Sez. Unite sent. n. 36197/2023, cui si rimanda ex art 118 disp att. cpc)
Tale recente pronuncia si inserisce nel solco di numerosi arresti di legittimità – richiamati dalle Sezioni Unite, che, “risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sul presupposto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilità, hanno affermato che «nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la 'tassatività' della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ. e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» (v. Cass., Sez. Un., n. 575/2003). Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass.
7 n. 22146/2014) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
5.3. Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» (v. Corte Cost. n. 63/1966).
5.4. Va detto, inoltre, che il giudice delle leggi, chiamato a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (v. Corte Cost. n. 143/1969). L'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati è stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115/1975, con la quale si è escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato
o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perché in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la
8 disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate» (v. Corte Cost. n. 115/1975).
5.5. Dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato.” (v. Cass. sent. n. 11379/2020) Dalle condivisibili argomentazioni sopra riportate discende che, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con cui il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. Tale termine decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (dello stesso avviso in una fattispecie sovrapponibile, v. Tribunale Palermo sez. lav., 28/04/2023, n.1445; Tribunale Foggia sez. lav., 07/04/2023, n.1213). Nella specifica ipotesi di co.co.co. la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.” (da ultimo, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 35676 del 19/11/2021). Tale termine decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. Nel caso di specie il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è la diffida del 10.2.2022 (all. n. 76 fasc. ricorrente), di modo che le pretese economico retributive antecedenti al 10.2.2017 devono considerarsi prescritte.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2001, l'illegittima apposizione del termine ai contratti
9 susseguitisi nel tempo, la ricostruzione della carriera ai fini di progressione giuridica ed economica sin dal 2001 (con esclusione dell'a.s. 2013). Con condanna al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra il trattamento economico previsto per i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo CCNL Comparto Scuola ratione temporis applicabile, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata, i compensi già percepito a titolo di retribuzione in virtù dei contratti a tempo determinato impugnati a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio, oltre interessi e rivalutazione come per legge nei limiti della prescrizione quinquennale maturata.
Visto l'accoglimento soltanto parziale e la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sussistono giustificate ragioni per compensare per metà le spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso, dell'attività svolta e del valore della controversia secondo i parametri del d.m. 55/2014; spese compensate nei confronti di . CP_3
PQM
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata da parte ricorrente in favore del Controparte_1
dall'1.07.2001 al 31.08.2018;
[...]
- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio svolto dal 2001 al 2018 a tutti gli effetti, economici e giuridici ed ai fini pensionistici, nonché alla progressione stipendiale per il periodo di lavoro dal 2001 al 2018 ed alla ricostruzione di carriera che tenga conto di tutta l'anzianità maturata dallo stesso con il servizio reso quale assistente amministrativo a decorrere dal 1.07.2001. Per l'effetto:
- condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente, della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo del CCNL del Comparto Scuola, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, nei limiti della prescrizione maturata
- condanna il alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva e previdenziale del ricorrente;
- dichiara prescritte le pretese economiche antecedenti al 10.2.2017;
- liquida le spese di lite in euro 2.700,00, e le compensa per metà nei confronti del
, con condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà CP_1
10 pari ad euro 1.350,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge;
spese interamente compensate tra e le altre parti. CP_3
Così deciso in Agrigento, 01/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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