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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2257/2019
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2257/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
28/03/2019
da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela) il 04.01.1983, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo SCANTAMBURLO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Cittadella (PD) - Via Mura Rotta n. 25, come da procura allegata all'atto di citazione. attrice contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano in Controparte_1
Corso Como n. 17 (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea LANA, del Foro di P.IVA_1
Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlotta ZOCCA, in Vicenza - Via Maffei n. 1, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
e contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Tezze sul Brenta (VI) in Via Cavazzoni. convenuta contumace
1 In punto: risarcimento danno;
lesione personale.
All'udienza del 16.01.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1. Il difensore dell'attrice precisa le conclusioni nel merito
"Condannarsi le convenute, in solido tra di loro, a risarcire all'attrice, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in seguito al sinistro del 31.5.2014, con gli interessi legali, al tasso previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. dalla presente domanda, e la rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo.
Spese di causa rifuse."
In via istruttoria conferma le proprie istanze e l'opposizione all'accoglimento di quelle avversarie, in particolare la C.T.U. dinamico ricostruttiva.
2. Chiede siano concessi i termini di legge per il deposito delle scritture conclusive.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
Preso atto del provvedimento del Giudice in data 19.12.2023 di fissazione dell'udienza a trattazione scritta del 16.1.2024, il procuratore della convenuta precauzionalmente Controparte_1 dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a domande, eccezioni, conclusioni nuove ex adverso eventualmente formulate, così precisa le proprie conclusioni: in via pregiudiziale: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, quarto comma e 163, terzo comma, n. 3); nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi di reiezione delle conclusioni formulate in via pregiudiziale, respingersi comunque le domande svolte dall'attrice Parte_1 nei confronti di poiché infondate in fatto e in diritto e comunque poiché del tutto Controparte_1 sfornite di prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; e, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di profili di responsabilità imputabili al conducente dell'autovettura di proprietà di nella determinazione dell'incidente stradale del 31.5.2014 per Controparte_2 cui è causa e il diritto di parte attrice al conseguente risarcimento dei danni, mantenersi l'obbligazione risarcitoria di nei termini di una quantificazione delle avverse pretese da Controparte_1 operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso con ampio ridimensionamento delle stesse;
2 in via istruttoria: qualora il Giudice non ritenesse di per sé dirimente quanto già eccepito dalla convenuta in punto an debeatur e previa revoca e/o modifica dell'ordinanza contenuta nel Controparte_1 verbale d'udienza del 2 maggio 2023, si insiste per l'ammissione di CTU dinamica ricostruttiva del sinistro per cui è causa, purché volta in particolare a determinare la velocità tenuta dal veicolo Peugeot
206, targato BK624RX e condotto dall'attrice dall'inizio della frenata sino al tamponamento Parte_1 con l'autocarro Scania 143 targato DG043SM; con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 28/03/2019, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, accertata la responsabilità esclusiva di quest'ultima, quale proprietaria dall'autoarticolato
“Scania 143”, targato DG043SM, assicurato con la compagnia convenuta, per il sinistro stradale di cui infra, la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, da quantificare secondo giustizia e da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Esponeva al riguardo che:
- in data 31 maggio 2014, verso le ore 4.00, in San Pietro in Gù, l'attrice percorreva Via Dante, strada privilegiata con direzione Vicenza - Cittadella, alla guida dell'autovettura Peugeot 206 tg. BK624RX, di proprietà di;
Parte_2
- dalla laterale Via Mazzini, gravata dall'obbligo di concedere la precedenza, si immetteva in Via
Marconi, prosecuzione di Via Dante, con incrocio regolato da semaforo che nella circostanza emetteva luce lampeggiante gialla, l'autoarticolato “Scania 143”, tg. DG043SM, di proprietà della convenuta
Controparte_2
- l'autoarticolato era tenuto a concedere la precedenza all'attrice che proveniva dalla sua destra ed immettendosi da laterale su strada privilegiata;
- i due veicoli collidevano al centro della carreggiata, come risultava pure dallo schizzo redatto dai
Carabinieri intervenuti e dalle sommarie informazioni raccolte dai verbalizzanti (che sentivano l'autista del mezzo pesante ed il teste oculare ); Tes_1
- i Carabinieri rilevavano tracce di frenata, che però non parevano riferibili al veicolo dell'attrice, alla quale nondimeno sorprendentemente contestavano la violazione dell'art. 141, comma 2, C.d.S.;
3 - l'attrice riportava nell'occorso gravi lesioni, consistenti tra l'altro in trauma con frattura scomposta femore sinistro, trauma con distrazione del rachide cervicale ed embolia polmonare gassosa, residuandone anche cicatrici alla coscia sinistra e all'addome da drenaggio;
- tali lesioni avevano determinato una prolungata invalidità temporanea, con compromissione nella fase
“acuta” della salute e delle occupazioni quotidiane (oltre alle ordinarie, principalmente l'attività di ballerina e di maestra di ballo) e con sofferenza (danno morale);
- i postumi residuati (limitazioni alla funzionalità dell'arto, cicatrici) avevano inciso in modo permanente, oltre che sulla sua salute con danno estetico-anatonomo-funzionale e sul suo precedente modus vivendi, anche sulla capacità di svolgere, oltre alle ordinarie occupazioni quotidiane, l'attività di ballerina e di maestra di balli latino-americani;
- erano altresì residuati danno morale per grave sofferenza interiore, accompagnata dallo svilimento della propria immagine e dalla percezione della lesione della propria dignità nei confronti dei propri familiari (spesso l'attrice si lamentava con parenti e conoscenti di non essere più in grado di fare quello che aveva sempre fatto da bambina);
- ai danni non patrimoniali si aggiungevano quelli patrimoniali, con perdita della possibilità di continuare a svolgere l'attività di ballerina e di maestra di ballo, con conseguente danno alla capacità lavorativa specifica o in subordine per perdita di chance di percepire redditi;
- vane erano state le richieste di risarcimento alla compagnia assicurativa così come l'invito alla negoziazione assistita.
Notificata la citazione, contumace si costituiva Controparte_2 Controparte_1 variamente contrastando le pretese avversarie.
In via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 3) c.p.c. per la radicale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo l'attrice stilato un elenco del tutto generico di danni, senza tuttavia minimamente determinarli, ciò comportando l'impossibilità della compagnia di valutare ogni ipotesi risarcitoria e di approntare le proprie difese.
In via di subordine, nel merito, contestava l'an debeatur delle pretese, il sinistro in breve dovendo ascriversi a colpa e responsabilità esclusive dell'attrice, come emergeva pure dagli accertamenti dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, che avevano ravvisato a carico di quella una precisa violazione delle norme della circolazione stradale (inosservanza dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.: tra l'altro era stata rilevata un traccia di frenata della lunghezza di ben 42,60 metri rapportabile
4 inequivocabilmente al veicolo della , laddove alcuna violazione era stata ravvisata a carico Parte_1 del conducente dell'autoarticolato.
Per altro profilo contestava il carattere apodittico quanto indimostrato delle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, la duplicazione di poste risarcitorie rivendicate, l'irriducibilità dell'asserita flessione di reddito ad una prospettiva permanente, l'asserita perdita di chance economico-patrimoniali, la debenza del rimborso di spese stragiudiziali, evidenziando la mancata allegazione di concreti riscontri probatori a sostegno delle pretese.
Concludeva per il rigetto delle domande o ad ogni modo per un contenimento delle pretese risarcitorie con applicazione di criteri tecnici e di prova rigorosi.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, venivano richiesti e concessi i termini di rito per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., memorie che le parti depositavano, ulteriormente articolando le rispettive prospettazioni e confutando quelle avversarie (l'attrice, tra l'altro, chiedendo il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta).
Si procedeva poi all'assunzione di prove per testi e veniva quindi disposta CTU medico-legale, affidata al dott. . Persona_1
Da ultimo all'udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande dell'attrice devono trovare accoglimento, nei limiti, e per le ragioni, che vengono ad esporsi.
La compagnia insiste negli scritti conclusionali nell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 3) c.p.c., per radicale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, eccezione già ritenuta sfornita di fumus boni iuris in prima udienza, tanto che a parte attrice non era stato assegnato termine per l'integrazione delle domande.
Valutazione che va ovviamente ribadita in sede di pronunzia finale, posto in breve che l'attrice:
- ha compiutamente indicato in citazione i titoli delle sue pretese, esponendo i fatti relativi e gli elementi di diritto su cui esse si basano (si tratta di “ordinario” sinistro stradale, rispetto al quale del resto parte convenuta ha diffusamente esposto le proprie difese, ribaltando sull'attrice, in via esclusiva, l'addebito di violazione di precise disposizioni del Codice della Strada);
5 - ha indicato il danno alla salute subito (in particolare frattura scomposta femore sinistro, trauma con distrazione del rachide cervicale ed embolia polmonare gassosa, oltre ad un residuato cicatriziale e di sofferenze morali), che ha chiesto di compiutamente indagare a mezzo CTU medico-legale;
- ha indicato i campi a più diretta valenza economico-patrimoniale e reddituale sui quali le conseguenze lesive avrebbero attitudine ad incidere in senso peggiorativo.
Rimane indifferente (come da copiosa giurisprudenza di merito richiamata dalla in particolare Parte_1 nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note conclusive) che nell'atto introduttivo l'attrice non avesse compiutamente quantificato in termini monetari il quantum delle proprie pretese.
Può quindi muoversi allo scrutinio del merito.
In detta prospettiva – coordinando in una prospettiva unitaria e di sintesi gli elementi disponibili, che con assoluta verosimiglianza renderebbero un'eventuale CTU dinamico-ricostruttiva (sulla quale pur insiste la compagnia) non dirimente e decisiva, stante la sussistenza di margini in fatto e in diritto non eludibili (il rispetto dell'obbligo di precedenza integra imperativo assoluto nella circolazione stradale: chi lo viola, fidando per es. nella “lontananza” del veicolo sopravveniente sull'arteria principale e sull'aspettativa di immettersi prima del sopraggiungere di quello, incorre in un'inosservanza inescusabile delle regole della circolazione, causa primaria della verificazione dell'evento lesivo che confidava di eludere con una manovra repentina) – ad avviso del giudicante sono ravvisabili nel caso di specie due condotte antagoniste, entrambe irregolari (ma asimmetriche e di diverso “peso”, come si dirà), che hanno finito per confluire, intersecandosi, nella verificazione dell'evento.
Da un lato la (decisiva o ad ogni modo assolutamente prevalente) turbativa innescata appunto dall'autoarticolato che, pur dovendo immettersi, per di più in tempo di notte, su un'arteria principale che attribuiva ai veicoli su di essa circolanti (a semaforo spento ovvero, come nel caso di specie, con luce gialla lampeggiante) il diritto di precedenza, ignorava tale basilare regola, intraprendendo comunque l'immissione.
Dall'altro lato il concorrente comportamento rappresentato dalla condotta di guida dell'automobilista, ossia dell'attrice, la quale nonostante le criticità insite nelle condizioni di luogo e di tempo (tempo di notte e prossimità dell'intersezione con arteria secondaria a regolamentazione semaforica), non adottava ogni doverosa cautela, ossia in primo luogo di moderare la velocità in guisa da rendere possibili manovre emergenziali (l'eventualità che altro veicolo non rispetti l'obbligo di precedenza rientrando pur sempre nel novero delle ordinarie previsioni), al fine di evitare, o almeno attenuare, le conseguenze lesive di una possibile collisione.
6 Le risultanze documentali (relazione di incidente stradale con allegato dossier fotografico e/o schizzo planimetrico) e testimoniali vengono invero a riscontrare una tale conclusione.
È dato indiscusso che la collisione ebbe a verificarsi nell'area di incrocio.
Il fatto che i danni vennero a localizzarsi essenzialmente sul cofano anteriore dell'autovettura e sulla pedana posta per il carico / scarico sul retro del mezzo pesante (cfr. testimonianza dell'appuntato scelto dei CC di Carmignano di Brenta, verbalizzante, il quale ha suggestivamente riferito che Testimone_2
“l'impatto era quasi un tamponamento”) non vale a far qualificare la collisione come un classico tamponamento, con conseguente responsabilità piena ed esclusiva del veicolo tamponante (come si ostina a fare la compagnia per evitare qualsivoglia propria responsabilità risarcitoria).
Il classico, ordinario tamponamento presuppone condizioni di circolazione regolari di entrambi i veicoli coinvolti, e non certo un impatto in piena area d'intersezione stradale, con veicolo “tamponato” dopo aver azzardato una manovra elusiva ed incauta (fidando di avvantaggiarsi di una presunta “precedenza di fatto”, senza però riuscirvi).
Tanto emerge con chiarezza in primo luogo dalla deposizione del teste unico testimone Tes_1 oculare del sinistro.
Il medesimo ha riferito di essere affiancato con la propria autovettura di servizio (il è una guardia Tes_1 giurata che stava effettuando il giro di controllo) alla linea di stop dell'immissione stradale di cui si discute, e di essere partito in direzione Vicenza quasi contemporaneamente all'autoarticolato, che invece si immetteva verso sinistra, in direzione Cittadella.
Il teste ha dichiarato che l'autovettura Peugeot affiancava la propria autovettura di servizio mentre egli stava effettuando la svolta verso destra e che in quei frangenti era già nell'area di incrocio.
Da ciò si desume che l'autoarticolato, esplorando con cautela ed attenzione l'area prima di intraprendere la propria manovra di immissione, avrebbe avuto tutta la possibilità di scorgere la Peugeot dell'attrice, evitando una manovra a dir poco azzardata.
È pur vero che il veicolo dell'attrice procedeva a velocità non particolarmente commisurata allo stato dei luoghi né moderata (in loco vigeva il limite di velocità massimo di 70 Km/h), se i verbalizzanti repertavano tracce di frenata sulla carreggiata di 42 metri riferibili con ogni ragionevole verosimiglianza alla Peugeot (l'appuntato ha riferito che quelle tracce “erano fresche e di direzione congrua alla Tes_2 traiettoria del veicolo”).
Conseguentemente i verbalizzanti correttamente contestavano alla la violazione (di cui Parte_1
l'attrice si duole in citazione) dell'art. 141, commi 2, C.d.S. (che prescrive che il conducente deve sempre
7 conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Ma tanto più avrebbero dovuto contestare al conducente dell'autoarticolato la concorrente violazione dell'obbligo di precedenza previsto all'art. 145, commi 2 e 5, C.d.S..
Va in definitiva affermata la responsabilità concorrente di entrambi i protagonisti del sinistro nella causazione dello stesso.
Tenuto conto della gravità comparata delle due condotte antagoniste, ad avviso del giudicante la valutazione dei concorrenti profili di responsabilità può essere operata in concreto, attribuendo una percentuale di colpa prevalente di 4/5 (80%) a parte convenuta (al conducente del veicolo assicurato con ed il residuo 1/5 (20%) a parte attrice. Controparte_1
Accantonato pertanto, nei termini indicati, il versante dell'an debeatur, per quanto concerne la liquidazione dei danni suscettibili di ristoro possono svolgersi le osservazioni che seguono.
In primo luogo, dalla CTU medico-legale del dott. viene ad essere confermato che l'attrice ebbe a Per_1 riportare nel sinistro, ed in perfetto nesso causale con lo stesso, “frattura scomposta del femore sinistro con episodio di embolia polmonare gassosa”, lesioni che necessitarono un intervento chirurgico di osteosintesi cruento con successiva rimozione dei mezzi di sintesi, accertate strumentalmente e clinicamente in ambito ospedaliero, e coerenti in base alla criteriologia medico-legale con l'incidente stradale di cui è causa (cfr. pag. 5 elaborato peritale).
La durata della malattia, secondo il perito, può ragionevolmente stimarsi in complessivi 174 giorni, con produzione di un danno biologico a carattere temporaneo totale di 54 giorni, parziale al 75% di 60 giorni, al 50% di 30 giorni e di ulteriori 30 giorni al 25% (pag. 5 elaborato).
Il CTU ha poi stimato il danno biologico permanente (danno alla preesistente integrità psico-fisica, con lesioni esitate in una limitazione funzionale clinicamente accertata) pari al 15% (pag. 5 elaborato).
Quanto all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica, il CTU ha escluso che il deficit residuato possa configurare una perdita della capacità lavorativa specifica in modo permanente, essendo tuttavia idoneo a indurre una inabilità lavorativa di 114 giorni in forma totale ed in forma parziale al 50% per giorni 60 (sempre pag. 5 elaborato).
Nondimeno, considerato che gli esiti della lesione incidono in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali dell'attrice, ha proposto la personalizzazione del valore economico del punto biologico.
8 I consulenti delle parti non hanno proposto particolari osservazioni alle conclusioni della CTU.
Sulla base dell'accertamento medico-legale sono allora disponibili i dati essenziali per la liquidazione del danno alla persona da riconoscere all'attrice.
Come breve premessa alla trattazione delle questioni a scrutinio, va ricordato che in tema di risarcimento del danno la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia a S.U., aveva com'è noto riconosciuto nel danno non patrimoniale da lesione alla salute “una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima”
(Cass. S.U. n. 26972/08).
È compito dunque del giudicante accertare la consistenza delle conseguenze negative patite dal soggetto, individuando il complessivo pregiudizio sofferto, a prescindere dalla suddivisione del danno in diverse sottocategorie diversamente denominate.
In tale prospettiva, il danno non patrimoniale va risarcito nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sulla scorta di tale insegnamento, può allora affermarsi che in una ricostruzione giuridico-lessicale della responsabilità le diciture tradizionali di danno biologico, danno morale e danno esistenziale devono per quanto possibile essere ricondotte ad un'unica categoria generale di danno non patrimoniale.
I pregiudizi suscettivi di ristoro ormai devono quindi refluire nell'onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, fermi gli aggiustamenti (o personalizzazione) secondo le peculiarità del caso concreto.
Ancora, in ordine al risarcimento globale del danno non patrimoniale – in uno scenario giurisprudenziale nel cui ambito la Suprema Corte con plurime pronunzie propende per l'attribuzione di una sorta di
“vocazione nazionale”, anche per un'esigenza di parità di trattamento, ai meccanismi tabellari adottati con le tabelle del Tribunale di Milano – pare corretto ricorrere per la liquidazione a tali criteri risarcitori (ai quali non a caso si richiama parte attrice in conclusionale).
Ne discende che, considerata l'età (31 anni) dell'infortunata alla verificazione dell'evento lesivo, i valori
“base” da cui muovere per la quantificazione del danno non patrimoniale (danno biologico per invalidità permanente con componente di danno “morale”), espressi in valori convenzionalmente fissati dalle tabelle “milanesi” anno 2021, potrebbero essere quelli di € 46.151,00 per invalidità da lesione permanente all'integrità psicofisica e complessivamente a valenza non patrimoniale (ossia per pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione del bene salute), con possibilità di aumento personalizzato, nonché da un minimo di € 99,00 fino ad un massimo di € 149,00 pro die (ossia aumento sino al 50%) quanto all'inabilità temporanea (totale, diminuita in proporzione per il grado di parziale).
9 Ora, ad avviso del giudicante stante il carattere grave delle lesioni ed il fatto che le stesse andavano a refluire sulla piena efficienza dell'attività professionale dell'attrice (pur non compromettendola alla cessazione della malattia, ma solo rendendola verosimilmente più gravosa: il CTU ha escluso il permanere di un'incapacità lavorativa specifica), sussiste legittimo margine per una “personalizzazione” in senso propriamente equitativo.
In base alle risultanze medico-legali, ed appunto agli inevitabili riflessi negativi sulla sfera personale e professionale, il giudicante reputa allora congruo e conforme a giustizia riconoscere, a titolo di adattamento percentuale dei parametri “base” previsti dalle tabelle applicate, un aumento del 30% dell'importo base del danno biologico permanente, che quindi da € 46.151,00 può essere aumentato sino ad € 59.996,30.
Mentre, per quanto attiene all'inabilità temporanea, pare corretto muovere dal valore “base” di € 99.00 pro die (per la totale, proporzionalmente ridotta per i varie percentuali di parziale.
Così delimitato l'ambito del danno alla persona risarcibile, ne consegue allora che, in valuta determinata secondo le tabelle milanesi del 2021, le somme dovute risulterebbero essere:
- per danno biologico (in senso stretto) per invalidità permanente e componente di danno “morale” (in misura del 15%), € 59.996,30;
- per danno biologico per invalidità temporanea, € 5.346,00 per la totale al 100% (54 giorni), € 4.455,00 per la parziale al 75% (60 giorni), € 1.485,00 per la parziale al 50% (30 giorni), € 742,50 per la parziale al 25% (30 giorni), per complessivi € 12.028,50.
L'attrice ha inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale occasionato dal sinistro, sub specie essenzialmente di danno emergente (sia per perdita di reddito per l'attività professionale durante il periodo di malattia, stimata dal CTU in 174 giorni;
sia spese per tickets sanitari, per € 100,90, cfr. suo doc. 28).
Non è allegata in atti documentazione relativa a spese mediche ulteriori, come osserva il CTU a pag. 5 dell'elaborato.
Quanto al danno da perdita di reddito, dalle prove testimoniali acquisite (testi e Parte_2 [...]
, rispettivamente marito e figlia dell'attrice) risulta che quest'ultima, prima del sinistro, Tes_3 svolgeva attività di maestra di balli latino-americani tre volte la settimana, ricevendo un compenso di €
30,00 a lezione.
Poiché il CTU ha stimato un'inabilità lavorativa per 174 giorni, equivalente a 25 settimane, il danno per perdita di reddito può calcolarsi in (€ 30,00 x 25 x 3) € 2.250,00 capitali.
10 Alcunché può invece essere riconosciuto a titolo di spese legali stragiudiziali, voce di danno non documentata, e soprattutto mai reclamata sino alla comparsa conclusionale.
Complessivamente all'attrice sarebbe dovuto, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, l'importo di € 74.375,70 capitali, da ridurre all'importo di € 59.500,56 per l'indicato concorso di colpa.
Così delimitato il perimetro del danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale, per il definitivo accertamento della consistenza del credito risarcitorio va poi tenuto conto che, trattandosi di credito di valore, risulta necessario conteggiare gli interessi compensativi (che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione) e la rivalutazione monetaria.
Di conseguenza, riepilogando, appare necessario calcolare quanto maturato, per le voci di danno, a favore dell'attrice a titolo di capitale, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (in misura legale), sino all'attualità.
In tale prospettiva, le somme complessivamente dovute all'attrice risultano essere di € 79.656,36, di cui
€ 71.817,18 a titolo di capitale rivalutato (essendo la rivalutazione maturata pari a € 12.316,62) ed €
7.839,18 a titolo di interessi maturati
A partire dalla data della presente pronuncia gli interessi sulla somma dovuta a titolo di capitale rivalutato proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni oggetto di lite, stante la soccombenza prevalente ma non integrale (in ragione del ravvisato concorso di colpa) di parte convenuta, ricorrono giustificati motivi per una compensazione parziale delle spese processuali.
In tale prospettiva appare congruo l'accollo di dette spese, incluse quelle per l'attivazione della fase di negoziazione assistita (liquidate per l'intero come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, importi tariffari medi, con il chiesto aumento del 15% per utilizzo di tecniche informatiche), nonché delle spese di CTP, in proporzione di 4/5 (80%) dell'intero alle convenute in solido, compensando il residuo 1/5 (20%) tra le parti.
Invece gli oneri di CTU (il cui ammontare, anticipato dall'attrice, in atti è documentato) possono essere integralmente addebitati alle convenute in solido.
P.Q.M.
11 IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria della responsabilità concorrente (nei sensi di cui in motivazione) della convenuta in proporzione di 4/5 (80%), e dell'attrice Controparte_2 Parte_1
, in proporzione di 1/5 (20%), nella causazione del sinistro per cui è causa,
[...]
Condanna le convenute e nelle rispettive qualità e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 79.656,36, di cui € 71.817,18 a titolo di capitale rivalutato all'attualità ed € 7.839,18 di interessi ad oggi maturati, oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale rivalutato fino al saldo effettivo;
II) condanna la convenute e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 alla rifusione all'attrice delle spese processuali – liquidate per l'intero in € 1.190,50 per anticipazioni e spese CTP, € 1.008,00 per attivazione fase di negoziazione assistita, € 16.218,45 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile – in misura di 4/5
(80%) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (20%) tra le parti;
III) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate in € 1.022,00, a carico integralmente delle convenute in solido, che le rifonderanno all'attrice.
Così deciso in Vicenza, il 22 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
12
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2257/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
28/03/2019
da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela) il 04.01.1983, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo SCANTAMBURLO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Cittadella (PD) - Via Mura Rotta n. 25, come da procura allegata all'atto di citazione. attrice contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano in Controparte_1
Corso Como n. 17 (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea LANA, del Foro di P.IVA_1
Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlotta ZOCCA, in Vicenza - Via Maffei n. 1, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
e contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Tezze sul Brenta (VI) in Via Cavazzoni. convenuta contumace
1 In punto: risarcimento danno;
lesione personale.
All'udienza del 16.01.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1. Il difensore dell'attrice precisa le conclusioni nel merito
"Condannarsi le convenute, in solido tra di loro, a risarcire all'attrice, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in seguito al sinistro del 31.5.2014, con gli interessi legali, al tasso previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. dalla presente domanda, e la rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo.
Spese di causa rifuse."
In via istruttoria conferma le proprie istanze e l'opposizione all'accoglimento di quelle avversarie, in particolare la C.T.U. dinamico ricostruttiva.
2. Chiede siano concessi i termini di legge per il deposito delle scritture conclusive.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
Preso atto del provvedimento del Giudice in data 19.12.2023 di fissazione dell'udienza a trattazione scritta del 16.1.2024, il procuratore della convenuta precauzionalmente Controparte_1 dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a domande, eccezioni, conclusioni nuove ex adverso eventualmente formulate, così precisa le proprie conclusioni: in via pregiudiziale: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, quarto comma e 163, terzo comma, n. 3); nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi di reiezione delle conclusioni formulate in via pregiudiziale, respingersi comunque le domande svolte dall'attrice Parte_1 nei confronti di poiché infondate in fatto e in diritto e comunque poiché del tutto Controparte_1 sfornite di prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; e, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di profili di responsabilità imputabili al conducente dell'autovettura di proprietà di nella determinazione dell'incidente stradale del 31.5.2014 per Controparte_2 cui è causa e il diritto di parte attrice al conseguente risarcimento dei danni, mantenersi l'obbligazione risarcitoria di nei termini di una quantificazione delle avverse pretese da Controparte_1 operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso con ampio ridimensionamento delle stesse;
2 in via istruttoria: qualora il Giudice non ritenesse di per sé dirimente quanto già eccepito dalla convenuta in punto an debeatur e previa revoca e/o modifica dell'ordinanza contenuta nel Controparte_1 verbale d'udienza del 2 maggio 2023, si insiste per l'ammissione di CTU dinamica ricostruttiva del sinistro per cui è causa, purché volta in particolare a determinare la velocità tenuta dal veicolo Peugeot
206, targato BK624RX e condotto dall'attrice dall'inizio della frenata sino al tamponamento Parte_1 con l'autocarro Scania 143 targato DG043SM; con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 28/03/2019, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, accertata la responsabilità esclusiva di quest'ultima, quale proprietaria dall'autoarticolato
“Scania 143”, targato DG043SM, assicurato con la compagnia convenuta, per il sinistro stradale di cui infra, la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, da quantificare secondo giustizia e da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Esponeva al riguardo che:
- in data 31 maggio 2014, verso le ore 4.00, in San Pietro in Gù, l'attrice percorreva Via Dante, strada privilegiata con direzione Vicenza - Cittadella, alla guida dell'autovettura Peugeot 206 tg. BK624RX, di proprietà di;
Parte_2
- dalla laterale Via Mazzini, gravata dall'obbligo di concedere la precedenza, si immetteva in Via
Marconi, prosecuzione di Via Dante, con incrocio regolato da semaforo che nella circostanza emetteva luce lampeggiante gialla, l'autoarticolato “Scania 143”, tg. DG043SM, di proprietà della convenuta
Controparte_2
- l'autoarticolato era tenuto a concedere la precedenza all'attrice che proveniva dalla sua destra ed immettendosi da laterale su strada privilegiata;
- i due veicoli collidevano al centro della carreggiata, come risultava pure dallo schizzo redatto dai
Carabinieri intervenuti e dalle sommarie informazioni raccolte dai verbalizzanti (che sentivano l'autista del mezzo pesante ed il teste oculare ); Tes_1
- i Carabinieri rilevavano tracce di frenata, che però non parevano riferibili al veicolo dell'attrice, alla quale nondimeno sorprendentemente contestavano la violazione dell'art. 141, comma 2, C.d.S.;
3 - l'attrice riportava nell'occorso gravi lesioni, consistenti tra l'altro in trauma con frattura scomposta femore sinistro, trauma con distrazione del rachide cervicale ed embolia polmonare gassosa, residuandone anche cicatrici alla coscia sinistra e all'addome da drenaggio;
- tali lesioni avevano determinato una prolungata invalidità temporanea, con compromissione nella fase
“acuta” della salute e delle occupazioni quotidiane (oltre alle ordinarie, principalmente l'attività di ballerina e di maestra di ballo) e con sofferenza (danno morale);
- i postumi residuati (limitazioni alla funzionalità dell'arto, cicatrici) avevano inciso in modo permanente, oltre che sulla sua salute con danno estetico-anatonomo-funzionale e sul suo precedente modus vivendi, anche sulla capacità di svolgere, oltre alle ordinarie occupazioni quotidiane, l'attività di ballerina e di maestra di balli latino-americani;
- erano altresì residuati danno morale per grave sofferenza interiore, accompagnata dallo svilimento della propria immagine e dalla percezione della lesione della propria dignità nei confronti dei propri familiari (spesso l'attrice si lamentava con parenti e conoscenti di non essere più in grado di fare quello che aveva sempre fatto da bambina);
- ai danni non patrimoniali si aggiungevano quelli patrimoniali, con perdita della possibilità di continuare a svolgere l'attività di ballerina e di maestra di ballo, con conseguente danno alla capacità lavorativa specifica o in subordine per perdita di chance di percepire redditi;
- vane erano state le richieste di risarcimento alla compagnia assicurativa così come l'invito alla negoziazione assistita.
Notificata la citazione, contumace si costituiva Controparte_2 Controparte_1 variamente contrastando le pretese avversarie.
In via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 3) c.p.c. per la radicale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo l'attrice stilato un elenco del tutto generico di danni, senza tuttavia minimamente determinarli, ciò comportando l'impossibilità della compagnia di valutare ogni ipotesi risarcitoria e di approntare le proprie difese.
In via di subordine, nel merito, contestava l'an debeatur delle pretese, il sinistro in breve dovendo ascriversi a colpa e responsabilità esclusive dell'attrice, come emergeva pure dagli accertamenti dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, che avevano ravvisato a carico di quella una precisa violazione delle norme della circolazione stradale (inosservanza dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.: tra l'altro era stata rilevata un traccia di frenata della lunghezza di ben 42,60 metri rapportabile
4 inequivocabilmente al veicolo della , laddove alcuna violazione era stata ravvisata a carico Parte_1 del conducente dell'autoarticolato.
Per altro profilo contestava il carattere apodittico quanto indimostrato delle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, la duplicazione di poste risarcitorie rivendicate, l'irriducibilità dell'asserita flessione di reddito ad una prospettiva permanente, l'asserita perdita di chance economico-patrimoniali, la debenza del rimborso di spese stragiudiziali, evidenziando la mancata allegazione di concreti riscontri probatori a sostegno delle pretese.
Concludeva per il rigetto delle domande o ad ogni modo per un contenimento delle pretese risarcitorie con applicazione di criteri tecnici e di prova rigorosi.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, venivano richiesti e concessi i termini di rito per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., memorie che le parti depositavano, ulteriormente articolando le rispettive prospettazioni e confutando quelle avversarie (l'attrice, tra l'altro, chiedendo il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta).
Si procedeva poi all'assunzione di prove per testi e veniva quindi disposta CTU medico-legale, affidata al dott. . Persona_1
Da ultimo all'udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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Le domande dell'attrice devono trovare accoglimento, nei limiti, e per le ragioni, che vengono ad esporsi.
La compagnia insiste negli scritti conclusionali nell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 3) c.p.c., per radicale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, eccezione già ritenuta sfornita di fumus boni iuris in prima udienza, tanto che a parte attrice non era stato assegnato termine per l'integrazione delle domande.
Valutazione che va ovviamente ribadita in sede di pronunzia finale, posto in breve che l'attrice:
- ha compiutamente indicato in citazione i titoli delle sue pretese, esponendo i fatti relativi e gli elementi di diritto su cui esse si basano (si tratta di “ordinario” sinistro stradale, rispetto al quale del resto parte convenuta ha diffusamente esposto le proprie difese, ribaltando sull'attrice, in via esclusiva, l'addebito di violazione di precise disposizioni del Codice della Strada);
5 - ha indicato il danno alla salute subito (in particolare frattura scomposta femore sinistro, trauma con distrazione del rachide cervicale ed embolia polmonare gassosa, oltre ad un residuato cicatriziale e di sofferenze morali), che ha chiesto di compiutamente indagare a mezzo CTU medico-legale;
- ha indicato i campi a più diretta valenza economico-patrimoniale e reddituale sui quali le conseguenze lesive avrebbero attitudine ad incidere in senso peggiorativo.
Rimane indifferente (come da copiosa giurisprudenza di merito richiamata dalla in particolare Parte_1 nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note conclusive) che nell'atto introduttivo l'attrice non avesse compiutamente quantificato in termini monetari il quantum delle proprie pretese.
Può quindi muoversi allo scrutinio del merito.
In detta prospettiva – coordinando in una prospettiva unitaria e di sintesi gli elementi disponibili, che con assoluta verosimiglianza renderebbero un'eventuale CTU dinamico-ricostruttiva (sulla quale pur insiste la compagnia) non dirimente e decisiva, stante la sussistenza di margini in fatto e in diritto non eludibili (il rispetto dell'obbligo di precedenza integra imperativo assoluto nella circolazione stradale: chi lo viola, fidando per es. nella “lontananza” del veicolo sopravveniente sull'arteria principale e sull'aspettativa di immettersi prima del sopraggiungere di quello, incorre in un'inosservanza inescusabile delle regole della circolazione, causa primaria della verificazione dell'evento lesivo che confidava di eludere con una manovra repentina) – ad avviso del giudicante sono ravvisabili nel caso di specie due condotte antagoniste, entrambe irregolari (ma asimmetriche e di diverso “peso”, come si dirà), che hanno finito per confluire, intersecandosi, nella verificazione dell'evento.
Da un lato la (decisiva o ad ogni modo assolutamente prevalente) turbativa innescata appunto dall'autoarticolato che, pur dovendo immettersi, per di più in tempo di notte, su un'arteria principale che attribuiva ai veicoli su di essa circolanti (a semaforo spento ovvero, come nel caso di specie, con luce gialla lampeggiante) il diritto di precedenza, ignorava tale basilare regola, intraprendendo comunque l'immissione.
Dall'altro lato il concorrente comportamento rappresentato dalla condotta di guida dell'automobilista, ossia dell'attrice, la quale nonostante le criticità insite nelle condizioni di luogo e di tempo (tempo di notte e prossimità dell'intersezione con arteria secondaria a regolamentazione semaforica), non adottava ogni doverosa cautela, ossia in primo luogo di moderare la velocità in guisa da rendere possibili manovre emergenziali (l'eventualità che altro veicolo non rispetti l'obbligo di precedenza rientrando pur sempre nel novero delle ordinarie previsioni), al fine di evitare, o almeno attenuare, le conseguenze lesive di una possibile collisione.
6 Le risultanze documentali (relazione di incidente stradale con allegato dossier fotografico e/o schizzo planimetrico) e testimoniali vengono invero a riscontrare una tale conclusione.
È dato indiscusso che la collisione ebbe a verificarsi nell'area di incrocio.
Il fatto che i danni vennero a localizzarsi essenzialmente sul cofano anteriore dell'autovettura e sulla pedana posta per il carico / scarico sul retro del mezzo pesante (cfr. testimonianza dell'appuntato scelto dei CC di Carmignano di Brenta, verbalizzante, il quale ha suggestivamente riferito che Testimone_2
“l'impatto era quasi un tamponamento”) non vale a far qualificare la collisione come un classico tamponamento, con conseguente responsabilità piena ed esclusiva del veicolo tamponante (come si ostina a fare la compagnia per evitare qualsivoglia propria responsabilità risarcitoria).
Il classico, ordinario tamponamento presuppone condizioni di circolazione regolari di entrambi i veicoli coinvolti, e non certo un impatto in piena area d'intersezione stradale, con veicolo “tamponato” dopo aver azzardato una manovra elusiva ed incauta (fidando di avvantaggiarsi di una presunta “precedenza di fatto”, senza però riuscirvi).
Tanto emerge con chiarezza in primo luogo dalla deposizione del teste unico testimone Tes_1 oculare del sinistro.
Il medesimo ha riferito di essere affiancato con la propria autovettura di servizio (il è una guardia Tes_1 giurata che stava effettuando il giro di controllo) alla linea di stop dell'immissione stradale di cui si discute, e di essere partito in direzione Vicenza quasi contemporaneamente all'autoarticolato, che invece si immetteva verso sinistra, in direzione Cittadella.
Il teste ha dichiarato che l'autovettura Peugeot affiancava la propria autovettura di servizio mentre egli stava effettuando la svolta verso destra e che in quei frangenti era già nell'area di incrocio.
Da ciò si desume che l'autoarticolato, esplorando con cautela ed attenzione l'area prima di intraprendere la propria manovra di immissione, avrebbe avuto tutta la possibilità di scorgere la Peugeot dell'attrice, evitando una manovra a dir poco azzardata.
È pur vero che il veicolo dell'attrice procedeva a velocità non particolarmente commisurata allo stato dei luoghi né moderata (in loco vigeva il limite di velocità massimo di 70 Km/h), se i verbalizzanti repertavano tracce di frenata sulla carreggiata di 42 metri riferibili con ogni ragionevole verosimiglianza alla Peugeot (l'appuntato ha riferito che quelle tracce “erano fresche e di direzione congrua alla Tes_2 traiettoria del veicolo”).
Conseguentemente i verbalizzanti correttamente contestavano alla la violazione (di cui Parte_1
l'attrice si duole in citazione) dell'art. 141, commi 2, C.d.S. (che prescrive che il conducente deve sempre
7 conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Ma tanto più avrebbero dovuto contestare al conducente dell'autoarticolato la concorrente violazione dell'obbligo di precedenza previsto all'art. 145, commi 2 e 5, C.d.S..
Va in definitiva affermata la responsabilità concorrente di entrambi i protagonisti del sinistro nella causazione dello stesso.
Tenuto conto della gravità comparata delle due condotte antagoniste, ad avviso del giudicante la valutazione dei concorrenti profili di responsabilità può essere operata in concreto, attribuendo una percentuale di colpa prevalente di 4/5 (80%) a parte convenuta (al conducente del veicolo assicurato con ed il residuo 1/5 (20%) a parte attrice. Controparte_1
Accantonato pertanto, nei termini indicati, il versante dell'an debeatur, per quanto concerne la liquidazione dei danni suscettibili di ristoro possono svolgersi le osservazioni che seguono.
In primo luogo, dalla CTU medico-legale del dott. viene ad essere confermato che l'attrice ebbe a Per_1 riportare nel sinistro, ed in perfetto nesso causale con lo stesso, “frattura scomposta del femore sinistro con episodio di embolia polmonare gassosa”, lesioni che necessitarono un intervento chirurgico di osteosintesi cruento con successiva rimozione dei mezzi di sintesi, accertate strumentalmente e clinicamente in ambito ospedaliero, e coerenti in base alla criteriologia medico-legale con l'incidente stradale di cui è causa (cfr. pag. 5 elaborato peritale).
La durata della malattia, secondo il perito, può ragionevolmente stimarsi in complessivi 174 giorni, con produzione di un danno biologico a carattere temporaneo totale di 54 giorni, parziale al 75% di 60 giorni, al 50% di 30 giorni e di ulteriori 30 giorni al 25% (pag. 5 elaborato).
Il CTU ha poi stimato il danno biologico permanente (danno alla preesistente integrità psico-fisica, con lesioni esitate in una limitazione funzionale clinicamente accertata) pari al 15% (pag. 5 elaborato).
Quanto all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica, il CTU ha escluso che il deficit residuato possa configurare una perdita della capacità lavorativa specifica in modo permanente, essendo tuttavia idoneo a indurre una inabilità lavorativa di 114 giorni in forma totale ed in forma parziale al 50% per giorni 60 (sempre pag. 5 elaborato).
Nondimeno, considerato che gli esiti della lesione incidono in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali dell'attrice, ha proposto la personalizzazione del valore economico del punto biologico.
8 I consulenti delle parti non hanno proposto particolari osservazioni alle conclusioni della CTU.
Sulla base dell'accertamento medico-legale sono allora disponibili i dati essenziali per la liquidazione del danno alla persona da riconoscere all'attrice.
Come breve premessa alla trattazione delle questioni a scrutinio, va ricordato che in tema di risarcimento del danno la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia a S.U., aveva com'è noto riconosciuto nel danno non patrimoniale da lesione alla salute “una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima”
(Cass. S.U. n. 26972/08).
È compito dunque del giudicante accertare la consistenza delle conseguenze negative patite dal soggetto, individuando il complessivo pregiudizio sofferto, a prescindere dalla suddivisione del danno in diverse sottocategorie diversamente denominate.
In tale prospettiva, il danno non patrimoniale va risarcito nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sulla scorta di tale insegnamento, può allora affermarsi che in una ricostruzione giuridico-lessicale della responsabilità le diciture tradizionali di danno biologico, danno morale e danno esistenziale devono per quanto possibile essere ricondotte ad un'unica categoria generale di danno non patrimoniale.
I pregiudizi suscettivi di ristoro ormai devono quindi refluire nell'onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, fermi gli aggiustamenti (o personalizzazione) secondo le peculiarità del caso concreto.
Ancora, in ordine al risarcimento globale del danno non patrimoniale – in uno scenario giurisprudenziale nel cui ambito la Suprema Corte con plurime pronunzie propende per l'attribuzione di una sorta di
“vocazione nazionale”, anche per un'esigenza di parità di trattamento, ai meccanismi tabellari adottati con le tabelle del Tribunale di Milano – pare corretto ricorrere per la liquidazione a tali criteri risarcitori (ai quali non a caso si richiama parte attrice in conclusionale).
Ne discende che, considerata l'età (31 anni) dell'infortunata alla verificazione dell'evento lesivo, i valori
“base” da cui muovere per la quantificazione del danno non patrimoniale (danno biologico per invalidità permanente con componente di danno “morale”), espressi in valori convenzionalmente fissati dalle tabelle “milanesi” anno 2021, potrebbero essere quelli di € 46.151,00 per invalidità da lesione permanente all'integrità psicofisica e complessivamente a valenza non patrimoniale (ossia per pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione del bene salute), con possibilità di aumento personalizzato, nonché da un minimo di € 99,00 fino ad un massimo di € 149,00 pro die (ossia aumento sino al 50%) quanto all'inabilità temporanea (totale, diminuita in proporzione per il grado di parziale).
9 Ora, ad avviso del giudicante stante il carattere grave delle lesioni ed il fatto che le stesse andavano a refluire sulla piena efficienza dell'attività professionale dell'attrice (pur non compromettendola alla cessazione della malattia, ma solo rendendola verosimilmente più gravosa: il CTU ha escluso il permanere di un'incapacità lavorativa specifica), sussiste legittimo margine per una “personalizzazione” in senso propriamente equitativo.
In base alle risultanze medico-legali, ed appunto agli inevitabili riflessi negativi sulla sfera personale e professionale, il giudicante reputa allora congruo e conforme a giustizia riconoscere, a titolo di adattamento percentuale dei parametri “base” previsti dalle tabelle applicate, un aumento del 30% dell'importo base del danno biologico permanente, che quindi da € 46.151,00 può essere aumentato sino ad € 59.996,30.
Mentre, per quanto attiene all'inabilità temporanea, pare corretto muovere dal valore “base” di € 99.00 pro die (per la totale, proporzionalmente ridotta per i varie percentuali di parziale.
Così delimitato l'ambito del danno alla persona risarcibile, ne consegue allora che, in valuta determinata secondo le tabelle milanesi del 2021, le somme dovute risulterebbero essere:
- per danno biologico (in senso stretto) per invalidità permanente e componente di danno “morale” (in misura del 15%), € 59.996,30;
- per danno biologico per invalidità temporanea, € 5.346,00 per la totale al 100% (54 giorni), € 4.455,00 per la parziale al 75% (60 giorni), € 1.485,00 per la parziale al 50% (30 giorni), € 742,50 per la parziale al 25% (30 giorni), per complessivi € 12.028,50.
L'attrice ha inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale occasionato dal sinistro, sub specie essenzialmente di danno emergente (sia per perdita di reddito per l'attività professionale durante il periodo di malattia, stimata dal CTU in 174 giorni;
sia spese per tickets sanitari, per € 100,90, cfr. suo doc. 28).
Non è allegata in atti documentazione relativa a spese mediche ulteriori, come osserva il CTU a pag. 5 dell'elaborato.
Quanto al danno da perdita di reddito, dalle prove testimoniali acquisite (testi e Parte_2 [...]
, rispettivamente marito e figlia dell'attrice) risulta che quest'ultima, prima del sinistro, Tes_3 svolgeva attività di maestra di balli latino-americani tre volte la settimana, ricevendo un compenso di €
30,00 a lezione.
Poiché il CTU ha stimato un'inabilità lavorativa per 174 giorni, equivalente a 25 settimane, il danno per perdita di reddito può calcolarsi in (€ 30,00 x 25 x 3) € 2.250,00 capitali.
10 Alcunché può invece essere riconosciuto a titolo di spese legali stragiudiziali, voce di danno non documentata, e soprattutto mai reclamata sino alla comparsa conclusionale.
Complessivamente all'attrice sarebbe dovuto, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, l'importo di € 74.375,70 capitali, da ridurre all'importo di € 59.500,56 per l'indicato concorso di colpa.
Così delimitato il perimetro del danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale, per il definitivo accertamento della consistenza del credito risarcitorio va poi tenuto conto che, trattandosi di credito di valore, risulta necessario conteggiare gli interessi compensativi (che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione) e la rivalutazione monetaria.
Di conseguenza, riepilogando, appare necessario calcolare quanto maturato, per le voci di danno, a favore dell'attrice a titolo di capitale, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (in misura legale), sino all'attualità.
In tale prospettiva, le somme complessivamente dovute all'attrice risultano essere di € 79.656,36, di cui
€ 71.817,18 a titolo di capitale rivalutato (essendo la rivalutazione maturata pari a € 12.316,62) ed €
7.839,18 a titolo di interessi maturati
A partire dalla data della presente pronuncia gli interessi sulla somma dovuta a titolo di capitale rivalutato proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni oggetto di lite, stante la soccombenza prevalente ma non integrale (in ragione del ravvisato concorso di colpa) di parte convenuta, ricorrono giustificati motivi per una compensazione parziale delle spese processuali.
In tale prospettiva appare congruo l'accollo di dette spese, incluse quelle per l'attivazione della fase di negoziazione assistita (liquidate per l'intero come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, importi tariffari medi, con il chiesto aumento del 15% per utilizzo di tecniche informatiche), nonché delle spese di CTP, in proporzione di 4/5 (80%) dell'intero alle convenute in solido, compensando il residuo 1/5 (20%) tra le parti.
Invece gli oneri di CTU (il cui ammontare, anticipato dall'attrice, in atti è documentato) possono essere integralmente addebitati alle convenute in solido.
P.Q.M.
11 IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria della responsabilità concorrente (nei sensi di cui in motivazione) della convenuta in proporzione di 4/5 (80%), e dell'attrice Controparte_2 Parte_1
, in proporzione di 1/5 (20%), nella causazione del sinistro per cui è causa,
[...]
Condanna le convenute e nelle rispettive qualità e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 79.656,36, di cui € 71.817,18 a titolo di capitale rivalutato all'attualità ed € 7.839,18 di interessi ad oggi maturati, oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale rivalutato fino al saldo effettivo;
II) condanna la convenute e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 alla rifusione all'attrice delle spese processuali – liquidate per l'intero in € 1.190,50 per anticipazioni e spese CTP, € 1.008,00 per attivazione fase di negoziazione assistita, € 16.218,45 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile – in misura di 4/5
(80%) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (20%) tra le parti;
III) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate in € 1.022,00, a carico integralmente delle convenute in solido, che le rifonderanno all'attrice.
Così deciso in Vicenza, il 22 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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