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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13014 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75310/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Federico Salvati, Presidente dott. Mario Tanferna, Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 75310/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Alessandro Borghesi come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto querela di falso esponendo che l' con Atto di Parte_1 Controparte_1 accertamento (n. TK3018105027/2014) liquidava nei confronti dell'attrice le imposte sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2008 derivante dalla partecipazione agli utili della tenuto CP_2 conto dell'accertato maggior reddito di quest'ultima (3036702410/2013) determinate le quote di partecipazione nella misura del 33.33% per ciascun socio;
che la Giustizia tributaria rigettava il ricorso proposto dalla contribuente (n. 100/16) con sentenza confermata in appello;
che sussisteva la falsità dell'atto di indagine del 2.10.2013 (prot. 5806/2013) posto a fondamento dell'accertamento impugnato e quella della visura camerale depositata dall'Ufficio nel giudizio, sia sotto il profilo ideologico che materiale che infatti la segnalazione recava i seguenti incisi asseritamente non veritieri a) “Dai dati presenti in A.T. e dai dati della CCIAA non risulta la quota di partecipazione al pagina1 di 3 capitale sociale.”. b) “la sig.ra non presenta dichiarazione dei redditi dal 2000, pur in Parte_1 presenza di Atti del registro (compravendita immobili e azioni) in vari anni”; che la quota di capitale in capo all'attrice (10%) risultava dalla visura della Camera di commercio intitolata “Soci e titolari di diritti e azioni” e dal verbale di trasformazione e scioglimento della società; che inoltre dalla relativa attestazione notarile (19.4.2017) emergeva l'inesistenza di atti di acquisto di cespiti da parte della compatibili con l'incremento reddituale accertato dall'Ufficio. Pt_1
All'uopo conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la falsità dell'atto di Controparte_1 indagine costituito dalla segnalazione del 02.10.2013 (prot. 5806/2013) e della visura camerale depositata dall'Ufficio agli atti del giudizio innanzi alla Giustizia tributaria.
Si costituiva l' eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo pronunciarsi Controparte_3
l'inammissibilità o il rigetto della domanda.
Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario essendo prospettata la falsità dei documenti impugnati (art. 221 c.p.c.).
La querela di falso è inammissibile.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Cass., n. 11751 del
2004; Cass., n. 24461 del 2018; Cass., n. 18420 del 2024).
Nel caso in esame la proposta querela impinge manifestamente il contenuto dei documenti impugnati che l'attrice avrebbe potuto contestare nella preposta sede giudiziale.
Ogni altro aspetto è assorbito dovendo comunque confermarsi il provvedimento che non ha dato ingresso ai mezzi istruttori richiesti (25.05.2022) per le ragioni in esso espresse sia con riferimento alla richiesta prova testimoniale che al domandato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del quale deve ulteriormente rilevarsi il carattere del tutto discrezionale il carattere del tutto discrezionale
(Cass., n. 31251 del 2021; Cass., n. 23120 del 2010; Cass., n. 10916 del 2003; Cass., n. 5317 del
1978).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
pagina2 di 3 Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da condannandola al pagamento Parte_1 delle spese di lite nei confronti della che liquida stante il valore della causa in Controparte_1 euro 8500,00, per compensi, oltre accessori come previsti per legge.
Roma 17.9.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
dott. Mario Tanferna dott. Federico Salvati
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Federico Salvati, Presidente dott. Mario Tanferna, Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 75310/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Alessandro Borghesi come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto querela di falso esponendo che l' con Atto di Parte_1 Controparte_1 accertamento (n. TK3018105027/2014) liquidava nei confronti dell'attrice le imposte sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2008 derivante dalla partecipazione agli utili della tenuto CP_2 conto dell'accertato maggior reddito di quest'ultima (3036702410/2013) determinate le quote di partecipazione nella misura del 33.33% per ciascun socio;
che la Giustizia tributaria rigettava il ricorso proposto dalla contribuente (n. 100/16) con sentenza confermata in appello;
che sussisteva la falsità dell'atto di indagine del 2.10.2013 (prot. 5806/2013) posto a fondamento dell'accertamento impugnato e quella della visura camerale depositata dall'Ufficio nel giudizio, sia sotto il profilo ideologico che materiale che infatti la segnalazione recava i seguenti incisi asseritamente non veritieri a) “Dai dati presenti in A.T. e dai dati della CCIAA non risulta la quota di partecipazione al pagina1 di 3 capitale sociale.”. b) “la sig.ra non presenta dichiarazione dei redditi dal 2000, pur in Parte_1 presenza di Atti del registro (compravendita immobili e azioni) in vari anni”; che la quota di capitale in capo all'attrice (10%) risultava dalla visura della Camera di commercio intitolata “Soci e titolari di diritti e azioni” e dal verbale di trasformazione e scioglimento della società; che inoltre dalla relativa attestazione notarile (19.4.2017) emergeva l'inesistenza di atti di acquisto di cespiti da parte della compatibili con l'incremento reddituale accertato dall'Ufficio. Pt_1
All'uopo conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la falsità dell'atto di Controparte_1 indagine costituito dalla segnalazione del 02.10.2013 (prot. 5806/2013) e della visura camerale depositata dall'Ufficio agli atti del giudizio innanzi alla Giustizia tributaria.
Si costituiva l' eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo pronunciarsi Controparte_3
l'inammissibilità o il rigetto della domanda.
Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario essendo prospettata la falsità dei documenti impugnati (art. 221 c.p.c.).
La querela di falso è inammissibile.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Cass., n. 11751 del
2004; Cass., n. 24461 del 2018; Cass., n. 18420 del 2024).
Nel caso in esame la proposta querela impinge manifestamente il contenuto dei documenti impugnati che l'attrice avrebbe potuto contestare nella preposta sede giudiziale.
Ogni altro aspetto è assorbito dovendo comunque confermarsi il provvedimento che non ha dato ingresso ai mezzi istruttori richiesti (25.05.2022) per le ragioni in esso espresse sia con riferimento alla richiesta prova testimoniale che al domandato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del quale deve ulteriormente rilevarsi il carattere del tutto discrezionale il carattere del tutto discrezionale
(Cass., n. 31251 del 2021; Cass., n. 23120 del 2010; Cass., n. 10916 del 2003; Cass., n. 5317 del
1978).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
pagina2 di 3 Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da condannandola al pagamento Parte_1 delle spese di lite nei confronti della che liquida stante il valore della causa in Controparte_1 euro 8500,00, per compensi, oltre accessori come previsti per legge.
Roma 17.9.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
dott. Mario Tanferna dott. Federico Salvati
pagina3 di 3