Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 , nella causa iscritta al n. 5094 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso giusta Parte_1 mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliata telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Chiello , Cesare Andrea
Pozzoli e Giovanni Veca i quali eleggono domicilio presso la PEC dell'avv. Cesare Andrea
Pozzoli, per delega in calce alla memoria;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 il ricorrente premesso di avere prestato lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, dapprima alle dipendenze della
[...]
Controparte_2
dal 18/03/2002 al 30/12/2020 come oss;
di essere tenuto per lo
[...] svolgimento delle mansioni ad indossare una divisa fornita dalla resistente;
che le datrici di lavoro hanno sempre imposto di iniziare il proprio turno di lavoro in reparto con già indosso la divisa aziendale e gli altri DPI;
di avere sempre effettuato le operazioni di vestizione e svestizione prima dell'inizio di ciascun turno di lavoro e dopo aver terminato ciascun turno di lavoro in reparto;
che poteva capitare che l'istante procedesse alla marcatura elettronica d'entrata e di uscita prima o dopo le operazioni di vestizione e svestizione;
che nell'orario di lavoro retribuito non sono mai stati compresi i tempi di vestizione, svestizione e passaggio di consegne;
che il tempo impiegato per le anzidette operazioni di vestizione/svestizione, per ciascun turno di servizio, è stato pari a complessivi 20 minuti circa;
ha chiesto di : “1)
o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore.”
Si sono costituiti gli Istituti in data 3.3.2025 chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente decorrere dal 18/03/2002 al
30/12/2020 con qualifica di O.S.S., ha convenuto in giudizio gli Istituti Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della retribuzione aggiuntiva
[...] spettante in relazione al tempo impiegato - venti minuti giornalieri - per indossare e dismettere la divisa di lavoro all'inizio ed al termine di ciascun turno.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (V. Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734; Cass. 8 settembre 2006, n.
19273 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
id. Cass. 22 luglio 2008, n. 20179; Cass. 25 giugno 2009, n. 14919; Cass. 10 settembre 2010, n. 19358;
Cass. 8 aprile 2011, n. 8063; Cass. 7 giugno 2012, n. 9215). E' stato, però, anche chiarito che
"... nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva" (v. Cass. n. 19358/2010, cit.). Così, nel caso in cui tale operazione risulti eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve invece essere retribuito (v. già Cass.
14 aprile 1998 n. 3763 e Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734 ed ancora Cass. 8 settembre 2006 n.
19273; Cass. n. 19358/2010 cit.; Cass. n. 9215/2012 cit.). La soluzione è stata ritenuta coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a), che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva
Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dal R.D.L. n. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3;
E' stato anche precisato che i criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria (v. in particolare Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352): il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel,
C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63).
Pertanto, affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. Tali principi non sono stati contraddetti da più recenti pronunce (v. Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799) con le quali si è integrata la precedente ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento e, proprio con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che: le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
- trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene Pt_2 pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell Pt_2 stessa;
- per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto. Le citate più recenti pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. n. 1352/2016 cit.).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di "eterodirezione implicita", in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di "autorizzazione implicita", l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016 cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto).
Va sottolineato che nella sentenza n. 1352 del 26/01/2016 la corte di merito aveva accertato che i dipendenti erano tenuti a timbrare il badge avendo già indossato la divisa , e dunque correttamente era stata riconosciuta la retribuzione del cd tempo tuta in quanto compreso nell'orario di lavoro La questione va dunque risolta secondo le ordinarie regole in tema di onere della prova, nel senso che spetta al ricorrente dimostrare l' espressa disposizione aziendale di indossare la divisa prima della marcatura del badge, e di dismetterla dopo , ai sensi dell'art. 2697 c.c. al fine di verificare se si tratti di eterodirezione o di mera diligenza preparatoria .
In definitiva, il carattere della eterodirezione, nei limiti evidenziati dalla Suprema Corte, appare elemento qualificante unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo alla scelta discrezionale del lavoratore
(Cass.n.9215/2012). È dunque necessario che sussista un obbligo legale e/o contrattuale di compere le operazioni in questione, che le stesse avvengano nell'esercizio dell'attività dei prestatore di lavoro, sul luogo di lavoro e sotto la soggezione del controllo datoriale, anche in assenza di una precipua verifica dei tempi impiegati. La remunerabilità di tali operazioni è perciò subordinata all'esclusione delle stesse dall'orario di lavoro ordinario, ossia al difetto di corrispettivo. Tale precisazione segna, unitamente alle altre, i confini della fondatezza o meno delle rivendicazioni del lavoratore.
*
Ebbene, nel caso di specie, considerate le mansioni svolte dal ricorrente deve ritenersi pacifica la obbligatorietà degli indumenti da lavoro, il cui utilizzo è imposto al lavoratore ma anche al datore di lavoro da norme di legge. Non è pensabile, infatti, che il lavoratore indossi da casa gli stessi indumenti che indosserà in reparto, a contatto con i pazienti, in quanto ciò violerebbe le più elementari norme igieniche. Nemmeno è ipotizzabile, per le stesse ragioni in precedenza indicate, che il lavoratore a fine turno dismetta la divisa fuori dal reparto. Trattasi di attività predisposte al soddisfacimento delle stesse esigenze (igiene e conservazione dello stato divisa) ritenute rilevanti in entrata .
Nella fattispecie, però, in primo luogo non è allegata una circostanza essenziale ovvero che il dipendente registrava la presenza prima di indossare la divisa e timbrava l'uscita solo dopo essersi cambiato. Non vi è la prova che l'azienda avesse imposto al lavoratore di anticipare l'ingresso e posticipare l'uscita per indossare e dismettere la divisa da lavoro.
Anzi la stessa parte ricorrente dichiara che poteva capitare di procedere alla marcatura elettronica d'entrata e di uscita prima o dopo le operazioni di vestizione e svestizione.
D'altronde la parte resistente è molto dettagliata nell'esplicitare le modalità di registrazione presenze chiarendo che il ricorrente accedeva all'atrio, ove è collocato il lettore badge, con indosso gli abiti civili ed effettuava la timbratura in ingresso tramite il badge personale assegnatogli dalla Società. Di contro la parte nulla deduce in ordine alle modalità di beggiatura né contesta specificamente le modalità indicate dalla parte resistente. È però determinante per il rigetto del ricorso la prova delle timbrature fornita dalla resistente.
Dalle timbrature si evince che il ricorrente si tratteneva sul luogo di lavoro sostanzialmente per le sole ore del turno. Invero dalle timbrature non risulta che il ricorrente si trattenesse per
20 minuti oltre l'orario di lavoro.
In particolare risulta che il ricorrente ha timbrato in uscita in coincidenza o a ridosso dell'orario di fine turno per n.1438 volte (di cui n.568 volte in coincidenza con la fine del turno
È evidente che in tutti questi casi il ricorrente lasciava il proprio Reparto di assegnazione prima della fine del turno.
Diversamente, come precisato dal resistente, non si spiegherebbe come il ricorrente avrebbe potuto raggiungere lo spogliatoio ), effettuare le operazioni di svestizione degli indumenti da lavoro e di vestizione degli abiti civili e raggiungere l'atrio di ingresso della Struttura per obliterare il badge , in appena uno, due, tre, quattro o cinque minuti complessivi.
La società ha provato che il ricorrente ha timbrato in entrata in coincidenza o a ridosso dell'inizio dell'orario per n 355 volte ed è evidente che, data la collocazione del sistema di rilevazione delle presenze, il ricorrente non può che essere arrivato in spogliatoio, essersi cambiato e aver raggiunto il Reparto durante l'orario di lavoro.
A fronte di tali specifiche deduzioni nella prima difesa utile la parte ricorrente nulla contesta né fornisce ricostruzioni alternative.
Dai fogli di rilevazione delle presenze emerge, in definitiva, che il personale impiegato presso il “Centro Medico di Telese”, era solito effettuare le timbrature in entrata e/o in uscita solo pochissimi minuti prima/dopo rispetto all'orario di lavoro o addirittura in coincidenza con lo stesso.
Il ricorso si manifesta del tutto generico in ordine alle modalità di timbratura e le circostanze che parte ricorrente chiede di provare, soprattutto a fronte di quanto chiarito dalla controparte e non specificamente contestato, sono irrilevanti in quanto il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare (oltre che provare) di timbrare il cartellino in entrata solo dopo aver indossato la divisa ed in uscita solo dopo di aver dimesso la divisa.
È incontestato che l' apparecchio per registrare le presenze è posizionato all'entrata dell'edificio consentendo al personale, all'inizio del turno ad effettuare la timbratura in entrata, a recarsi nel locale adibito a spogliatori ed a svestirsi per indossare la divisa lavorativa e viceversa. Così come è documentale che il ricorrente non si tratteneva sul posto di lavoro oltre all'orario di inizio e di fine turno.
In altre parole non vi è la prova che al lavoratore fosse richiesto di entrare in anticipo rispetto al turno di servizio ed uscire con ritardo rispetto alla scadenza del turno stesso per potere indossare gli abiti da lavoro (anzi ciò è sconfessato dalle timbrature depositate dal resistente).
In definitiva, vi è prova documentale che le attività di vestizione e svestizione erano effettuate nel tempo compreso tra la timbratura in entrata e quella in uscita (e dunque nell'orario di lavoro). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima attesa la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore gli Istituti Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1030,00 oltre spese generali, Iva
[...]
e cpa.
Benevento, 14.3.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari