Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 5157
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale

    La Corte ritiene che, in assenza di intervento della contrattazione collettiva e di reperimento delle risorse, l'anno 2013 non possa essere computato ai fini della progressione stipendiale, in conformità con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale. La "sterilizzazione" degli anni interessati dal blocco normativo si proietta nel tempo anche successivo a quello del blocco stesso, per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura.

  • Inammissibile
    Interesse ad agire per il mero accertamento dell'anzianità giuridica

    La Corte ritiene che una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe inammissibile per difetto di interesse, poiché l'anzianità di servizio non è un bene della vita autonomamente prescrivibile, ma costituisce il presupposto di fatto di specifici diritti. Nel caso di specie, non è prospettata la lesione di alcun diritto diverso dal riconoscimento economico, allo stato infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 5157
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 5157
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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