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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2024, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1850/2021 promossa da:
e , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ariani Controparte_1
APPELLATA
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Costantino Righi Riva Controparte_9
APPELLATI
CP_10
APPELLATA CONTUMACE
Arch. rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Fregni ed elettivamente CP_11 domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Ascani, 99
APPELLATO terzo chiamato da CP_12
pagina 1 di 17 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cosmè Franceschi e Michele Nucci ed CP_13 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Caduti di Cefalonia, 2
APPELLATA terza chiamata da
[...]
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Maini ed elettivamente domiciliato Controparte_14 presso il suo studio in Modena APPELLATO terzo chiamato da + 8 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santo Spagnolo e Andrea Pini Controparte_15
Bentivoglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Modena, Corso
Canalchiaro, 26
APPELLATA terza chiamata da Controparte_14
Avverso la sentenza 1188 del 2021 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come segue: ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in integrale riforma della sentenza impugnata, accertarsi che il fabbricato di nuova costruzione posto in
Via Vignolese n. 430, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 180 con il mappale 369 e relativi subalterni in cui sono ubicate le unità immobiliari di proprietà della e CP_1 Controparte_1
e dei sigg.ri
[...] CP_10 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nonché l'unità immobiliare di cui il sig.
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
ed il sig. sono rispettivamente nudo proprietario ed usufruttario, è Controparte_9 Controparte_8 stato costruito in violazione dell'art.8 del D.M. n.1444/68 ai sensi del quale nelle Zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti in quanto ha un'altezza di circa 20 metri mentre l'altezza media dei fabbricati preesistenti e circostanti (e cioè limitrofi) è pari a circa 9 metri con una differenza quindi di ben 11 metri;
-dirsi tenuti e condannarsi in solido la e ed i sigg.ri CP_1 Controparte_1 [...]
, , , CP_10 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e a risarcire i danni, in termini Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 di diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, arrecati dalla costruzione del suindicato fabbricato in violazione dei limiti d'altezza imposti inderogabilmente dal D.M. n.1444/68 ai confinanti fabbricati con annessa area cortiliva di proprietà dei sigg.ri e Pt_1 [...]
posti in Comune di Modena, Via Vignolese nn. 406/1, 406/2 e 414, individuati nel Catasto Parte_2
Fabbricati di Modena al foglio 180 con i mappali 3, 4, 6 e relativi subalterni, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
in via istruttoria, disporsi la rinnovazione integrale della CTU esperita in 1^ grado con nomina di un nuovo consulente sui seguenti quesiti:
“1)-descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi;
2)-accerti inoltre il CTU se l'edificio dei convenuti sito in Modena, Via Vignolese n. 430, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 180 con il mappale 369 e relativi subalterni sia stato realizzato in violazione dei limiti d'altezza imposti dall'art.8 del D.M. n.1444/68 ai sensi del quale nelle zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti;
3)-in caso positivo, accerti il CTU i danni subiti dal confinante compendio immobiliare di proprietà
tenendo conto: Parte_1
pagina 2 di 17 A)-del suo deprezzamento per diminuzione di visuale, di esposizione al sole, di amenità, ecc. e quindi della riduzione di valore del complesso immobiliare danneggiato, inteso come differenza tra i valori del bene nelle condizioni “ante e post” intervento, del vantaggio economico conseguito dai convenuti in 1^ grado a seguito della realizzazione di una maggiore consistenza di superficie commerciale vendibile, rispetto a quella effettivamente realizzabile nonchè del maggior valore dell'immobile connesso alla maggior altezza rilevata;
B)-dei maggiori costi che i sigg.ri dovranno sostenere nel tempo, a far capo Parte_1 dall'ultimazione della nuova costruzione, per l'energia elettrica e quella necessaria al riscaldamento ecc. in conseguenza della minore insolazione degli immobili”. con vittoria delle spese di lite, ivi comprese le spese per la CTU esperita, per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_16
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Onorevole Corte di Appello di Bologna, premessa ogni declaratoria di rito e ragione,
1. rigettare, in quanto manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale della Legge della Regione-Emilia Romagna n.20/2000 e s.m.i. prospettata da parte appellante
2. rigettare la richiesta di rinnovazione di CTU e
3. in via subordinata, limitare il Quesito N.3) lettera A) nei soli limiti di quello già ammesso in primo grado ergo “ 3.A - del suo deprezzamento per diminuzione di visuale, di esposizione al sole, di amenità, ecc. e quindi della riduzione di valore del complesso immobiliare danneggiato, inteso come differenza tra i valori del bene nelle condizioni “ante e post” intervento” e non nel testo riformulato ed integrato in atto di appello dalla IG , in quanto indagine inconferente alla fattispecie per Parte_1 cui è processo, oltre che tesa ad introdurre una nuova causa petendi e petitum rispetto all'atto di citazione del 23.2.2017, domanda nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c. rispetto alla quale si dichiara di non accettare il contradditorio. in via subordinata nel merito, giudicare A. - in via principale: rigettando il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto e/o comunque non provato, vuoi con riferimento all'an che al quantum debeatur, dichiarando altresì che la sentenza impugnata è divenuta definitiva ed irrevocabile nei confronti degli eredi aventi causa del signor nato a [...] il [...] e deceduto a Modena il 18.1.2018 Parte_2
B. - in via subordinata ed incidentale, accertare il concorso colposo dei signori ex art. 1227 Parte_1 c.c. anche ai fini del riconoscimento e/o quantificazione dell'eventuale danno e comunque, dichiarare e statuire che con riferimento alla domanda per cui è causa, la deve Controparte_16 essere in ogni caso tenuta indenne, garantita e manlevata dall'architetto CP_11
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario di cui al D.M. 55/2014, cassa avvocati ed i.v.a. in aliquota come per legge. “
Gli appellati , , Controparte_2 CP_10 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
hanno precisato le conclusioni come segue:
[...]
- contrariis rejectis;
- in via principale, rigettare tutte le domande spiegate da e nei Parte_1 Parte_2 confronti degli odierni convenuti perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata ed in manleva, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna degli odierni convenuti al risarcimento dei danni in favore degli attori, dire tenuti e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e il in persona del CP_1 Controparte_14
Sindaco pro tempore, a tenere indenni Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
pagina 3 di 17 a titolo di manleva, rivalsa, regresso o come meglio ritenuto, dalle pretese risarcitorie avanzate dagli attori e da chiunque altro, da ogni esborso che gli stessi fossero conseguentemente tenuti ad effettuare in dipendenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, anche del grado di appello.
L'appellato Arch. a precisato le conclusioni come segue: CP_11 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge: a) respingere tutte le domande formulate dagli attori appellanti;
b) in ogni caso, respingere tutte le domande da chiunque avanzate nei confronti dell'arch. in ogni CP_11 loro parte;
in via subordinata:
c) ridurre le pretese risarcitorie degli attori, nei limiti del danno effettivamente subito e provato, nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma c.c.; d) dirsi tenuta e condannarsi la Compagnia Assicuratrice con sede Controparte_17 legale in 40128 Bologna, Via Stalingrado 45 (già , in persona del legale Controparte_18 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'arch. da ogni e qualsiasi pregiudizio CP_11 che, in denegata ipotesi, dovesse derivargli dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque formulate nei suoi confronti e da ogni esborso che l'arch. fosse conseguentemente CP_11 costretto a tale titolo ad effettuare.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'appellata ha concluso come segue: CP_13
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale
1) Rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1188/2021 del Tribunale di Modena.
In via subordinata 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame, accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., che la prestazione svolta dall'arch. in relazione ai CP_11 fatti per cui è causa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nonché accertare e dichiarare che egli ha agito senza dolo e colpa grave e, per l'effetto, accertare e dichiarare che egli è esente da ogni responsabilità e che comunque non risponde dei danni per cui è causa e così rigettare integralmente tutte le domande formulate nei suoi confronti;
3) in via di ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) e sub 2), ridurre le avverse pretese risarcitorie nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche ai sensi degli art. 1227, primo e secondo comma c.c.;
4) in ogni caso contenere l'obbligo di manleva della soc. entro il limite Controparte_17 del massimale di €2.000.000,00, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo, con il minimo di €.500,00 ed il massimo di €5.000,00, e con l'applicazione di ogni altro limite di copertura previsto dalla polizza assicurativa Aurora n. 49699475 del 2009.
Il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (compensi professionali, spese generali, spese vive oltre IVA e CPA come per legge).
L'appellato ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_14
- si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito, esposto e argomentato nella propria comparsa di costituzione in giudizio e negli atti successivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
pagina 4 di 17 - insiste perché, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia rigettato integralmente l'appello avversario e tutte le domande e le richieste, anche istruttorie e in particolare, ma non esclusivamente, la richiesta CTU, ivi proposte e formulate;
- insiste perché, in ogni caso, siano rigettate tutte le domande da chiunque (anche eventualmente) avanzate o proposte nei confronti del in ogni loro parte;
Controparte_14
- - in via subordinata, insiste perché sia dichiarata tenuta e condannata la Compagnia Assicuratrice
[...]
, meglio identificata in atti, a tenere indenne il da ogni e Controparte_15 Controparte_14 qualsiasi pregiudizio che, in denegata ipotesi, dovesse derivargli dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque formulate nei suoi confronti e da ogni esborso che il CP_14 fosse conseguentemente costretto a tale titolo ad effettuare;
[...]
- in ogni caso, con condanna alle spese di lite, con accessori di legge.
L'appellata Se ha precisato come segue: Controparte_15
INSISTE in tutto quanto chiesto, dedotto e concluso in seno all'atto responsivo, depositato il
03.03.2022, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto, nonché nei successivi atti e verbali di causa, e
CHIEDE che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e comproprietari degli immobili siti in Modena, Strada Parte_1 Parte_2
Vignolese, 406/1, 460/2, 414, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Modena la e CP_1
ed i proprietari dei singoli appartamenti del fabbricato di nuova costruzione, Controparte_1 sito in Modena Via Vignolese 430, ad essi confinante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, arrecati dal suindicato fabbricato, asseritamente costruito in violazione dei limiti di altezza di cui al DM 1444/1968. Co Si costituivano in giudizio sia la e (divenuta nel frattempo che i CP_1 Controparte_1 proprietari degli appartamenti, tranne che rimaneva contumace;
i convenuti CP_10 chiedevano il rigetto della domanda sostenendo che il fabbricato era stato progettato ed edificato, previa demolizione del preesistente edificio, nel rispetto della concessione edilizia rilasciata e delle norme di attuazione del PRG del Comune di Modena.
La e chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'arch. CP_1 Controparte_16 [...]
in qualità di progettista, per essere da questi manlevata in caso di accoglimento della CP_11 domanda attorea;
il progettista si costituiva in giudizio chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, e nel merito il rigetto della domanda attorea in CP_13 quanto infondata.
I proprietari convenuti costituiti svolgevano domanda di manleva nei confronti della e CP_1 [...]
che aveva venduto loro le unità immobiliari, e chiedevano ed ottenevano anche la CP_16 chiamata in causa del per essere da questo manlevati;
il Comune a sua volta si Controparte_14 costituiva chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa,
[...]
. Controparte_15
Si costituivano in giudizio anche le compagnie assicurative le quali chiedevano il rigetto delle domande svolte da parte attrici, in quanto infondate.
La causa veniva istruita con l'ammissione di CTU, e infine decisa, dal Tribunale di Modena, che ha respinto la domanda, condividendo il giudizio espresso dal Ctu, circa la conformità sostanziale dell'edificio di nuova costruzione alla concessione edilizia rilasciata e alle norme primarie e secondarie vigenti nel Comune di Modena, salva una differenza di pochi centimetri nell'altezza delle due soffitte alla sommità del , che tuttavia non comporta violazione della altezza dell'edificio nel suo Parte_3 pagina 5 di 17 complesso, e costituisce una difformità esecutiva emendabile.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i sigg.ri deducendo la erroneità della decisione Parte_1 1) nella parte in cui ritiene l'art.8 del D.M. n.1444/68 in materia di limiti d'altezza dei fabbricati non applicabile in quanto il vigente PRG del Comune di Modena (articolato nel PSC, POC e RUE) non avrebbe mantenuto la suddivisione del territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee in asserita attuazione della L.R. n.20/2000; gli appellanti deducono che per costante ed univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art.41 quinquies della L.n.1150/1942, ha efficacia di legge dello Stato, sicchè le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle previsioni dei regolamenti locali ai quali si sostituiscono per inserzione automatica con immediata operatività nei rapporti tra privati.
2) nella parte in cui afferma che il nuovo edificio realizzato dalla e non CP_1 Controparte_1 violerebbe comunque i limiti di altezza previsti dall'art.8 del D.M.n.1444/68 ai sensi del quale nelle zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti;
3) nella parte ove si afferma che il nuovo edificio è conforme al PSC-POC-RUE ed al permesso di costruire;
4) nella parte in cui si afferma che i sigg.ri non avrebbero comunque dimostrato i danni Parte_1 derivanti dalla violazione dei limiti d'altezza senza tenere conto che il CTU si è rifiutato di rispondere al quesito all'uopo formulato;
5) nella parte in cui ha ritenuto di non rinnovare la CTU né disporre un suo supplemento;
6) nella parte in cui pronunciandosi su una domanda mai proposta dai sigg.ri , ha affermato Parte_1 che non sussisterebbe alcuna violazione della distanza minima di 10 mt. tra edifici in quanto i balconi andrebbero esclusi dal computo delle distanze;
7) nella parte in cui ha condannato i sigg.ri al pagamento delle spese della CTU e di lite in Parte_1 favore dei terzi chiamati in causa.
Si sono costituiti la i singoli proprietari, (eccetto già Controparte_16 CP_10 contumace, e rimasta tale), l'architetto e la sua Assicurazione, il CP_11 CP_13 CP_14
e la relativa assicurazione, chiedendo il rigetto della impugnazione e la conferma della prima
[...] decisione.
La e i proprietari delle unità immobiliari eccepivano, anche e preliminarmente, Parte_4 la formazione del giudicato, nei confronti degli eredi di esponendo che Parte_2 [...]
risulta deceduto a Modena il 18.1.2018, come da certificato di morte allegato, e non poteva Parte_2 impugnare la sentenza n. 1188/2021 del Tribunale di Modena né personalmente perché deceduto, né per mezzo di un suo rappresentante perché qualsiasi potere di rappresentanza conferito in vita era cessato a seguito della morte.
Quindi la causa, senza ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate nel termine assegnato del 30 maggio 2023.
***
L'eccezione sollevata dalla difesa della e e dai proprietari, che allegano la morte CP_1 CP_1 di occorsa sin dal 2018, come causa di estinzione della procura e del potere di Parte_2 rappresentanza conferito alla figlia, che ha positivamente agito appellando la prima decisione anche a nome del de cuius è fondata, e tuttavia in concreto irrilevante.
L'eccezione è formalmente fondata, perché il potere di rappresentanza conferito in vita dal padre alla pagina 6 di 17 figlia è cessato, a seguito della morte, e l'appello proposto dalla figlia, a nome del padre, è di conseguenza inammissibile per difetto di legittimazione. Né rileva, in tale condizione, il principio di ultrattività del mandato alla lite, dal momento che il mandato era stato rilasciato dalla procuratrice, e non dal diretto interessato, e dunque non sussiste la ragione fondante il principio di ultrattività del mandato difensionale, costituito dal diritto e dalla necessità di mantenere continuità alla difesa di chi non può tutelarsi.
Tuttavia l'azione risarcitoria esperita da , qualificatasi comproprietaria degli Parte_1 immobili “pro indiviso”, e diretta ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità e minori amenità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, che si traducono nel deprezzamento del bene comune, comporta la presunzione che l'attrice, qui appellante abbia agito in giudizio nell'interesse degli altri comproprietari rimasti inerti in virtù del principio della “rappresentanza reciproca”, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno della “legittimazione sostitutiva” (vedi sul punto estesamente Cass.29506 del 2019 ove ampi richiami, che si è pronunciata in una fattispecie sovrapponibile alla presente, di asserita violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante).
Primo Motivo
Quanto al merito, con il primo motivo l'appellante deduce la erroneità della decisione, nella parte in cui ritiene l'art.8 del D.M. n.1444/68 in materia di limiti d'altezza dei fabbricati non applicabile in quanto il vigente PRG del Comune di Modena (articolato nel PSC, POC e RUE) non avrebbe mantenuto la suddivisione del territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee, e questo in asserita attuazione della L.R. n.20/2000.
Assume anche, nella trattazione del motivo, che ove la legge regionale che ha dato origine alla diversa pianificazione territoriale adottata dal Comune dovesse ritenersi abrogativa del DM 1444 del 1968 ne sarebbe evidente la incostituzionalità, chiedendo di conseguenza di sollevare la relativa questione.
Gli appellanti deducono infatti che per univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, ha efficacia di legge dello Stato, sicchè le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle previsioni dei regolamenti locali ai quali si sostituiscono per inserzione automatica con immediata operatività nei rapporti tra privati.
Il motivo è fondato: il D.M. 1444 del 1968 è stato infatti emanato su delega dell'art. 41 quinquies della legge 17.8.1942, n. 1150 (cosiddetta "legge urbanistica") e quindi, nonostante la forma, costituisce a tutti gli effetti legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono per regola generale sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali: vedi Cass. s.u. 14953 del 2011, e più di recente 624 del 2021, tra le tante conformi sul punto, che costituiscono un orientamento consolidato;
l'orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, (per cui vedi per tutte Corte Cost.41 del 2017, di cui si riportano più sotto ampi stralci, e che contiene numerosi rimandi) che ha ritenuto illegittime plurime disposizioni di leggi regionali che derogavano al DM 1444 del 1968 al di fuori dei presupposti previsti.
Dunque non può essere condivisa, sul piano giuridico e tenendo conto della gerarchia delle fonti normative, primarie e secondarie, la opinione del Ctu, che ha ritenuto semplicemente non applicabile la normativa del DM 1444 del 1968, perché superata in ragione degli strumenti urbanistici, ed in particolare dell'adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Modena con deliberazione del Consiglio Comunale 20 del 2003, e in esito all'iter deliberativo pubblicato nel Bollettino della Regione del 4.2.2004.
In proposito, invero, la Corte ritiene che la pianificazione urbanistica del Comune di Modena non escluda affatto la perdurante vigenza del DM 1444 del 1968, e delle ripartizioni territoriali da questo pagina 7 di 17 considerate.
E' vero che il ai sensi dell'art. 43 - comma 5 - della Legge Regionale Emilia Controparte_14
Romagna n. 20/2000 - Disciplina generale sulla Tutela ed uso del Territorio, ha approvato l'adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale previgente, in conformità alla evoluzione delle previsioni regionali, cosicchè il Piano Strutturale Comunale abbandona la suddivisione del territorio per “zone territoriali omogenee”, per individuare invece gli “ambiti”, e all'interno di questi le
“zone elementari” con caratteristiche urbanistiche e funzionali omogenee, a cui corrispondono specifiche modalità di intervento, per il perseguimento di obbiettivi urbanistici comuni, e quindi la indicazione delle destinazioni d'uso ammesse, l'altezza massima degli edifici, espressa però non in metri, ma in numero di piani utili, e la capacità insediativa massima.
Non può peraltro affermarsi che alla nuova ripartizione del territorio, ai fini della pianificazione urbanistica, consegua l'abrogazione delle zone territoriali omogenee, agli effetti della applicazione del DM 1444 del 1968: in realtà può dirsi piuttosto il contrario: l'art.15 delle Norme Coordinate dettate per la approvazione del PSC-POC e RUE del Comune di Modena (doc. n.3 prodotto dalla società
dispone invero ed espressamente che all'interno degli ambiti del territorio comunale CP_1 individuati dal PSC, la distinzione in zone territoriali omogenee di cui al PRG previgente permane, quale riferimento per la disciplina urbanistica dei suoli, e cioè distanze, altezze, volumi;
nel seguito l'art.29 contiene la lista delle zone territoriali omogenee, ivi compresa la zona B, e, a seguire le altre zone omogenee.
A conferma della conservata rilevanza della ripartizione del suolo in zone omogenee si osserva che anche nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato, (doc 20 attori in primo grado), il dirigente responsabile del servizio, visto il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di Modena, articolato …. Omissis…. come adeguato alla L.R. 20/2000 e s.m…..certifica che l'immobile …..risulta avere la seguente destinazione urbanistica PRG VIGENTE …….Z.T.O. B” e cioè Zona Territoriale
Omogenea B.
Conclusivamente è provato che nonostante nell'attuale PRG l'immobile sia posto, a fini di pianificazione e sviluppo urbanistico, nella Zona Elementare 144, deve comunque tenersi conto anche della sua collocazione nella Zona Territoriale Omogenea B, che rimane rilevante laddove si debba verificare il rispetto dei limiti dettati dal D.M. n.1444/68 ed in particolare del suo articolo 8.
A conferma della permanente generale vigenza del DM 1444 del 1968 si richiama l'art.7 ter, comma 3 bis (inserito dall'art.30 della LR 17 del 2014) della Legge Regionale 20 del 2000, che espressamente definisce a livello regionale gli specifici casi di deroga al DM: “In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.”
Le ragioni esposte per ritenere a tutti gli effetti vigente il DM 1444 del 1968, e compatibile con il pagina 8 di 17 positivo disposto della legge Regionale dell'Emilia Romagna 20 del 2000 escludono, quindi, che vi siano i presupposti per sollevare eccezione di incostituzionalità della normativa regionale.
Non può, d'altro canto, condividersi la tesi della difesa degli acquirenti, secondo cui il DM 1444 del 1968 avrebbe rilevanza solo nei confronti degli enti territoriali, nella formazione dei loro strumenti urbanistici: è piuttosto pacificamente vero il contrario: si richiama, tra i precedenti giurisprudenziali, la recente sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 02/05/2023, n. 261, la quale ha ritenuto immediatamente applicabili nel territorio della Regione Emilia Romagna i limiti volumetrici previsti dall'art.7 del D.M. n.1444/68, e si richiamano, tra le tante pronunce della Suprema Corte, Cass. 1818 n.2024, e 29166 del 2021, a conferma della diretta applicabilità tra i privati delle norme che prevedono limiti nelle altezze e nelle distanze tra costruzioni, e della irrilevanza, sotto tale profilo, del rilascio della concessione.
Né si ravvisano nel caso di specie le ipotesi di deroga previste all'applicazione dei limiti del DM: in effetti previsioni derogatorie alla disciplina del DM 1444 del 1968 sono note all'ordinamento: le prime si rinvengono nel testo stesso del DM 1444 del 1968, con riferimento a specifici strumenti di programmazione urbanistica: in particolare il limite di altezza invocato nella presente causa, prescritto all'art.8 può essere derogato, quando i nuovi edifici nelle zone B) “formino oggetto di piani particolareggiati, o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.
In seguito l'art. 2 bis del Testo Unico sulla Edilizia (DPR 380 del 2001), introdotto nel 2013 dall'art.30 del DL 69 del 2013, poi convertito in legge, e vigente dal 31.8.2013, ha disciplinato con maggior dettaglio i presupposti della deroga, disponendo testualmente: 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
La Corte Costituzionale (nella sentenza 41 del 2017, che ha deciso sull'impugnazione che riguardava l'art.8 della LR Veneto n.4 del 2015, per contrasto con l'art.9 del DM, 1444 del 1968, accogliendo in parte la eccezione di incostituzionalità della norma regionale, con alcune premesse di carattere generale che interessano anche la fattispecie in esame, ha scritto: “Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» - questa Corte ha individuato il punto di equilibrio ………nel d.m. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di particolare «efficacia precettiva e inderogabile» in quanto richiamato dall'art.
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765. Pertanto, è stata giudicata legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (ex plurimis, sentenza n. 231 del 2016). In definitiva, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» …, poiché «la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati» ….. I medesimi principi sono stati ribaditi anche dopo l'introduzione dell'art.
2-bis del TUE, da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ….La disposizione, infatti, ha sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n.
pagina 9 di 17 1444 del 1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio»
La deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima, anche dopo il 2013, sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati
("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario.
Nel caso di specie non sussiste tuttavia alcuna ipotesi di deroga: la deroga dettata dalla LR 20 del 2000, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 è infatti limitata, correttamente, agli edifici che siano oggetto di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, ma nel caso di specie non è stata dedotta la ricorrenza di questa ipotesi: per quanto consta l'edificio è stato completamente demolito in forza di SCIA - n° 225/2013 del 05.02.2013, ed in sua sostituzione è stato realizzato un nuovo fabbricato residenziale e polifunzionale composto da n. 7 unità residenziali e n. 2 unità commerciali/direzionali autorizzato dal Comune di Modena con Permesso di Costruire prot. N° 1667/2012 rilasciato il 02.05.2013, e successiva variante in corso d'opera di cui alla SCIA n°
2461/2014 del 08.10.2014, e che non fa parte di un piano particolareggiato, né di un intervento di interesse pubblico.
Secondo Motivo
Con il secondo motivo l'appellante deduce la erroneità della prima decisione anche nella parte in cui afferma che il nuovo edificio realizzato dalla e non violerebbe comunque CP_1 Controparte_1 i limiti di altezza previsti dall'art.8 del D.M.n.1444/68 ai sensi del quale nelle zone B “l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti”.
Il primo giudice, infatti ha ritenuto che la presenza di un edificio dell'altezza di 20,52, quindi superiore a quello oggetto di causa, nella zona, seppure non confinante con l'edificio di nuova costruzione, perché posto in via Imperia ai civici 27, 37 e 51 metri valga ad escludere la violazione del limite legale.
Il motivo è fondato. Seppure, invero, l'art.8 del D.M. 1444/1968 presenti rilevanti problematiche interpretative per quanto riguarda le definizioni di: “altezza degli edifici preesistenti” e “circostanti”, pare condivisibile la opinione motivatamente espressa dal Ctu, che ha escluso in primo luogo di potere adottare il criterio della “media delle altezze dei fabbricati esistenti nei dintorni” del nuovo edificio in costruzione, poichè il termine “media” non è contemplato nel testo, e dunque la scelta si discosterebbe dal primo criterio di interpretazione, quello letterale, in modo sostanzialmente arbitrario;
il Ctu giunge pertanto ad affermare che per “altezza degli edifici preesistenti” da assumere come riferimento del limite occorre individuare l'altezza massima, non invece quella media, il che pare corretto, poiché si tratta appunto di individuare, esaminando gli edifici circostanti, l'estensione massima in altezza non superabile.
Interrogandosi, poi, circa la individuazione degli edifici “circostanti” va pure condivisa la opinione finale espressa dal CTU, secondo cui il termine “edifici circostanti” non può che riferirsi agli edifici limitrofi (seppure anche non direttamente confinanti) a quello costruendo, limitando quindi solamente ad essi l'altezza da calcolare per individuare l'altezza massima assentibile. Si tratta, infatti, della interpretazione più corretta, sia dal punto di vista del rispetto della lettera, atteso che circostanti e confinanti non sono sinonimi, che avuto riguardo al contesto e alla finalità della disciplina, volta a mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato (come è la zona B totalmente o parzialmente edificata) caratteristiche di omogeneità, e quindi per questo a prendere a riferimento delle pagina 10 di 17 nuove costruzioni, o dell'ampliamento di costruzioni esistenti, l'altezza degli immobili immediatamente contigui;
si tratta, d'altro canto, dell'unica interpretazione che presenta caratteri di ragionevole certezza, nella individuazione del limite, che altrimenti potrebbe divenire del tutto arbitrario e ondivago.
Tale interpretazione è poi conforme alla giurisprudenza amministrativa più meditata e prevalente: vedi tra le altre Cons. Stato, n.8196 e 3115 del 2023, 4553 del 2014, secondo cui, da una parte in applicazione del criterio letterale (privilegiato dall'art. 12 delle preleggi), la locuzione "edifici circostanti" indica lessicalmente gli edifici che si trovano immediatamente intorno all'area oggetto del permesso, senza a tali fini poter estendere l'area di interesse ad ulteriori concetti nebulosi e indefiniti, come zona o fasce territoriale o comparto;
nel contempo, l'intenzione di restringere l'area di confronto non può essere portata all'estremo di ritenere rilevanti ai fini del calcolo dell'altezza ammissibile i soli edifici propriamente “confinanti”, trattandosi di locuzione di distinto significato, che presuppone un dato tecnico, ossia una linea di confine di separazione identificata tra le proprietà, ed è oggettivamente riferibile ad un ambito eccessivamente circoscritto, come si comprende osservando che il requisito
“confinante” escluderebbe, ad esempio, la rilevanza di un edificio anche assai prossimo, solo perchè distanziato dalla presenza di una strada, privata o pubblica, o financo un sentiero che frappone una distanza di pochi metri tra le proprietà interessate.
Applicando tale interpretazione al caso in esame, e cioè al fabbricato costruito in via Vignolese n. 430 ed avente altezza massima di 19,92 mt., è agevole verificare che, come giustamente osserva il Ctu, l'edificio più alto che insiste nei lotti immediatamente confinanti risulta essere il fabbricato residenziale realizzato al civico 418 di via Vignolese, identificato catastalmente da mappale 355 del foglio 180
(allegato L), che ha una altezza massima in colmo pari a 15,10 mt.
E dunque deve concludersi che il fabbricato di Via Vignolese n. 430, realizzato dalla
[...]
, è stato costruito in violazione dei limiti di altezza, di cui all'art. 8 del D.M. n. Controparte_19
1444/1968, presentando una altezza totale di m.19,92, quindi superiore al limite di m.15,10 della misura di m. 4,82.
Quarto e quinto motivo
Con il motivo n. 4 l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che i sigg.ri Parte_1 non avrebbero comunque dimostrato i danni derivanti dalla violazione dei limiti d'altezza, senza tenere conto del fatto che il CTU si è rifiutato di rispondere al quesito all'uopo formulato;
e con il motivo n. 5 la contesta nella parte in cui ha ritenuto di non rinnovare la CTU né disporre un suo supplemento.
I motivi si esaminano congiuntamente, per economia processuale, e sono ritenuti rispettivamente, fondato il n.4, infondato il n.5 per le ragioni che si vanno ad esporre con la brevità consentita dal caso.
Non vi è dubbio che le violazioni della normativa edilizia in tema di volumi e altezza e di cui all'art. 872 cc, quando siano, come nel caso di specie, consistenti, comportano una oggettiva e sensibile diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, e in conseguenza di questo, un deprezzamento commerciale dei fabbricati in concreto danneggiati: il danno conseguente al minor godimento tratto dal bene da parte del proprietario, in ragione della maggiori volumetrie confinanti, si traduce infatti in una minore appetibilità, e un minor pregio, sul piano commerciale (vedi Cass.13230 del 2010 tra le altre); sotto questo profilo, occorre riconoscere che la domanda di danni venne tempestivamente proposta in primo grado, e coltivata con l'appello, atteso che unico e medesimo è il danno lamentato dalla proprietà , di carattere patrimoniale, e risarcibile in forma generica Parte_1 mediante equivalente monetario.
Pacifica la necessità di risarcire tale pregiudizio, atteso che nel nostro ordinamento vige il principio di integralità del risarcimento, occorre del pari riconoscere che assai spesso, e certamente nel caso concreto, non può essere misurato sulla base di elementi certi e matematicamente computabili, atteso pagina 11 di 17 che il complesso immobiliare è da molti anni della famiglia , non consta siano state avanzate Parte_1 offerte di acquisto, e dunque non è noto il valore di mercato ante riedificazione del palazzo oggetto di causa, si tratta quindi di un danno apprezzabile e determinabile in base ad una valutazione equitativa, che tenga conto del principio generale dianzi richiamato, e delle caratteristiche della fattispecie, ovvero della condizione dei luoghi da confrontare ante e post violazione, e quindi della tipologia del fabbricato danneggiato ma anche del contesto in cui si è venuto a trovare, in ragione dello sviluppo urbanistico, che in particolare in quella zona ha inciso ormai da decenni, modificando radicalmente, attraverso una progressiva urbanizzazione, le fasce del territorio circostanti.
Non pare invece rilevante il preesistente utilizzo del fabbricato demolito dalla e CP_1 CP_10 poiché si discute qui esclusivamente del danno derivante dalla violazione dei limiti di altezza.
Che il danno sussista e in che misura, può essere apprezzato dalla Corte: esaminando in particolare le fotografie aeree allegate alla Ct di parte , per rappresentare la situazione ante e post Per_1 intervento, si nota chiaramente sia la interferenza tra il fabbricato ricostruito oggetto di causa, e la sua aumentata altezza, e la villa, sia la preesistenza, sulla striscia confinante con la proprietà , Parte_1 dalla parte opposta, rispetto al nuovo edificio oggetto di causa, di palazzi di altezza ragguardevole, anche superiore al nuovo edificio, posti in angolo tra le vie Bisi e Imperia: per quanto consta tali palazzi sono stati edificati nel 1962, diversi anni prima dell'emanazione del D.M. n. 1444/1968, quando non esistevano ancora norme di pianificazione urbanistica. La circostanza che già vi fossero alti palazzi di una edilizia sostanzialmente popolare dall'altro lato connota il contesto, ma non priva comunque di rilevanza la violazione oggi in esame, che aggrava ovviamente la situazione, frapponendo nuove volumetrie alla libertà di veduta, dalla parte opposta della proprietà.
Sempre da queste fotografie si nota che il nuovo palazzo non interferisce invece, e direttamente con l'ampio parco retrostante la villa , la cui situazione può dirsi invariata: il parco invero era Parte_1 già definito dalle strade e dalle edificazioni preesistenti, e non patisce direttamente la nuova volumetria.
Tenuto conto della istruttoria tecnica svolta in primo grado, e del fatto che il CTU nominato, pur non avendo risposto al quesito circa la determinazione del danno, ha accertato e descritto compiutamente lo stato dei luoghi sia precedente che successivo all'intervento edilizio della Controparte_16 (restituendo in particolare, per quello che qui interessa, l'altezza degli edifici circostanti); preso atto della ricchezza di planimetrie e di materiale fotografico acquisito, e tenuto conto, non da ultimo, che la Corte può anche esaminare, con il dovuto vaglio critico, l'elaborato del perito e del geom. Per_2
Righi, CTP dei sig.ri , che non sono stati oggetto di contestazioni dettagliate, la Corte ritiene Parte_1 di avere tutti gli elementi tecnici necessari per svolgere una valutazione, come si è detto necessariamente equitativa, del danno.
Partendo dalla stima del compendio di parte attrice operata dal suo tecnico, che si è avvalso in prima Organi battuta degli indicatori di stime di mercato più utilizzati in materia di estimo ( ), e dei Org_2 prezzi dichiarati in alcune compravendite di beni similari, elaborando un valore standard a metro quadro, e quindi, in conformità ai protocolli IVS (lnternational Valuation Standards, alla base del procedimento di stima) ha tenuto conto di una serie di “coefficienti” che inducono le variazioni di valore dei singoli immobili, sia in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene, (manutenzione, impianti tecnologici, ascensore, ecc ecc) sia per le caratteristiche del contesto (quartiere, posizione, panoramicità, ecc ecc); può condividersi quindi la stima complessiva del compendio, formato dalla villa, (articolata in due unità immobiliari) dall'edificio minore (che pure è ben descritto, dalle immagini, ed ospita al piano terra garage e un negozio, e al piano superiore un appartamento), dal cortile e dal parco, per un valore complessivo di 2.825.000,00, euro, nel 2014: tale stima non è stata investita da critiche puntuali negli atti difensivi, in particolare per quanto concerne la valutazione della villa e della corte antistante.
Non può dirsi, invece, adeguatamente motivato e condivisibile il successivo passaggio, con cui il Ct di pagina 12 di 17 parte perviene ad una svalutazione, per la violazione della altezza realizzata con l'edificio oggetto di causa, dell'intero compendio, e nella misura del 28 %, determinando di conseguenza il danno risarcibile in €.791.000.
Le scelte di svalutazione operate dal tecnico non sono adeguatamente motivate: in primo luogo in considerazione del contesto e della preesistenza di altri palazzi, già fortemente invasivi sul piano estetico e della amenità, che non consentono di ritenere così incisiva, in negativo, la nuova presenza volumetrica, da giustificare la riduzione di oltre un quarto del valore dell'intero complesso;
inoltre la svalutazione suggerita dal Ctp è comunque correlata ad una misurazione della differenza di altezza tra la costruzione realizzata e quella consentita dal DM 1444 del 1968 di oltre 10 metri, che la
Corte non condivide, ritenendo, per i motivi sopra esposti, oggettivamente più corretta, in diritto, l'opzione interpretativa che impone di correlare l'altezza massima assentita a quella dell'edificio più alto, tra quelli circostanti, scelta espressa motivatamente anche dal CTU, dalla sua posizione di imparzialità, che ha rilevato quindi soli 4,82 metri di altezza in eccesso nell'edificio degli appellati;
va pure detto che per legge della fisica, e per la presenza di un angolo di incidenza dei raggi solari, ogni metro aggiuntivo di altezza degli edifici incrementa il cono d'ombra, e il pregiudizio in termini di perdita di visuale, aria e luce, per gli edifici vicini, in misura più che proporzionale;
di conseguenza, il fatto che la edificazione oltre il limite di altezza prescritto sia definita dalla Corte in misura inferiore alla metà di quanto calcolato dal Ct di parte comporta un abbattimento del pregiudizio effettivo in misura maggiore della metà.
Gli argomenti sopra esposti impongono di ridurre la percentuale di deprezzamento, quantificata dal Ct di parte nel 28 % del valore degli immobili tutti, e definirla invece nel 10 % del valore delle porzioni immobiliari effettivamente danneggiate.
Esaminando, infatti (tramite l'ampio materiale già citato, fotografico e planimetrico) le singole porzioni del complesso immobiliare di proprietà , si nota che il parco, esteso alle spalle della villa, Parte_1 non subisce alcuna interferenza con la nuova volumetria, e non pare, di conseguenza, avere patito una riduzione del proprio valore;
lo stesso è a dirsi per l'edificio di servizio, che per la modesta altezza era già sovrastato dall'immobile preesistente, e affaccia con tutte le finestre dell'appartamento e le porte verso la villa, sulla corte, salvo alcune finestre con massicce grate a pianterreno, a servizio forse dei garage o del negozio;
né può ritenersi venuta meno la visuale dai velux installati sul tetto, che ovviamente non consentono vedute.
Un danno apprezzabile può essere quindi affermato solo con riferimento ai due appartamenti situati nella villa, e al cortile su cui la villa affaccia, che ne costituisce necessario completamento, e che in effetti subiscono la presenza dell'edificio, per la volumetria che oscura parte della visuale prima aperta, a seguito dell'innalzamento non consentito dal DM 1444 del 1968; il valore delle porzioni immobiliari danneggiate è indicato dal consulente di parte attrice in somme prossime a 560.000, 540.000 e 112.000 euro;
quindi tenuto conto di un arrotondamento in riduzione, applicato prudenzialmente in ragione del fatto che la stima, pur condivisibile, in linea di massima, e non oggetto di puntuale contestazione, proviene da un consulente di parte, il valore si definisce in €.1.100.000,00 e il danno si accerta e liquida nel 10 % di tale somma ovvero in €.110.000,00, alla data del 25.11.2014, data di ultimazione dei lavori.
Costituendo il risarcimento del danno un debito di valore la somma va incrementata della rivalutazione, e degli interessi sulla somma annualmente rivalutata da tale data, e diviene di €.142.885,00 alla data di pronuncia della sentenza.
La domanda va quindi accolta, nei confronti della impresa, proprietaria del terreno e costruttrice, e degli acquirenti delle porzioni immobiliari, tra loro solidalmente obbligati, dal momento che la violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale che svolgono funzione integrativa dell'art. 872 cc è fonte di responsabilità risarcitoria dei proprietari nei confronti dei privati confinanti, dovendosi pagina 13 di 17 ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o “in re ipsa” ex art.872 cc (vedi cass.6414 e 3340 del
2000, 13230 del 2010).
Né rileva, nei rapporti tra i proprietari confinanti, l'avvenuto rilascio della concessione e la conformità di quanto edificato al progetto assentito: la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce infatti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati invece dalle disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi speciali e nelle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori, cosicchè sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione, quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (principio pacifico: Cass.29166 del 2021 ex multis). Quanto detto toglie rilievo, nella presente controversia, alle disparità di vendute espresse dal Ctu e dal Ctp circa la conformità dell'edificio realizzato alla concessione, e l'applicabilità o meno delle “tolleranze”.
Non si ravvisa una responsabilità concorrente dei , per il fatto di non avere impugnato Parte_1 tempestivamente la concessione;
invero, l'art. 1227, c.2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, come l'avvio di un'azione giudiziale (così Cass. 22352 del 2021; 3797 del 2019, tra le altre).
All'accoglimento della domanda, per le ragioni esposte, consegue l'assorbimento dei motivi n.3 e n.6, e la riforma della decisione anche in punto a spese, con conseguente assorbimento del motivo n.7.
Del pari va accolta la domanda di regresso svolta dai proprietari acquirenti nei confronti della società venditrice: la responsabilità primaria della violazione dei limiti di altezza va infatti interamente ascritta alla impresa che ha costruito;
gli acquirenti delle singole unità non hanno preso parte alle scelte di progettazione e costruzione, di cui non sono quindi responsabili, trovandosi in questa sede a rispondere, nei confronti dei terzi danneggiati, solo in ragione della responsabilità oggettiva che discende dall'art.872 cc e dalle norme regolamentari che integrano la disciplina codicistica.
Responsabilità del professionista
Esaminando la domanda di manleva proposta dall'impresa nei confronti dell'architetto, si osserva che il professionista che si è impegnato per la redazione di un progetto edilizio deve per regola generale assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica;
la Suprema Corte ha più volte affermato che si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione dei limiti legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, ….” (Cass. 14527 del 2023, 6917 del 2019, 1513 del 2003).
E' vero tuttavia che l'art. 2236 del codice civile prevede casi di esonero dalla responsabilità del prestatore d'opera, laddove detta: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, e che, ad avviso della Corte, nella fattispecie ricorre tale ipotesi.
Il caso presentava infatti profili tecnici di particolare difficoltà, consistenti nella individuazione della normativa vigente ed applicabile, di assoluta e peculiare complessità, per le ragioni esposte nella parte di motivazione che analizza e accoglie il primo motivo di impugnazione. Le modifiche introdotte nei piani urbanistici vigenti all'epoca del rilascio della concessione, e la definizione di nuovi “ambiti” (in cui i limiti di altezza sono stati espressi in piani, anziché in metri), in sostituzione delle precedenti
“zone omogenee” hanno tratto in inganno sia il Ctu che il giudice di primo grado, e hanno reso pagina 14 di 17 necessaria alla Corte una ricostruzione sistematica della normativa applicabile che pare esulare dalla portata esigibile dal professionista, pur diligente ed impegnato.
E' d'altro canto evidente che la condotta del professionista non è connotata da colpa grave, né tanto meno dolo: come ha osservato il Ctu rispondendo allo specifico quesito sul punto, il professionista si è interfacciato correttamente con l'Uffico tecnico del Comune, progettando e realizzando un fabbricato apparentemente conforme alle disposizioni del PSC-POC-RUE del Comune di Modena;
va rimarcato che lo stesso Ufficio Tecnico ha omesso di rilevare la questione, e non ha posto in dubbio che le nuove previsioni urbanistiche, in relazione ai limiti di altezza, escludessero la perdurante vigenza dell'art. 8 del D.M. n. 1444/1968. Dunque, è ovvio che il tecnico ha fatto ragionevole affidamento sulla piena liceità della edificazione.
Responsabilità del CP_14
Va invece accolta la domanda di regresso svolta dai proprietari acquirenti nei confronti del CP_14 l'accoglimento dell'appello comporta invero, come ha giustamente rilevato la difesa degli acquirenti, l'accertamento, incidenter tantum, dell'illegittimità del provvedimento amministrativo autorizzativo, sul quale gli odierni convenuti hanno ragionevolmente fatto affidamento al momento dell'acquisto delle rispettive unità immobiliari.
L'incolpevole affidamento va tutelato, in applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico, (per cui vedi, tra le più recenti Cass.S.U. 25324 e Cass. 23824 del 2023) atteso che gli acquirenti sono stati indotti dal comportamento della PA a confidare nella liceità della edificazione.
Se infatti è vero che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce ordinariamente nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, (il rilascio della concessione avviene infatti “fatti salvi i diritti dei terzi” cosicchè l'ente territoriale non può ritenersi automaticamente responsabile di ogni lesione di diritti dei terzi che discenda dalla edificazione, quando legittimamente autorizzata), nel caso in esame, richiamando la analisi della normativa, statale e regionale, svolta per rispondere ai primi due motivi di impugnazione risulta chiaro che la concessione è stata rilasciata in diretto contrasto con la normativa statale e regionale, come coordinata ed interpretata in conformità alla costituzione, e con gli strumenti di pianificazione urbanistica locali, ed è quindi illegittima.
Domanda di manleva del nei confronti della Assicurazione CP_14
Non è contestata la operatività del contratto assicurativo che ha per oggetto la responsabilità civile del in relazione all'evento dedotto;
dunque va accolta la domanda di condanna nella CP_14 assicurazione, terza chiamata, a rifondere ogni esborso connesso alla affermazione di responsabilità, per danno patrimoniale e spese, salva la franchigia contrattuale di €.25.000.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza: dunque va pronunciata la condanna degli originari convenuti, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate tenendo conto dell'importo oggetto di condanna. le spese di lite degli acquirenti vanno poste a carico della società venditrice e del in solido tra CP_14 loro;
le spese sostenute dall'architetto e della che assicura quest'ultimo si compensano, CP_11 CP_13 poiché nella fattispecie l'esclusione della responsabilità professionale è correlata al giudizio espresso circa la speciale difficoltà della prestazione, conseguente alla estrema complessità della normativa, primaria e secondaria, da applicare e dunque sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle positivamente previste dall'art.92 cpc, il cui apprezzamento è stato rimesso al giudice di merito pagina 15 di 17 dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di accoglimento n.77 del 2018; infine le spese di lite del vanno poste a carico della Assicurazione. CP_14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della decisione di primo grado così provvede:
- accerta che il fabbricato di nuova costruzione posto in Comune di Modena, Via Vignolese n.
430, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 180 con il mappale 369 è stato realizzato in violazione dei limiti di altezza di cui al DM 1444 del 1968, art.8, per m.4,82:
- dichiara tenuti e condanna la e ed i sigg.ri CP_1 Controparte_1 CP_10
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e , in solido tra loro, a Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 risarcire i danni, mediante pagamento ai proprietari dei confinanti fabbricati posti in Via
Vignolese nn. 406/1, 406/2 e 414, sigg.ri ed eredi di , di Parte_1 Parte_2
€.142.885,00, somma determinata alla data di pronuncia della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna e CP_1 Controparte_1 CP_10 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , in solido, alla rifusione in favore di parte Controparte_8 Controparte_9 attrice delle spese di lite, che liquida per il primo grado in €.11.000,00 e per il secondo grado in
€.9.000,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge, e alla rifusione di quanto versato al consulente di ufficio;
- accerta il diritto di regresso degli acquirenti, CP_10 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e nei confronti della e Controparte_8 Controparte_9 CP_1 [...]
che condanna quindi a rifondere loro quanto eventualmente pagato alla Controparte_1 proprietà , a titolo di risarcimento del danno, accessori, e rimborso delle spese di lite;
Parte_1
- dichiara tenuto e condanna il a rifondere (in solido con la società Controparte_14 CP_1
e agli acquirenti Controparte_1 CP_10 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e le somme da questi eventualmente pagate alla Controparte_8 Controparte_9 proprietà a titolo di risarcimento del danno, accessori, e rimborso delle spese di lite;
Parte_1
- condanna e e il in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_1 CP_14
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e le spese di lite Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 sostenute, che liquida in €.11.000,00 per il primo grado e in €.9.000,00 per il secondo grado, a titolo di compenso, oltre accessori di legge;
- respinge la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_19 confronti dell'architetto CP_11
- compensa le spese tra la e l'architetto e la CP_1 Controparte_1 CP_11
CP_13
- dichiara tenuta e condanna l'Assicurazione a rifondere al Controparte_15 quanto da questi eventualmente pagato in ragione della presente sentenza di condanna CP_14
a favore di , CP_10 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, per danni e spese;
[...]
- condanna l'assicurazione a rifondere al Comune le spese di Controparte_15 lite, che liquida in €.11.000,00 per il primo grado ed €.9.000,00 per il secondo grado a titolo di pagina 16 di 17 compenso, oltre accessori di legge
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1850/2021 promossa da:
e , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ariani Controparte_1
APPELLATA
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Costantino Righi Riva Controparte_9
APPELLATI
CP_10
APPELLATA CONTUMACE
Arch. rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Fregni ed elettivamente CP_11 domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Ascani, 99
APPELLATO terzo chiamato da CP_12
pagina 1 di 17 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cosmè Franceschi e Michele Nucci ed CP_13 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Caduti di Cefalonia, 2
APPELLATA terza chiamata da
[...]
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Maini ed elettivamente domiciliato Controparte_14 presso il suo studio in Modena APPELLATO terzo chiamato da + 8 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santo Spagnolo e Andrea Pini Controparte_15
Bentivoglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Modena, Corso
Canalchiaro, 26
APPELLATA terza chiamata da Controparte_14
Avverso la sentenza 1188 del 2021 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come segue: ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in integrale riforma della sentenza impugnata, accertarsi che il fabbricato di nuova costruzione posto in
Via Vignolese n. 430, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 180 con il mappale 369 e relativi subalterni in cui sono ubicate le unità immobiliari di proprietà della e CP_1 Controparte_1
e dei sigg.ri
[...] CP_10 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nonché l'unità immobiliare di cui il sig.
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
ed il sig. sono rispettivamente nudo proprietario ed usufruttario, è Controparte_9 Controparte_8 stato costruito in violazione dell'art.8 del D.M. n.1444/68 ai sensi del quale nelle Zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti in quanto ha un'altezza di circa 20 metri mentre l'altezza media dei fabbricati preesistenti e circostanti (e cioè limitrofi) è pari a circa 9 metri con una differenza quindi di ben 11 metri;
-dirsi tenuti e condannarsi in solido la e ed i sigg.ri CP_1 Controparte_1 [...]
, , , CP_10 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e a risarcire i danni, in termini Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 di diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, arrecati dalla costruzione del suindicato fabbricato in violazione dei limiti d'altezza imposti inderogabilmente dal D.M. n.1444/68 ai confinanti fabbricati con annessa area cortiliva di proprietà dei sigg.ri e Pt_1 [...]
posti in Comune di Modena, Via Vignolese nn. 406/1, 406/2 e 414, individuati nel Catasto Parte_2
Fabbricati di Modena al foglio 180 con i mappali 3, 4, 6 e relativi subalterni, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
in via istruttoria, disporsi la rinnovazione integrale della CTU esperita in 1^ grado con nomina di un nuovo consulente sui seguenti quesiti:
“1)-descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi;
2)-accerti inoltre il CTU se l'edificio dei convenuti sito in Modena, Via Vignolese n. 430, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 180 con il mappale 369 e relativi subalterni sia stato realizzato in violazione dei limiti d'altezza imposti dall'art.8 del D.M. n.1444/68 ai sensi del quale nelle zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti;
3)-in caso positivo, accerti il CTU i danni subiti dal confinante compendio immobiliare di proprietà
tenendo conto: Parte_1
pagina 2 di 17 A)-del suo deprezzamento per diminuzione di visuale, di esposizione al sole, di amenità, ecc. e quindi della riduzione di valore del complesso immobiliare danneggiato, inteso come differenza tra i valori del bene nelle condizioni “ante e post” intervento, del vantaggio economico conseguito dai convenuti in 1^ grado a seguito della realizzazione di una maggiore consistenza di superficie commerciale vendibile, rispetto a quella effettivamente realizzabile nonchè del maggior valore dell'immobile connesso alla maggior altezza rilevata;
B)-dei maggiori costi che i sigg.ri dovranno sostenere nel tempo, a far capo Parte_1 dall'ultimazione della nuova costruzione, per l'energia elettrica e quella necessaria al riscaldamento ecc. in conseguenza della minore insolazione degli immobili”. con vittoria delle spese di lite, ivi comprese le spese per la CTU esperita, per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_16
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Onorevole Corte di Appello di Bologna, premessa ogni declaratoria di rito e ragione,
1. rigettare, in quanto manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale della Legge della Regione-Emilia Romagna n.20/2000 e s.m.i. prospettata da parte appellante
2. rigettare la richiesta di rinnovazione di CTU e
3. in via subordinata, limitare il Quesito N.3) lettera A) nei soli limiti di quello già ammesso in primo grado ergo “ 3.A - del suo deprezzamento per diminuzione di visuale, di esposizione al sole, di amenità, ecc. e quindi della riduzione di valore del complesso immobiliare danneggiato, inteso come differenza tra i valori del bene nelle condizioni “ante e post” intervento” e non nel testo riformulato ed integrato in atto di appello dalla IG , in quanto indagine inconferente alla fattispecie per Parte_1 cui è processo, oltre che tesa ad introdurre una nuova causa petendi e petitum rispetto all'atto di citazione del 23.2.2017, domanda nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c. rispetto alla quale si dichiara di non accettare il contradditorio. in via subordinata nel merito, giudicare A. - in via principale: rigettando il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto e/o comunque non provato, vuoi con riferimento all'an che al quantum debeatur, dichiarando altresì che la sentenza impugnata è divenuta definitiva ed irrevocabile nei confronti degli eredi aventi causa del signor nato a [...] il [...] e deceduto a Modena il 18.1.2018 Parte_2
B. - in via subordinata ed incidentale, accertare il concorso colposo dei signori ex art. 1227 Parte_1 c.c. anche ai fini del riconoscimento e/o quantificazione dell'eventuale danno e comunque, dichiarare e statuire che con riferimento alla domanda per cui è causa, la deve Controparte_16 essere in ogni caso tenuta indenne, garantita e manlevata dall'architetto CP_11
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario di cui al D.M. 55/2014, cassa avvocati ed i.v.a. in aliquota come per legge. “
Gli appellati , , Controparte_2 CP_10 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
hanno precisato le conclusioni come segue:
[...]
- contrariis rejectis;
- in via principale, rigettare tutte le domande spiegate da e nei Parte_1 Parte_2 confronti degli odierni convenuti perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata ed in manleva, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna degli odierni convenuti al risarcimento dei danni in favore degli attori, dire tenuti e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e il in persona del CP_1 Controparte_14
Sindaco pro tempore, a tenere indenni Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
pagina 3 di 17 a titolo di manleva, rivalsa, regresso o come meglio ritenuto, dalle pretese risarcitorie avanzate dagli attori e da chiunque altro, da ogni esborso che gli stessi fossero conseguentemente tenuti ad effettuare in dipendenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, anche del grado di appello.
L'appellato Arch. a precisato le conclusioni come segue: CP_11 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge: a) respingere tutte le domande formulate dagli attori appellanti;
b) in ogni caso, respingere tutte le domande da chiunque avanzate nei confronti dell'arch. in ogni CP_11 loro parte;
in via subordinata:
c) ridurre le pretese risarcitorie degli attori, nei limiti del danno effettivamente subito e provato, nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma c.c.; d) dirsi tenuta e condannarsi la Compagnia Assicuratrice con sede Controparte_17 legale in 40128 Bologna, Via Stalingrado 45 (già , in persona del legale Controparte_18 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'arch. da ogni e qualsiasi pregiudizio CP_11 che, in denegata ipotesi, dovesse derivargli dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque formulate nei suoi confronti e da ogni esborso che l'arch. fosse conseguentemente CP_11 costretto a tale titolo ad effettuare.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'appellata ha concluso come segue: CP_13
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale
1) Rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1188/2021 del Tribunale di Modena.
In via subordinata 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame, accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., che la prestazione svolta dall'arch. in relazione ai CP_11 fatti per cui è causa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nonché accertare e dichiarare che egli ha agito senza dolo e colpa grave e, per l'effetto, accertare e dichiarare che egli è esente da ogni responsabilità e che comunque non risponde dei danni per cui è causa e così rigettare integralmente tutte le domande formulate nei suoi confronti;
3) in via di ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) e sub 2), ridurre le avverse pretese risarcitorie nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche ai sensi degli art. 1227, primo e secondo comma c.c.;
4) in ogni caso contenere l'obbligo di manleva della soc. entro il limite Controparte_17 del massimale di €2.000.000,00, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo, con il minimo di €.500,00 ed il massimo di €5.000,00, e con l'applicazione di ogni altro limite di copertura previsto dalla polizza assicurativa Aurora n. 49699475 del 2009.
Il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (compensi professionali, spese generali, spese vive oltre IVA e CPA come per legge).
L'appellato ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_14
- si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito, esposto e argomentato nella propria comparsa di costituzione in giudizio e negli atti successivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
pagina 4 di 17 - insiste perché, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia rigettato integralmente l'appello avversario e tutte le domande e le richieste, anche istruttorie e in particolare, ma non esclusivamente, la richiesta CTU, ivi proposte e formulate;
- insiste perché, in ogni caso, siano rigettate tutte le domande da chiunque (anche eventualmente) avanzate o proposte nei confronti del in ogni loro parte;
Controparte_14
- - in via subordinata, insiste perché sia dichiarata tenuta e condannata la Compagnia Assicuratrice
[...]
, meglio identificata in atti, a tenere indenne il da ogni e Controparte_15 Controparte_14 qualsiasi pregiudizio che, in denegata ipotesi, dovesse derivargli dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque formulate nei suoi confronti e da ogni esborso che il CP_14 fosse conseguentemente costretto a tale titolo ad effettuare;
[...]
- in ogni caso, con condanna alle spese di lite, con accessori di legge.
L'appellata Se ha precisato come segue: Controparte_15
INSISTE in tutto quanto chiesto, dedotto e concluso in seno all'atto responsivo, depositato il
03.03.2022, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto, nonché nei successivi atti e verbali di causa, e
CHIEDE che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e comproprietari degli immobili siti in Modena, Strada Parte_1 Parte_2
Vignolese, 406/1, 460/2, 414, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Modena la e CP_1
ed i proprietari dei singoli appartamenti del fabbricato di nuova costruzione, Controparte_1 sito in Modena Via Vignolese 430, ad essi confinante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, arrecati dal suindicato fabbricato, asseritamente costruito in violazione dei limiti di altezza di cui al DM 1444/1968. Co Si costituivano in giudizio sia la e (divenuta nel frattempo che i CP_1 Controparte_1 proprietari degli appartamenti, tranne che rimaneva contumace;
i convenuti CP_10 chiedevano il rigetto della domanda sostenendo che il fabbricato era stato progettato ed edificato, previa demolizione del preesistente edificio, nel rispetto della concessione edilizia rilasciata e delle norme di attuazione del PRG del Comune di Modena.
La e chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'arch. CP_1 Controparte_16 [...]
in qualità di progettista, per essere da questi manlevata in caso di accoglimento della CP_11 domanda attorea;
il progettista si costituiva in giudizio chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, e nel merito il rigetto della domanda attorea in CP_13 quanto infondata.
I proprietari convenuti costituiti svolgevano domanda di manleva nei confronti della e CP_1 [...]
che aveva venduto loro le unità immobiliari, e chiedevano ed ottenevano anche la CP_16 chiamata in causa del per essere da questo manlevati;
il Comune a sua volta si Controparte_14 costituiva chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa,
[...]
. Controparte_15
Si costituivano in giudizio anche le compagnie assicurative le quali chiedevano il rigetto delle domande svolte da parte attrici, in quanto infondate.
La causa veniva istruita con l'ammissione di CTU, e infine decisa, dal Tribunale di Modena, che ha respinto la domanda, condividendo il giudizio espresso dal Ctu, circa la conformità sostanziale dell'edificio di nuova costruzione alla concessione edilizia rilasciata e alle norme primarie e secondarie vigenti nel Comune di Modena, salva una differenza di pochi centimetri nell'altezza delle due soffitte alla sommità del , che tuttavia non comporta violazione della altezza dell'edificio nel suo Parte_3 pagina 5 di 17 complesso, e costituisce una difformità esecutiva emendabile.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i sigg.ri deducendo la erroneità della decisione Parte_1 1) nella parte in cui ritiene l'art.8 del D.M. n.1444/68 in materia di limiti d'altezza dei fabbricati non applicabile in quanto il vigente PRG del Comune di Modena (articolato nel PSC, POC e RUE) non avrebbe mantenuto la suddivisione del territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee in asserita attuazione della L.R. n.20/2000; gli appellanti deducono che per costante ed univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art.41 quinquies della L.n.1150/1942, ha efficacia di legge dello Stato, sicchè le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle previsioni dei regolamenti locali ai quali si sostituiscono per inserzione automatica con immediata operatività nei rapporti tra privati.
2) nella parte in cui afferma che il nuovo edificio realizzato dalla e non CP_1 Controparte_1 violerebbe comunque i limiti di altezza previsti dall'art.8 del D.M.n.1444/68 ai sensi del quale nelle zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti;
3) nella parte ove si afferma che il nuovo edificio è conforme al PSC-POC-RUE ed al permesso di costruire;
4) nella parte in cui si afferma che i sigg.ri non avrebbero comunque dimostrato i danni Parte_1 derivanti dalla violazione dei limiti d'altezza senza tenere conto che il CTU si è rifiutato di rispondere al quesito all'uopo formulato;
5) nella parte in cui ha ritenuto di non rinnovare la CTU né disporre un suo supplemento;
6) nella parte in cui pronunciandosi su una domanda mai proposta dai sigg.ri , ha affermato Parte_1 che non sussisterebbe alcuna violazione della distanza minima di 10 mt. tra edifici in quanto i balconi andrebbero esclusi dal computo delle distanze;
7) nella parte in cui ha condannato i sigg.ri al pagamento delle spese della CTU e di lite in Parte_1 favore dei terzi chiamati in causa.
Si sono costituiti la i singoli proprietari, (eccetto già Controparte_16 CP_10 contumace, e rimasta tale), l'architetto e la sua Assicurazione, il CP_11 CP_13 CP_14
e la relativa assicurazione, chiedendo il rigetto della impugnazione e la conferma della prima
[...] decisione.
La e i proprietari delle unità immobiliari eccepivano, anche e preliminarmente, Parte_4 la formazione del giudicato, nei confronti degli eredi di esponendo che Parte_2 [...]
risulta deceduto a Modena il 18.1.2018, come da certificato di morte allegato, e non poteva Parte_2 impugnare la sentenza n. 1188/2021 del Tribunale di Modena né personalmente perché deceduto, né per mezzo di un suo rappresentante perché qualsiasi potere di rappresentanza conferito in vita era cessato a seguito della morte.
Quindi la causa, senza ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate nel termine assegnato del 30 maggio 2023.
***
L'eccezione sollevata dalla difesa della e e dai proprietari, che allegano la morte CP_1 CP_1 di occorsa sin dal 2018, come causa di estinzione della procura e del potere di Parte_2 rappresentanza conferito alla figlia, che ha positivamente agito appellando la prima decisione anche a nome del de cuius è fondata, e tuttavia in concreto irrilevante.
L'eccezione è formalmente fondata, perché il potere di rappresentanza conferito in vita dal padre alla pagina 6 di 17 figlia è cessato, a seguito della morte, e l'appello proposto dalla figlia, a nome del padre, è di conseguenza inammissibile per difetto di legittimazione. Né rileva, in tale condizione, il principio di ultrattività del mandato alla lite, dal momento che il mandato era stato rilasciato dalla procuratrice, e non dal diretto interessato, e dunque non sussiste la ragione fondante il principio di ultrattività del mandato difensionale, costituito dal diritto e dalla necessità di mantenere continuità alla difesa di chi non può tutelarsi.
Tuttavia l'azione risarcitoria esperita da , qualificatasi comproprietaria degli Parte_1 immobili “pro indiviso”, e diretta ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità e minori amenità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, che si traducono nel deprezzamento del bene comune, comporta la presunzione che l'attrice, qui appellante abbia agito in giudizio nell'interesse degli altri comproprietari rimasti inerti in virtù del principio della “rappresentanza reciproca”, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno della “legittimazione sostitutiva” (vedi sul punto estesamente Cass.29506 del 2019 ove ampi richiami, che si è pronunciata in una fattispecie sovrapponibile alla presente, di asserita violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante).
Primo Motivo
Quanto al merito, con il primo motivo l'appellante deduce la erroneità della decisione, nella parte in cui ritiene l'art.8 del D.M. n.1444/68 in materia di limiti d'altezza dei fabbricati non applicabile in quanto il vigente PRG del Comune di Modena (articolato nel PSC, POC e RUE) non avrebbe mantenuto la suddivisione del territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee, e questo in asserita attuazione della L.R. n.20/2000.
Assume anche, nella trattazione del motivo, che ove la legge regionale che ha dato origine alla diversa pianificazione territoriale adottata dal Comune dovesse ritenersi abrogativa del DM 1444 del 1968 ne sarebbe evidente la incostituzionalità, chiedendo di conseguenza di sollevare la relativa questione.
Gli appellanti deducono infatti che per univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, ha efficacia di legge dello Stato, sicchè le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle previsioni dei regolamenti locali ai quali si sostituiscono per inserzione automatica con immediata operatività nei rapporti tra privati.
Il motivo è fondato: il D.M. 1444 del 1968 è stato infatti emanato su delega dell'art. 41 quinquies della legge 17.8.1942, n. 1150 (cosiddetta "legge urbanistica") e quindi, nonostante la forma, costituisce a tutti gli effetti legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono per regola generale sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali: vedi Cass. s.u. 14953 del 2011, e più di recente 624 del 2021, tra le tante conformi sul punto, che costituiscono un orientamento consolidato;
l'orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, (per cui vedi per tutte Corte Cost.41 del 2017, di cui si riportano più sotto ampi stralci, e che contiene numerosi rimandi) che ha ritenuto illegittime plurime disposizioni di leggi regionali che derogavano al DM 1444 del 1968 al di fuori dei presupposti previsti.
Dunque non può essere condivisa, sul piano giuridico e tenendo conto della gerarchia delle fonti normative, primarie e secondarie, la opinione del Ctu, che ha ritenuto semplicemente non applicabile la normativa del DM 1444 del 1968, perché superata in ragione degli strumenti urbanistici, ed in particolare dell'adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Modena con deliberazione del Consiglio Comunale 20 del 2003, e in esito all'iter deliberativo pubblicato nel Bollettino della Regione del 4.2.2004.
In proposito, invero, la Corte ritiene che la pianificazione urbanistica del Comune di Modena non escluda affatto la perdurante vigenza del DM 1444 del 1968, e delle ripartizioni territoriali da questo pagina 7 di 17 considerate.
E' vero che il ai sensi dell'art. 43 - comma 5 - della Legge Regionale Emilia Controparte_14
Romagna n. 20/2000 - Disciplina generale sulla Tutela ed uso del Territorio, ha approvato l'adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale previgente, in conformità alla evoluzione delle previsioni regionali, cosicchè il Piano Strutturale Comunale abbandona la suddivisione del territorio per “zone territoriali omogenee”, per individuare invece gli “ambiti”, e all'interno di questi le
“zone elementari” con caratteristiche urbanistiche e funzionali omogenee, a cui corrispondono specifiche modalità di intervento, per il perseguimento di obbiettivi urbanistici comuni, e quindi la indicazione delle destinazioni d'uso ammesse, l'altezza massima degli edifici, espressa però non in metri, ma in numero di piani utili, e la capacità insediativa massima.
Non può peraltro affermarsi che alla nuova ripartizione del territorio, ai fini della pianificazione urbanistica, consegua l'abrogazione delle zone territoriali omogenee, agli effetti della applicazione del DM 1444 del 1968: in realtà può dirsi piuttosto il contrario: l'art.15 delle Norme Coordinate dettate per la approvazione del PSC-POC e RUE del Comune di Modena (doc. n.3 prodotto dalla società
dispone invero ed espressamente che all'interno degli ambiti del territorio comunale CP_1 individuati dal PSC, la distinzione in zone territoriali omogenee di cui al PRG previgente permane, quale riferimento per la disciplina urbanistica dei suoli, e cioè distanze, altezze, volumi;
nel seguito l'art.29 contiene la lista delle zone territoriali omogenee, ivi compresa la zona B, e, a seguire le altre zone omogenee.
A conferma della conservata rilevanza della ripartizione del suolo in zone omogenee si osserva che anche nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato, (doc 20 attori in primo grado), il dirigente responsabile del servizio, visto il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di Modena, articolato …. Omissis…. come adeguato alla L.R. 20/2000 e s.m…..certifica che l'immobile …..risulta avere la seguente destinazione urbanistica PRG VIGENTE …….Z.T.O. B” e cioè Zona Territoriale
Omogenea B.
Conclusivamente è provato che nonostante nell'attuale PRG l'immobile sia posto, a fini di pianificazione e sviluppo urbanistico, nella Zona Elementare 144, deve comunque tenersi conto anche della sua collocazione nella Zona Territoriale Omogenea B, che rimane rilevante laddove si debba verificare il rispetto dei limiti dettati dal D.M. n.1444/68 ed in particolare del suo articolo 8.
A conferma della permanente generale vigenza del DM 1444 del 1968 si richiama l'art.7 ter, comma 3 bis (inserito dall'art.30 della LR 17 del 2014) della Legge Regionale 20 del 2000, che espressamente definisce a livello regionale gli specifici casi di deroga al DM: “In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.”
Le ragioni esposte per ritenere a tutti gli effetti vigente il DM 1444 del 1968, e compatibile con il pagina 8 di 17 positivo disposto della legge Regionale dell'Emilia Romagna 20 del 2000 escludono, quindi, che vi siano i presupposti per sollevare eccezione di incostituzionalità della normativa regionale.
Non può, d'altro canto, condividersi la tesi della difesa degli acquirenti, secondo cui il DM 1444 del 1968 avrebbe rilevanza solo nei confronti degli enti territoriali, nella formazione dei loro strumenti urbanistici: è piuttosto pacificamente vero il contrario: si richiama, tra i precedenti giurisprudenziali, la recente sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 02/05/2023, n. 261, la quale ha ritenuto immediatamente applicabili nel territorio della Regione Emilia Romagna i limiti volumetrici previsti dall'art.7 del D.M. n.1444/68, e si richiamano, tra le tante pronunce della Suprema Corte, Cass. 1818 n.2024, e 29166 del 2021, a conferma della diretta applicabilità tra i privati delle norme che prevedono limiti nelle altezze e nelle distanze tra costruzioni, e della irrilevanza, sotto tale profilo, del rilascio della concessione.
Né si ravvisano nel caso di specie le ipotesi di deroga previste all'applicazione dei limiti del DM: in effetti previsioni derogatorie alla disciplina del DM 1444 del 1968 sono note all'ordinamento: le prime si rinvengono nel testo stesso del DM 1444 del 1968, con riferimento a specifici strumenti di programmazione urbanistica: in particolare il limite di altezza invocato nella presente causa, prescritto all'art.8 può essere derogato, quando i nuovi edifici nelle zone B) “formino oggetto di piani particolareggiati, o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.
In seguito l'art. 2 bis del Testo Unico sulla Edilizia (DPR 380 del 2001), introdotto nel 2013 dall'art.30 del DL 69 del 2013, poi convertito in legge, e vigente dal 31.8.2013, ha disciplinato con maggior dettaglio i presupposti della deroga, disponendo testualmente: 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
La Corte Costituzionale (nella sentenza 41 del 2017, che ha deciso sull'impugnazione che riguardava l'art.8 della LR Veneto n.4 del 2015, per contrasto con l'art.9 del DM, 1444 del 1968, accogliendo in parte la eccezione di incostituzionalità della norma regionale, con alcune premesse di carattere generale che interessano anche la fattispecie in esame, ha scritto: “Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» - questa Corte ha individuato il punto di equilibrio ………nel d.m. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di particolare «efficacia precettiva e inderogabile» in quanto richiamato dall'art.
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765. Pertanto, è stata giudicata legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (ex plurimis, sentenza n. 231 del 2016). In definitiva, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» …, poiché «la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati» ….. I medesimi principi sono stati ribaditi anche dopo l'introduzione dell'art.
2-bis del TUE, da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ….La disposizione, infatti, ha sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n.
pagina 9 di 17 1444 del 1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio»
La deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima, anche dopo il 2013, sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati
("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario.
Nel caso di specie non sussiste tuttavia alcuna ipotesi di deroga: la deroga dettata dalla LR 20 del 2000, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 è infatti limitata, correttamente, agli edifici che siano oggetto di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, ma nel caso di specie non è stata dedotta la ricorrenza di questa ipotesi: per quanto consta l'edificio è stato completamente demolito in forza di SCIA - n° 225/2013 del 05.02.2013, ed in sua sostituzione è stato realizzato un nuovo fabbricato residenziale e polifunzionale composto da n. 7 unità residenziali e n. 2 unità commerciali/direzionali autorizzato dal Comune di Modena con Permesso di Costruire prot. N° 1667/2012 rilasciato il 02.05.2013, e successiva variante in corso d'opera di cui alla SCIA n°
2461/2014 del 08.10.2014, e che non fa parte di un piano particolareggiato, né di un intervento di interesse pubblico.
Secondo Motivo
Con il secondo motivo l'appellante deduce la erroneità della prima decisione anche nella parte in cui afferma che il nuovo edificio realizzato dalla e non violerebbe comunque CP_1 Controparte_1 i limiti di altezza previsti dall'art.8 del D.M.n.1444/68 ai sensi del quale nelle zone B “l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti”.
Il primo giudice, infatti ha ritenuto che la presenza di un edificio dell'altezza di 20,52, quindi superiore a quello oggetto di causa, nella zona, seppure non confinante con l'edificio di nuova costruzione, perché posto in via Imperia ai civici 27, 37 e 51 metri valga ad escludere la violazione del limite legale.
Il motivo è fondato. Seppure, invero, l'art.8 del D.M. 1444/1968 presenti rilevanti problematiche interpretative per quanto riguarda le definizioni di: “altezza degli edifici preesistenti” e “circostanti”, pare condivisibile la opinione motivatamente espressa dal Ctu, che ha escluso in primo luogo di potere adottare il criterio della “media delle altezze dei fabbricati esistenti nei dintorni” del nuovo edificio in costruzione, poichè il termine “media” non è contemplato nel testo, e dunque la scelta si discosterebbe dal primo criterio di interpretazione, quello letterale, in modo sostanzialmente arbitrario;
il Ctu giunge pertanto ad affermare che per “altezza degli edifici preesistenti” da assumere come riferimento del limite occorre individuare l'altezza massima, non invece quella media, il che pare corretto, poiché si tratta appunto di individuare, esaminando gli edifici circostanti, l'estensione massima in altezza non superabile.
Interrogandosi, poi, circa la individuazione degli edifici “circostanti” va pure condivisa la opinione finale espressa dal CTU, secondo cui il termine “edifici circostanti” non può che riferirsi agli edifici limitrofi (seppure anche non direttamente confinanti) a quello costruendo, limitando quindi solamente ad essi l'altezza da calcolare per individuare l'altezza massima assentibile. Si tratta, infatti, della interpretazione più corretta, sia dal punto di vista del rispetto della lettera, atteso che circostanti e confinanti non sono sinonimi, che avuto riguardo al contesto e alla finalità della disciplina, volta a mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato (come è la zona B totalmente o parzialmente edificata) caratteristiche di omogeneità, e quindi per questo a prendere a riferimento delle pagina 10 di 17 nuove costruzioni, o dell'ampliamento di costruzioni esistenti, l'altezza degli immobili immediatamente contigui;
si tratta, d'altro canto, dell'unica interpretazione che presenta caratteri di ragionevole certezza, nella individuazione del limite, che altrimenti potrebbe divenire del tutto arbitrario e ondivago.
Tale interpretazione è poi conforme alla giurisprudenza amministrativa più meditata e prevalente: vedi tra le altre Cons. Stato, n.8196 e 3115 del 2023, 4553 del 2014, secondo cui, da una parte in applicazione del criterio letterale (privilegiato dall'art. 12 delle preleggi), la locuzione "edifici circostanti" indica lessicalmente gli edifici che si trovano immediatamente intorno all'area oggetto del permesso, senza a tali fini poter estendere l'area di interesse ad ulteriori concetti nebulosi e indefiniti, come zona o fasce territoriale o comparto;
nel contempo, l'intenzione di restringere l'area di confronto non può essere portata all'estremo di ritenere rilevanti ai fini del calcolo dell'altezza ammissibile i soli edifici propriamente “confinanti”, trattandosi di locuzione di distinto significato, che presuppone un dato tecnico, ossia una linea di confine di separazione identificata tra le proprietà, ed è oggettivamente riferibile ad un ambito eccessivamente circoscritto, come si comprende osservando che il requisito
“confinante” escluderebbe, ad esempio, la rilevanza di un edificio anche assai prossimo, solo perchè distanziato dalla presenza di una strada, privata o pubblica, o financo un sentiero che frappone una distanza di pochi metri tra le proprietà interessate.
Applicando tale interpretazione al caso in esame, e cioè al fabbricato costruito in via Vignolese n. 430 ed avente altezza massima di 19,92 mt., è agevole verificare che, come giustamente osserva il Ctu, l'edificio più alto che insiste nei lotti immediatamente confinanti risulta essere il fabbricato residenziale realizzato al civico 418 di via Vignolese, identificato catastalmente da mappale 355 del foglio 180
(allegato L), che ha una altezza massima in colmo pari a 15,10 mt.
E dunque deve concludersi che il fabbricato di Via Vignolese n. 430, realizzato dalla
[...]
, è stato costruito in violazione dei limiti di altezza, di cui all'art. 8 del D.M. n. Controparte_19
1444/1968, presentando una altezza totale di m.19,92, quindi superiore al limite di m.15,10 della misura di m. 4,82.
Quarto e quinto motivo
Con il motivo n. 4 l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che i sigg.ri Parte_1 non avrebbero comunque dimostrato i danni derivanti dalla violazione dei limiti d'altezza, senza tenere conto del fatto che il CTU si è rifiutato di rispondere al quesito all'uopo formulato;
e con il motivo n. 5 la contesta nella parte in cui ha ritenuto di non rinnovare la CTU né disporre un suo supplemento.
I motivi si esaminano congiuntamente, per economia processuale, e sono ritenuti rispettivamente, fondato il n.4, infondato il n.5 per le ragioni che si vanno ad esporre con la brevità consentita dal caso.
Non vi è dubbio che le violazioni della normativa edilizia in tema di volumi e altezza e di cui all'art. 872 cc, quando siano, come nel caso di specie, consistenti, comportano una oggettiva e sensibile diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere, e in conseguenza di questo, un deprezzamento commerciale dei fabbricati in concreto danneggiati: il danno conseguente al minor godimento tratto dal bene da parte del proprietario, in ragione della maggiori volumetrie confinanti, si traduce infatti in una minore appetibilità, e un minor pregio, sul piano commerciale (vedi Cass.13230 del 2010 tra le altre); sotto questo profilo, occorre riconoscere che la domanda di danni venne tempestivamente proposta in primo grado, e coltivata con l'appello, atteso che unico e medesimo è il danno lamentato dalla proprietà , di carattere patrimoniale, e risarcibile in forma generica Parte_1 mediante equivalente monetario.
Pacifica la necessità di risarcire tale pregiudizio, atteso che nel nostro ordinamento vige il principio di integralità del risarcimento, occorre del pari riconoscere che assai spesso, e certamente nel caso concreto, non può essere misurato sulla base di elementi certi e matematicamente computabili, atteso pagina 11 di 17 che il complesso immobiliare è da molti anni della famiglia , non consta siano state avanzate Parte_1 offerte di acquisto, e dunque non è noto il valore di mercato ante riedificazione del palazzo oggetto di causa, si tratta quindi di un danno apprezzabile e determinabile in base ad una valutazione equitativa, che tenga conto del principio generale dianzi richiamato, e delle caratteristiche della fattispecie, ovvero della condizione dei luoghi da confrontare ante e post violazione, e quindi della tipologia del fabbricato danneggiato ma anche del contesto in cui si è venuto a trovare, in ragione dello sviluppo urbanistico, che in particolare in quella zona ha inciso ormai da decenni, modificando radicalmente, attraverso una progressiva urbanizzazione, le fasce del territorio circostanti.
Non pare invece rilevante il preesistente utilizzo del fabbricato demolito dalla e CP_1 CP_10 poiché si discute qui esclusivamente del danno derivante dalla violazione dei limiti di altezza.
Che il danno sussista e in che misura, può essere apprezzato dalla Corte: esaminando in particolare le fotografie aeree allegate alla Ct di parte , per rappresentare la situazione ante e post Per_1 intervento, si nota chiaramente sia la interferenza tra il fabbricato ricostruito oggetto di causa, e la sua aumentata altezza, e la villa, sia la preesistenza, sulla striscia confinante con la proprietà , Parte_1 dalla parte opposta, rispetto al nuovo edificio oggetto di causa, di palazzi di altezza ragguardevole, anche superiore al nuovo edificio, posti in angolo tra le vie Bisi e Imperia: per quanto consta tali palazzi sono stati edificati nel 1962, diversi anni prima dell'emanazione del D.M. n. 1444/1968, quando non esistevano ancora norme di pianificazione urbanistica. La circostanza che già vi fossero alti palazzi di una edilizia sostanzialmente popolare dall'altro lato connota il contesto, ma non priva comunque di rilevanza la violazione oggi in esame, che aggrava ovviamente la situazione, frapponendo nuove volumetrie alla libertà di veduta, dalla parte opposta della proprietà.
Sempre da queste fotografie si nota che il nuovo palazzo non interferisce invece, e direttamente con l'ampio parco retrostante la villa , la cui situazione può dirsi invariata: il parco invero era Parte_1 già definito dalle strade e dalle edificazioni preesistenti, e non patisce direttamente la nuova volumetria.
Tenuto conto della istruttoria tecnica svolta in primo grado, e del fatto che il CTU nominato, pur non avendo risposto al quesito circa la determinazione del danno, ha accertato e descritto compiutamente lo stato dei luoghi sia precedente che successivo all'intervento edilizio della Controparte_16 (restituendo in particolare, per quello che qui interessa, l'altezza degli edifici circostanti); preso atto della ricchezza di planimetrie e di materiale fotografico acquisito, e tenuto conto, non da ultimo, che la Corte può anche esaminare, con il dovuto vaglio critico, l'elaborato del perito e del geom. Per_2
Righi, CTP dei sig.ri , che non sono stati oggetto di contestazioni dettagliate, la Corte ritiene Parte_1 di avere tutti gli elementi tecnici necessari per svolgere una valutazione, come si è detto necessariamente equitativa, del danno.
Partendo dalla stima del compendio di parte attrice operata dal suo tecnico, che si è avvalso in prima Organi battuta degli indicatori di stime di mercato più utilizzati in materia di estimo ( ), e dei Org_2 prezzi dichiarati in alcune compravendite di beni similari, elaborando un valore standard a metro quadro, e quindi, in conformità ai protocolli IVS (lnternational Valuation Standards, alla base del procedimento di stima) ha tenuto conto di una serie di “coefficienti” che inducono le variazioni di valore dei singoli immobili, sia in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene, (manutenzione, impianti tecnologici, ascensore, ecc ecc) sia per le caratteristiche del contesto (quartiere, posizione, panoramicità, ecc ecc); può condividersi quindi la stima complessiva del compendio, formato dalla villa, (articolata in due unità immobiliari) dall'edificio minore (che pure è ben descritto, dalle immagini, ed ospita al piano terra garage e un negozio, e al piano superiore un appartamento), dal cortile e dal parco, per un valore complessivo di 2.825.000,00, euro, nel 2014: tale stima non è stata investita da critiche puntuali negli atti difensivi, in particolare per quanto concerne la valutazione della villa e della corte antistante.
Non può dirsi, invece, adeguatamente motivato e condivisibile il successivo passaggio, con cui il Ct di pagina 12 di 17 parte perviene ad una svalutazione, per la violazione della altezza realizzata con l'edificio oggetto di causa, dell'intero compendio, e nella misura del 28 %, determinando di conseguenza il danno risarcibile in €.791.000.
Le scelte di svalutazione operate dal tecnico non sono adeguatamente motivate: in primo luogo in considerazione del contesto e della preesistenza di altri palazzi, già fortemente invasivi sul piano estetico e della amenità, che non consentono di ritenere così incisiva, in negativo, la nuova presenza volumetrica, da giustificare la riduzione di oltre un quarto del valore dell'intero complesso;
inoltre la svalutazione suggerita dal Ctp è comunque correlata ad una misurazione della differenza di altezza tra la costruzione realizzata e quella consentita dal DM 1444 del 1968 di oltre 10 metri, che la
Corte non condivide, ritenendo, per i motivi sopra esposti, oggettivamente più corretta, in diritto, l'opzione interpretativa che impone di correlare l'altezza massima assentita a quella dell'edificio più alto, tra quelli circostanti, scelta espressa motivatamente anche dal CTU, dalla sua posizione di imparzialità, che ha rilevato quindi soli 4,82 metri di altezza in eccesso nell'edificio degli appellati;
va pure detto che per legge della fisica, e per la presenza di un angolo di incidenza dei raggi solari, ogni metro aggiuntivo di altezza degli edifici incrementa il cono d'ombra, e il pregiudizio in termini di perdita di visuale, aria e luce, per gli edifici vicini, in misura più che proporzionale;
di conseguenza, il fatto che la edificazione oltre il limite di altezza prescritto sia definita dalla Corte in misura inferiore alla metà di quanto calcolato dal Ct di parte comporta un abbattimento del pregiudizio effettivo in misura maggiore della metà.
Gli argomenti sopra esposti impongono di ridurre la percentuale di deprezzamento, quantificata dal Ct di parte nel 28 % del valore degli immobili tutti, e definirla invece nel 10 % del valore delle porzioni immobiliari effettivamente danneggiate.
Esaminando, infatti (tramite l'ampio materiale già citato, fotografico e planimetrico) le singole porzioni del complesso immobiliare di proprietà , si nota che il parco, esteso alle spalle della villa, Parte_1 non subisce alcuna interferenza con la nuova volumetria, e non pare, di conseguenza, avere patito una riduzione del proprio valore;
lo stesso è a dirsi per l'edificio di servizio, che per la modesta altezza era già sovrastato dall'immobile preesistente, e affaccia con tutte le finestre dell'appartamento e le porte verso la villa, sulla corte, salvo alcune finestre con massicce grate a pianterreno, a servizio forse dei garage o del negozio;
né può ritenersi venuta meno la visuale dai velux installati sul tetto, che ovviamente non consentono vedute.
Un danno apprezzabile può essere quindi affermato solo con riferimento ai due appartamenti situati nella villa, e al cortile su cui la villa affaccia, che ne costituisce necessario completamento, e che in effetti subiscono la presenza dell'edificio, per la volumetria che oscura parte della visuale prima aperta, a seguito dell'innalzamento non consentito dal DM 1444 del 1968; il valore delle porzioni immobiliari danneggiate è indicato dal consulente di parte attrice in somme prossime a 560.000, 540.000 e 112.000 euro;
quindi tenuto conto di un arrotondamento in riduzione, applicato prudenzialmente in ragione del fatto che la stima, pur condivisibile, in linea di massima, e non oggetto di puntuale contestazione, proviene da un consulente di parte, il valore si definisce in €.1.100.000,00 e il danno si accerta e liquida nel 10 % di tale somma ovvero in €.110.000,00, alla data del 25.11.2014, data di ultimazione dei lavori.
Costituendo il risarcimento del danno un debito di valore la somma va incrementata della rivalutazione, e degli interessi sulla somma annualmente rivalutata da tale data, e diviene di €.142.885,00 alla data di pronuncia della sentenza.
La domanda va quindi accolta, nei confronti della impresa, proprietaria del terreno e costruttrice, e degli acquirenti delle porzioni immobiliari, tra loro solidalmente obbligati, dal momento che la violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale che svolgono funzione integrativa dell'art. 872 cc è fonte di responsabilità risarcitoria dei proprietari nei confronti dei privati confinanti, dovendosi pagina 13 di 17 ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o “in re ipsa” ex art.872 cc (vedi cass.6414 e 3340 del
2000, 13230 del 2010).
Né rileva, nei rapporti tra i proprietari confinanti, l'avvenuto rilascio della concessione e la conformità di quanto edificato al progetto assentito: la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce infatti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati invece dalle disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi speciali e nelle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori, cosicchè sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione, quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (principio pacifico: Cass.29166 del 2021 ex multis). Quanto detto toglie rilievo, nella presente controversia, alle disparità di vendute espresse dal Ctu e dal Ctp circa la conformità dell'edificio realizzato alla concessione, e l'applicabilità o meno delle “tolleranze”.
Non si ravvisa una responsabilità concorrente dei , per il fatto di non avere impugnato Parte_1 tempestivamente la concessione;
invero, l'art. 1227, c.2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, come l'avvio di un'azione giudiziale (così Cass. 22352 del 2021; 3797 del 2019, tra le altre).
All'accoglimento della domanda, per le ragioni esposte, consegue l'assorbimento dei motivi n.3 e n.6, e la riforma della decisione anche in punto a spese, con conseguente assorbimento del motivo n.7.
Del pari va accolta la domanda di regresso svolta dai proprietari acquirenti nei confronti della società venditrice: la responsabilità primaria della violazione dei limiti di altezza va infatti interamente ascritta alla impresa che ha costruito;
gli acquirenti delle singole unità non hanno preso parte alle scelte di progettazione e costruzione, di cui non sono quindi responsabili, trovandosi in questa sede a rispondere, nei confronti dei terzi danneggiati, solo in ragione della responsabilità oggettiva che discende dall'art.872 cc e dalle norme regolamentari che integrano la disciplina codicistica.
Responsabilità del professionista
Esaminando la domanda di manleva proposta dall'impresa nei confronti dell'architetto, si osserva che il professionista che si è impegnato per la redazione di un progetto edilizio deve per regola generale assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica;
la Suprema Corte ha più volte affermato che si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione dei limiti legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, ….” (Cass. 14527 del 2023, 6917 del 2019, 1513 del 2003).
E' vero tuttavia che l'art. 2236 del codice civile prevede casi di esonero dalla responsabilità del prestatore d'opera, laddove detta: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, e che, ad avviso della Corte, nella fattispecie ricorre tale ipotesi.
Il caso presentava infatti profili tecnici di particolare difficoltà, consistenti nella individuazione della normativa vigente ed applicabile, di assoluta e peculiare complessità, per le ragioni esposte nella parte di motivazione che analizza e accoglie il primo motivo di impugnazione. Le modifiche introdotte nei piani urbanistici vigenti all'epoca del rilascio della concessione, e la definizione di nuovi “ambiti” (in cui i limiti di altezza sono stati espressi in piani, anziché in metri), in sostituzione delle precedenti
“zone omogenee” hanno tratto in inganno sia il Ctu che il giudice di primo grado, e hanno reso pagina 14 di 17 necessaria alla Corte una ricostruzione sistematica della normativa applicabile che pare esulare dalla portata esigibile dal professionista, pur diligente ed impegnato.
E' d'altro canto evidente che la condotta del professionista non è connotata da colpa grave, né tanto meno dolo: come ha osservato il Ctu rispondendo allo specifico quesito sul punto, il professionista si è interfacciato correttamente con l'Uffico tecnico del Comune, progettando e realizzando un fabbricato apparentemente conforme alle disposizioni del PSC-POC-RUE del Comune di Modena;
va rimarcato che lo stesso Ufficio Tecnico ha omesso di rilevare la questione, e non ha posto in dubbio che le nuove previsioni urbanistiche, in relazione ai limiti di altezza, escludessero la perdurante vigenza dell'art. 8 del D.M. n. 1444/1968. Dunque, è ovvio che il tecnico ha fatto ragionevole affidamento sulla piena liceità della edificazione.
Responsabilità del CP_14
Va invece accolta la domanda di regresso svolta dai proprietari acquirenti nei confronti del CP_14 l'accoglimento dell'appello comporta invero, come ha giustamente rilevato la difesa degli acquirenti, l'accertamento, incidenter tantum, dell'illegittimità del provvedimento amministrativo autorizzativo, sul quale gli odierni convenuti hanno ragionevolmente fatto affidamento al momento dell'acquisto delle rispettive unità immobiliari.
L'incolpevole affidamento va tutelato, in applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico, (per cui vedi, tra le più recenti Cass.S.U. 25324 e Cass. 23824 del 2023) atteso che gli acquirenti sono stati indotti dal comportamento della PA a confidare nella liceità della edificazione.
Se infatti è vero che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce ordinariamente nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, (il rilascio della concessione avviene infatti “fatti salvi i diritti dei terzi” cosicchè l'ente territoriale non può ritenersi automaticamente responsabile di ogni lesione di diritti dei terzi che discenda dalla edificazione, quando legittimamente autorizzata), nel caso in esame, richiamando la analisi della normativa, statale e regionale, svolta per rispondere ai primi due motivi di impugnazione risulta chiaro che la concessione è stata rilasciata in diretto contrasto con la normativa statale e regionale, come coordinata ed interpretata in conformità alla costituzione, e con gli strumenti di pianificazione urbanistica locali, ed è quindi illegittima.
Domanda di manleva del nei confronti della Assicurazione CP_14
Non è contestata la operatività del contratto assicurativo che ha per oggetto la responsabilità civile del in relazione all'evento dedotto;
dunque va accolta la domanda di condanna nella CP_14 assicurazione, terza chiamata, a rifondere ogni esborso connesso alla affermazione di responsabilità, per danno patrimoniale e spese, salva la franchigia contrattuale di €.25.000.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza: dunque va pronunciata la condanna degli originari convenuti, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate tenendo conto dell'importo oggetto di condanna. le spese di lite degli acquirenti vanno poste a carico della società venditrice e del in solido tra CP_14 loro;
le spese sostenute dall'architetto e della che assicura quest'ultimo si compensano, CP_11 CP_13 poiché nella fattispecie l'esclusione della responsabilità professionale è correlata al giudizio espresso circa la speciale difficoltà della prestazione, conseguente alla estrema complessità della normativa, primaria e secondaria, da applicare e dunque sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle positivamente previste dall'art.92 cpc, il cui apprezzamento è stato rimesso al giudice di merito pagina 15 di 17 dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di accoglimento n.77 del 2018; infine le spese di lite del vanno poste a carico della Assicurazione. CP_14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della decisione di primo grado così provvede:
- accerta che il fabbricato di nuova costruzione posto in Comune di Modena, Via Vignolese n.
430, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 180 con il mappale 369 è stato realizzato in violazione dei limiti di altezza di cui al DM 1444 del 1968, art.8, per m.4,82:
- dichiara tenuti e condanna la e ed i sigg.ri CP_1 Controparte_1 CP_10
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e , in solido tra loro, a Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 risarcire i danni, mediante pagamento ai proprietari dei confinanti fabbricati posti in Via
Vignolese nn. 406/1, 406/2 e 414, sigg.ri ed eredi di , di Parte_1 Parte_2
€.142.885,00, somma determinata alla data di pronuncia della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna e CP_1 Controparte_1 CP_10 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , in solido, alla rifusione in favore di parte Controparte_8 Controparte_9 attrice delle spese di lite, che liquida per il primo grado in €.11.000,00 e per il secondo grado in
€.9.000,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge, e alla rifusione di quanto versato al consulente di ufficio;
- accerta il diritto di regresso degli acquirenti, CP_10 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e nei confronti della e Controparte_8 Controparte_9 CP_1 [...]
che condanna quindi a rifondere loro quanto eventualmente pagato alla Controparte_1 proprietà , a titolo di risarcimento del danno, accessori, e rimborso delle spese di lite;
Parte_1
- dichiara tenuto e condanna il a rifondere (in solido con la società Controparte_14 CP_1
e agli acquirenti Controparte_1 CP_10 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e le somme da questi eventualmente pagate alla Controparte_8 Controparte_9 proprietà a titolo di risarcimento del danno, accessori, e rimborso delle spese di lite;
Parte_1
- condanna e e il in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_1 CP_14
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e le spese di lite Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 sostenute, che liquida in €.11.000,00 per il primo grado e in €.9.000,00 per il secondo grado, a titolo di compenso, oltre accessori di legge;
- respinge la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_19 confronti dell'architetto CP_11
- compensa le spese tra la e l'architetto e la CP_1 Controparte_1 CP_11
CP_13
- dichiara tenuta e condanna l'Assicurazione a rifondere al Controparte_15 quanto da questi eventualmente pagato in ragione della presente sentenza di condanna CP_14
a favore di , CP_10 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, per danni e spese;
[...]
- condanna l'assicurazione a rifondere al Comune le spese di Controparte_15 lite, che liquida in €.11.000,00 per il primo grado ed €.9.000,00 per il secondo grado a titolo di pagina 16 di 17 compenso, oltre accessori di legge
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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