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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3045/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in iscritta in data 18.11.2020, di opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 7336 del 6.10.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Manganello;
OPPONENTE-RICORRENTE
1 e
Controparte_1
(c.f. ) in giudizio mediante il Dirigente Raffaella
[...] P.IVA_1
Petrangeli;
OPPOSTA-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente (come da ricorso in opposizione): Parte_1
“Previa sospensione del provvedimento impugnato, anche inaudita altera partem, sulla base
delle motivazioni suesposto,
-dichiarare l'annullamento del provvedimento sopradescritto con ogni conseguenziale
provvedimento di legge;
-con condanna alle spese ed ai compensi del giudizio”.
Per l'opposta (come da comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta):
“- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
in quanto non ricorrono né il fumus boni iuris né il periculum in mora;
- rigettare il ricorso nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto, nonché - confermare
l'operato dell'Ufficio, con vittoria delle spese e compensi in misura non inferiore alle tariffe legali minime in vigore”.
MOTIVAZIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione all'ordinanza ingiunzione dell
[...]
n. 7336 del 6.10.2020, emessa a seguito di verbale di contestazione Controparte_1
nei confronti di (redatto e notificato il 12.6.2018) quale Parte_1
amministratore unico della società (con sede a Campobello di Licata, p.iva CP_2
) a seguito del riscontro di apparecchi per il gioco d'azzardo non conformi P.IVA_2
alla normativa vigente nel bar gestito dalla società.
2 Si è costituita l a mezzo di un Dirigente. Controparte_1
L'opposizione si fonda unicamente sul fatto che il , a cui è stata notificata Parte_1
l'ordinanza, non sarebbe l'amministratore della società CP_2
L'opposizione è infondata in quanto al momento della redazione del verbale di contestazione e della sua notifica, il era amministratore unico della citata Parte_1
Contr società, come risulta dalla visura camerale allegata dall' . Solo dal 31.12.2018
Contr l'amministratore è poi cambiato. Peraltro, come risulta dagli atti prodotti dall' , lo stesso aveva effettuato la dichiarazione di installazione di apparecchi per il Parte_1
gioco di cui al TULPS. Il è quindi da ritenersi responsabile del fatto contestato Parte_1
e nei suoi confronti è stata correttamente indirizzata l'ordinanza-ingiunzione.
Poiché la P.A. ha resistito in giudizio personalmente, attraverso un proprio funzionario delegato, e non ha prodotto nota delle spese vive sostenute, il ricorrente soccombente non può essere condannato al pagamento di esse né tantomeno degli onorari professionali (cfr.
Cass. sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01). Le spese di lite, pertanto, andranno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, difesa,
disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 1.7.2025
Il giudice
Matteo De Nes
3
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in iscritta in data 18.11.2020, di opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 7336 del 6.10.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Manganello;
OPPONENTE-RICORRENTE
1 e
Controparte_1
(c.f. ) in giudizio mediante il Dirigente Raffaella
[...] P.IVA_1
Petrangeli;
OPPOSTA-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente (come da ricorso in opposizione): Parte_1
“Previa sospensione del provvedimento impugnato, anche inaudita altera partem, sulla base
delle motivazioni suesposto,
-dichiarare l'annullamento del provvedimento sopradescritto con ogni conseguenziale
provvedimento di legge;
-con condanna alle spese ed ai compensi del giudizio”.
Per l'opposta (come da comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta):
“- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
in quanto non ricorrono né il fumus boni iuris né il periculum in mora;
- rigettare il ricorso nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto, nonché - confermare
l'operato dell'Ufficio, con vittoria delle spese e compensi in misura non inferiore alle tariffe legali minime in vigore”.
MOTIVAZIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione all'ordinanza ingiunzione dell
[...]
n. 7336 del 6.10.2020, emessa a seguito di verbale di contestazione Controparte_1
nei confronti di (redatto e notificato il 12.6.2018) quale Parte_1
amministratore unico della società (con sede a Campobello di Licata, p.iva CP_2
) a seguito del riscontro di apparecchi per il gioco d'azzardo non conformi P.IVA_2
alla normativa vigente nel bar gestito dalla società.
2 Si è costituita l a mezzo di un Dirigente. Controparte_1
L'opposizione si fonda unicamente sul fatto che il , a cui è stata notificata Parte_1
l'ordinanza, non sarebbe l'amministratore della società CP_2
L'opposizione è infondata in quanto al momento della redazione del verbale di contestazione e della sua notifica, il era amministratore unico della citata Parte_1
Contr società, come risulta dalla visura camerale allegata dall' . Solo dal 31.12.2018
Contr l'amministratore è poi cambiato. Peraltro, come risulta dagli atti prodotti dall' , lo stesso aveva effettuato la dichiarazione di installazione di apparecchi per il Parte_1
gioco di cui al TULPS. Il è quindi da ritenersi responsabile del fatto contestato Parte_1
e nei suoi confronti è stata correttamente indirizzata l'ordinanza-ingiunzione.
Poiché la P.A. ha resistito in giudizio personalmente, attraverso un proprio funzionario delegato, e non ha prodotto nota delle spese vive sostenute, il ricorrente soccombente non può essere condannato al pagamento di esse né tantomeno degli onorari professionali (cfr.
Cass. sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01). Le spese di lite, pertanto, andranno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, difesa,
disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 1.7.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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