Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PICO, 74 41037 MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. PANZANI CHIARA, rappresentato e difeso dall'avv.
PANZANI CHIARA
ATTORE OPPONENTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 28
MODENA, presso lo studio dell'avv. CASELGRANDI FULVIA,
rappresentata e difesa dall'avv. CASELGRANDI FULVIA
CONVENUTA OPPOSTA
in punto a: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Modena Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2920/2021 (procedimento n.
6566/2021 R.G.) assumendo di essere creditrice nei confronti di Parte_1
della complessiva somma di € 7.575,88 dovutale quanto a
[...]
€.7.019,08 a titolo di somme ISTAT non versate da settembre 2007 ad agosto 2020 (pag. 2 decreto ingiuntivo) ed €. 556,80 per costi al 50% delle spese sostenute relative al pagamento delle spese straordinarie della psicologa per il figlio maggiorenne . Per_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione il IG. , deducendo: Parte_1
-la prescrizione dei ratei di rivalutazione fino al 1.12.2014;
-l'erroneità del conteggio delle somme richieste a titolo di rivalutazione dell'assegno di mantenimento per la prole per l'importo di € 7.019,08 e degli interessi legali medio tempore maturati, per non aver tenuto conto delle somme implicitamente rinunziate attraverso le diffide del 2010 e del
2015 e del parziale adeguamento effettuato dall'opponente nel 2010 e nel
2015;
- l'inesistenza del credito per spese straordinarie per la prole richieste nella somma di € 556,80 in quanto non previamente concordate ed anzi espressamente non approvate dal padre.
2 Si costituiva in giudizio la IG.ra , invocando il rigetto della pretesa CP_1
avversaria.
L'opposizione è solo in parte fondata per i motivi che si vanno di seguito ad enunciare.
Va anzitutto precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, così come nell'ordinario processo civile, vige il principio dell'onere della prova a carico delle parti in causa, onere disciplinato dagli artt. 2697 e ss. del Codice Civile, secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene, dall'esame degli atti di causa si ritiene che parte opposta abbia solo parzialmente provato ex art. 2697 c.c. il proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Quanto alla somma di €. 7.019,08 dovuta a titolo di somme ISTAT, giova premettere che ai sensi dell'art. 337 ter, comma 7 c.c. l'assegno stabilito in favore del figlio minore (o maggiorenne non autosufficiente) è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT,
salvo i casi di palese iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione.
3 Ciò IGnifica che, anche se il giudice non l'abbia prevista in sentenza in modo espresso essa è sempre dovuta.
Con la conseguenza che il coniuge tenuto al mantenimento dovrà
comunque procedere a tale rivalutazione.
Così la Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 15101/04): "gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat".
Nel caso in esame, emerge dagli atti processuali che le parti, per quanto qui interessa, con scrittura privata datata 23.07.2007 hanno pattuito a seguito della cessazione della convivenza more uxorio la corresponsione della somma di €.800,00 per i figli allora minorenni (€. 400 per ciascun figlio) da parte del IG. . Parte_1
Irrilevante al riguardo la successiva regolamentazione giudiziale avvenuta con decreto n. 1194 del 2021 del Tribunale di Reggio Emilia (doc. 3 fasc.
mon), essendo oggetto del decreto ingiuntivo opposto unicamente gli arretrati di rivalutazione monetaria a far data dal settembre 2007 all'agosto
2020.
Sul punto non può che condividersi l'assunto di parte opponente in ordine all'eccepita prescrizione di tutti i crediti precedenti al 1.12.2014, avendo sì
4 l'opposta con l'ingiunzione richiesto il pagamento delle dette spese a decorrere dall'anno 2007 ma risalendo l'ultima lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione al 2.12.2019 (doc. 2 fasc. mon., da cui si evince che la raccomandata è stata ricevuta in data 6.12.2019).
In subiecta materia, ci si limita a ricordare che la prescrizione dell'assegno di mantenimento è di cinque anni: trattandosi infatti di prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, sono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari", come tali soggette alla prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'
art. 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze (così Cass. sent. n.
18097/2005; n. 336/2004; n. 6975/2005; n. 13414/2010).
Sulla scorta di quanto rilevato, si dichiara la prescrizione dei crediti precedenti al 1.12.2014, ed ingiunti nel procedimento monitorio.
Ciò posto, è pacifico che a non essere stati pagati non sono gli assegni dovuti ma unicamente la rivalutazione monetaria (cfr. ricorso monitorio e lettere di diffida di cui al doc. 2 fasc. mon.).
Altrettanto pacifico che il abbia adeguato l'importo dell'assegno Parte_1
nel 2010 e nel 2015 (cfr. raccomandata del 2.12.2019 e tabella di cui alle pp. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta da cui si evince che l'importo corrisposto, per quanto qui interessa, è stato di €. 835 dal
5 1.12.2014 fino al 30.04.2015 e di €. 850,00 a decorrere dalla mensilità di maggio 2015).
Ne deriva che al fine di calcolare il quantum dovuto a titolo di rivalutazione non versata, dalla mensilità di dicembre 2014 a quella di agosto 2020
occorre tenere conto degli adeguamenti, sia pur parziali, che sono stati effettuati.
Ebbene, muovendo dalle tabelle di calcolo utilizzate dall'opposta (pp. 8-9
della comparsa di costituzione e risposta), risulta che quanto corrisposto dal dal 1 dicembre 2014 all'agosto 2020 ammonta ad €. 55637 (835 Parte_1
per 5 mensilità, per totali €. 4175 cui si aggiungono €. 40800 fino all'anno
2018-2019 e ulteriori €. 10662 fino all'agosto 2020).
Dalla tabella relativa al quantum dovuto (p. 8 comparsa di risposta) emerge invece che per il periodo in considerazione dovevano essere corrisposti
€.59401,42 a titolo di assegni correttamente rivalutati (€. 4515,7 da dicembre 2014 ad aprile 2015 a cui aggiungere €. 10837,68; €.10848,48;
€.10967,76; €.11110,32 ed infine €. 11121,48 fino all'agosto 2020).
Tenuto conto che l'opponente non ha fornito alcun riscontro di ulteriori versamenti oltre a quelli quantificati ed ammessi dall'opposta, deve ritenersi che la somma ancora dovuta a titolo di rivalutazione ISTAT dal Parte_1
ammonti ad €. 3764,42 (quale differenza tra €. 59401, 42 ed €. 55637).
6 Pertanto, alla luce di tali riscontri documentali e dell'interruzione della prescrizione avvenuta con la raccomandata 24.03.2015 è possibile riconoscere all'opposta le somme mancanti a titolo di rivalutazione ISTAT a far data dal 1.12.2014 nella misura di €. 3764,42, oltre interessi nella misura legale dal 17.11.2021 (data della notifica del decreto ingiuntivo opposto) fino al saldo effettivo.
Venendo all'importo richiesto per spese straordinarie inerenti il figlio
, nato il [...], all'esame degli atti processuali acquisiti si evince Per_1
chiaramente che è posta a carico dell'opponente la corresponsione del 50%
delle spese straordinarie (ivi rientranti quelle sanitarie, cfr. scrittura privata
23.07.2007 e decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 18.02.2021 ove sono richiamate le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale anzidetto, nella misura del 50%, cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
In ordine all'omessa concertazione, va poi osservato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità “non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota
7 di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità
derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 16175 del
30 luglio 2015; ordinanza n. 2127/2016).
Nel caso di specie, trattandosi di spese sostenute dalla per la CP_1
terapia psicologica di sostegno per il figlio , cui nel 2018 è stato Per_1
diagnosticato un disturbo dello spettro autistico (sindrome di Asperger)
accompagnato da un disturbo psicotico (cfr. doc. 6 fasc. mon) appare di tutta evidenza l'utilità e la assoluta rispondenza all'interesse del ragazzo dell'esborso periodico.
Non è possibile in questa sede vagliare la domanda inerente eventuali somme dovute per il periodo successivo all'ottobre 2021 in quanto non richieste dall'opposta in sede di ingiunzione.
Invero, per orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 05/06/2007, n. 13086), “nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse,
nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità)
di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una
8 riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta”.
Non ricorrendo nella fattispecie quest'ultima evenienza, l'accoglimento della domanda proposta deve limitarsi alle somme richieste con il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Deve in conclusione essere revocato il decreto ingiuntivo n. 2920/2021 del
Tribunale di Modena ed essere dichiarato ancora dovuto a carico del IG.
l'importo totale di €. 4321,22, oltre ad interessi nella Parte_1
misura legale dalla data della domanda (29.11.2021, data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto) fino al saldo effettivo.
Sussistendo soccombenza reciproca, in ragione del ridimensionamento delle somme ritenute dovute e tenuto conto del rifiuto, da parte dell'opposta, di proposta conciliativa che avrebbe consentito una più celere definizione transattiva della controversia, si compensano interamente tra le parti le spese del giudizio d'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 7756/2021 R.G, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
9 -In parziale accoglimento delle domande spiegate in citazione dall'opponente nei confronti dell'opposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
2920/2021 del Tribunale di Modena;
- Condanna l'opponente a corrispondere all'opposta Parte_1
l'importo di Euro 4321,22, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda (29.11.2021) fino al saldo effettivo.
- Spese processuali compensate.
Modena, 27.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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