Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/03/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2024, proposto da
NA RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Benito Aleni e Maria Fisciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE ON e HI RO, non costituiti in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ del silenzio serbato dal Comune di Aversa sull’istanza del ricorrente trasmessa in data 15.07.2024 ai sensi della L. 241/1990, avente ad oggetto la richiesta di verificazione della sussistenza di abusi edilizi e, di conseguenza, dell’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione delle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie di cui al DPR n. 380/2001
NONCHÉ LA DICHIARAZIONE, PREVIO ACCERTAMENTO, dell’obbligo del Comune di Aversa di provvedere sulla predetta istanza, in un termine non superiore a 30 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso di essere proprietario di 4 appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Aversa, con ingresso principale dalla via Orabona n. 139, angolo con via Magenta, in virtù di atto di donazione del 20 dicembre 2017 (trascritto in data 28 dicembre 2017, R.G. n. 34116, R.P. n. 27829 redatto per notaio Stefano Boccieri, NCEU, foglio 500, particella 779, sub. nr. 38, 39, 40, 41) e, che
- in data 15 luglio 2024, in qualità di proprietario del 50 per cento del predetto fabbricato, chiedeva al Comune di Aversa di attivare i propri poteri di vigilanza e di accertamento in relazione a taluni abusi edilizi;
- in particolare, nell’istanza venivano dettagliate le gravi difformità edilizie realizzate presso il manufatto in grado di comprometterne <<oltre che l’estetica e la composizione seicentesca, anche la stabilità …, atteso che…[queste consistevano] a mero titolo semplificativo e non esaustivo, [in] aumento di cubatura, apertura di luci non assentite sulle facciate del palazzo, interventi strutturali non assentiti (soppalchi), apertura di varchi in pareti portanti>>.
Il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro alla diffida, ha adito il T.A.R. per sentir dichiarare la condotta omissiva tenuta dall’amministrazione.
Si è costituito per resistere il Comune di Aversa eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva (non avendo parte ricorrente provato la sussistenza del titolo di proprietà) e per carenza di interesse; non si sono costituiti i controinteressati.
Con memoria depositata in data 27 febbraio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente in rito, il Collegio non terrà conto della memoria da ultimo depositata dal ricorrente in quanto tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 73, comma 1 c.p.a. (che risulta dimidiato nello speciale rito del silenzio, cfr. art. 87 c.p.a.)
Sempre in rito, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente ha, infatti, depositato unitamente al ricorso l’atto di donazione dal quale risulta che egli è proprietario degli immobili siti nel fabbricato di cui è causa. Tale documentazione non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa comunale che si è limitata quindi a sollevare un’eccezione del tutto generica.
Parimenti destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Secondo una consolidata giurisprudenza il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi (ex multis, T.A.R. Brescia, sez. I, n. 1205 del 27 luglio 2011; Cons. St., Sez. IV, 5.1.2011, n. 18; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 6260 del 26 giugno 2009; Cons. St. Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466).
L’Adunanza Plenaria n. 22/2021 ha ulteriormente chiarito che l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio posto in essere dal vicino che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso.
Nella fattispecie, l’interesse a sollecitare un intervento comunale emerge dalla circostanza (dedotta in ricorso) che gli interventi edilizi ricadono sul fabbricato dove sono ubicati gli immobili del ricorrente e che questi sono suscettibili di comprometterne l’estetica oltre che la stabilità.
Il Comune intimato è, dunque, venuto meno all’obbligo di provvedere in ordine all’esposto del ricorrente riguardanti gli abusi edilizi descritti nell’istanza.
L’amministrazione comunale dovrà pertanto portare a compimento il procedimento de quo nel termine di novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Il Collegio si riserva di nominare in seguito un commissario ad acta in caso di persistenza nell’inadempimento.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Comune di Aversa mentre devono essere compensare nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio quale innanzi fatto maturare sull’istanza in epigrafe dell’odierna parte ricorrente e, in conseguenza, ordina al Comune di Aversa di concludere il procedimento innescato da detta istanza entro il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla previa notifica della presente pronuncia.
Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata); compensa le spese nei riguardi dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO