TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1093/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1093/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDUZZI PAOLA Parte_1 C.F._1
ATTRICE
e
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOCCI Controparte_2 P.IVA_1
FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-di avere contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, in data 08.04.2000 con il convenuto e che in data 7.10.2003, con atto stipulato a ministero del Controparte_1
notaio di Crema nn. 78168/17393, trascritto in data 10.10.2003 ai nn. Persona_1
11445/20052 Reg. Gen./Reg. Part. presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Lodi, i coniugi acquistavano la piena proprietà delle unità immobiliari, destinate a servire come casa coniugale, censite al Catasto fabbricati del Comune di Agnadello come segue:
pagina 1 di 4 - foglio 2 – part. 638 – sub. 512 – cat. A/2 – cons.
3.5 vani – piano due, quanto all'abitazione;
- foglio 2 – part. 638 – sub. 522 – cat. C/6 – cons. 27 mq – piano T, quanto alla rimessa;
-che sempre in data 07.10.2003, con atto stipulato a ministero del notaio di Persona_1
Crema nn. 78169/17394 Rep./Racc., i coniugi stipulavano con la Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.a. contratto di mutuo fondiario in forza del quale veniva concessa loro la somma di €.
105.000,00 per l'acquisto delle sopra menzionate unità immobiliari;
nel contesto, i coniugi assumevano l'obbligo di restituire l'importo mutuato, maggiorato degli interessi al tasso annuo del 3,985%, in 25 anni;
-che in data 10.10.2003, con nota nn. 20053/5056 Reg. Gen./Reg. Part., veniva iscritta ipoteca in forza del citato contratto di mutuo fondiario sui beni oggetto di compravendita per la somma complessiva di
€. 157.500,00;
-che successivamente, in data 17.11.2008, il Tribunale di Crema emetteva decreto di omologa della separazione personale dei coniugi e in data 11.02.2021 il Tribunale di Bergamo, su ricorso promosso dalla , dichiarava con sentenza lo scioglimento del matrimonio, con l'assegnazione in Pt_1
favore dell'attrice della casa coniugale;
-che gli immobili di cui sopra risultavano ancora in comunione indivisa tra le parti ciascuna per la quota di ½;
-che si rendeva pertanto necessario procedere allo scioglimento della comunione avente ad oggetto le unità immobiliari sopra richiamate;
-che il contraddittorio veniva esteso al creditore ipotecario, quale Controparte_3
incorporante della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.;
-che l'attrice in particolare domandava l'attribuzione dell'intero senza conguagli avendo, in sintesi, corrisposto somme in adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della banca mutuante e sostenuto spese di manutenzione dell'immobile per un valore maggiore rispetto alla quota di comproprietà di pertinenza del convenuto.
Tanto esposto, formulava le conclusioni richiamate in epigrafe.
Il convenuto , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio il creditore ipotecario chiedendo, in caso di divisione in natura, la conservazione dell'ipoteca iscritta;
in caso di vendita, l'assegnazione diretta del ricavato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2825 c.c., sino a totale concorrenza del residuo credito vantato in forza del contratto di mutuo.
pagina 2 di 4 Depositate le memorie di rito, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
***
Occorre premettere che il giudizio divisorio è un processo di accertamento costitutivo rivolto alla dichiarazione e alla determinazione del diritto alla divisione che ha per oggetto il passaggio da uno stato di proprietà indivisa per quote ideali ad uno stato di proprietà distinta di ciascuno dei condividenti sopra la porzione del patrimonio comune a lui assegnata ovvero, laddove ci si trovi in presenza di beni non comodamente divisibili, mediante assegnazione ad uno dei condividenti ovvero mediante vendita.
Il diritto alla divisione è perciò un diritto potestativo che, ove non abbia potuto trovare attuazione in via stragiudiziale, necessita di essere accertato, dichiarato e quindi attuato in sede contenziosa.
Occorre ancora osservare che, a norma dell'art. 785 c.p.c., laddove non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione questa è disposta con ordinanza, dovendosi altrimenti pronunciare sentenza, con la precisazione che, giusta il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., danno luogo alla non contestazione il silenzio o la contestazione generica ma non la contumacia.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve senz'altro disporsi la divisione dei beni oggetto della domanda proposta dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Dai documenti prodotti emerge infatti la qualità di comproprietari in capo all'attrice e al convenuto dei beni immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Agnadello (CR) come segue:
- foglio 2 – part. 638 – sub. 512 – cat. A/2 – cons.
3.5 vani – piano due, quanto all'abitazione;
- foglio 2 – part. 638 – sub. 522 – cat. C/6 – cons. 27 mq – piano T, quanto alla rimessa.
Tali beni sono stati acquistati dalle parti in data 7.10.2003, con atto stipulato a ministero del notaio di Crema nn. 78168/17393 nel quale detti beni sono compiutamente descritti Persona_1
(doc. 2 fascicolo parte attrice: atto di compravendita).
Va poi precisato che non sussistono ragioni ostative allo scioglimento della comunione (che sarebbe stato comunque onere del convenuto eccepire e provare): l'immobile è stato infatti acquistato dai signori e in regime di comunione legale dei beni ma la comunione legale è ormai Pt_1 CP_1
sciolta per effetto della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Crema in data 17.12.2008, essendo successivamente intervenuto anche lo scioglimento del matrimonio (doc. 5 decreto di omologa della separazione;
doc. 6 sentenza di divorzio;
doc. 1 certificato di stato civile).
Né è di ostacolo alla divisione la circostanza che il bene per cui è causa sia gravato da ipoteca: nel giudizio di scioglimento della comunione, infatti, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. risponde alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti pagina 3 di 4 su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, configurandosi così come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione (Cass. ord. n. 6228/2023).
Deve dunque disporsi la divisione.
La causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza con la quale si dispone per il prosieguo del giudizio.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dispone procedersi alla divisione dei beni immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di
Agnadello (CR) come segue:
- foglio 2 – part. 638 – sub. 512 – cat. A/2 – cons.
3.5 vani – piano due, quanto all'abitazione;
- foglio 2 – part. 638 – sub. 522 – cat. C/6 – cons. 27 mq – piano T, quanto alla rimessa;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza con la quale si dispone per il prosieguo del giudizio;
spese alla pronuncia definitiva.
Cremona, 21.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
pagina 4 di 4