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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5839/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5839/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. QUARATINO FRANCESCA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 Parte_2
13/09/1998. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Beinasco (atto n.
33 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/11/2001 – maggiorenne ma economicamente Per_1 autosufficiente - e il 21/10/2006 – maggiorenne ma non economicamente autonomo. Per_2
Con ricorso depositato il 17/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. continuerà ad abitare presso la casa familiare di cui è conduttore in Pt_2 funzione di un contratto di locazione a sé intestato e con questi continuerà ad abitarvi il figlio primogenito economicamente autosufficiente;
Per_3
DÀ ATTO che la sig.ra ha trasferito la propria residenza presso l'immobile sito a Borgaretto in Pt_3 via Martiri della Libertà, 26 in locazione e con la medesima si è trasferito il figlio , maggiorenne Per_2 secondogenito studente ed economicamente non ancora autosufficiente;
DISPONE che il sig. provveda a corrispondere l'importo di € 200,00 al mese a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento a favore del figlio secondogenito rivalutabile annualmente Per_2 secondo le variazioni indicate agli indici ISTAT. Ciascun genitore si farà carico nella misura del 50% cadauno, delle spese straordinarie del figlio secondogenito, secondo quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Tribunale di Torino, che le Parti dichiarano di conoscere integralmente ed accettare;
DÀ ATTO che ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico previsto annualmente in relazione al modello ISEE presentato;
DÀ ATTO che le parti non avanzano reciproche pretese avendo già regolarizzato ogni aspetto economico;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver esaurito le proprie pretese patrimoniali e si prestano sin da ora vicendevolmente il consenso per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5839/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. QUARATINO FRANCESCA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 Parte_2
13/09/1998. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Beinasco (atto n.
33 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/11/2001 – maggiorenne ma economicamente Per_1 autosufficiente - e il 21/10/2006 – maggiorenne ma non economicamente autonomo. Per_2
Con ricorso depositato il 17/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. continuerà ad abitare presso la casa familiare di cui è conduttore in Pt_2 funzione di un contratto di locazione a sé intestato e con questi continuerà ad abitarvi il figlio primogenito economicamente autosufficiente;
Per_3
DÀ ATTO che la sig.ra ha trasferito la propria residenza presso l'immobile sito a Borgaretto in Pt_3 via Martiri della Libertà, 26 in locazione e con la medesima si è trasferito il figlio , maggiorenne Per_2 secondogenito studente ed economicamente non ancora autosufficiente;
DISPONE che il sig. provveda a corrispondere l'importo di € 200,00 al mese a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento a favore del figlio secondogenito rivalutabile annualmente Per_2 secondo le variazioni indicate agli indici ISTAT. Ciascun genitore si farà carico nella misura del 50% cadauno, delle spese straordinarie del figlio secondogenito, secondo quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Tribunale di Torino, che le Parti dichiarano di conoscere integralmente ed accettare;
DÀ ATTO che ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico previsto annualmente in relazione al modello ISEE presentato;
DÀ ATTO che le parti non avanzano reciproche pretese avendo già regolarizzato ogni aspetto economico;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver esaurito le proprie pretese patrimoniali e si prestano sin da ora vicendevolmente il consenso per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.